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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.3.2025 da
1) Parte_1
Nato a Bari, il 09/01/1973
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Assunta Elisabetta Balduini (Cod.Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Platì (RC), il 07/10/1974
Parte_3
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Assunta Elisabetta Balduini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, il 22/05/1999, in CE ON, con
Atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CE ON (MI) (Anno 1999, Atto
n. 16, Parte 2, Serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
nata a [...], il [...], C.F. , ; Persona_1 C.F._4 Parte_3
nata a [...], l'[...], ; Controparte_1 Parte_3 nata a [...], il [...], C.F. , . Controparte_2 C.F._5 Parte_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con CP_1 CP_2 collocamento prevalente e principale presso la madre in CE ON, via Monte Rosa,
5, dove vi vivrà anche la figlia maggiorenne Per_1
2) Riguardo la frequentazione di e i genitori hanno concordato che il padre vedrà le CP_1 CP_2 figlie a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola fino al successivo lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Nella settimana in cui il padre non vede le figlie nei fine settimana, potrà vederle il mercoledì prelevandole da scuola al pomeriggio fino al riaccompagno del mattino successivo. Le vacanze natalizie verranno così distribuite: dalla chiusura della scuola al 30 dicembre, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, curando l'alternanza ogni anno della settimana di Natale e della settimana di Capodanno fra i genitori. Si precisa che la settimana di Natale 2025 verrà trascorsa con la madre e la settimana di Capodanno con il padre. Le vacanze Pasquali verranno divise equamente, purché sia garantita l'alternanza della domenica di Pasqua. Le vacanze estive, verranno concordate entro il 30 maggio di ogni anno e saranno pari a 20 giorni anche non consecutivi da trascorrersi con ciascun genitore. A detta regolamentazione, sono comunque fatti salvi diversi accordi tra le parti, purché preventivamente concordati con l'altro genitore e compatibilmente agli impegni dei genitori e delle stesse figlie. La figlia maggiorenne potrà vedere e stare con il padre Per_1 ogniqualvolta lo desideri.
3) Il padre corrisponderà direttamente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori e di maggiorenne ma non autonoma economicamente, la somma Per_1 di € 150,00 per ciascuna di esse, somma che verrà versata alla signora il Parte_2 giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, (indice di riferimento gennaio 2025), sino alla loro indipendenza economica.
4) L'assegno unico universale per le figlie e verrà percepito al 100% dalla madre, CP_1 CP_2 fino al compimento del loro 21mo anno di età.
5) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relativo alle Parte_1 figlie secondo le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dalla specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) Il sig. , si impegna a trasferire alla signora la quota di Parte_1 Parte_2 un mezzo (l'altra quota di un mezzo è già di proprietà della signora degli immobili Pt_2 coniugali con contestuale accollo della quota residua del mutuo in capo alla signora Pt_2
Detta quota, riferita appunto alla quota di un mezzo di spettanza del sig.
[...] Parte_1
ammonta ad oggi a € 60.000,00. Gli immobili coniugali sono siti in CE
[...]
ON, via Monterosa, 5 e costituiti da appartamento ad uso abitazione posto al piano secondo, composto di quattro locali oltre i servizi, con annesso vano di cantina al piano interrato e locale box ad uso autorimessa privata al piano interrato. La predetta porzione immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di CE ON come segue:
Foglio 12 (dodici), Mappale 111 (centoundici), Subalterno 701 (settecentouno), Piano 2-S1, Categoria A/3, Vani 6 (sei), Superficie catastale Totale 128 mq (centoventotto), Rendita
Catastale Euro 557,77 (cinquecentocinquantasette virgola settantasette);
Foglio 12 (dodici), mappale 136 (centotrentasei), subalterno 6 (sei), categoria C/6, classe 4, mq 16 (sedici) superficie catastale Totale 16 (sedici), Rendita Catastale Euro 54,54
(cinquantaquattro virgola cinquantaquattro). Confini dell'appartamento: cortile comune, vano scale, vano ascensore e pianerottoli comuni, appartamento di proprietà di terzi, via Monte Rosa, cortile comune;
Confini della cantina: corridoio comune, cantina di proprietà di terzi, terrapieno, atrio comune;
Confini del vano autorimessa: proprietà di terzi, autorimessa di proprietà di terzi, cortile comune, altra autorimessa di proprietà di terzi. Il tutto come da planimetrie depositate al Catasto dei Fabbricati. Tutti gli arredi e gli elettrodomestici presenti nell'abitazione che rimangono nella disponibilità della moglie e delle figlie. 7) Il rogito dei trasferimenti immobiliari di cui al punto precedente verrà stipulato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui vengono omologate le condizioni di separazione del Tribunale di Milano.
