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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16522 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
4266 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4266/2024 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Formello, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Colasanti e Gabriele
Colasanti, che lo rappresentano giusta procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
E
CP_1 elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata;
rappresentata e difesa dall' avv. Email_1
BE CC giusta procura alle liti uniti alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTA-
OGGETTO: revocazione di donazione per ingratitudine. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.1.2024, conveniva in giudizio la di lui figlia Parte_1
. CP_1
Esponeva all'uopo a)- che con atto pubblico in data 1.8.2022 a rogito del Notaio di Roma, Per_1 rep. N. 4980, racc. 4357, donava alla convenuta figlia , la propria quota del 50% della CP_1 piena proprietà dell'immobile, sito in Comune di Roma, Via Pramollo n 4, int. 4, censito presso il
Catasto Fabbricati dello stesso Comune di Roma al foglio 349, particella 2759, subalterno 5; b)- che, con il medesimo atto, la di lui moglie , donava, a sua volta, alla figlia stessa la Controparte_2 propria quota del 50% della piena proprietà del suddetto immobile;
c)- che successivamente alla descritta donazione la convenuta aveva avuto nei suoi confronti grave e perdurante condotta ingiuriosa riconducibile alla previsione di cui all'art. 801 c.c., ed, in particolare, i)- in data 11.7.2023 dinanzi al Giudice Tutelare dott. , nella procedura per la nomina dell'amministratore di Per_2 sostegno nell'interesse di detta coniuge la convenuta figlia dichiarava, Controparte_2 riferendosi a lui stesso attore, del “ frequente stato di alterazione alcolica del coniuge della beneficiaria”; ii)- in data 27.07.2023, la stessa convenuta, presso la comunità alloggio “Villa
Marzia”, dove si trovava ospite la madre , affermava che lui attore non era stato Controparte_2 in grado di collocarla in una struttura idonea;
iii)- in data 2.8.2023, la convenuta, presso la struttura
RSA Sant'Elisabetta di Fiuggi, dove era degente la madre, interloquendo con il personale sanitario, ancora una volta lo disprezzava e lo faceva oggetto di gravi offese;
d)- che egli, rispettivamente in data 12.6.2023 e 7.7.2023, aveva presentato due esposti presso la Stazione dei Carabinieri di
MO (RM), con i quali segnalava l'atteggiamento aggressivo, denigratorio e maltrattante della convenuta nei suoi confronti;
e)- che infine, in data 26.5.2023, la convenuta figlia lo aveva denunciato presso la Procura di Roma ed aveva quindi reso dichiarazioni ingiuriose e calunniose nei suoi confronti con integrazioni di denuncia-querela presentate presso la Stazione Carabinieri di
Roma- MO, con le quali dichiarava i)- in data 5.8.2023, “che all'interno dell'abitazione di mio padre, ci sono i miei effetti personali di valore economico ed affettivo e temo che mio padre possa buttarli via.” e ii)- in data 4.8.2023, che “in data 2.8.2023…alle successive ore 18.00, per ottenere spiegazioni in merito, contattavo mio padre il quale mi riferiva testuali parole: <<ti ho appena inviato un telegramma, tua madre è a fiuggi per colpa perché sei una bestia>>, senza però indicarmi una struttura precisa in cui fosse stata trasportata. Dalle ore 18.30 alle ore 21.00, ho cercato presso tutte le strutture di Fiuggi per trovare quella presso la quale fosse ricoverata mia madre…Aggiungo infine che nonostante la mia denuncia, mio padre continua insistentemente a pressarmi psicologicamente cercando in ogni modo di allontanarmi da mia madre.”. E concludeva pertanto chiedendo che, previo accertamento della ingratitudine della convenuta CP_1
, siccome resasi responsabile di grave ingiuria nei suoi confronti, venisse revocata la descritta
[...] donazione, in data 1.8.2022 a rogito del Notaio di Roma, rep. N. 4980, avente ad oggetto Per_1 quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Roma, Via Pramollo n. 4, quale da lui attore compiuta in favore della stessa convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla relativa restituzione e vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio la convenuta , innanzitutto contestava che le condotte CP_1 denunciate dall'attore potessero concretamente costituire fatti offensivi, integranti la fattispecie di cui all'art. 801 c.p.c,, con la conseguenza che essi non erano pertanto a priori tali da giustificare, la richiesta revocazione, per ingratitudine, della donazione, quale dal padre attore in suo favore compiuta;
assumeva che la domanda di revocazione fosse una reazione al ricorso presentato, da lei convenuta, per la nomina dell'amministratore di sostegno nell'interesse della madre CP_2
alla quale l'attore stesso si era opposto;
e concludeva pertanto chiedendo, che l'avversa
[...] domanda di revocazione venisse respinta;
con vittoria di spese.
Con ordinanza del 14.10.2024, veniva ammessa la testimonianza di e Testimone_1 Tes_2
, quale richiesta dall'attore; mentre venivano respinte le istanze istruttorie formulate dalla
[...] parte convenuta.
Alla successiva udienza del 31.10.2024, su istanza della parte convenuta, osservatosi che “…la parte convenuta non abbia colla memoria 171 ter n. 2, specificamente contestato i fatti, oggetto delle testimonianze ammesse, quale dalla parte attrice richieste colla successiva sua memoria n. 3, né comunque introdotto mezzi di prova documentale ad essi afferenti;
mentre la prova per interrogatorio formale da lei ivi richiesta non è stata per nulla ammessa;
talché le testimonianze di cui trattasi sono del tutto prive di funzione di prova contraria, quale sola consentita in sede di terza memoria”, veniva revocata la descritta ordinanza di ammissione della prova testimoniale
All'udienza del 6.3.2025 venivano assegnati alle parti termini di legge ex art. 189 c.p.c per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche
Con ordinanza del 3.7.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito dell'attorea domanda di revocazione di donazione
La domanda con cui l'attore chiede che, per ingratitudine, venga revocata la donazione, Parte_1 quale, con atto del 1.8.2022 a rogito del Notaio di Roma, rep. N. 4980 - racc. 4357, da lui Per_1 compiuta in favore della convenuta figlia , deve essere disattesa per le ragioni di CP_1 seguito esposte.
1)- Per costante giurisprudenza di legittimità: “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune” (v. Cass. Civ. n. 7033/2005; conf. Cass. Civ. n. 8165/97, n. 14093/08, n. 17188/08, n.
7487/11, n. 22013/16, n. 20722/18, n. 32682/24).).
2)- Tanto premesso, quanto al denunciato fatto dell'11.7.2023, per cui, nel corso del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno nell'interesse della defunta , Controparte_2 coniuge dell'attore e madre della convenuta, quest'ultima, ha, dinanzi al Giudice Tutelare, dichiarato, riferendosi all'attore stesso, del “ frequente stato di alterazione alcolica del coniuge della beneficiaria” (v. verbale ud. 11.7.2023 dinanzi al Giudice Tutelare, in fascicolo di parte attrice, doc.
n. 2), deve osservarsi che, se, in astratto, l'attribuzione della condotta di vita appena riportata, possa risultare lesiva dell'onore, tuttavia, ciò non si dà, allorquando essa, come nella specie, venga, in concreto, riferita nel corso di un procedimento giudiziario, nell'ambito del quale v'è obbligo di verità, ed il dichiarante si sia attenuto a modalità espressive per loro stesse non gratuitamente offensive, talché la relativa condotta risulti comunque scriminata per adempimento del dovere;
mentre l'attore non ha, per altro verso, specificamente contestato la veridicità delle circostanze dalla di lui convenuta figlia riferite, per cui neppure si adombra la possibilità che quest'ultima abbia, nell'occasione, illecitamente detto il falso al solo fine di gravemente screditare il padre, (cfr., sul tema, Cass. Pen .
n. 6041/08: “I testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro
o della reputazione altrui, dal momento che la verità del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo dell'azione, fermo restando che, nel caso in cui, invece, essi depongano il falso, commettono diffamazione ove sussistano
i requisiti di tale illecito.”; conf. Cass. Pen. n. 30377/22).
3)- Il dedotto fatto del 27.7.2023, allorquando la convenuta, presso la comunità alloggio “Villa
Marzia”, dove si trovava ospite la madre , avrebbe affermato che l'attore non era Controparte_2 stato in grado di collocare quest'ultima in una struttura idonea, risulta, per contro, del tutto irrilevante;
poiché l'ingiuria grave, che giustifica la revocazione delle donazioni, deve, come detto, sostanziarsi in un'offesa all'onore del donante indicativa di persistente sentimento di avversione, per cui essa non
è integrata dalla semplice critica nei confronti del donante stesso, come, nella specie, dalla convenuta manifestata con modalità espressive composte e civili.
4)- Il dedotto terzo fatto del 2.8.2023, per cui la convenuta, presso la struttura RSA Sant'Elisabetta di Fiuggi, dove era degente la madre, interloquendo con il personale sanitario ivi operante, avrebbe ancora una volta manifestato disprezzo verso il padre e lo avrebbe fatto oggetto di gravi offese, è, invece, a priori del tutto inconferente, poiché esso risulta descritto in termini del tutto generici e valutativi, senza l'indicazione di alcuna circostanza specifica dalla quale sia dato evincere in cosa, in concreto, sia consistita la denunciata condotta della stessa convenuta;
con la conseguenza che, rispetto ad esso, non risulta possibile alcuna attività istruttoria e valutativa.
5)- I fatti in ultimo invocati, per cui in data 26.5.2023 la convenuta avrebbe denunciato l'attore presso la Procura della Repubblica di Roma, ed avrebbe quindi reso dichiarazioni asseritamente ingiuriose e calunniose nei suoi confronti, in occasione di successive integrazioni di denuncia-querela presentate presso la Stazione Carabinieri di Roma- MO, con le quali dichiarava i)- in data 5.8.2023,
“che all'interno dell'abitazione di mio padre, ci sono i miei effetti personali di valore economico ed affettivo e temo che mio padre possa buttarli via.” e ii)- in data 4.8.2023, che “in data 2.8.2023…alle successive ore 18.00, per ottenere spiegazioni in merito, contattavo mio padre il quale mi riferiva testuali parole: <<ti ho appena inviato un telegramma, tua madre è a fiuggi per colpa perché sei una bestia>>, senza però indicarmi una struttura precisa in cui fosse stata trasportata. Dalle ore 18.30 alle ore 21.00, ho cercato presso tutte le strutture di Fiuggi per trovare quella presso la quale fosse ricoverata mia madre…Aggiungo infine che nonostante la mia denuncia, mio padre continua insistentemente a pressarmi psicologicamente cercando in ogni modo di allontanarmi da mia madre.” (v. doc. cit. in fascicolo di parte attrice, doc. n. 5), sono, ancora una volta, in questa sede irrilevanti, poiché – al di là di ogni altra possibile considerazione in ordine alla relativa valenza offensiva, che, in termini oggettivi, non appare raggiungere neppure un minimo grado di importanza
- non risulta, nel presente giudizio, in alcun modo documentato che le circostanze oggetto delle descritte integrazioni di denuncia-querela siano state, all'esito del relativo giudizio penale, accertate quali insussistenti;
dovendosi, anche qui, osservare che l'esercizio del diritto di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti è scriminante, rispetto all'offesa all'onore della persona indicata quale responsabile di fatti illeciti, purché i fatti denunciati non siano falsi (v., sul punto Cass.
Civ. n. 13632/01, che, dopo aver ribadito il principio per cui “L'ingiuria grave, che l'art. 801 cod. civ. prevede quale motivo di revocazione della donazione, consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, si da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l'agente, che ripugna alla coscienza comune.”, ha confermato la decisione dei giudici di merito che non avevano ritenuto rappresentasse ingiuria grave l'aver presentato denuncia - querela contro il donante in quanto, all'esito del giudizio penale, non era stata dimostrata l'infondatezza dell'accusa.).
5)- Deve pertanto concludersi che le condotte dall'attore denunciate, essendo, nei termini appena precisati, prive di rilevanza quali singolarmente considerate, neppure nel loro complesso possono essere qualificate come fatti di grave offesa all'onore dell'attore stesso, espressivi di ingratitudine, ai fini della revocazione della donazione da quest'ultimo compiuta in favore della convenuta figlia, poiché non emergono, non essendo stati neppure allegati, elementi per cui sia consentito ritenere che esse si integrino funzionalmente tra loro in modo da costituire un diverso più ampio fatto connotato da propria autonoma lesività e sintomaticità; dovendo essere semmai interpretate e valutate quali manifestazioni di un rapporto padre-figlia verosimilmente deteriorato e conflittuale, finanche sfociato in reciproche denunce (come da lui dedotto e documentato, prima ancora della figlia, l'attore stesso ebbe, in data 12.6. 2023 e 7.7.2023 a presentare esposti contro di essa per condotte offensive, denigratorie e di maltrattamento – v. fascicolo di parte attrice, doc. n. 3), che, per sua propria natura, quale desumibile dalla comune esperienza della realtà sociale, quando, come nella specie, agito senza la realizzazione di specifici fatti apprezzabilmente lesivi di interessi fondamentali di alcuno dei soggetti coinvolti, si palesa, di per sé, come situazione ontologicamente del tutto distinta rispetto a quella dell'ingratitudine, come dalla giurisprudenza di legittimità ricostruita ai fini dell'applicazione dell'art. 801 c.c. (v. supra, sub 1).
II]- Della consequenziale domanda attorea di restituzione del bene oggetto di donazione
La reiezione della domanda di revocazione della donazione dall'attore compiuta nei confronti della convenuta figlia, implica, di necessità, anche la reiezione della consequenziale domanda attorea di restituzione del bene oggetto della donazione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, quali proposte da Pt_1
nei confronti della convenuta di lui figlia , ogni diversa domanda ed eccezione
[...] CP_1 disattesa, così provvede:
-respinge la domanda di revocazione, per ingratitudine, della donazione per atto pubblico in data 1.8.2022, avente ad oggetto quota del 50% della piena proprietà dell'immobile, sito in Roma alla Via Pramollo n. 4, int. 4, quale dall'attore compiuta in favore della figlia Parte_1 CP_1
;
[...]
-respinge la consequenziale domanda attorea di restituzione del bene oggetto della donazione stessa;
-condanna l'attore al rimborso, in favore della convenuta , delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00, per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, lì 22 novembre 2025.
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Claudia Simeoni.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4266/2024 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Formello, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Colasanti e Gabriele
Colasanti, che lo rappresentano giusta procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
E
CP_1 elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata;
rappresentata e difesa dall' avv. Email_1
BE CC giusta procura alle liti uniti alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTA-
OGGETTO: revocazione di donazione per ingratitudine. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.1.2024, conveniva in giudizio la di lui figlia Parte_1
. CP_1
Esponeva all'uopo a)- che con atto pubblico in data 1.8.2022 a rogito del Notaio di Roma, Per_1 rep. N. 4980, racc. 4357, donava alla convenuta figlia , la propria quota del 50% della CP_1 piena proprietà dell'immobile, sito in Comune di Roma, Via Pramollo n 4, int. 4, censito presso il
Catasto Fabbricati dello stesso Comune di Roma al foglio 349, particella 2759, subalterno 5; b)- che, con il medesimo atto, la di lui moglie , donava, a sua volta, alla figlia stessa la Controparte_2 propria quota del 50% della piena proprietà del suddetto immobile;
c)- che successivamente alla descritta donazione la convenuta aveva avuto nei suoi confronti grave e perdurante condotta ingiuriosa riconducibile alla previsione di cui all'art. 801 c.c., ed, in particolare, i)- in data 11.7.2023 dinanzi al Giudice Tutelare dott. , nella procedura per la nomina dell'amministratore di Per_2 sostegno nell'interesse di detta coniuge la convenuta figlia dichiarava, Controparte_2 riferendosi a lui stesso attore, del “ frequente stato di alterazione alcolica del coniuge della beneficiaria”; ii)- in data 27.07.2023, la stessa convenuta, presso la comunità alloggio “Villa
Marzia”, dove si trovava ospite la madre , affermava che lui attore non era stato Controparte_2 in grado di collocarla in una struttura idonea;
iii)- in data 2.8.2023, la convenuta, presso la struttura
RSA Sant'Elisabetta di Fiuggi, dove era degente la madre, interloquendo con il personale sanitario, ancora una volta lo disprezzava e lo faceva oggetto di gravi offese;
d)- che egli, rispettivamente in data 12.6.2023 e 7.7.2023, aveva presentato due esposti presso la Stazione dei Carabinieri di
MO (RM), con i quali segnalava l'atteggiamento aggressivo, denigratorio e maltrattante della convenuta nei suoi confronti;
e)- che infine, in data 26.5.2023, la convenuta figlia lo aveva denunciato presso la Procura di Roma ed aveva quindi reso dichiarazioni ingiuriose e calunniose nei suoi confronti con integrazioni di denuncia-querela presentate presso la Stazione Carabinieri di
Roma- MO, con le quali dichiarava i)- in data 5.8.2023, “che all'interno dell'abitazione di mio padre, ci sono i miei effetti personali di valore economico ed affettivo e temo che mio padre possa buttarli via.” e ii)- in data 4.8.2023, che “in data 2.8.2023…alle successive ore 18.00, per ottenere spiegazioni in merito, contattavo mio padre il quale mi riferiva testuali parole: <<ti ho appena inviato un telegramma, tua madre è a fiuggi per colpa perché sei una bestia>>, senza però indicarmi una struttura precisa in cui fosse stata trasportata. Dalle ore 18.30 alle ore 21.00, ho cercato presso tutte le strutture di Fiuggi per trovare quella presso la quale fosse ricoverata mia madre…Aggiungo infine che nonostante la mia denuncia, mio padre continua insistentemente a pressarmi psicologicamente cercando in ogni modo di allontanarmi da mia madre.”. E concludeva pertanto chiedendo che, previo accertamento della ingratitudine della convenuta CP_1
, siccome resasi responsabile di grave ingiuria nei suoi confronti, venisse revocata la descritta
[...] donazione, in data 1.8.2022 a rogito del Notaio di Roma, rep. N. 4980, avente ad oggetto Per_1 quota del 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Roma, Via Pramollo n. 4, quale da lui attore compiuta in favore della stessa convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla relativa restituzione e vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio la convenuta , innanzitutto contestava che le condotte CP_1 denunciate dall'attore potessero concretamente costituire fatti offensivi, integranti la fattispecie di cui all'art. 801 c.p.c,, con la conseguenza che essi non erano pertanto a priori tali da giustificare, la richiesta revocazione, per ingratitudine, della donazione, quale dal padre attore in suo favore compiuta;
assumeva che la domanda di revocazione fosse una reazione al ricorso presentato, da lei convenuta, per la nomina dell'amministratore di sostegno nell'interesse della madre CP_2
alla quale l'attore stesso si era opposto;
e concludeva pertanto chiedendo, che l'avversa
[...] domanda di revocazione venisse respinta;
con vittoria di spese.
Con ordinanza del 14.10.2024, veniva ammessa la testimonianza di e Testimone_1 Tes_2
, quale richiesta dall'attore; mentre venivano respinte le istanze istruttorie formulate dalla
[...] parte convenuta.
Alla successiva udienza del 31.10.2024, su istanza della parte convenuta, osservatosi che “…la parte convenuta non abbia colla memoria 171 ter n. 2, specificamente contestato i fatti, oggetto delle testimonianze ammesse, quale dalla parte attrice richieste colla successiva sua memoria n. 3, né comunque introdotto mezzi di prova documentale ad essi afferenti;
mentre la prova per interrogatorio formale da lei ivi richiesta non è stata per nulla ammessa;
talché le testimonianze di cui trattasi sono del tutto prive di funzione di prova contraria, quale sola consentita in sede di terza memoria”, veniva revocata la descritta ordinanza di ammissione della prova testimoniale
All'udienza del 6.3.2025 venivano assegnati alle parti termini di legge ex art. 189 c.p.c per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche
Con ordinanza del 3.7.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito dell'attorea domanda di revocazione di donazione
La domanda con cui l'attore chiede che, per ingratitudine, venga revocata la donazione, Parte_1 quale, con atto del 1.8.2022 a rogito del Notaio di Roma, rep. N. 4980 - racc. 4357, da lui Per_1 compiuta in favore della convenuta figlia , deve essere disattesa per le ragioni di CP_1 seguito esposte.
1)- Per costante giurisprudenza di legittimità: “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, purtuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune” (v. Cass. Civ. n. 7033/2005; conf. Cass. Civ. n. 8165/97, n. 14093/08, n. 17188/08, n.
7487/11, n. 22013/16, n. 20722/18, n. 32682/24).).
2)- Tanto premesso, quanto al denunciato fatto dell'11.7.2023, per cui, nel corso del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno nell'interesse della defunta , Controparte_2 coniuge dell'attore e madre della convenuta, quest'ultima, ha, dinanzi al Giudice Tutelare, dichiarato, riferendosi all'attore stesso, del “ frequente stato di alterazione alcolica del coniuge della beneficiaria” (v. verbale ud. 11.7.2023 dinanzi al Giudice Tutelare, in fascicolo di parte attrice, doc.
n. 2), deve osservarsi che, se, in astratto, l'attribuzione della condotta di vita appena riportata, possa risultare lesiva dell'onore, tuttavia, ciò non si dà, allorquando essa, come nella specie, venga, in concreto, riferita nel corso di un procedimento giudiziario, nell'ambito del quale v'è obbligo di verità, ed il dichiarante si sia attenuto a modalità espressive per loro stesse non gratuitamente offensive, talché la relativa condotta risulti comunque scriminata per adempimento del dovere;
mentre l'attore non ha, per altro verso, specificamente contestato la veridicità delle circostanze dalla di lui convenuta figlia riferite, per cui neppure si adombra la possibilità che quest'ultima abbia, nell'occasione, illecitamente detto il falso al solo fine di gravemente screditare il padre, (cfr., sul tema, Cass. Pen .
n. 6041/08: “I testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro
o della reputazione altrui, dal momento che la verità del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo dell'azione, fermo restando che, nel caso in cui, invece, essi depongano il falso, commettono diffamazione ove sussistano
i requisiti di tale illecito.”; conf. Cass. Pen. n. 30377/22).
3)- Il dedotto fatto del 27.7.2023, allorquando la convenuta, presso la comunità alloggio “Villa
Marzia”, dove si trovava ospite la madre , avrebbe affermato che l'attore non era Controparte_2 stato in grado di collocare quest'ultima in una struttura idonea, risulta, per contro, del tutto irrilevante;
poiché l'ingiuria grave, che giustifica la revocazione delle donazioni, deve, come detto, sostanziarsi in un'offesa all'onore del donante indicativa di persistente sentimento di avversione, per cui essa non
è integrata dalla semplice critica nei confronti del donante stesso, come, nella specie, dalla convenuta manifestata con modalità espressive composte e civili.
4)- Il dedotto terzo fatto del 2.8.2023, per cui la convenuta, presso la struttura RSA Sant'Elisabetta di Fiuggi, dove era degente la madre, interloquendo con il personale sanitario ivi operante, avrebbe ancora una volta manifestato disprezzo verso il padre e lo avrebbe fatto oggetto di gravi offese, è, invece, a priori del tutto inconferente, poiché esso risulta descritto in termini del tutto generici e valutativi, senza l'indicazione di alcuna circostanza specifica dalla quale sia dato evincere in cosa, in concreto, sia consistita la denunciata condotta della stessa convenuta;
con la conseguenza che, rispetto ad esso, non risulta possibile alcuna attività istruttoria e valutativa.
5)- I fatti in ultimo invocati, per cui in data 26.5.2023 la convenuta avrebbe denunciato l'attore presso la Procura della Repubblica di Roma, ed avrebbe quindi reso dichiarazioni asseritamente ingiuriose e calunniose nei suoi confronti, in occasione di successive integrazioni di denuncia-querela presentate presso la Stazione Carabinieri di Roma- MO, con le quali dichiarava i)- in data 5.8.2023,
“che all'interno dell'abitazione di mio padre, ci sono i miei effetti personali di valore economico ed affettivo e temo che mio padre possa buttarli via.” e ii)- in data 4.8.2023, che “in data 2.8.2023…alle successive ore 18.00, per ottenere spiegazioni in merito, contattavo mio padre il quale mi riferiva testuali parole: <<ti ho appena inviato un telegramma, tua madre è a fiuggi per colpa perché sei una bestia>>, senza però indicarmi una struttura precisa in cui fosse stata trasportata. Dalle ore 18.30 alle ore 21.00, ho cercato presso tutte le strutture di Fiuggi per trovare quella presso la quale fosse ricoverata mia madre…Aggiungo infine che nonostante la mia denuncia, mio padre continua insistentemente a pressarmi psicologicamente cercando in ogni modo di allontanarmi da mia madre.” (v. doc. cit. in fascicolo di parte attrice, doc. n. 5), sono, ancora una volta, in questa sede irrilevanti, poiché – al di là di ogni altra possibile considerazione in ordine alla relativa valenza offensiva, che, in termini oggettivi, non appare raggiungere neppure un minimo grado di importanza
- non risulta, nel presente giudizio, in alcun modo documentato che le circostanze oggetto delle descritte integrazioni di denuncia-querela siano state, all'esito del relativo giudizio penale, accertate quali insussistenti;
dovendosi, anche qui, osservare che l'esercizio del diritto di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti è scriminante, rispetto all'offesa all'onore della persona indicata quale responsabile di fatti illeciti, purché i fatti denunciati non siano falsi (v., sul punto Cass.
Civ. n. 13632/01, che, dopo aver ribadito il principio per cui “L'ingiuria grave, che l'art. 801 cod. civ. prevede quale motivo di revocazione della donazione, consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, si da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l'agente, che ripugna alla coscienza comune.”, ha confermato la decisione dei giudici di merito che non avevano ritenuto rappresentasse ingiuria grave l'aver presentato denuncia - querela contro il donante in quanto, all'esito del giudizio penale, non era stata dimostrata l'infondatezza dell'accusa.).
5)- Deve pertanto concludersi che le condotte dall'attore denunciate, essendo, nei termini appena precisati, prive di rilevanza quali singolarmente considerate, neppure nel loro complesso possono essere qualificate come fatti di grave offesa all'onore dell'attore stesso, espressivi di ingratitudine, ai fini della revocazione della donazione da quest'ultimo compiuta in favore della convenuta figlia, poiché non emergono, non essendo stati neppure allegati, elementi per cui sia consentito ritenere che esse si integrino funzionalmente tra loro in modo da costituire un diverso più ampio fatto connotato da propria autonoma lesività e sintomaticità; dovendo essere semmai interpretate e valutate quali manifestazioni di un rapporto padre-figlia verosimilmente deteriorato e conflittuale, finanche sfociato in reciproche denunce (come da lui dedotto e documentato, prima ancora della figlia, l'attore stesso ebbe, in data 12.6. 2023 e 7.7.2023 a presentare esposti contro di essa per condotte offensive, denigratorie e di maltrattamento – v. fascicolo di parte attrice, doc. n. 3), che, per sua propria natura, quale desumibile dalla comune esperienza della realtà sociale, quando, come nella specie, agito senza la realizzazione di specifici fatti apprezzabilmente lesivi di interessi fondamentali di alcuno dei soggetti coinvolti, si palesa, di per sé, come situazione ontologicamente del tutto distinta rispetto a quella dell'ingratitudine, come dalla giurisprudenza di legittimità ricostruita ai fini dell'applicazione dell'art. 801 c.c. (v. supra, sub 1).
II]- Della consequenziale domanda attorea di restituzione del bene oggetto di donazione
La reiezione della domanda di revocazione della donazione dall'attore compiuta nei confronti della convenuta figlia, implica, di necessità, anche la reiezione della consequenziale domanda attorea di restituzione del bene oggetto della donazione stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, quali proposte da Pt_1
nei confronti della convenuta di lui figlia , ogni diversa domanda ed eccezione
[...] CP_1 disattesa, così provvede:
-respinge la domanda di revocazione, per ingratitudine, della donazione per atto pubblico in data 1.8.2022, avente ad oggetto quota del 50% della piena proprietà dell'immobile, sito in Roma alla Via Pramollo n. 4, int. 4, quale dall'attore compiuta in favore della figlia Parte_1 CP_1
;
[...]
-respinge la consequenziale domanda attorea di restituzione del bene oggetto della donazione stessa;
-condanna l'attore al rimborso, in favore della convenuta , delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00, per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, lì 22 novembre 2025.
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Claudia Simeoni.