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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 407/2022 RGC promossa
DA
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_1
Milano alla via Cornalia n. 30;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nello Fabio Fabbri del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma alla piazza Garibaldi n.
17;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], residente in [...]alla via P_
Perugia n. 14;
CF.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo De Porcellinis del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Monte Zebio n.
19;
(appellata)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, residente in [...]; CP_2
CF: ; C.F._2
residente in [...]; CP_3
CF: C.F._3
residente in [...]; Controparte_4
CF: ; C.F._4
(appellati – appellanti incidentali)
Cui è riunita la causa civile n. 414/2022
PROMOSSA DA
pag. 2/22 , come sopra identificata e costituita;
P_
(appellante)
NEI CONFRONTI DI:
, come sopra identificata e costituita;
Parte_1
(appellata)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI:
CP_3
; Controparte_4
; CP_2
tutti come sopra identificati e costituiti;
(altri appellati)
AVVERSO la sentenza n. 223/2022 del 18.03.2022 del Tribunale di Pesaro, resa
in procedimento n. 2767/2018.
OGGETTO: assicurazione sulla vita.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 17.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/22 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha Parte_1
impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata dichiarata la nullità
della polizza “unit linked” n. 7261251 dalla medesima stipulata con il sig.
, e la stessa era stata condannata a rimborsare agli eredi di PE
quest'ultimo il premio inizialmente pagato maggiorato di interessi.
Con altro atto di citazione successivamente notificato anche ha P_
impugnato la medesima sentenza chiedendo la riforma della decisione e insistendo per l'accoglimento della domanda dalla stessa svolta in primo grado,
ovvero chiedendo la liquidazione della polizza in proprio favore in quanto beneficiaria della stessa.
Il relativo procedimento allibrato al n. 414/2022 RGC è stato successivamente riunito al presente.
Si sono costituiti anche gli eredi di , i quali hanno insistito per la PE
conferma della decisione impugnata, non senza poi interporre appello incidentale al fine di riproporre le eccezioni già svolte in primo grado e non accolte dalla decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 17.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
pag. 4/22 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con il proprio atto di appello muove alla decisione Parte_1
gravata le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di Pesaro nel ritenere la nullità della stipula della polizza unit linked in questione per assenza di preventivo contratto quadro scritto, posto che, al contrario, detto contratto esisteva ed era stato regolarmente stipulato tra il cliente investitore e PE
l'IO ; nessun contratto quadro, invece, doveva essere Parte_1
stipulato tra l'investitore cliente finale e l'ente emittente della polizza, soggetto appunto diverso dall'IO e non tenuto a tale adempimento. Peraltro,
osserva l'appellante con un secondo motivo di doglianza, il Tribunale di Pesaro,
nel dichiarare la nullità della polizza, avrebbe anche violato il disposto dell'art. 101, II co., cpc, perché avrebbe dichiarato d'ufficio la predetta nullità sulla base di un motivo (la conclusione del contratto quadro con soggetto diverso dall'emittente del titolo) diverso da quelli eccepiti dalle parti. Dopo aver argomentato poi sulla normativa di riferimento relativa alle polizze unit linked,
l'appellante evidenzia come all'accoglimento dell'appello per i motivi in precedenza chiariti, dovrebbe conseguire una pronuncia in virtù della quale pag. 5/22 l'importo derivante dalla liquidazione della polizza venga assegnato a chi spetti
(tra le due diverse parti contendenti, ovvero e gli eredi di P_ R_
), senza tuttavia porre a carico dell'appellante il pagamento di interessi
[...]
di sorta (in considerazione della correttezza del proprio comportamento) e con vittoria di spese a carico di chi delle due parti contendenti sia risultata soccombente nel merito, salva la compensazione invece nei confronti di quella che sia dichiarata avente diritto alla prestazione.
Parte_ La sig.ra , costituendosi nell'appello proposto da si è P_
riportata all'atto di appello dalla medesima proposto nei confronti della medesima decisione, il cui procedimento è stato riunito al presente. Anche
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha P_
dichiarato nulla la polizza di che trattasi per assenza del contratto quadro.
Quest'ultimo difatti, ribadisce la è stato correttamente stipulato dalla P_
quale soggetto collocatore del titolo, come tale differente da Parte_1
quello emittente la polizza, che non aveva alcun obbligo in tal senso. Con un secondo motivo di appello, poi, la contesta che la decisione di prime P_
cure abbia completamente omesso di pronunciare circa le spese della fase cautelare relativa al giudizio di sequestro, le quali – vista la soccombenza della
Parte_
– essa insiste che siano liquidate in proprio favore. Ha poi l'appellante riproposto, in sede di conclusioni, le domande dalla stessa avanzate in primo grado, volte a: ottenere la liquidazione in proprio favore degli importi derivanti pag. 6/22 dalla liquidazione della polizza, di seguito all'accertamento della falsità della sottoscrizione con la quale aveva in vita chiesto il riscatto della PE
Parte_ stessa;
dichiarare la responsabilità della compagnia di assicurazione per non aver diligentemente riconosciuto l'apocrifia della firma e,
conseguentemente, condannarla al risarcimento del danno da riconoscersi in via equitativa.
Gli eredi del sig. , costituendosi in entrambi gli appelli, hanno PE
Parte_ resistito agli stessi, proponendo innanzitutto, quanto all'appello di una serie di preliminari eccezioni di inammissibilità, costituite da: violazione
Parte_ dell'art. 342 cpc, difetto di interesse all'impugnazione da parte introduzione di domande nuove e conseguente violazione dell'art. 345 cpc.
Dopo aver poi diffusamente argomentato l'infondatezza nel merito dell'appello principale, gli eredi hanno anche avanzato una serie di censure R_
incidentali, ovvero: nullità della polizza per difetto di rischio demografico;
inammissibilità e infondatezza, anche per difetto della relativa titolarità del diritto sottostante, della domanda della volta all'accertamento P_
negativo della veridicità della sottoscrizione della richiesta di riscatto della polizza, da parte di;
validità ed efficacia dell'atto di riscatto, PE
anche (tra l'altro) per intervenuta regolare liquidazione della polizza, con conseguente inesistenza della stessa alla morte del sig. e PE
correlativa decadenza di ogni diritto da parte della pretesa beneficiaria P_
pag. 7/22 ; invalidità ed inammissibilità della CTU con cui è stata ritenuta apocrifa la P_
sottoscrizione di riscatto del sig. ; regolazione delle spese di lite PE
di primo grado, ingiustamente (secondo gli appellanti incidentali) compensate,
specie con riferimento a quelle di CTU.
Costituendosi nel giudizio di appello promosso da gli eredi P_
hanno svolto le identiche difese fin qui riportate, aggiungendo R_
l'ulteriore eccezione di inammissibilità della reiterazione delle domande di primo grado svolte da , in quanto non ritualmente dispiegate, ma P_
solo richiamate per relationem nelle conclusioni dell'atto di appello.
Prima di addentrarsi nel merito della vicenda – resa complessa solo dall'intreccio delle reciproche, plurime eccezioni di parte – occorre appunto esaminare le contestazioni di carattere preliminare e processuale mosse nei
Parte_ confronti dell'ammissibilità degli appelli principali di e di . P_
E' innanzitutto palesemente infondata l'eccezione degli eredi di R_
inammissibilità degli appelli principali per violazione dell'art. 342 cpc.
Premesso che da tempo la pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
18309/2024; Cass., 20884/2024, tra le più recenti), come pure di merito (cfr.
sentenza 1493/2024 di questa Corte), ha ribadito che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione dei punti e delle questioni contestate nella sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa al fine di confutare e contrastare le motivazioni del pag. 8/22 primo giudice, e che – di converso – non è necessario né l'utilizzo di formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto anche conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” propria del giudizio di appello, si deve osservare che le contestazioni mosse alla decisione gravata da parte degli appellanti principali sono in entrambi i casi perfettamente idonee non solo ad individuare i capi e i passaggi della sentenza di cui si chiede la riforma, ma anche a percepire e valutare le ragioni di fatto e di diritto in virtù delle quali quest'ultima è invocata, mettendo così pienamente in grado tanto il Giudice che le controparti (che difatti si sono, ampiamente,
difese nel merito) di apprezzare l'oggetto e le ragioni dell'impugnazione. Per
Parte_ quanto poi concerne l'appello di è evidentemente infondata anche l'eccezione di difetto di interesse all'impugnazione: a prescindere difatti da una indagine strettamente economica circa la convenienza per l'appellante di fare acquiescenza nei confronti di una pronuncia che la condannava alla restituzione del premio inizialmente versato oltre agli interessi legali, ovvero alla restituzione del ricavato della liquidazione della polizza (importo che peraltro l'appellante chiede sia privato dall'onere degli interessi), il punto è che
Parte_ comunque la ha impugnato la sentenza anche in ordine alla regolazione delle spese, chiedendo la vittoria delle stesse nei confronti della parte cui –
all'esito del giudizio – fosse negato il diritto al ricavato della polizza, e la compensazione invece nei soli riguardi della parte accertata come avente diritto pag. 9/22 Parte_ al medesimo. E ciò basta per fondare l'interesse della all'appello. Ancora
Parte_ con riferimento all'appello di deve senz'altro essere respinta anche l'eccezione di jus novorum proposta dagli eredi . Le domande, difatti, R_
che questi ultimi contestano come nuove (essenzialmente relative alla richiesta
Parte_ declaratoria per cui la nulla dovrebbe ad alcuno per interessi o per danni),
non lo sono evidentemente affatto, posto che, da un lato, esse non sono altro che una mera esplicitazione della domanda già ritualmente introdotta in primo
Parte_ grado relativa all'accertamento della correttezza “del contegno serbato da
(…) e conseguentemente respingere le domande tutte proposte dall'attrice”
Parte_ (all'atto della costituzione in giudizio in primo grado della è appena il caso di sottolineare, l'intervento degli eredi non era ancora avvenuto), e R_
dall'altro – comunque – non appaiono null'altro, in sostanza, che una istanza di rigetto (come tale sempre ammissibile) delle avverse pretese mosse (tanto da che dagli eredi ) nei propri confronti. Infine, e con P_ R_
riferimento invece all'appello proposta da , non è fondata P_
neppure l'eccezione di irritualità della riproposizione delle domande svolte in primo grado ex art. 346 cpc. Nel proprio atto di appello, difatti, la pur P_
oggettivamente senza argomentare di nuovo in parte motiva le domande svolte in primo grado, le ha però riproposte estesamente e specificamente in sede di conclusioni, non limitandosi così ad un mero richiamo per relationem delle stesse come svolte in primo grado (unica ipotesi in cui la riproposizione può
pag. 10/22 ritenersi inammissibile per difetto di specificità – cfr. Cass., 15121/2023). Ciò
senza dover aggiungere, inoltre, che comunque, dovendosi interpretare la domanda con riguardo alla volontà della parte come emergente dall'intero complesso dell'atto, non può certamente negarsi la chiara volontà di P_
, percepibile come tale dalle controparti, di non rinunciare affatto, e anzi di
[...]
insistere, nelle domande svolte in primo grado e non accolte dalla sentenza gravata.
Così accertata la piena ammissibilità degli appelli principali, viene in rilievo la questione della nullità della polizza unit linked sottoscritta, che la Corte, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” ritiene di dover esaminare in antecedenza rispetto a quella della contestata nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, II co., cpc, che sarebbe logicamente pregiudiziale. Ciò premesso, la polizza sottoscritta, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza gravata, non può ritenersi nulla. Pur volendo dare per scontata l'applicazione al caso e alla polizza di specie della normativa di settore richiamata dalla sentenza di primo grado e dagli eredi – e, dunque, che R_
la sottoscrizione della polizza di specie fosse regolata dall'art. 25bis del TUF
nella versione all'epoca vigente (secondo cui “gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) – quel che non è possibile contestare (e, a ben vedere non viene contestato neppure dagli eredi nella loro estesa R_
pag. 11/22 argomentazione sul punto) è che la polizza “Univalore Stars” sottoscritta da fosse emessa (e non collocata, o intermediata) dalla compagnia PE
, come si ricava dalla scheda sintetica di offerta al Parte_1
pubblico depositata agli atti da quest'ultima. Ora, innanzitutto, non è
certamente possibile ritenere che la predetta offerente emittente della polizza possa essere considerata invece un soggetto IO per il fatto che il prodotto dalla stessa offerto (ovvero appunto la polizza in questione) fosse di fatto collegato alla sottoscrizione di uno o più fondi comuni dalla stessa
Parte_ offerente / emittente gestiti. La cioè, poteva sì offrire un prodotto finanziario più o meno differenziato (a seconda della configurazione della polizza mediante sottoscrizione di uno o più fondi comuni sottostanti alla stessa, e a seconda delle quote sottoscritte degli stessi), ma lo stesso (seppur
Parte_ differenziato) era e restava comunque un prodotto emesso ed offerto dalla e non è invece possibile ritenere, a meno di voler del tutto obliterare la polizza come strumento finanziario (volto tra l'altro, almeno nelle aspettative, ad ottenere il miglior risultato economico possibile dalla miglior combinazione di fondi), che quest'ultima, in tal modo, fungesse da IO dei propri stessi fondi, come in qualche modo la difesa degli eredi tenta di R_
suggerire. E non è nemmeno possibile aderire all'interpretazione, anch'essa propugnata dagli appellanti incidentali, secondo cui la lettera dell'art. 25bis
TUF, nella versione all'epoca vigente, possa obbligare il soggetto emittente a pag. 12/22 predisporre un doppio contratto, uno per la sottoscrizione del titolo (la cui sussistenza non è qui in discussione) e uno per il collocamento (ovvero per l'intermediazione dello stesso), a meno che, appunto, il soggetto emittente non abbia agito anche da IO. Ma nel caso di specie, fermo il ruolo di
Parte_ emittente della non è possibile ipotizzare che la stessa abbia anche svolto il ruolo di IO, e cioè collocato presso l'investitore finale R_
, la polizza di cui si tratta. Tale circostanza, invero è apparsa sin
[...]
dall'avvio del processo assolutamente pacifica tra le parti, se è vero come è vero che gli stessi eredi , nel prologo della loro comparsa di intervento R_
volontario in primo grado, hanno affermato che il sig. in data PE
Parte_ 09.01.2014 aveva sottoscritto, con “per il tramite di un terzo IO
incaricato della distribuzione” la polizza in questione. Laddove tale dato venga adeguatamente coordinato con quello per cui comunque agli atti sussiste prova della sottoscrizione di un “contratto quadro” per il servizio, tra l'altro, di
“collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari”, sottoscritto in data 02.01.2012 dall' con PE
Parte_ l' (al cui gruppo societario la indiscutibilmente, inoltre, Parte_1
appartiene), presso cui evidentemente l' intratteneva pregressi rapporti, R_
il fatto che sia stata proprio la a svolgere il ruolo di IO Parte_1
(ovvero di collocamento sul mercato della propria clientela) del prodotto
Parte_ finanziario di che trattasi emesso dalla deve darsi per ragionevolmente pag. 13/22 provato se non altro sulla base di quanto disposto dagli artt. 2727 e 2729 c.c. Il
ruolo di nella vicenda (ovvero quello dell'IO collocatore Parte_1
del titolo) è peraltro circostanziato e ribadito nelle comunicazioni preprocessuali (cfr. docc. 18 e 19 fascicolo di parte in primo grado eredi ) R_
Parte_ intercorse tra il legale di e quello degli eredi , ed è ulteriormente R_
Parte_ documentato dalla comunicazione di alla sig.ra del 21.03.2017 P_
Parte_ (cfr. doc. 4 fascicolo di parte di primo grado di che viene inviata per conoscenza ad una filiale di Fano di (ovvero evidentemente quella in Parte_1
Parte_ cui l' aveva sottoscritto la polizza). E se dunque ha venduto (per R_
iscritto, il che non è contestato) la polizza in questione per il tramite di
(la quale ha operato tramite il richiamato contratto quadro con Parte_1
l'investitore del 02.01.2012, regolarmente agli atti), il disposto degli artt. 23 e
25bis TUF (nella versione all'epoca vigente), così come l'intera procedura di collocamento sul mercato del titolo, appaiono pienamente rispettati. Con la conseguenza che la stipulazione della polizza appare valida ed efficace. Quanto
poi alla ulteriore eccezione di nullità della stessa reiterata dagli appellanti incidentali relativamente alla assenza di rischio demografico per l'assicuratore,
anch'essa deve essere respinta. Occorre difatti considerare che – come del resto ben argomentato proprio dalla difesa degli appellanti incidentali – la polizza di cui si tratta deve essere considerata una polizza unit linked c.d. pura, ovvero una polizza in cui il rischio dell'investimento è totalmente a carico pag. 14/22 dell'assicurato e la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante (i ripetuti fondi di investimento)
nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con il rischio pertanto che la restituzione del capitale investito non sia in alcun modo assicurata al momento dell'esigibilità dell'obbligazione dell'assicuratore; e ciò anche in caso di morte dell'assicurato (come ripetutamente chiarito dalla scheda sintetica del prodotto agli atti). In una polizza di questo tipo, dunque, il rischio demografico dell'evento morte deve considerarsi contrattualmente del tutto addossato al cliente investitore, con la conseguenza, ovviamente, che l'eventuale assenza,
ovvero una inadeguata considerazione, di tale rischio, non possono certamente fondare una ipotesi di nullità funzionale della polizza (cfr. Cass., 9418/2024).
Neppure per tal via, dunque, la polizza può essere ritenuta nulla.
Chiarito quanto precede, ritiene la Corte che – ancora in base al principio della cd. “ragione più liquida” – possa darsi rilievo decisorio ad un aspetto oggettivamente dirimente della vicenda, senza preventivamente valutare altre questioni che si presenterebbero logicamente e giuridicamente prioritarie (come quella dell'ammissibilità o meno dell'azione di accertamento negativo dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata inter vivos e inter alios acta svolta dalla ). Tale aspetto dirimente è costituito dal P_
fatto che, dopo aver ricevuto la richiesta del 06/10.03.2017 di riscatto della polizza da parte (apparentemente) del sig. , e dopo aver ottenuto PE
pag. 15/22 Parte_ (almeno in parte) l'integrazione documentale richiesta, la compagnia
Parte_ come ripetutamente dalla stessa affermato (cfr. docc. 4, 10 fasc. parte ,
ebbe effettivamente a risolvere il contratto liquidando la polizza;
tanto vero che,
intervenuta (alcuni giorni dopo) la morte del contraente assicurato, la medesima compagnia spiegava reiteratamente che la liquidazione della polizza,
già cessata, doveva avvenire “per riscatto” (ovvero per effetto del recesso del contraente) e non “per sinistro” (ovvero in conseguenza dell'evento morte del contraente, come dedotto in polizza). E siccome, come è ovvio, la posizione di beneficiaria della sig.ra – posizione, sia detto per inciso, P_
assolutamente indiscutibile nonostante le eccezioni (anche sul punto) della difesa degli eredi , posto che la qualifica di beneficiaria della stessa R_
risulta a chiare lettere dalla scheda di polizza prodotta agli atti al doc. 17 del fascicolo di parte dei medesimi eredi – presupponeva la sussistenza R_
della polizza al momento del sinistro, è assolutamente evidente ed indiscutibile che l'avvenuta caducazione della stessa (per la relativa liquidazione conseguente al recesso dell' ) prima della morte del contraente PE
escludeva, ed esclude, qualsiasi diritto della sul ricavato della ripetuta P_
liquidazione della polizza. La polizza cioè, al momento della morte dell'assicurato, non esisteva più. Né vi può essere dubbio sulla tempistica di tale liquidazione (e cioè sull'antecedenza della stessa rispetto alla morte) perché
Parte_ già con la lettera del 06.09.2017 agli atti (cfr. doc. 10 fasc. parte la pag. 16/22 compagnia precisava di aver dismesso e liquidato la polizza il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta di riscatto e dunque (anche volendo ipotizzare che questa possa coincidere con il 14.03.2017, data in cui l' R_
provvedeva a fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Compagnia – cfr.
Parte_ doc. 3 fascicolo parte al più tardi in data 16.03.2017, ovvero comunque prima della morte dell' . Le somme così ricavate per effetto della R_
liquidazione della polizza, pertanto, essendo entrate nel patrimonio dell' R_
prima della sua morte, non possono che spettare agli eredi dello stesso,
[...]
con conseguente rigetto delle pretese sul punto della . Quel che P_
Parte_ resta da chiedersi, tuttavia, è se il contegno della nel procedere alla liquidazione della polizza a seguito della (apparente) richiesta dell' R_
sia stato ispirato a correttezza e buona fede (specie alle luce delle
[...]
risultanze della CTU di primo grado, secondo la quale la sottoscrizione del riscatto non sarebbe attribuibile al contrante della polizza), ovvero abbia potuto generare danno alla . Al riguardo va innanzitutto premesso che P_
la domanda risarcitoria di quest'ultima non appare essere stata formulata in modo da coprire anche l'ipotesi accertata nella presente decisione. In altri termini, la ha sì svolto una domanda risarcitoria per il comportamento P_
Parte_ asseritamente negligente di ma con riferimento al fatto che quest'ultimo le avrebbe comportato ritardi nella percezione della somma dovuta e conseguenti disagi, e non invece al fatto – qui valorizzato – per cui l'importo della polizza pag. 17/22 sia stato infine destinato ad altri (gli eredi dell' ). Ciò in quanto la R_
domanda della come è evidente, presuppone comunque la validità P_
della polizza (in conseguenza del riscatto ritenuto invalido e/o comunque inefficace) e la conseguente operatività della clausola di beneficio in proprio favore. Ma, anche volendo prescindere comunque da tale pur determinante
Parte_ aspetto processuale, il punto è che nel comportamento della non si scorgono profili di negligenza, scorrettezza e/o mala fede neppure dinanzi all'accertamento del carattere apocrifo della firma di riscatto. Fermo il fatto che ad una compagnia di assicurazioni, pur all'atto di liquidare l'importo di una polizza, non può essere richiesta quella diligenza specifica e qualificata propria di una banca all'atto dello svolgimento di particolari operazioni di cassa (come,
ad esempio, il controllo dello “specimen” di firma, invece assente in un rapporto quale quello di specie), occorre comunque ricordare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 6513/2014; Cass., 20292/2011) ha precisato che, anche con riguardo alla diligenza specifica dell'accorto banchiere all'atto del controllo di un assegno, la misura della diligenza richiesta non può
spingersi fino a richiedere che la verifica della genuinità ed autenticità del titolo venga riscontrata tramite l'utilizzo di particolari cognizioni teoriche o tecniche
(come, appunto, la scienza grafologica). Ora, nel caso di specie – pur volendo dare per acquisita la falsità della firma sulla richiesta di riscatto, come valutata dalla CTU – il punto è che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa di pag. 18/22 , detta firma non appariva affatto “ictu oculi” difforme da quelle P_
apposte dall' sulla scheda di polizza (che presumibilmente PE
potevano costituire, tra l'altro, le uniche scritture di confronto in possesso di
Parte_
, ma anzi appariva significativamente simile. Solo attraverso una CTU
giudiziale – e dunque in forza di un accertamento tecnico e del possesso di competenze specialistiche tali da non poter essere richieste neppure al cassiere di una banca e tantomeno all'impiegato di una assicurazione – è stato possibile accertare la falsità della firma, di modo che deve ritenersi che del tutto
Parte_ correttamente abbia proceduto, in quelle circostanze di specie, alla esecuzione della richiesta di riscatto e alla liquidazione della polizza.
Parte_ Non si ravvisano dunque sul punto profili di colpa e responsabilità di
In conclusione, respinte le domande di merito proposte da , le P_
Parte_ somme derivanti dalla liquidazione della polizza, ad oggi trattenute da debbono essere attribuite agli eredi di . Sulle stesse però, PE
contrariamente a quanto richiesto da questi ultimi, non possono essere
Parte_ riconosciuti gli interessi legali, dal momento che la ha comprensibilmente e prudentemente sospeso il pagamento delle stesse nei confronti di , a Per_2
causa dell'introduzione della presente controversia. In realtà, dunque, le conseguenze negative (ovvero il ritardo nella liquidazione di quanto loro dovuto) subite dagli eredi dovrebbero essere piuttosto poste a carico di R_
pag. 19/22 Parte_
e non di ma non sussiste una domanda in tal senso degli P_
eredi . R_
Ai fini poi della liquidazione delle spese di lite di primo e secondo grado, ivi compresa la fase cautelare, è necessario osservare quanto segue.
per quanto in precedenza spiegato, è da considerarsi P_
integralmente soccombente nel merito, con la conseguenza che, nel rapporto tra
Parte_ questa e le spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU,
dovranno restare a suo carico. Peraltro l'accoglimento in appello almeno del primo motivo di gravame dalla medesima proposto avverso la sentenza impugnata esclude che la stessa debba essere condannata al pagamento del
Parte_ raddoppio del contributo unificato. Al contrario, nei rapporti tra e eredi
, le spese di lite andranno integralmente compensate per il doppio grado R_
Parte_ di giudizio perché la non ha mai opposto resistenza alla liquidazione delle somme in favore di chi di dovere, e nella specie degli aventi diritto riconosciuti,
gli eredi . Anche le spese della fase cautelare, avuto riguardo all'esito R_
Parte_ complessivo del giudizio e al rigetto del ricorso proposto da possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in lite.
L'accoglimento infine di almeno uno dei motivi di appello incidentali proposti
Parte_ dagli eredi , così come dell'appello principale di consente di R_
escludere che entrambe dette parti siano tenute al pagamento del raddoppio del
CU.
pag. 20/22
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in riforma della decisione gravata, così provvede:
• Riconosciuta la validità e l'efficacia della polizza “unit linked” n.
7261251 conclusa da con in PE Parte_1
data 09.01.2014, condanna quest'ultima a corrispondere ai signori
, e la complessiva CP_2 CP_3 Controparte_4
somma netta di € 61.872,10= oltre interessi dal passaggio in giudicato della presente decisione al saldo effettivo;
• Condanna a rifondere a le P_ Parte_1
spese del presente giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi € 9.000,00= (di cui € 1.500,00= per fase di studio;
€
1.000,00= per fase introduttiva;
€ 3.000,00= per fase istruttoria;
€
3.500,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi €
7.500,00= (di cui € 2.000,00= per fase di studio;
€ 1.500,00= per fase introduttiva;
€ 4.000,00= per fase decisoria); il tutto oltre al 15% LP,
CAP e IVA come per legge;
• Pone ad esclusivo carico di le spese di CTU come P_
liquidate in primo grado;
• Compensa integralmente tra tutte le parti le spese della fase cautelare;
pag. 21/22 • Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado nel rapporto tra ed eredi . Parte_1 R_
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 407/2022 RGC promossa
DA
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Parte_1
Milano alla via Cornalia n. 30;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nello Fabio Fabbri del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma alla piazza Garibaldi n.
17;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], residente in [...]alla via P_
Perugia n. 14;
CF.: ; C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo De Porcellinis del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Monte Zebio n.
19;
(appellata)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, residente in [...]; CP_2
CF: ; C.F._2
residente in [...]; CP_3
CF: C.F._3
residente in [...]; Controparte_4
CF: ; C.F._4
(appellati – appellanti incidentali)
Cui è riunita la causa civile n. 414/2022
PROMOSSA DA
pag. 2/22 , come sopra identificata e costituita;
P_
(appellante)
NEI CONFRONTI DI:
, come sopra identificata e costituita;
Parte_1
(appellata)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI:
CP_3
; Controparte_4
; CP_2
tutti come sopra identificati e costituiti;
(altri appellati)
AVVERSO la sentenza n. 223/2022 del 18.03.2022 del Tribunale di Pesaro, resa
in procedimento n. 2767/2018.
OGGETTO: assicurazione sulla vita.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 17.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/22 Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha Parte_1
impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stata dichiarata la nullità
della polizza “unit linked” n. 7261251 dalla medesima stipulata con il sig.
, e la stessa era stata condannata a rimborsare agli eredi di PE
quest'ultimo il premio inizialmente pagato maggiorato di interessi.
Con altro atto di citazione successivamente notificato anche ha P_
impugnato la medesima sentenza chiedendo la riforma della decisione e insistendo per l'accoglimento della domanda dalla stessa svolta in primo grado,
ovvero chiedendo la liquidazione della polizza in proprio favore in quanto beneficiaria della stessa.
Il relativo procedimento allibrato al n. 414/2022 RGC è stato successivamente riunito al presente.
Si sono costituiti anche gli eredi di , i quali hanno insistito per la PE
conferma della decisione impugnata, non senza poi interporre appello incidentale al fine di riproporre le eccezioni già svolte in primo grado e non accolte dalla decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 17.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
pag. 4/22 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con il proprio atto di appello muove alla decisione Parte_1
gravata le critiche che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di Pesaro nel ritenere la nullità della stipula della polizza unit linked in questione per assenza di preventivo contratto quadro scritto, posto che, al contrario, detto contratto esisteva ed era stato regolarmente stipulato tra il cliente investitore e PE
l'IO ; nessun contratto quadro, invece, doveva essere Parte_1
stipulato tra l'investitore cliente finale e l'ente emittente della polizza, soggetto appunto diverso dall'IO e non tenuto a tale adempimento. Peraltro,
osserva l'appellante con un secondo motivo di doglianza, il Tribunale di Pesaro,
nel dichiarare la nullità della polizza, avrebbe anche violato il disposto dell'art. 101, II co., cpc, perché avrebbe dichiarato d'ufficio la predetta nullità sulla base di un motivo (la conclusione del contratto quadro con soggetto diverso dall'emittente del titolo) diverso da quelli eccepiti dalle parti. Dopo aver argomentato poi sulla normativa di riferimento relativa alle polizze unit linked,
l'appellante evidenzia come all'accoglimento dell'appello per i motivi in precedenza chiariti, dovrebbe conseguire una pronuncia in virtù della quale pag. 5/22 l'importo derivante dalla liquidazione della polizza venga assegnato a chi spetti
(tra le due diverse parti contendenti, ovvero e gli eredi di P_ R_
), senza tuttavia porre a carico dell'appellante il pagamento di interessi
[...]
di sorta (in considerazione della correttezza del proprio comportamento) e con vittoria di spese a carico di chi delle due parti contendenti sia risultata soccombente nel merito, salva la compensazione invece nei confronti di quella che sia dichiarata avente diritto alla prestazione.
Parte_ La sig.ra , costituendosi nell'appello proposto da si è P_
riportata all'atto di appello dalla medesima proposto nei confronti della medesima decisione, il cui procedimento è stato riunito al presente. Anche
l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha P_
dichiarato nulla la polizza di che trattasi per assenza del contratto quadro.
Quest'ultimo difatti, ribadisce la è stato correttamente stipulato dalla P_
quale soggetto collocatore del titolo, come tale differente da Parte_1
quello emittente la polizza, che non aveva alcun obbligo in tal senso. Con un secondo motivo di appello, poi, la contesta che la decisione di prime P_
cure abbia completamente omesso di pronunciare circa le spese della fase cautelare relativa al giudizio di sequestro, le quali – vista la soccombenza della
Parte_
– essa insiste che siano liquidate in proprio favore. Ha poi l'appellante riproposto, in sede di conclusioni, le domande dalla stessa avanzate in primo grado, volte a: ottenere la liquidazione in proprio favore degli importi derivanti pag. 6/22 dalla liquidazione della polizza, di seguito all'accertamento della falsità della sottoscrizione con la quale aveva in vita chiesto il riscatto della PE
Parte_ stessa;
dichiarare la responsabilità della compagnia di assicurazione per non aver diligentemente riconosciuto l'apocrifia della firma e,
conseguentemente, condannarla al risarcimento del danno da riconoscersi in via equitativa.
Gli eredi del sig. , costituendosi in entrambi gli appelli, hanno PE
Parte_ resistito agli stessi, proponendo innanzitutto, quanto all'appello di una serie di preliminari eccezioni di inammissibilità, costituite da: violazione
Parte_ dell'art. 342 cpc, difetto di interesse all'impugnazione da parte introduzione di domande nuove e conseguente violazione dell'art. 345 cpc.
Dopo aver poi diffusamente argomentato l'infondatezza nel merito dell'appello principale, gli eredi hanno anche avanzato una serie di censure R_
incidentali, ovvero: nullità della polizza per difetto di rischio demografico;
inammissibilità e infondatezza, anche per difetto della relativa titolarità del diritto sottostante, della domanda della volta all'accertamento P_
negativo della veridicità della sottoscrizione della richiesta di riscatto della polizza, da parte di;
validità ed efficacia dell'atto di riscatto, PE
anche (tra l'altro) per intervenuta regolare liquidazione della polizza, con conseguente inesistenza della stessa alla morte del sig. e PE
correlativa decadenza di ogni diritto da parte della pretesa beneficiaria P_
pag. 7/22 ; invalidità ed inammissibilità della CTU con cui è stata ritenuta apocrifa la P_
sottoscrizione di riscatto del sig. ; regolazione delle spese di lite PE
di primo grado, ingiustamente (secondo gli appellanti incidentali) compensate,
specie con riferimento a quelle di CTU.
Costituendosi nel giudizio di appello promosso da gli eredi P_
hanno svolto le identiche difese fin qui riportate, aggiungendo R_
l'ulteriore eccezione di inammissibilità della reiterazione delle domande di primo grado svolte da , in quanto non ritualmente dispiegate, ma P_
solo richiamate per relationem nelle conclusioni dell'atto di appello.
Prima di addentrarsi nel merito della vicenda – resa complessa solo dall'intreccio delle reciproche, plurime eccezioni di parte – occorre appunto esaminare le contestazioni di carattere preliminare e processuale mosse nei
Parte_ confronti dell'ammissibilità degli appelli principali di e di . P_
E' innanzitutto palesemente infondata l'eccezione degli eredi di R_
inammissibilità degli appelli principali per violazione dell'art. 342 cpc.
Premesso che da tempo la pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
18309/2024; Cass., 20884/2024, tra le più recenti), come pure di merito (cfr.
sentenza 1493/2024 di questa Corte), ha ribadito che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione dei punti e delle questioni contestate nella sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa al fine di confutare e contrastare le motivazioni del pag. 8/22 primo giudice, e che – di converso – non è necessario né l'utilizzo di formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto anche conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” propria del giudizio di appello, si deve osservare che le contestazioni mosse alla decisione gravata da parte degli appellanti principali sono in entrambi i casi perfettamente idonee non solo ad individuare i capi e i passaggi della sentenza di cui si chiede la riforma, ma anche a percepire e valutare le ragioni di fatto e di diritto in virtù delle quali quest'ultima è invocata, mettendo così pienamente in grado tanto il Giudice che le controparti (che difatti si sono, ampiamente,
difese nel merito) di apprezzare l'oggetto e le ragioni dell'impugnazione. Per
Parte_ quanto poi concerne l'appello di è evidentemente infondata anche l'eccezione di difetto di interesse all'impugnazione: a prescindere difatti da una indagine strettamente economica circa la convenienza per l'appellante di fare acquiescenza nei confronti di una pronuncia che la condannava alla restituzione del premio inizialmente versato oltre agli interessi legali, ovvero alla restituzione del ricavato della liquidazione della polizza (importo che peraltro l'appellante chiede sia privato dall'onere degli interessi), il punto è che
Parte_ comunque la ha impugnato la sentenza anche in ordine alla regolazione delle spese, chiedendo la vittoria delle stesse nei confronti della parte cui –
all'esito del giudizio – fosse negato il diritto al ricavato della polizza, e la compensazione invece nei soli riguardi della parte accertata come avente diritto pag. 9/22 Parte_ al medesimo. E ciò basta per fondare l'interesse della all'appello. Ancora
Parte_ con riferimento all'appello di deve senz'altro essere respinta anche l'eccezione di jus novorum proposta dagli eredi . Le domande, difatti, R_
che questi ultimi contestano come nuove (essenzialmente relative alla richiesta
Parte_ declaratoria per cui la nulla dovrebbe ad alcuno per interessi o per danni),
non lo sono evidentemente affatto, posto che, da un lato, esse non sono altro che una mera esplicitazione della domanda già ritualmente introdotta in primo
Parte_ grado relativa all'accertamento della correttezza “del contegno serbato da
(…) e conseguentemente respingere le domande tutte proposte dall'attrice”
Parte_ (all'atto della costituzione in giudizio in primo grado della è appena il caso di sottolineare, l'intervento degli eredi non era ancora avvenuto), e R_
dall'altro – comunque – non appaiono null'altro, in sostanza, che una istanza di rigetto (come tale sempre ammissibile) delle avverse pretese mosse (tanto da che dagli eredi ) nei propri confronti. Infine, e con P_ R_
riferimento invece all'appello proposta da , non è fondata P_
neppure l'eccezione di irritualità della riproposizione delle domande svolte in primo grado ex art. 346 cpc. Nel proprio atto di appello, difatti, la pur P_
oggettivamente senza argomentare di nuovo in parte motiva le domande svolte in primo grado, le ha però riproposte estesamente e specificamente in sede di conclusioni, non limitandosi così ad un mero richiamo per relationem delle stesse come svolte in primo grado (unica ipotesi in cui la riproposizione può
pag. 10/22 ritenersi inammissibile per difetto di specificità – cfr. Cass., 15121/2023). Ciò
senza dover aggiungere, inoltre, che comunque, dovendosi interpretare la domanda con riguardo alla volontà della parte come emergente dall'intero complesso dell'atto, non può certamente negarsi la chiara volontà di P_
, percepibile come tale dalle controparti, di non rinunciare affatto, e anzi di
[...]
insistere, nelle domande svolte in primo grado e non accolte dalla sentenza gravata.
Così accertata la piena ammissibilità degli appelli principali, viene in rilievo la questione della nullità della polizza unit linked sottoscritta, che la Corte, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” ritiene di dover esaminare in antecedenza rispetto a quella della contestata nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, II co., cpc, che sarebbe logicamente pregiudiziale. Ciò premesso, la polizza sottoscritta, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza gravata, non può ritenersi nulla. Pur volendo dare per scontata l'applicazione al caso e alla polizza di specie della normativa di settore richiamata dalla sentenza di primo grado e dagli eredi – e, dunque, che R_
la sottoscrizione della polizza di specie fosse regolata dall'art. 25bis del TUF
nella versione all'epoca vigente (secondo cui “gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione) – quel che non è possibile contestare (e, a ben vedere non viene contestato neppure dagli eredi nella loro estesa R_
pag. 11/22 argomentazione sul punto) è che la polizza “Univalore Stars” sottoscritta da fosse emessa (e non collocata, o intermediata) dalla compagnia PE
, come si ricava dalla scheda sintetica di offerta al Parte_1
pubblico depositata agli atti da quest'ultima. Ora, innanzitutto, non è
certamente possibile ritenere che la predetta offerente emittente della polizza possa essere considerata invece un soggetto IO per il fatto che il prodotto dalla stessa offerto (ovvero appunto la polizza in questione) fosse di fatto collegato alla sottoscrizione di uno o più fondi comuni dalla stessa
Parte_ offerente / emittente gestiti. La cioè, poteva sì offrire un prodotto finanziario più o meno differenziato (a seconda della configurazione della polizza mediante sottoscrizione di uno o più fondi comuni sottostanti alla stessa, e a seconda delle quote sottoscritte degli stessi), ma lo stesso (seppur
Parte_ differenziato) era e restava comunque un prodotto emesso ed offerto dalla e non è invece possibile ritenere, a meno di voler del tutto obliterare la polizza come strumento finanziario (volto tra l'altro, almeno nelle aspettative, ad ottenere il miglior risultato economico possibile dalla miglior combinazione di fondi), che quest'ultima, in tal modo, fungesse da IO dei propri stessi fondi, come in qualche modo la difesa degli eredi tenta di R_
suggerire. E non è nemmeno possibile aderire all'interpretazione, anch'essa propugnata dagli appellanti incidentali, secondo cui la lettera dell'art. 25bis
TUF, nella versione all'epoca vigente, possa obbligare il soggetto emittente a pag. 12/22 predisporre un doppio contratto, uno per la sottoscrizione del titolo (la cui sussistenza non è qui in discussione) e uno per il collocamento (ovvero per l'intermediazione dello stesso), a meno che, appunto, il soggetto emittente non abbia agito anche da IO. Ma nel caso di specie, fermo il ruolo di
Parte_ emittente della non è possibile ipotizzare che la stessa abbia anche svolto il ruolo di IO, e cioè collocato presso l'investitore finale R_
, la polizza di cui si tratta. Tale circostanza, invero è apparsa sin
[...]
dall'avvio del processo assolutamente pacifica tra le parti, se è vero come è vero che gli stessi eredi , nel prologo della loro comparsa di intervento R_
volontario in primo grado, hanno affermato che il sig. in data PE
Parte_ 09.01.2014 aveva sottoscritto, con “per il tramite di un terzo IO
incaricato della distribuzione” la polizza in questione. Laddove tale dato venga adeguatamente coordinato con quello per cui comunque agli atti sussiste prova della sottoscrizione di un “contratto quadro” per il servizio, tra l'altro, di
“collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi e bancari”, sottoscritto in data 02.01.2012 dall' con PE
Parte_ l' (al cui gruppo societario la indiscutibilmente, inoltre, Parte_1
appartiene), presso cui evidentemente l' intratteneva pregressi rapporti, R_
il fatto che sia stata proprio la a svolgere il ruolo di IO Parte_1
(ovvero di collocamento sul mercato della propria clientela) del prodotto
Parte_ finanziario di che trattasi emesso dalla deve darsi per ragionevolmente pag. 13/22 provato se non altro sulla base di quanto disposto dagli artt. 2727 e 2729 c.c. Il
ruolo di nella vicenda (ovvero quello dell'IO collocatore Parte_1
del titolo) è peraltro circostanziato e ribadito nelle comunicazioni preprocessuali (cfr. docc. 18 e 19 fascicolo di parte in primo grado eredi ) R_
Parte_ intercorse tra il legale di e quello degli eredi , ed è ulteriormente R_
Parte_ documentato dalla comunicazione di alla sig.ra del 21.03.2017 P_
Parte_ (cfr. doc. 4 fascicolo di parte di primo grado di che viene inviata per conoscenza ad una filiale di Fano di (ovvero evidentemente quella in Parte_1
Parte_ cui l' aveva sottoscritto la polizza). E se dunque ha venduto (per R_
iscritto, il che non è contestato) la polizza in questione per il tramite di
(la quale ha operato tramite il richiamato contratto quadro con Parte_1
l'investitore del 02.01.2012, regolarmente agli atti), il disposto degli artt. 23 e
25bis TUF (nella versione all'epoca vigente), così come l'intera procedura di collocamento sul mercato del titolo, appaiono pienamente rispettati. Con la conseguenza che la stipulazione della polizza appare valida ed efficace. Quanto
poi alla ulteriore eccezione di nullità della stessa reiterata dagli appellanti incidentali relativamente alla assenza di rischio demografico per l'assicuratore,
anch'essa deve essere respinta. Occorre difatti considerare che – come del resto ben argomentato proprio dalla difesa degli appellanti incidentali – la polizza di cui si tratta deve essere considerata una polizza unit linked c.d. pura, ovvero una polizza in cui il rischio dell'investimento è totalmente a carico pag. 14/22 dell'assicurato e la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante (i ripetuti fondi di investimento)
nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con il rischio pertanto che la restituzione del capitale investito non sia in alcun modo assicurata al momento dell'esigibilità dell'obbligazione dell'assicuratore; e ciò anche in caso di morte dell'assicurato (come ripetutamente chiarito dalla scheda sintetica del prodotto agli atti). In una polizza di questo tipo, dunque, il rischio demografico dell'evento morte deve considerarsi contrattualmente del tutto addossato al cliente investitore, con la conseguenza, ovviamente, che l'eventuale assenza,
ovvero una inadeguata considerazione, di tale rischio, non possono certamente fondare una ipotesi di nullità funzionale della polizza (cfr. Cass., 9418/2024).
Neppure per tal via, dunque, la polizza può essere ritenuta nulla.
Chiarito quanto precede, ritiene la Corte che – ancora in base al principio della cd. “ragione più liquida” – possa darsi rilievo decisorio ad un aspetto oggettivamente dirimente della vicenda, senza preventivamente valutare altre questioni che si presenterebbero logicamente e giuridicamente prioritarie (come quella dell'ammissibilità o meno dell'azione di accertamento negativo dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata inter vivos e inter alios acta svolta dalla ). Tale aspetto dirimente è costituito dal P_
fatto che, dopo aver ricevuto la richiesta del 06/10.03.2017 di riscatto della polizza da parte (apparentemente) del sig. , e dopo aver ottenuto PE
pag. 15/22 Parte_ (almeno in parte) l'integrazione documentale richiesta, la compagnia
Parte_ come ripetutamente dalla stessa affermato (cfr. docc. 4, 10 fasc. parte ,
ebbe effettivamente a risolvere il contratto liquidando la polizza;
tanto vero che,
intervenuta (alcuni giorni dopo) la morte del contraente assicurato, la medesima compagnia spiegava reiteratamente che la liquidazione della polizza,
già cessata, doveva avvenire “per riscatto” (ovvero per effetto del recesso del contraente) e non “per sinistro” (ovvero in conseguenza dell'evento morte del contraente, come dedotto in polizza). E siccome, come è ovvio, la posizione di beneficiaria della sig.ra – posizione, sia detto per inciso, P_
assolutamente indiscutibile nonostante le eccezioni (anche sul punto) della difesa degli eredi , posto che la qualifica di beneficiaria della stessa R_
risulta a chiare lettere dalla scheda di polizza prodotta agli atti al doc. 17 del fascicolo di parte dei medesimi eredi – presupponeva la sussistenza R_
della polizza al momento del sinistro, è assolutamente evidente ed indiscutibile che l'avvenuta caducazione della stessa (per la relativa liquidazione conseguente al recesso dell' ) prima della morte del contraente PE
escludeva, ed esclude, qualsiasi diritto della sul ricavato della ripetuta P_
liquidazione della polizza. La polizza cioè, al momento della morte dell'assicurato, non esisteva più. Né vi può essere dubbio sulla tempistica di tale liquidazione (e cioè sull'antecedenza della stessa rispetto alla morte) perché
Parte_ già con la lettera del 06.09.2017 agli atti (cfr. doc. 10 fasc. parte la pag. 16/22 compagnia precisava di aver dismesso e liquidato la polizza il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta di riscatto e dunque (anche volendo ipotizzare che questa possa coincidere con il 14.03.2017, data in cui l' R_
provvedeva a fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Compagnia – cfr.
Parte_ doc. 3 fascicolo parte al più tardi in data 16.03.2017, ovvero comunque prima della morte dell' . Le somme così ricavate per effetto della R_
liquidazione della polizza, pertanto, essendo entrate nel patrimonio dell' R_
prima della sua morte, non possono che spettare agli eredi dello stesso,
[...]
con conseguente rigetto delle pretese sul punto della . Quel che P_
Parte_ resta da chiedersi, tuttavia, è se il contegno della nel procedere alla liquidazione della polizza a seguito della (apparente) richiesta dell' R_
sia stato ispirato a correttezza e buona fede (specie alle luce delle
[...]
risultanze della CTU di primo grado, secondo la quale la sottoscrizione del riscatto non sarebbe attribuibile al contrante della polizza), ovvero abbia potuto generare danno alla . Al riguardo va innanzitutto premesso che P_
la domanda risarcitoria di quest'ultima non appare essere stata formulata in modo da coprire anche l'ipotesi accertata nella presente decisione. In altri termini, la ha sì svolto una domanda risarcitoria per il comportamento P_
Parte_ asseritamente negligente di ma con riferimento al fatto che quest'ultimo le avrebbe comportato ritardi nella percezione della somma dovuta e conseguenti disagi, e non invece al fatto – qui valorizzato – per cui l'importo della polizza pag. 17/22 sia stato infine destinato ad altri (gli eredi dell' ). Ciò in quanto la R_
domanda della come è evidente, presuppone comunque la validità P_
della polizza (in conseguenza del riscatto ritenuto invalido e/o comunque inefficace) e la conseguente operatività della clausola di beneficio in proprio favore. Ma, anche volendo prescindere comunque da tale pur determinante
Parte_ aspetto processuale, il punto è che nel comportamento della non si scorgono profili di negligenza, scorrettezza e/o mala fede neppure dinanzi all'accertamento del carattere apocrifo della firma di riscatto. Fermo il fatto che ad una compagnia di assicurazioni, pur all'atto di liquidare l'importo di una polizza, non può essere richiesta quella diligenza specifica e qualificata propria di una banca all'atto dello svolgimento di particolari operazioni di cassa (come,
ad esempio, il controllo dello “specimen” di firma, invece assente in un rapporto quale quello di specie), occorre comunque ricordare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 6513/2014; Cass., 20292/2011) ha precisato che, anche con riguardo alla diligenza specifica dell'accorto banchiere all'atto del controllo di un assegno, la misura della diligenza richiesta non può
spingersi fino a richiedere che la verifica della genuinità ed autenticità del titolo venga riscontrata tramite l'utilizzo di particolari cognizioni teoriche o tecniche
(come, appunto, la scienza grafologica). Ora, nel caso di specie – pur volendo dare per acquisita la falsità della firma sulla richiesta di riscatto, come valutata dalla CTU – il punto è che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa di pag. 18/22 , detta firma non appariva affatto “ictu oculi” difforme da quelle P_
apposte dall' sulla scheda di polizza (che presumibilmente PE
potevano costituire, tra l'altro, le uniche scritture di confronto in possesso di
Parte_
, ma anzi appariva significativamente simile. Solo attraverso una CTU
giudiziale – e dunque in forza di un accertamento tecnico e del possesso di competenze specialistiche tali da non poter essere richieste neppure al cassiere di una banca e tantomeno all'impiegato di una assicurazione – è stato possibile accertare la falsità della firma, di modo che deve ritenersi che del tutto
Parte_ correttamente abbia proceduto, in quelle circostanze di specie, alla esecuzione della richiesta di riscatto e alla liquidazione della polizza.
Parte_ Non si ravvisano dunque sul punto profili di colpa e responsabilità di
In conclusione, respinte le domande di merito proposte da , le P_
Parte_ somme derivanti dalla liquidazione della polizza, ad oggi trattenute da debbono essere attribuite agli eredi di . Sulle stesse però, PE
contrariamente a quanto richiesto da questi ultimi, non possono essere
Parte_ riconosciuti gli interessi legali, dal momento che la ha comprensibilmente e prudentemente sospeso il pagamento delle stesse nei confronti di , a Per_2
causa dell'introduzione della presente controversia. In realtà, dunque, le conseguenze negative (ovvero il ritardo nella liquidazione di quanto loro dovuto) subite dagli eredi dovrebbero essere piuttosto poste a carico di R_
pag. 19/22 Parte_
e non di ma non sussiste una domanda in tal senso degli P_
eredi . R_
Ai fini poi della liquidazione delle spese di lite di primo e secondo grado, ivi compresa la fase cautelare, è necessario osservare quanto segue.
per quanto in precedenza spiegato, è da considerarsi P_
integralmente soccombente nel merito, con la conseguenza che, nel rapporto tra
Parte_ questa e le spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU,
dovranno restare a suo carico. Peraltro l'accoglimento in appello almeno del primo motivo di gravame dalla medesima proposto avverso la sentenza impugnata esclude che la stessa debba essere condannata al pagamento del
Parte_ raddoppio del contributo unificato. Al contrario, nei rapporti tra e eredi
, le spese di lite andranno integralmente compensate per il doppio grado R_
Parte_ di giudizio perché la non ha mai opposto resistenza alla liquidazione delle somme in favore di chi di dovere, e nella specie degli aventi diritto riconosciuti,
gli eredi . Anche le spese della fase cautelare, avuto riguardo all'esito R_
Parte_ complessivo del giudizio e al rigetto del ricorso proposto da possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in lite.
L'accoglimento infine di almeno uno dei motivi di appello incidentali proposti
Parte_ dagli eredi , così come dell'appello principale di consente di R_
escludere che entrambe dette parti siano tenute al pagamento del raddoppio del
CU.
pag. 20/22
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in riforma della decisione gravata, così provvede:
• Riconosciuta la validità e l'efficacia della polizza “unit linked” n.
7261251 conclusa da con in PE Parte_1
data 09.01.2014, condanna quest'ultima a corrispondere ai signori
, e la complessiva CP_2 CP_3 Controparte_4
somma netta di € 61.872,10= oltre interessi dal passaggio in giudicato della presente decisione al saldo effettivo;
• Condanna a rifondere a le P_ Parte_1
spese del presente giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi € 9.000,00= (di cui € 1.500,00= per fase di studio;
€
1.000,00= per fase introduttiva;
€ 3.000,00= per fase istruttoria;
€
3.500,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi €
7.500,00= (di cui € 2.000,00= per fase di studio;
€ 1.500,00= per fase introduttiva;
€ 4.000,00= per fase decisoria); il tutto oltre al 15% LP,
CAP e IVA come per legge;
• Pone ad esclusivo carico di le spese di CTU come P_
liquidate in primo grado;
• Compensa integralmente tra tutte le parti le spese della fase cautelare;
pag. 21/22 • Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado nel rapporto tra ed eredi . Parte_1 R_
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 22/22