8) Le spese relative al trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 6) e il relativo accollo di mutuo sono a carico della signora Parte_2
9) Dal trasferimento della predetta unità immobiliare, le spese condominiali ordinarie e straordinarie sono a carico della sig.ra Parte_2
10) Gli atti di trasferimento e di accollo del mutuo, in quanto strettamente funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, vengono effettuati ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21.02.2014, per cui sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta o tassa, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/1999.
11) Il sig. lascerà l'abitazione coniugale il 20 marzo 2025, d'accordo con la Parte_1 moglie;
per tale data provvederà a prelevare i propri effetti personali;
le chiavi dell'abitazione coniugale verranno consegnate dal sig. alla sig.ra il 20 Parte_1 Parte_2 marzo 2025.
12) Le Parti si danno il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per le figlie minori e La madre conserva la carta di identità valida per l'espatrio delle CP_1 CP_2 stesse. Qualora il padre necessitasse del predetto documento, la madre lo consegnerà al medesimo almeno quindici giorni prima o quando le verrà comunicata l'esigenza e il padre lo restituirà alla madre al rientro del viaggio;
la tessera sanitaria delle figlie viene custodita dalla madre insieme al libretto delle vaccinazioni.
13) L'autovettura Hyundai Tg. FS969XG rimarrà nella disponibilità della signora Pt_2 che provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà a sue spese.
[...]
14) Con gli accordi sopra elencati le parti danno atto di aver risolto ogni questione nascente dal vincolo coniugale e di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa l'uno dall'altra.
15) I coniugi dichiarano di rinunciare alla impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, cui fanno acquiescenza sin d'ora per il suo passaggio in giudicato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (Cod. Fisc. Parte_1
)e (Cod. Fisc. ) che C.F._1 Parte_2 C.F._3 hanno contratto matrimonio concordatario in CE ON, il 22/5/1999 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CE ON (anno 1999, Atto. N. 16, Parte 2,
Serie A) 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE ON (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.3.2025 da
1) Parte_1
Nato a Bari, il 09/01/1973
Cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Assunta Elisabetta Balduini (Cod.Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Platì (RC), il 07/10/1974
Parte_3
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Assunta Elisabetta Balduini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, il 22/05/1999, in CE ON, con
Atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CE ON (MI) (Anno 1999, Atto
n. 16, Parte 2, Serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
nata a [...], il [...], C.F. , ; Persona_1 C.F._4 Parte_3
nata a [...], l'[...], ; Controparte_1 Parte_3 nata a [...], il [...], C.F. , . Controparte_2 C.F._5 Parte_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con CP_1 CP_2 collocamento prevalente e principale presso la madre in CE ON, via Monte Rosa,
5, dove vi vivrà anche la figlia maggiorenne Per_1
2) Riguardo la frequentazione di e i genitori hanno concordato che il padre vedrà le CP_1 CP_2 figlie a settimane alterne dal venerdì all'uscita della scuola fino al successivo lunedì mattina con accompagnamento a scuola. Nella settimana in cui il padre non vede le figlie nei fine settimana, potrà vederle il mercoledì prelevandole da scuola al pomeriggio fino al riaccompagno del mattino successivo. Le vacanze natalizie verranno così distribuite: dalla chiusura della scuola al 30 dicembre, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, curando l'alternanza ogni anno della settimana di Natale e della settimana di Capodanno fra i genitori. Si precisa che la settimana di Natale 2025 verrà trascorsa con la madre e la settimana di Capodanno con il padre. Le vacanze Pasquali verranno divise equamente, purché sia garantita l'alternanza della domenica di Pasqua. Le vacanze estive, verranno concordate entro il 30 maggio di ogni anno e saranno pari a 20 giorni anche non consecutivi da trascorrersi con ciascun genitore. A detta regolamentazione, sono comunque fatti salvi diversi accordi tra le parti, purché preventivamente concordati con l'altro genitore e compatibilmente agli impegni dei genitori e delle stesse figlie. La figlia maggiorenne potrà vedere e stare con il padre Per_1 ogniqualvolta lo desideri.
3) Il padre corrisponderà direttamente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori e di maggiorenne ma non autonoma economicamente, la somma Per_1 di € 150,00 per ciascuna di esse, somma che verrà versata alla signora il Parte_2 giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico e sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita, (indice di riferimento gennaio 2025), sino alla loro indipendenza economica.
4) L'assegno unico universale per le figlie e verrà percepito al 100% dalla madre, CP_1 CP_2 fino al compimento del loro 21mo anno di età.
5) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relativo alle Parte_1 figlie secondo le “Linee guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dalla specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 6) Il sig. , si impegna a trasferire alla signora la quota di Parte_1 Parte_2 un mezzo (l'altra quota di un mezzo è già di proprietà della signora degli immobili Pt_2 coniugali con contestuale accollo della quota residua del mutuo in capo alla signora Pt_2
Detta quota, riferita appunto alla quota di un mezzo di spettanza del sig.
[...] Parte_1
ammonta ad oggi a € 60.000,00. Gli immobili coniugali sono siti in CE
[...]
ON, via Monterosa, 5 e costituiti da appartamento ad uso abitazione posto al piano secondo, composto di quattro locali oltre i servizi, con annesso vano di cantina al piano interrato e locale box ad uso autorimessa privata al piano interrato. La predetta porzione immobiliare risulta censita nel Catasto Fabbricati del Comune di CE ON come segue:
Foglio 12 (dodici), Mappale 111 (centoundici), Subalterno 701 (settecentouno), Piano 2-S1, Categoria A/3, Vani 6 (sei), Superficie catastale Totale 128 mq (centoventotto), Rendita
Catastale Euro 557,77 (cinquecentocinquantasette virgola settantasette);
Foglio 12 (dodici), mappale 136 (centotrentasei), subalterno 6 (sei), categoria C/6, classe 4, mq 16 (sedici) superficie catastale Totale 16 (sedici), Rendita Catastale Euro 54,54
(cinquantaquattro virgola cinquantaquattro). Confini dell'appartamento: cortile comune, vano scale, vano ascensore e pianerottoli comuni, appartamento di proprietà di terzi, via Monte Rosa, cortile comune;
Confini della cantina: corridoio comune, cantina di proprietà di terzi, terrapieno, atrio comune;
Confini del vano autorimessa: proprietà di terzi, autorimessa di proprietà di terzi, cortile comune, altra autorimessa di proprietà di terzi. Il tutto come da planimetrie depositate al Catasto dei Fabbricati. Tutti gli arredi e gli elettrodomestici presenti nell'abitazione che rimangono nella disponibilità della moglie e delle figlie. 7) Il rogito dei trasferimenti immobiliari di cui al punto precedente verrà stipulato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza con cui vengono omologate le condizioni di separazione del Tribunale di Milano.
8) Le spese relative al trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 6) e il relativo accollo di mutuo sono a carico della signora Parte_2
9) Dal trasferimento della predetta unità immobiliare, le spese condominiali ordinarie e straordinarie sono a carico della sig.ra Parte_2
10) Gli atti di trasferimento e di accollo del mutuo, in quanto strettamente funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, vengono effettuati ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21.02.2014, per cui sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta o tassa, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154/1999.
11) Il sig. lascerà l'abitazione coniugale il 20 marzo 2025, d'accordo con la Parte_1 moglie;
per tale data provvederà a prelevare i propri effetti personali;
le chiavi dell'abitazione coniugale verranno consegnate dal sig. alla sig.ra il 20 Parte_1 Parte_2 marzo 2025.
12) Le Parti si danno il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per le figlie minori e La madre conserva la carta di identità valida per l'espatrio delle CP_1 CP_2 stesse. Qualora il padre necessitasse del predetto documento, la madre lo consegnerà al medesimo almeno quindici giorni prima o quando le verrà comunicata l'esigenza e il padre lo restituirà alla madre al rientro del viaggio;
la tessera sanitaria delle figlie viene custodita dalla madre insieme al libretto delle vaccinazioni.
13) L'autovettura Hyundai Tg. FS969XG rimarrà nella disponibilità della signora Pt_2 che provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà a sue spese.
[...]
14) Con gli accordi sopra elencati le parti danno atto di aver risolto ogni questione nascente dal vincolo coniugale e di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa l'uno dall'altra.
15) I coniugi dichiarano di rinunciare alla impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, cui fanno acquiescenza sin d'ora per il suo passaggio in giudicato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (Cod. Fisc. Parte_1
)e (Cod. Fisc. ) che C.F._1 Parte_2 C.F._3 hanno contratto matrimonio concordatario in CE ON, il 22/5/1999 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CE ON (anno 1999, Atto. N. 16, Parte 2,
Serie A) 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE ON (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG