Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/03/2026, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01790/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7307 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Menale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta – Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza presentata in data 17 luglio 2025, volta ad ottenere il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
E PER L’EFFETTO per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza medesima mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro il termine che l’On.le Tribunale vorrà fissare;
CON RICHIESTA DI NOMINA di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. FA AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La parte ricorrente ha esposto di essere titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciato dalla Questura competente con validità sino al 19 dicembre 2025. In ragione dell’offerta di lavoro ricevuta da un datore di lavoro operante nel settore agricolo, essa ha presentato in data 17 luglio 2025, tramite la procedura telematica del Ministero dell’Interno, istanza di conversione del predetto titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, mediante modello VB, domanda identificata negli atti del procedimento.
Secondo quanto dedotto nel ricorso, decorso inutilmente il termine procedimentale, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo né aveva fornito riscontro, neppure interlocutorio, all’istanza presentata. La parte ricorrente ha altresì documentato di avere formalmente diffidato l’Amministrazione alla conclusione del procedimento con atto di costituzione in mora trasmesso a mezzo PEC in data 25 novembre 2025, intimando allo Sportello Unico per l’Immigrazione di adottare un provvedimento espresso e motivato entro quindici giorni.
Persistendo il silenzio, la ricorrente ha proposto il presente ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo:
1. l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione;
2. l’ordine di provvedere entro un termine fissato dal Tribunale;
3. la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia;
4. la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio.
A fondamento dell’azione, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, commi 5 e 5.01, e 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 2 della legge n. 241/1990, lamentando che il procedimento avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di legge e che il protrarsi dell’inerzia avesse compromesso la stabilizzazione della propria posizione lavorativa e di soggiorno.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, la quale ha rappresentato che il procedimento in materia di immigrazione implica verifiche istruttorie articolate e il coinvolgimento di altre amministrazioni, tra cui la Questura e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con conseguente possibile dilatazione dei tempi di definizione. La stessa Amministrazione ha, tuttavia, documentato che l’istruttoria era stata nel frattempo completata, che non erano emersi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che lo Sportello Unico aveva proceduto alla convocazione delle parti ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In particolare, dalla memoria difensiva risulta che in data 26 febbraio 2026 le parti hanno sottoscritto il contratto di soggiorno, con conseguente positiva definizione del procedimento amministrativo oggetto del presente giudizio.
L’Amministrazione ha pertanto chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che l’adozione dell’atto conclusivo del procedimento avrebbe fatto venir meno la situazione di inerzia dedotta in giudizio.
All’udienza del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Osserva il Collegio che, come dedotto e documentato dall’amministrazione resistente, in assenza di motivi ostativi, era stata disposta la convocazione della ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e che tale contratto era stato effettivamente stipulato in data 26 febbraio 2026, con positiva conclusione del procedimento.
Sulla base di tali sopravvenienze, il punto nodale della presente controversia riguarda la corretta qualificazione processuale della sopravvenuta conclusione del procedimento.
L’art. 34, comma 5, c.p.a. prevede la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. Secondo giurisprudenza costante, tale istituto ha natura di sentenza di merito, poiché presuppone l’accertamento dell’intervenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale fatto valere (Consiglio di Stato num. 5004 del 2015; Consiglio di Stato num. 2805 del 2025). La sopravvenuta carenza di interesse, disciplinata dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., è invece una pronuncia di rito, che consegue al venir meno dell’utilità della decisione senza pieno conseguimento del bene della vita.
Nella giurisprudenza sul silenzio-inadempimento si rinvengono due linee ricostruttive.
Una prima, particolarmente rigorosa, afferma che nel giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. l’adozione di un provvedimento espresso sopravvenuto comporta di regola l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il petitum immediato dell’azione è la rimozione dell’inerzia amministrativa (TAR Lazio - Roma num. 11596/2023). In questa prospettiva, qualsiasi provvedimento conclusivo, anche non satisfattivo, interrompe il silenzio e priva di attualità la domanda di condanna a provvedere.
Una seconda linea, tuttavia, ammette che nel giudizio sul silenzio possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere quando il provvedimento sopravvenuto non solo interrompa l’inerzia, ma attribuisca anche al ricorrente il bene della vita perseguito (Campania - Napoli num. 493/ 2018). In tal senso, è stato affermato che il ricorso contro il silenzio “si deve reputare estinto per cessazione della materia del contendere” quando, nel corso del giudizio, la P.A. adotti il provvedimento conclusivo che definisce il procedimento e soddisfa l’interesse sostanziale dell’istante.
Il Collegio ritiene che, nel caso concreto, debba farsi applicazione di tale seconda impostazione.
Ed infatti, la sopravvenienza dedotta dall’Amministrazione non si risolve in un diniego, né in un atto interlocutorio, né in un provvedimento meramente formale, ma consiste nella positiva definizione del procedimento di conversione, attestata dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 26 febbraio 2026. Ne deriva che la ricorrente ha ottenuto proprio l’utilità sostanziale per la quale aveva agito in giudizio, vale a dire la definizione favorevole della domanda di conversione.
Non ricorre, dunque, l’ipotesi dell’atto non satisfattivo, che la giurisprudenza riconduce all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; né si versa in una situazione di atto infra-procedimentale o soprassessorio, che non basterebbe a far venir meno il silenzio.
Tale sopravvenienza ha realizzato in via sostanziale l’utilità perseguita con il ricorso, rendendo non più necessaria una pronuncia di merito sull’originaria domanda di accertamento del silenzio, poiché il bene della vita azionato risulta conseguito nel corso del giudizio cosicché sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3.- Quanto alle spese, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione, in considerazione della definizione sopravvenuta della controversia nelle more del giudizio e della peculiarità del rito azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA DE, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
FA AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AF | SA DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.