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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 25.5.2022 al n. 993 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
titolare di omonima impresa Parte_1 individuale, corrente in Massa, elettivamente domiciliato in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Renzo Beccari, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lorenzo
Lari, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Viareggio, presso e nello studio dell'avv.
Gianni Baldini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 22-24.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali tutte di cui alla parte motiva e contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per il fumus boni iuris che rileva dalle censure svolte ed il periculum che discende dall' esecuzione di una sentenza che ha comportato una ingente condanna alle spese, riformare integralmente e per intero la sentenza impugnata n. 371/2022, rep. n. 857/2022 emessa il 15.04.2022 dal Giudice Monocratico del
Tribunale Civile di Lucca, in causa civile iscritta a ruolo con il n. 2479/2020 r.g. Tribunale di Lucca, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data
15.04.2022, notificata il 26.04.2022, e pertanto in accoglimento del proposto gravame, [OMISSIS]
1. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni dei contratti impugnati come applicate dalla convenuta in corso di rapporto di c/c indicato in parte motiva della citazione, in difetto di pattuizione scritta, con conseguente violazione degli artt. 117 e ss.
T.U.B. e della normativa vigente e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e la nullità degli addebiti in
c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e con applicazione in via dispositiva, ai sensi degli artt. 1284, comma 3, c.c.,
117, comma 7, degli interessi al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive
e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali;
2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c., delle condizioni dei contratti impugnati relative alla capitalizzazione trimestrale e/o annuale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto di c/c e, per l'effetto, dichiarare
2 l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri del rapporto di c/c dedotto in causa;
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in
c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto, competenze, spese ed oneri, comunque privi di causa negoziale;
4. accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di normativa vigente, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari;
6. accertare e dichiarare, previo accertamento del
Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
7. accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona CP_2 fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con l'attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3
8. Per l'effetto delle suddette violazioni,
CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile del c/c con conseguente decurtazione e/o compensazione dell' importi oggi contabilizzati in c/c a credito della convenuta per euro 43.846,62, in quanto non dovuti, e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, riconoscendosi infine a favore dell'attore la somma prudentemente quantificata in euro 53.259,78 (a credito sul c/c), oltre spese di CTP, a favore dell'attore, e salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa e di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione;
9. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi
e le spese di c.t.u.
Si chiede che venga integrata la CTU, al fine di eseguire la corretta verifica del superamento del tasso soglia, con nuovo calcolo del TEG, previa epurazione dal capitale degli interessi anatocistici e delle competenze non dovute, e di conseguenza venga rideterminato il saldo di conto corrente, con ricalcolo anche della natura delle rimesse per l'eventuale prescrizione.
Inoltre, si insiste nelle richieste istruttorie già svolte in primo grado e rinnovate in atto di appello ed in particolare:
B) richiesta di ordine alla convenuta ex art. 210
c.p.c. di esibizione in giudizio di copia degli estratti di conto corrente per il periodo dal 19.11.1997 al
30.09.2009, relativi al conto corrente n. 127524 acceso presso filiale di Forte dei Marmi intestato a CP_1
”. Parte_1
Per : Controparte_1
4 “Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da (c.f. Parte_1 [...]
, titolare dell'omonima ditta individuale con C.F._1
p.iva: , per ottenere la riforma della sentenza P.IVA_1
n. 371/2022, rep. n. 857/2022, emessa il 15.04.2022 dal
Tribunale di Lucca, nella causa n. 2479/2020 r.g., e quindi confermarsi detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
993/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 371 del
15.4.2022; parti: titolare di omonima Parte_1 impresa individuale, c. , esperiti gli Controparte_1 adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. ed espletata altresì in questo grado c.t.u. suppletiva, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22-
24.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Materia del contendere La causa ha ad oggetto il rapporto di conto corrente, attualmente n. 127524 (in origine 1391, poi 3445057), instaurato il 17.11.97 dall'attore con l'allora Cassa di Risparmio di Lucca spa (oggi , e le aperture di CP_1 credito successivamente pattuite fra le parti. In relazione a tale rapporto l'attore ha sostenuto l'illegittimità dell'operato della banca con riferimento all'applicazione degli interessi e ad altre voci di costo. L'attore ha quindi chiesto quindi la declaratoria di nullità parziale dei contratti e la rideterminazione del dare- avere fra le parti, con restituzione delle somme indebitamente addebitate/riscosse.
5 La convenuta, eccepita la prescrizione del diritto azionato, ha invece sostenuto la correttezza del proprio operato ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda. Motivi della decisione L'attore ha formulato tre distinte contestazioni che verranno qui di seguito separatamente analizzate.
1. Sulla pattuizione degli interessi e delle altre voci di costo. L'attore ha sostenuto che mancherebbe la pattuizione per scritto di interessi, commissione massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce, spese trimestrali, indennità di sconfinamento e corrispettivo dell'accordato. La convenuta ha replicato che tutte tali voci sarebbero chiaramente indicate nel foglio analitico richiamato nel contratto, consegnato a suo tempo all'attore e prodotto unitamente a questo. L'attore ha contestato l'avvenuta consegna del foglio analitico prodotto. Premesso che il foglio analitico da un lato è richiamato nel contratto, dall'altro indica chiaramente interessi e voci di costo, i testi escussi hanno confermato che i fogli analitici di volta in volta in vigore venivano senz'altro mostrati e consegnati ai clienti al momento della sottoscrizione dei contratti e questo, in assenza della dimostrazione che nel caso dell'attore questo non sia avvenuto, dimostra senz'altro l'avvenuta consegna. La contestazione risulta dunque infondata.
2. Sull'anatocismo. L'attore lamenta l'avvenuto conteggio anatocistico degli interessi. Sul punto, premesso che per il periodo anteriore alla delibera cicr del 9.2.00, non essendo in atti gli estratti conto non è possibile verificare se ed in quale misura vi fu anatocismo, per quanto concerne il periodo successivo la convenuta ha dimostrato di avere adempiuto alle formalità previste dall' art. 7, commi 2 e 3, di tale delibera, a mente del quale “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il
[…] termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Avverso tale adeguamento l'attore ha sostenuto, sulla scorta invero dell'opinione della Cassazione, che, dovendo la clausola di capitalizzazione degli interessi per il periodo anteriore essere ritenuta nulla, il suo adeguamento alle condizioni di cui alla delibera cicr non potrebbe che essere ritenuto peggiorativo, con conseguente applicabilità non del comma 2 del citato art. 7, ma del suo comma 3, a mente del quale, in caso appunto di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le nuove condizioni avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela.
6 Tale tesi non può tuttavia essere condivisa, in quanto implicante la pratica abrogazione dell'art. 72. Laddove il confronto dovesse essere fatto con le condizioni contrattuali da ritenere validamente in essere, la capitalizzazione dovrebbe infatti essere ritenuta, per il periodo anteriore alla delibera cicr, per definizione esclusa. A tal punto è però evidente che la sua introduzione, quali che ne fossero i termini, non potrebbe che essere considerata peggiorativa, dal che la conseguenza che la norma in questione, in quanto regola la materia in presenza di modifiche non peggiorative, non si applicherebbe mai. In realtà, per potersi dare l'ipotesi regolata dalla norma ed evitarne l'interpretazione abrogativa, il confronto non può che essere fatto con le condizioni – non validamente, ma – di fatto in essere. Solo su tale presupposto è infatti possibile valutare se le nuove condizioni risultino peggiorative o meno. Anche questa contestazione risulta dunque infondata.
3. Sull'usura. L'attore lamenta che gli interessi ed i costi applicati avrebbero superato il tasso soglia dell'usura. Sul punto, il ctu, con relazione correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque in linea di massima senz'altro recepita, anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp, ha riscontrato il superamento del tasso soglia unicamente con riferimento al contratto iniziale, ed anche a tale proposito solo con riferimento al tasso applicabile in caso di esposizioni extra fido. In realtà, anche in questi limitati termini l'usura deve tuttavia essere esclusa. Premesso che in presenza di aperture di credito in conto corrente i tassi soglia da prendere in considerazione sono due, a seconda che l'apertura di credito fosse fino a £ 10.000.000 oppure oltre tale soglia – e precisamente nel primo caso il 22,575 %, nel secondo il 18,51 % – il ctu ha infatti ritenuto superato il tasso soglia in quanto ha applicato alla fattispecie il tasso soglia previsto per la seconda ipotesi (vale a dire quella dell'apertura di credito oltre £ 10.000.00), ma questo raffronto non è corretto. In origine, il contratto di conto corrente non prevedeva infatti alcuna apertura di credito. E' dunque evidente che tale fattispecie non può che rientrare nell'ambito della prima ipotesi, vale a dire quella dell'apertura di credito fino a £ 10.000.000. Su tale presupposto, considerato che, in base alle previsioni del contratto iniziale, il tasso applicabile in caso di esposizioni extra fido era del 19,75 % e che il tasso soglia relativo alle aperture di credito fino a £ 10.000.000 era del 22,575 %, ne consegue che nessuna usura può essere configurata. Anche questa contestazione risulta dunque infondata. Sintesi. Tutte le contestazioni essendo risultate infondate, la domanda va respinta.
7 Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 13.430,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge“. Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza e previa ammissione di c.t.u., di sentire:
“1. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni dei contratti impugnati come applicate dalla convenuta in corso di rapporto di c/c indicato in parte motiva della citazione, in difetto di pattuizione scritta, con conseguente violazione degli artt. 117 e ss.
T.U.B. e della normativa vigente e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e la nullità degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e con applicazione in via dispositiva, ai sensi degli artt. 1284, comma 3, c.c,
117, comma 7, degli interessi al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali;
2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c., delle condizioni dei contratti impugnati relative alla capitalizzazione trimestrale e/o annuale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto di c/c e, per l'effetto, DICHIARARE
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri del rapporto di c/c dedotto in causa;
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in
8 c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto, competenze, spese ed oneri, comunque privi di causa negoziale;
4. accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di normativa vigente, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari;
6. accertare e dichiarare, previo accertamento del
Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
7. accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona CP_2 fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con l'attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
8. Per l'effetto delle suddette violazioni,
CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile del c/c con conseguente decurtazione e/o compensazione dell' importi oggi contabilizzati in c/c a credito della convenuta per euro 43.846,62, in quanto non
9 dovuti, e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, riconoscendosi infine a favore dell'attore la somma prudentemente quantificata in euro 53.259,78 (a credito sul c/c), oltre spese di CTP, a favore dell'attore, e salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa e di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione;
9. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi e le spese di c.t.u.”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta concludendo per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del proposto appello;
col favore delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare osservarsi come non risultano nella difesa della esposte le ragioni di CP_2 inammissibilità dell'avversario appello.
Il primo motivo di appello – con cui, in sintesi, parte appellante muove censura all'impugnata decisione nella parte in cui ritiene essere stato soddisfatto il requisito della forma scritta mediante il semplice richiamo ad un non meglio identificato “Allegato C”, la cui consegna ad esso non sarebbe peraltro nemmeno _1 stata provata all'esito dell'assunta prova testimoniale –
è infondato per le ragioni che seguono.
Il risultato dell'espletata prova per testi - da cui non è emerso il fatto preciso dell'avvenuta consegna del suddetto “Allegato C” al , della cui persona i _1 testi, impiegati dello sportello bancario presso cui era aperto il conto in questione, hanno riferito di non ricordarsi, essendosi al contempo limitati a riferire che gli allegati previsti nei contratti sottoscritti venivano
10 di norma comunque consegnati ai clienti – non è tale da invalidare quanto già tuttavia documentalmente emerso.
Il contratto, nella parte sottoscritta dal _1 dava infatti atto dell'avvenuta consegna, tra i “Fogli
Informativi Analitici”, di “C” = CONTI CORRENTI DI
CORRISPONDENZA LIRE/VALUTA, che è l'intestazione del documento allegato contenente le condizioni economiche.
Detto documento contiene una data di pubblicazione
(“Edizione n. 66 del 20/10/1997”) che è di poco precedente a quella indicata (17.11.97) nel contratto sottoscritto. Dell'avvenuta ricezione il correntista dava espressamente atto.
Nella stessa parte sottoscritta, poco dopo, si dava atto che i “Fogli Informativi Analitici” cui fare riferimento erano quelli “vigenti alla data del presente contratto contenenti le condizioni economiche che regolano e regoleranno il nostro rapporto, salvo modifica”.
Risultano inoltre essere state espressamente sottoscritte, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., talune delle condizioni generali, espressamente identificate mediante richiamo numerico e sintesi del contenuto, che trovano corrispondenza nel secondo allegato al contratto (intitolato “Testo unificato delle
“NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA IN
LIRE E VALUTA E I PRINCIPALI SERVIZI CONNESSI” e della
“INTEGRAZIONE ALLE NORMA CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI
CORRISPONDENZA IN LIRE E VALUTA E I PRINCIPALI SERVIZI
CONNESSI””, di cui erano altresì menzionati gli estremi di deposito presso il competente Ufficio del Registro di
Lucca).
Il richiamo è pertanto sufficiente. È stata, sotto più profili, provata l'avvenuta consegna dell'allegato e l'odierno appellante non ha, dal canto suo, dedotto o
11 dimostrato di avere ricevuto un allegato munito di diverso tenore.
Con il secondo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto soddisfatte le condizioni di pari periodicità sull'anatocismo di cui alla Deliberazione CICR del
9.2.2000 mediante la sola pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale di dette condizioni da parte della senza CP_2 ravvisare necessità di alcuna espressa approvazione per iscritto da parte del cliente.
Il motivo è fondato.
Prende atto questa Corte che all'orientamento sufficientemente consolidato (a mente del quale le clausole anatocistiche nulle possono essere sì sostituite da condizioni di pari periodicità nella capitalizzazione periodica degli interessi, ma allo scopo non è sufficiente la pubblicazione di una mera avvertenza nella
Gazzetta Ufficiale, occorrendo invece acquisire il consenso esplicito del cliente, giacché il regime paritetico applicato unilateralmente dalla banca e divulgato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale risulta a ben vedere peggiorativo rispetto alla disciplina sostitutiva di quella nulla anteriore: “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di
12 capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” - massima tratta da Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; conformi Cass., sez. I, 21.10.2019,
n. 26769; Cass., sez. I, 21.10.2019, n. 26779; Cass., sez. I, 12.3.2020, n. 7105; Cass., Sez. VI, 27.10.2020,
n. 23476; Cass., sez. I, 29.10.2020, n. 23853; Cass., 23 dicembre 2020 n, 29420; Cass. sez. VI, 4 marzo 2021 n.
5931; Cass. sez. I, 21 giugno 2021 n. 17634; Cass., sez.
I, 26 agosto 2021 n. 23489 -; difettando nella specie la prova di un consenso espresso del cliente all'accettazione delle condizioni proposte unilateralmente dalla Banca come più favorevoli dopo il
30 giugno 2000, anche l'anatocismo simmetrico resta illecito, perché in realtà peggiorativo del regime, del tutto immune da anatocismo, che si sarebbe dovuto applicare in precedenza) se ne è affiancato altro di segno contrario (per il quale debba essere operata una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione: così Cass., Sez. I, ord., 26.2.2024, n.
5064; Cass., Sez. I, ord., 26.2.2024, n. 5054; Cass.,
Sez. I, ord. interloc., 2.2.2024, n. 8639).
Propende questa Corte per il primo, peraltro già ripetutamente seguito, dei due orientamenti, se non altro in quanto risulta difficilmente ipotizzabile una pattuizione in materia di anatocismo che sia de facto peggiorativa rispetto a quella precedentemente convenuta e al contempo comunque conforme al dettato dell'inizialmente vigente art. 120, comma 2, D. Lgs.
385/1993 (a mente del quale il CICR avrebbe dovuto stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste
13 in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori) e della conseguente Deliberazione
CICR 9.2.2000 (segnatamente del suo art. 2, commi 1 e 2,
a mente dei quali nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità; nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere poi stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori). In altri termini per rendere concretamente applicabile il secondo dei due principii avrebbe dovuto essersi in presenza di una
(comunque illegittima) pattuizione che prevedesse il solo anatocismo in favore della Banca e in assoluto nessuna forma di anatocismo a favore della correntista.
Conseguentemente, sulla base dell'incarico conferito da questa Corte (con ordinanza del 26.10.2023) al c.t.u., dell'esito della relazione peritale suppletiva e tenuto conto che, relativamente al periodo 1.1.2014-30.9.2016
(data quest'ultima di entrata in vigore della
Deliberazione CICR n. 343 del 3.8.2016), l'anatocismo deve comunque ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con normativa di immediata applicazione all'1.1.2014 (art. 1, comma 629, L. n. 147/2013, modificativo dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993: vd. Cass., 30.7.2024, n. 21344), il saldo, che secondo gli estratti conto della al 31.3.2020 ammontava ad CP_2
Euro 43.846,62 a debito del cliente e che il c.t.u. ha ricalcolato a credito di quest'ultimo in Euro 594,93 (vd. pag. 34 della relazione di c.t.u. espletata in questo grado, che ha preso atto della pari periodicità comunque
14 poi espressamente pattuita dalle parti in data 4.12.2002: cfr. doc. 6 in primo grado), deve essere CP_2 incrementato con la differenza rispetto a quello ricalcolato al 31.12.2013 (di Euro 2.084,60 – vd. all. 5 alla c.t.u. -), ottenendosi quindi Euro 1.489,67.
Detraendo gli importi oggetto di prescrizione, in quanto afferenti a rimesse aventi carattere solutorio (in proposito deve osservarsi come non sono emersi elementi da cui desumere che vi fosse rilevante differenza di saldi fra la data degli addebiti ritenuti illegittimi e quella delle successive rimesse a copertura), calcolati dal c.t.u. in Euro 2.951,94, si ottiene per differenza alla data del 31.3.2020 il saldo finale rideterminato in
Euro 1.462,27 a debito del correntista.
Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui non è stata da questa ritenuta sussistente l'usura originaria, in ragione dell'affidamento per allora lit. 20.000,000 come da accordo del 22.12.1997, che avrebbe reso più basso, al
18,51%, il tasso soglia.
Il motivo è infondato, atteso che, alla data
(17.11.1997 che era quella dell'originario contratto: cfr. doc. 1 attore in primo grado) in cui è stato pattuito il tasso di interesse del 19,75% (cfr. doc. 2
in primo grado), non era stata ancora concessa al CP_2 correntista alcuna apertura di credito;
donde, come correttamente sul punto ritenuto dal primo Giudice, il tasso soglia di riferimento pro tempore vigente era fissato al 22,575%.
Non può sul punto, difformemente da quanto ritenuto da parte appellante, aggiungersi al tasso debitore pattuito l'invocata annualizzazione della pattuita commissione di massimo scoperto, che attiene a base di calcolo differente rispetto a quella utilizzata per il
15 primo, determina incrementi del costo del denaro in ragione di una verifica condotta solamente ex post e non presenta, quindi, profili di omogeneità ai fini della verifica del superamento pattizio iniziale del tasso soglia.
Deve pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal , rideterminarsi il saldo del conto _1 corrente n. 127524 alla data del 31.3.2020 in Euro
1.462,27 a debito del correntista.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vedono entrambe le parti soccombenti rispetto al saldo definitivamente accertato, vengono integralmente compensate.
Per i medesimi motivi le spese delle c.t.u. disposte in entrambi i gradi di giudizio sono poste in frazioni uguali a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da _1
, titolare di omonima impresa individuale,
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 371 del
15.4.2022,
1. ridetermina il saldo del conto corrente n. 127524 alla data del 31.3.2020 in Euro 1.462,27 a debito del correntista;
Parte_1
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone le spese delle c.t.u. disposte in entrambi i gradi di giudizio in frazioni uguali a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Firenze il 21 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
16 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 25.5.2022 al n. 993 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
titolare di omonima impresa Parte_1 individuale, corrente in Massa, elettivamente domiciliato in Lucca, presso e nello studio dell'avv. Renzo Beccari, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lorenzo
Lari, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Viareggio, presso e nello studio dell'avv.
Gianni Baldini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 22-24.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le causali tutte di cui alla parte motiva e contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per il fumus boni iuris che rileva dalle censure svolte ed il periculum che discende dall' esecuzione di una sentenza che ha comportato una ingente condanna alle spese, riformare integralmente e per intero la sentenza impugnata n. 371/2022, rep. n. 857/2022 emessa il 15.04.2022 dal Giudice Monocratico del
Tribunale Civile di Lucca, in causa civile iscritta a ruolo con il n. 2479/2020 r.g. Tribunale di Lucca, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data
15.04.2022, notificata il 26.04.2022, e pertanto in accoglimento del proposto gravame, [OMISSIS]
1. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni dei contratti impugnati come applicate dalla convenuta in corso di rapporto di c/c indicato in parte motiva della citazione, in difetto di pattuizione scritta, con conseguente violazione degli artt. 117 e ss.
T.U.B. e della normativa vigente e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e la nullità degli addebiti in
c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e con applicazione in via dispositiva, ai sensi degli artt. 1284, comma 3, c.c.,
117, comma 7, degli interessi al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive
e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali;
2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c., delle condizioni dei contratti impugnati relative alla capitalizzazione trimestrale e/o annuale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto di c/c e, per l'effetto, dichiarare
2 l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri del rapporto di c/c dedotto in causa;
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in
c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto, competenze, spese ed oneri, comunque privi di causa negoziale;
4. accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di normativa vigente, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari;
6. accertare e dichiarare, previo accertamento del
Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
7. accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona CP_2 fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con l'attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
3
8. Per l'effetto delle suddette violazioni,
CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile del c/c con conseguente decurtazione e/o compensazione dell' importi oggi contabilizzati in c/c a credito della convenuta per euro 43.846,62, in quanto non dovuti, e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, riconoscendosi infine a favore dell'attore la somma prudentemente quantificata in euro 53.259,78 (a credito sul c/c), oltre spese di CTP, a favore dell'attore, e salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa e di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione;
9. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi
e le spese di c.t.u.
Si chiede che venga integrata la CTU, al fine di eseguire la corretta verifica del superamento del tasso soglia, con nuovo calcolo del TEG, previa epurazione dal capitale degli interessi anatocistici e delle competenze non dovute, e di conseguenza venga rideterminato il saldo di conto corrente, con ricalcolo anche della natura delle rimesse per l'eventuale prescrizione.
Inoltre, si insiste nelle richieste istruttorie già svolte in primo grado e rinnovate in atto di appello ed in particolare:
B) richiesta di ordine alla convenuta ex art. 210
c.p.c. di esibizione in giudizio di copia degli estratti di conto corrente per il periodo dal 19.11.1997 al
30.09.2009, relativi al conto corrente n. 127524 acceso presso filiale di Forte dei Marmi intestato a CP_1
”. Parte_1
Per : Controparte_1
4 “Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da (c.f. Parte_1 [...]
, titolare dell'omonima ditta individuale con C.F._1
p.iva: , per ottenere la riforma della sentenza P.IVA_1
n. 371/2022, rep. n. 857/2022, emessa il 15.04.2022 dal
Tribunale di Lucca, nella causa n. 2479/2020 r.g., e quindi confermarsi detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
993/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 371 del
15.4.2022; parti: titolare di omonima Parte_1 impresa individuale, c. , esperiti gli Controparte_1 adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. ed espletata altresì in questo grado c.t.u. suppletiva, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22-
24.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Materia del contendere La causa ha ad oggetto il rapporto di conto corrente, attualmente n. 127524 (in origine 1391, poi 3445057), instaurato il 17.11.97 dall'attore con l'allora Cassa di Risparmio di Lucca spa (oggi , e le aperture di CP_1 credito successivamente pattuite fra le parti. In relazione a tale rapporto l'attore ha sostenuto l'illegittimità dell'operato della banca con riferimento all'applicazione degli interessi e ad altre voci di costo. L'attore ha quindi chiesto quindi la declaratoria di nullità parziale dei contratti e la rideterminazione del dare- avere fra le parti, con restituzione delle somme indebitamente addebitate/riscosse.
5 La convenuta, eccepita la prescrizione del diritto azionato, ha invece sostenuto la correttezza del proprio operato ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda. Motivi della decisione L'attore ha formulato tre distinte contestazioni che verranno qui di seguito separatamente analizzate.
1. Sulla pattuizione degli interessi e delle altre voci di costo. L'attore ha sostenuto che mancherebbe la pattuizione per scritto di interessi, commissione massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce, spese trimestrali, indennità di sconfinamento e corrispettivo dell'accordato. La convenuta ha replicato che tutte tali voci sarebbero chiaramente indicate nel foglio analitico richiamato nel contratto, consegnato a suo tempo all'attore e prodotto unitamente a questo. L'attore ha contestato l'avvenuta consegna del foglio analitico prodotto. Premesso che il foglio analitico da un lato è richiamato nel contratto, dall'altro indica chiaramente interessi e voci di costo, i testi escussi hanno confermato che i fogli analitici di volta in volta in vigore venivano senz'altro mostrati e consegnati ai clienti al momento della sottoscrizione dei contratti e questo, in assenza della dimostrazione che nel caso dell'attore questo non sia avvenuto, dimostra senz'altro l'avvenuta consegna. La contestazione risulta dunque infondata.
2. Sull'anatocismo. L'attore lamenta l'avvenuto conteggio anatocistico degli interessi. Sul punto, premesso che per il periodo anteriore alla delibera cicr del 9.2.00, non essendo in atti gli estratti conto non è possibile verificare se ed in quale misura vi fu anatocismo, per quanto concerne il periodo successivo la convenuta ha dimostrato di avere adempiuto alle formalità previste dall' art. 7, commi 2 e 3, di tale delibera, a mente del quale “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il
[…] termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Avverso tale adeguamento l'attore ha sostenuto, sulla scorta invero dell'opinione della Cassazione, che, dovendo la clausola di capitalizzazione degli interessi per il periodo anteriore essere ritenuta nulla, il suo adeguamento alle condizioni di cui alla delibera cicr non potrebbe che essere ritenuto peggiorativo, con conseguente applicabilità non del comma 2 del citato art. 7, ma del suo comma 3, a mente del quale, in caso appunto di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le nuove condizioni avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela.
6 Tale tesi non può tuttavia essere condivisa, in quanto implicante la pratica abrogazione dell'art. 72. Laddove il confronto dovesse essere fatto con le condizioni contrattuali da ritenere validamente in essere, la capitalizzazione dovrebbe infatti essere ritenuta, per il periodo anteriore alla delibera cicr, per definizione esclusa. A tal punto è però evidente che la sua introduzione, quali che ne fossero i termini, non potrebbe che essere considerata peggiorativa, dal che la conseguenza che la norma in questione, in quanto regola la materia in presenza di modifiche non peggiorative, non si applicherebbe mai. In realtà, per potersi dare l'ipotesi regolata dalla norma ed evitarne l'interpretazione abrogativa, il confronto non può che essere fatto con le condizioni – non validamente, ma – di fatto in essere. Solo su tale presupposto è infatti possibile valutare se le nuove condizioni risultino peggiorative o meno. Anche questa contestazione risulta dunque infondata.
3. Sull'usura. L'attore lamenta che gli interessi ed i costi applicati avrebbero superato il tasso soglia dell'usura. Sul punto, il ctu, con relazione correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque in linea di massima senz'altro recepita, anche per quanto concerne le repliche alle osservazioni dei ctp, ha riscontrato il superamento del tasso soglia unicamente con riferimento al contratto iniziale, ed anche a tale proposito solo con riferimento al tasso applicabile in caso di esposizioni extra fido. In realtà, anche in questi limitati termini l'usura deve tuttavia essere esclusa. Premesso che in presenza di aperture di credito in conto corrente i tassi soglia da prendere in considerazione sono due, a seconda che l'apertura di credito fosse fino a £ 10.000.000 oppure oltre tale soglia – e precisamente nel primo caso il 22,575 %, nel secondo il 18,51 % – il ctu ha infatti ritenuto superato il tasso soglia in quanto ha applicato alla fattispecie il tasso soglia previsto per la seconda ipotesi (vale a dire quella dell'apertura di credito oltre £ 10.000.00), ma questo raffronto non è corretto. In origine, il contratto di conto corrente non prevedeva infatti alcuna apertura di credito. E' dunque evidente che tale fattispecie non può che rientrare nell'ambito della prima ipotesi, vale a dire quella dell'apertura di credito fino a £ 10.000.000. Su tale presupposto, considerato che, in base alle previsioni del contratto iniziale, il tasso applicabile in caso di esposizioni extra fido era del 19,75 % e che il tasso soglia relativo alle aperture di credito fino a £ 10.000.000 era del 22,575 %, ne consegue che nessuna usura può essere configurata. Anche questa contestazione risulta dunque infondata. Sintesi. Tutte le contestazioni essendo risultate infondate, la domanda va respinta.
7 Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 13.430,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge“. Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello chiedendo, in accoglimento della Parte_1 proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza e previa ammissione di c.t.u., di sentire:
“1. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle condizioni dei contratti impugnati come applicate dalla convenuta in corso di rapporto di c/c indicato in parte motiva della citazione, in difetto di pattuizione scritta, con conseguente violazione degli artt. 117 e ss.
T.U.B. e della normativa vigente e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e la nullità degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e con applicazione in via dispositiva, ai sensi degli artt. 1284, comma 3, c.c,
117, comma 7, degli interessi al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali;
2. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c., delle condizioni dei contratti impugnati relative alla capitalizzazione trimestrale e/o annuale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto di c/c e, per l'effetto, DICHIARARE
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi, competenze, spese ed oneri del rapporto di c/c dedotto in causa;
3. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in
8 c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto, competenze, spese ed oneri, comunque privi di causa negoziale;
4. accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di normativa vigente, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
5. determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari;
6. accertare e dichiarare, previo accertamento del
Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
7. accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona CP_2 fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con l'attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
8. Per l'effetto delle suddette violazioni,
CONDANNARE la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile del c/c con conseguente decurtazione e/o compensazione dell' importi oggi contabilizzati in c/c a credito della convenuta per euro 43.846,62, in quanto non
9 dovuti, e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, riconoscendosi infine a favore dell'attore la somma prudentemente quantificata in euro 53.259,78 (a credito sul c/c), oltre spese di CTP, a favore dell'attore, e salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa e di giustizia, oltre gli interessi legali e rivalutazione;
9. condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di entrambi i giudizi e le spese di c.t.u.”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua volta concludendo per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del proposto appello;
col favore delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve in via preliminare osservarsi come non risultano nella difesa della esposte le ragioni di CP_2 inammissibilità dell'avversario appello.
Il primo motivo di appello – con cui, in sintesi, parte appellante muove censura all'impugnata decisione nella parte in cui ritiene essere stato soddisfatto il requisito della forma scritta mediante il semplice richiamo ad un non meglio identificato “Allegato C”, la cui consegna ad esso non sarebbe peraltro nemmeno _1 stata provata all'esito dell'assunta prova testimoniale –
è infondato per le ragioni che seguono.
Il risultato dell'espletata prova per testi - da cui non è emerso il fatto preciso dell'avvenuta consegna del suddetto “Allegato C” al , della cui persona i _1 testi, impiegati dello sportello bancario presso cui era aperto il conto in questione, hanno riferito di non ricordarsi, essendosi al contempo limitati a riferire che gli allegati previsti nei contratti sottoscritti venivano
10 di norma comunque consegnati ai clienti – non è tale da invalidare quanto già tuttavia documentalmente emerso.
Il contratto, nella parte sottoscritta dal _1 dava infatti atto dell'avvenuta consegna, tra i “Fogli
Informativi Analitici”, di “C” = CONTI CORRENTI DI
CORRISPONDENZA LIRE/VALUTA, che è l'intestazione del documento allegato contenente le condizioni economiche.
Detto documento contiene una data di pubblicazione
(“Edizione n. 66 del 20/10/1997”) che è di poco precedente a quella indicata (17.11.97) nel contratto sottoscritto. Dell'avvenuta ricezione il correntista dava espressamente atto.
Nella stessa parte sottoscritta, poco dopo, si dava atto che i “Fogli Informativi Analitici” cui fare riferimento erano quelli “vigenti alla data del presente contratto contenenti le condizioni economiche che regolano e regoleranno il nostro rapporto, salvo modifica”.
Risultano inoltre essere state espressamente sottoscritte, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., talune delle condizioni generali, espressamente identificate mediante richiamo numerico e sintesi del contenuto, che trovano corrispondenza nel secondo allegato al contratto (intitolato “Testo unificato delle
“NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA IN
LIRE E VALUTA E I PRINCIPALI SERVIZI CONNESSI” e della
“INTEGRAZIONE ALLE NORMA CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI
CORRISPONDENZA IN LIRE E VALUTA E I PRINCIPALI SERVIZI
CONNESSI””, di cui erano altresì menzionati gli estremi di deposito presso il competente Ufficio del Registro di
Lucca).
Il richiamo è pertanto sufficiente. È stata, sotto più profili, provata l'avvenuta consegna dell'allegato e l'odierno appellante non ha, dal canto suo, dedotto o
11 dimostrato di avere ricevuto un allegato munito di diverso tenore.
Con il secondo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto soddisfatte le condizioni di pari periodicità sull'anatocismo di cui alla Deliberazione CICR del
9.2.2000 mediante la sola pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale di dette condizioni da parte della senza CP_2 ravvisare necessità di alcuna espressa approvazione per iscritto da parte del cliente.
Il motivo è fondato.
Prende atto questa Corte che all'orientamento sufficientemente consolidato (a mente del quale le clausole anatocistiche nulle possono essere sì sostituite da condizioni di pari periodicità nella capitalizzazione periodica degli interessi, ma allo scopo non è sufficiente la pubblicazione di una mera avvertenza nella
Gazzetta Ufficiale, occorrendo invece acquisire il consenso esplicito del cliente, giacché il regime paritetico applicato unilateralmente dalla banca e divulgato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale risulta a ben vedere peggiorativo rispetto alla disciplina sostitutiva di quella nulla anteriore: “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di
12 capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” - massima tratta da Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; conformi Cass., sez. I, 21.10.2019,
n. 26769; Cass., sez. I, 21.10.2019, n. 26779; Cass., sez. I, 12.3.2020, n. 7105; Cass., Sez. VI, 27.10.2020,
n. 23476; Cass., sez. I, 29.10.2020, n. 23853; Cass., 23 dicembre 2020 n, 29420; Cass. sez. VI, 4 marzo 2021 n.
5931; Cass. sez. I, 21 giugno 2021 n. 17634; Cass., sez.
I, 26 agosto 2021 n. 23489 -; difettando nella specie la prova di un consenso espresso del cliente all'accettazione delle condizioni proposte unilateralmente dalla Banca come più favorevoli dopo il
30 giugno 2000, anche l'anatocismo simmetrico resta illecito, perché in realtà peggiorativo del regime, del tutto immune da anatocismo, che si sarebbe dovuto applicare in precedenza) se ne è affiancato altro di segno contrario (per il quale debba essere operata una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione: così Cass., Sez. I, ord., 26.2.2024, n.
5064; Cass., Sez. I, ord., 26.2.2024, n. 5054; Cass.,
Sez. I, ord. interloc., 2.2.2024, n. 8639).
Propende questa Corte per il primo, peraltro già ripetutamente seguito, dei due orientamenti, se non altro in quanto risulta difficilmente ipotizzabile una pattuizione in materia di anatocismo che sia de facto peggiorativa rispetto a quella precedentemente convenuta e al contempo comunque conforme al dettato dell'inizialmente vigente art. 120, comma 2, D. Lgs.
385/1993 (a mente del quale il CICR avrebbe dovuto stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste
13 in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori) e della conseguente Deliberazione
CICR 9.2.2000 (segnatamente del suo art. 2, commi 1 e 2,
a mente dei quali nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità; nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere poi stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori). In altri termini per rendere concretamente applicabile il secondo dei due principii avrebbe dovuto essersi in presenza di una
(comunque illegittima) pattuizione che prevedesse il solo anatocismo in favore della Banca e in assoluto nessuna forma di anatocismo a favore della correntista.
Conseguentemente, sulla base dell'incarico conferito da questa Corte (con ordinanza del 26.10.2023) al c.t.u., dell'esito della relazione peritale suppletiva e tenuto conto che, relativamente al periodo 1.1.2014-30.9.2016
(data quest'ultima di entrata in vigore della
Deliberazione CICR n. 343 del 3.8.2016), l'anatocismo deve comunque ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con normativa di immediata applicazione all'1.1.2014 (art. 1, comma 629, L. n. 147/2013, modificativo dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993: vd. Cass., 30.7.2024, n. 21344), il saldo, che secondo gli estratti conto della al 31.3.2020 ammontava ad CP_2
Euro 43.846,62 a debito del cliente e che il c.t.u. ha ricalcolato a credito di quest'ultimo in Euro 594,93 (vd. pag. 34 della relazione di c.t.u. espletata in questo grado, che ha preso atto della pari periodicità comunque
14 poi espressamente pattuita dalle parti in data 4.12.2002: cfr. doc. 6 in primo grado), deve essere CP_2 incrementato con la differenza rispetto a quello ricalcolato al 31.12.2013 (di Euro 2.084,60 – vd. all. 5 alla c.t.u. -), ottenendosi quindi Euro 1.489,67.
Detraendo gli importi oggetto di prescrizione, in quanto afferenti a rimesse aventi carattere solutorio (in proposito deve osservarsi come non sono emersi elementi da cui desumere che vi fosse rilevante differenza di saldi fra la data degli addebiti ritenuti illegittimi e quella delle successive rimesse a copertura), calcolati dal c.t.u. in Euro 2.951,94, si ottiene per differenza alla data del 31.3.2020 il saldo finale rideterminato in
Euro 1.462,27 a debito del correntista.
Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui non è stata da questa ritenuta sussistente l'usura originaria, in ragione dell'affidamento per allora lit. 20.000,000 come da accordo del 22.12.1997, che avrebbe reso più basso, al
18,51%, il tasso soglia.
Il motivo è infondato, atteso che, alla data
(17.11.1997 che era quella dell'originario contratto: cfr. doc. 1 attore in primo grado) in cui è stato pattuito il tasso di interesse del 19,75% (cfr. doc. 2
in primo grado), non era stata ancora concessa al CP_2 correntista alcuna apertura di credito;
donde, come correttamente sul punto ritenuto dal primo Giudice, il tasso soglia di riferimento pro tempore vigente era fissato al 22,575%.
Non può sul punto, difformemente da quanto ritenuto da parte appellante, aggiungersi al tasso debitore pattuito l'invocata annualizzazione della pattuita commissione di massimo scoperto, che attiene a base di calcolo differente rispetto a quella utilizzata per il
15 primo, determina incrementi del costo del denaro in ragione di una verifica condotta solamente ex post e non presenta, quindi, profili di omogeneità ai fini della verifica del superamento pattizio iniziale del tasso soglia.
Deve pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal , rideterminarsi il saldo del conto _1 corrente n. 127524 alla data del 31.3.2020 in Euro
1.462,27 a debito del correntista.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vedono entrambe le parti soccombenti rispetto al saldo definitivamente accertato, vengono integralmente compensate.
Per i medesimi motivi le spese delle c.t.u. disposte in entrambi i gradi di giudizio sono poste in frazioni uguali a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da _1
, titolare di omonima impresa individuale,
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 371 del
15.4.2022,
1. ridetermina il saldo del conto corrente n. 127524 alla data del 31.3.2020 in Euro 1.462,27 a debito del correntista;
Parte_1
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. pone le spese delle c.t.u. disposte in entrambi i gradi di giudizio in frazioni uguali a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Firenze il 21 maggio 2025.
Il Presidente rel.est.
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