Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento r.g.n. 3386/2023, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
RUSSOLILLO ANNA MARIA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO Controparte_1
RUSSO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/04/2023 parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 06.05.1995; che dallo stesso sono nate le figlie (23.05.1996) e Per_1 Per_2
(28.01.2000); - che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente, il quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 12.09.2023, le parti raggiungevano un accordo e formulavano domanda congiunta di sentenza di separazione e divorzio.
Recepito provvisoriamente l'accordo, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
Pronunciata sentenza di separazione, con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Ciò posto, tenuto conto che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle medesime condizioni di cui alla separazione;
ritenuto che
la domanda di divorzio sia ammissibile, essendo decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione la stessa si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale;
rilevato che, nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.12.2023, passata in giudicato, previa comparizione dinanzi al giudice delegato all'udienza del 12.09.2023; rilevato, altresì, che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie per un importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlia), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- il sig. si dichiara disponibile a consegnare la macchina per cucire e i beni personali delle ragazze;
le parti si Pt_2 impegnano a concordare, tramite gli avvocati, la data di consegna;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.49 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN PRISCO il 06/05/1995 da
, nata a [...] il [...] e Parte_1 da nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PRISCO di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1995);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese