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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4604/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 21/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 4604/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Del Re
- attore opponente
contro
(C.F. ), in persona del suo liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Mancuso
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - associazioni.
Conclusioni
Per l'attore opponente: come da note scritte depositate in data 7/2/2025, “- in via principale: ► nel merito: per i motivi di cui in premessa, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1347/2019 (NRG 2827/2019) emesso in data 8 agosto 2019 e notificato in data
9.09.2019 e dunque dichiarare infondata in fatto ed in diritto la richiesta avversaria di condanna del
al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
7.200,00 oltre interessi e spese così come liquidati in decreto ingiuntivo e nel pedissequo decreto. - in via subordinata e salvo gravame: ► per i motivi di cui in premessa, dichiarare nulla e/o invalida
e/o inefficace e comunque inopponibile al la delibera dell'8.11.2016, nonché ogni Parte_1 altro atto connesso conseguente e presupposto (e quindi se del caso anche le delibere 31.03.2017 e
19.04.2018) e conseguentemente inesigibile il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e
1 per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. n.
1347/2019 (NRG 2827/2019) emesso in data 8 agosto 2019 e notificato in data 9.09.2019 e comunque dichiarare infondata in fatto ed in diritto la richiesta avversaria di condanna del Parte_1 al pagamento in favore di della somma di Euro 7.200,00 oltre Controparte_1 interessi e spese così come liquidati in decreto ingiuntivo e nel pedissequo decreto. Il tutto vittoria di spese ed onorari”; per la convenuta opposta: come da comparsa di costituzione, “B) dichiarare inammissibile e/o comunque respingere, in quanto prive di fondamento, la domanda rivolta a sentir dichiarare
l'inefficacia, anche in via incidentale, della delibera assembleare dell'8 novembre CP_1
2016 e quella diretta a sentir dichiarare la nullità, annullamento e/o inefficacia della delibera assembleare del 31 marzo 2017, C) in ogni caso rigettare l'opposizione avversaria, CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare interamente la validità dell'opposto decreto ingiuntivo e, consequenzialmente, dichiarare parte opponente tenuta al pagamento della somma ingiunta, oltre a spese, rivalutazione, interessi dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese
e competenza anche del presente giudizio”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1347/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/8/2019 e notificato in data
9/9/2019, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di . Controparte_1
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- di essere parte dell'associazione ente senza scopo di lucro costituita fra Controparte_1
Comuni, Comunità, e associazioni, volto a promuovere l'attuazione coordinata della Parte_2 politica montana e dello sviluppo delle aree interne, aperto a soggetti “politici, culturali, economici e sociali”, con lo scopo di favorire “ogni iniziativa o progetto legislativo, produttivo, mutualistico e solidaristico che, in armonia con i principi di sostenibilità e tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le comunità locali nel processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale”;
- con delibera dell'8/11/2016, l'Assemblea dell'associazione deliberava l'adozione di un Piano di rilancio, da attuarsi mediante un contributo economico a carico degli associati da versarsi nell'arco di quattro anni;
- successivamente. all'assemblea del 31/3/2017, preso atto dell'aggravamento della situazione economico-finanziaria dell'associazione, veniva deliberato lo scioglimento dell'ente e la sua messa
2 in liquidazione “per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale”, con contestuale nomina dell'Avv. Fabrizio Giuliano quale liquidatore;
- nonostante ciò, richiedeva il pagamento integrale delle quattro Controparte_1 annualità previste dal suddetto Piano di rilancio “per far fronte al processo di liquidazione che prevede, in primis, il pagamento dei crediti privilegiati da lavoro e verso lo Stato”, e, a seguito del rifiuto da parte del l'associazione proponeva la medesima domanda in sede monitoria. Pt_1
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto la revoca e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti da sulla base dei Controparte_1 seguenti motivi di opposizione:
- difetto di prova scritta necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che al ricorso monitorio risultava allegata unicamente la delibera assembleare dell'8/11/2016, con la quale veniva approvato il Piano straordinario di rilancio dell' senza che fosse prodotto né il Controparte_1
Piano medesimo né alcuna documentazione idonea a comprovare l'ammontare del contributo richiesto e la relativa ripartizione tra gli associati, elementi indispensabili ai fini della determinazione del credito vantato nei confronti del;
Parte_1
- inidoneità del Piano straordinario a giustificare la pretesa creditoria avanzata da parte opposta, posto che lo stesso non era stato deliberato per fronteggiare le sopravvenute difficoltà patrimoniali e amministrative dell'ente, bensì al solo fine di rilanciare l'attività associativa in una prospettiva di sviluppo futuro;
ne consegue che, a seguito della messa in liquidazione dell'associazione e della cessazione della relativa attività istituzionale, sono venuti meno i presupposti giustificativi del contributo stesso, con conseguente inefficacia sopravvenuta della delibera assembleare che lo aveva previsto, del tutto inidonea, pertanto, a fondare la legittimazione del liquidatore a esigerne il pagamento;
- inesigibilità del credito nei confronti del , il quale non aveva preso parte Parte_1 all'assemblea dell'8/11/2016 e, di conseguenza, non solo non aveva espresso alcun assenso all'approvazione del Piano straordinario, ma neppure aveva previsto apposita copertura finanziaria nel proprio bilancio, ritenendo che il contributo richiesto non fosse dovuto.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), Controparte_1 CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 28/9/2020, all'esito della prima udienza comparizione, il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Stante la natura documentale, la causa non ha richiesto istruttoria. All'udienza del 12/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le
3 proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta dal è infondata e, pertanto, non merita accoglimento. Parte_1
2.1. Mette conto rammentare che, come evidenziato sia dalla giurisprudenza di merito prodotta in giudizio da parte opposta sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 10244/2021, la quale ha preso definitiva posizione in merito alla natura giuridica di assimilabile a uale CP_2 CP_1 associazione di enti locali anche ai sensi dell'art. 270 T.U.E.L.), costituisce Controparte_1 un'associazione di diritto privato, composta da enti locali aventi interesse a promuovere politiche di sviluppo e valorizzazione delle aree montane e interne della ne consegue che il Parte_3 funzionamento dell'ordinamento interno dell'associazione è disciplinato dagli accordi degli associati, ai sensi dell'art. 36 c.c.
In particolare, lo Statuto di revede, all'art. 21, che l'associazione sia finanziata tramite CP_1
“il trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell' , più eventuale CP_1 quota aggiuntiva a favore dell' stanziata dagli Enti associati”; inoltre, l'art. 13 CP_1 attribuisce al Consiglio Regionale la competenza a determinare l'ammontare delle quote associative nonché a deliberare su quanto necessario per il buon andamento dell'associazione, salvo diversa attribuzione statutaria.
Ulteriori disposizioni fanno poi espresso riferimento al pagamento di quote associative: l'art. 9 subordina la partecipazione all'assemblea alla regolarità contributiva dell'associato; l'art. 7, fra i casi di recesso e decadenza, include espressamente l'inadempimento del pagamento dei contributi associativi.
Dalla lettura sistematica di tali disposizioni emerge dunque con chiarezza l'obbligo, in capo agli enti aderenti, di provvedere al versamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio;
tale organo, nell'ottica della corretta gestione dell'associazione, è indubbiamente legittimato a deliberare anche contributi straordinari finalizzati al risanamento finanziario dell'ente.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha fornito adeguata prova documentale della sussistenza del credito vantato nei confronti dell'opponente, producendo sia il verbale del Consiglio
Regionale del 12/10/2016 (doc. 12, fascicolo di parte opposta) sia quello dell'assemblea dell'8/11/2016 (doc. 3). Da tali atti risulta che, con approvazione unanime dei presenti, è stato deliberato un Piano straordinario di rilancio dell'associazione, fondato sul versamento di quote annuali da parte dei membri dell'associazione per un quadriennio, in conformità con quanto previsto dal citato art. 21 dello Statuto. 4 La documentazione prodotta consente pertanto di superare le eccezioni sollevate dall'opponente in punto di prova del credito, anche con riferimento al quantum. L'importo dovuto risulta, infatti, determinabile e determinato sulla base dei criteri oggettivi indicati nel prospetto allegato al verbale assembleare dell'8/11/206 – peraltro, non specificatamente contestato dall'opponente alla prima difesa utile – e, segnatamente: i) estensione territoriale montana e/o parzialmente montana;
ii) numero di abitanti residenti;
iii) altitudine (doc. 15).
Tale ricostruzione trova altresì riscontro indiziario nei pagamenti effettuati da altri Comuni aderenti all'associazione, i cui importi risultano coerenti con i criteri e i valori riportati nel prospetto in atti
(doc. 16; non può, invece, trovare ingresso nel giudizio la documentazione allegata da parte opposta alla proprio comparsa conclusionale, poiché tardiva).
2.3. Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla presunta modifica della destinazione delle quote deliberate, sul presupposto che il liquidatore non potrebbe esigerne il versamento successivamente alla messa in liquidazione dell'associazione, né destinarle a fini diversi da quelli originariamente previsti.
Al riguardo, deve osservarsi che, alla luce della documentazione versata in atti, non sussiste alcun vincolo formale e specifico di destinazione delle somme deliberate a titolo di quota straordinaria, tale da condizionare rigidamente il loro utilizzo. Ne consegue che non emerge alcuna incompatibilità giuridica tra la deliberazione delle suddette quote – avvenuta in costanza di operatività dell'associazione – e la successiva attività di riscossione da parte del liquidatore, nell'ambito della procedura di liquidazione dell'ente.
Al contrario, dalla lettura coordinata dei verbali prodotti si evince con chiarezza che la decisione di procedere alla predisposizione di un Piano straordinario rispondeva già all'esigenza di affrontare una situazione di crisi economico-finanziaria. In tal senso, si evidenzia come nel verbale del Consiglio
Regionale del 12/10/2016 venga dato atto della progressiva riduzione delle risorse a disposizione e della conseguente necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'associazione
( ) aggiunge ribadendo che la richiesta viene perché sono diminuite le risorse, ma la Pt_4 volontà rimane quella di mantenere e procedere con la progettualità”, cfr. doc. 12), così CP_1 come nella “relazione a bilancio” e nella “nota a bilancio” redatte dal Vicepresidente Vicario, Per_1
(docc. 13 e 14).
[...]
In tale contesto, l'attività di recupero intrapresa dal liquidatore risulta del tutto conforme ai principi che regolano la fase liquidatoria, nella quale lo stesso è legittimato a riscuotere le entrate accertate e iscritte tra le poste attive del bilancio, comprese quelle relative a contributi associativi regolarmente deliberati prima dell'apertura della liquidazione.
5 Peraltro, la medesima Assemblea, quale organo investito dallo Statuto del potere sovrano di deliberare, in occasione dell'adunanza tenutasi in data 31/3/2017, ha espressamente deliberato la conferma del piano straordinario e delle finalità a esso connesse (ovvero il pagamento delle obbligazioni); contestualmente, ha disposto la messa in liquidazione dell'ente, conferendo incarico a un professionista affinché ne curasse l'attuazione.
2.4. In relazione alla mancata partecipazione del opponente all'assemblea dell'8/11/2016, Pt_1 deve poi ribadirsi il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “l'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stesso ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso, senza necessità di specifica accettazione ed anche se implichino oneri economici, quale, ad esempio, quello concernente il versamento di contributi associativi” (cfr. Cass. sentenza n. 23098/2015).
L'efficacia del Piano straordinario approvato in seno all'assemblea dell'8/11/2016 si estende dunque a tutti gli enti aderenti all'associazione, ivi compreso il Comune di , indipendentemente dalla Pt_1 partecipazione o meno alla seduta, essendo la delibera assembleare vincolante per tutti i membri dell'associazione, salvo l'accertamento di eventuali vizi.
2.5. Con riferimento a tale ultimo aspetto, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla pretesa invalidità o inefficacia della delibera dell'8/11/2016.
Trovando applicazione la disciplina privatistica in materia di associazioni, in forza del combinato disposto degli artt. 23, co. 1, e 24, co. 3, c.c., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal
Pubblico Ministero, solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione (Cass. civ. n. 8456/2014).
In ogni caso, ai sensi del citato art. 23 c.c., deve trattarsi di delibere assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
Ebbene, nella presente fattispecie, la delibera dell'8/11/2016 è stata adottata dall'organo statutariamente competente ed è espressione del potere assembleare previsto dall'art. 21 dello Statuto, in ordine alla determinazione della misura dei contributi associativi. In tale sede, l'Assemblea ha deliberato l'adozione di un piano straordinario di rilancio per il quadriennio 2016-2019, fissando – per quanto riguarda il Comune di – la quota annua nella misura di € 1.800,00. Pt_1
6 Successivamente, con delibera del 31/3/2017, l'Assemblea ha approvato il bilancio consuntivo 2016
e deliberato lo stralcio dell'approvazione del bilancio preventivo 2017, nonché, preso atto delle dimissioni degli organi statutari, deliberato lo scioglimento dell'associazione e la messa in liquidazione, per intervenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, nominando il liquidatore.
Tuttavia, con la medesima delibera, è stato altresì conferito al liquidatore il mandato di dare esecuzione al Piano di rilancio già approvato in data 8/11/2016, in coerenza con la logica di salvaguardia delle poste attive patrimoniali e nella prospettiva di preservare eventuali crediti esigibili.
In tale contesto, deve escludersi che la delibera dell'8/11/2016 sia stata successivamente revocata o superata: al contrario, il mandato al liquidatore di darvi esecuzione ne conferma la piena vigenza ed efficacia, anche in fase liquidatoria, essendo del tutto compatibile con le finalità di recupero dei crediti già deliberati e iscritti in bilancio.
Parimenti, non emergono vizi, né di forma né di sostanza, tali da comportare la nullità o l'inefficacia della suddetta delibera.
2.6. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dal deve essere Parte_1 rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00), con riduzione ai minimi della fase di trattazione e istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1347/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/8/2019, dichiarandolo esecutivo;
- condanna , nella persona del Sindaco pro tempore, a rifondere a Parte_1
, nella persona del liquidatore pro tempore, le spese di Controparte_1 lite che liquida in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 15/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 21/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 4604/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Del Re
- attore opponente
contro
(C.F. ), in persona del suo liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Mancuso
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - associazioni.
Conclusioni
Per l'attore opponente: come da note scritte depositate in data 7/2/2025, “- in via principale: ► nel merito: per i motivi di cui in premessa, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1347/2019 (NRG 2827/2019) emesso in data 8 agosto 2019 e notificato in data
9.09.2019 e dunque dichiarare infondata in fatto ed in diritto la richiesta avversaria di condanna del
al pagamento in favore di della somma di Euro Parte_1 Controparte_1
7.200,00 oltre interessi e spese così come liquidati in decreto ingiuntivo e nel pedissequo decreto. - in via subordinata e salvo gravame: ► per i motivi di cui in premessa, dichiarare nulla e/o invalida
e/o inefficace e comunque inopponibile al la delibera dell'8.11.2016, nonché ogni Parte_1 altro atto connesso conseguente e presupposto (e quindi se del caso anche le delibere 31.03.2017 e
19.04.2018) e conseguentemente inesigibile il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e
1 per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. n.
1347/2019 (NRG 2827/2019) emesso in data 8 agosto 2019 e notificato in data 9.09.2019 e comunque dichiarare infondata in fatto ed in diritto la richiesta avversaria di condanna del Parte_1 al pagamento in favore di della somma di Euro 7.200,00 oltre Controparte_1 interessi e spese così come liquidati in decreto ingiuntivo e nel pedissequo decreto. Il tutto vittoria di spese ed onorari”; per la convenuta opposta: come da comparsa di costituzione, “B) dichiarare inammissibile e/o comunque respingere, in quanto prive di fondamento, la domanda rivolta a sentir dichiarare
l'inefficacia, anche in via incidentale, della delibera assembleare dell'8 novembre CP_1
2016 e quella diretta a sentir dichiarare la nullità, annullamento e/o inefficacia della delibera assembleare del 31 marzo 2017, C) in ogni caso rigettare l'opposizione avversaria, CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare interamente la validità dell'opposto decreto ingiuntivo e, consequenzialmente, dichiarare parte opponente tenuta al pagamento della somma ingiunta, oltre a spese, rivalutazione, interessi dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese
e competenza anche del presente giudizio”.
Motivi della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1347/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/8/2019 e notificato in data
9/9/2019, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di . Controparte_1
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- di essere parte dell'associazione ente senza scopo di lucro costituita fra Controparte_1
Comuni, Comunità, e associazioni, volto a promuovere l'attuazione coordinata della Parte_2 politica montana e dello sviluppo delle aree interne, aperto a soggetti “politici, culturali, economici e sociali”, con lo scopo di favorire “ogni iniziativa o progetto legislativo, produttivo, mutualistico e solidaristico che, in armonia con i principi di sostenibilità e tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le comunità locali nel processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale”;
- con delibera dell'8/11/2016, l'Assemblea dell'associazione deliberava l'adozione di un Piano di rilancio, da attuarsi mediante un contributo economico a carico degli associati da versarsi nell'arco di quattro anni;
- successivamente. all'assemblea del 31/3/2017, preso atto dell'aggravamento della situazione economico-finanziaria dell'associazione, veniva deliberato lo scioglimento dell'ente e la sua messa
2 in liquidazione “per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale”, con contestuale nomina dell'Avv. Fabrizio Giuliano quale liquidatore;
- nonostante ciò, richiedeva il pagamento integrale delle quattro Controparte_1 annualità previste dal suddetto Piano di rilancio “per far fronte al processo di liquidazione che prevede, in primis, il pagamento dei crediti privilegiati da lavoro e verso lo Stato”, e, a seguito del rifiuto da parte del l'associazione proponeva la medesima domanda in sede monitoria. Pt_1
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto la revoca e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti da sulla base dei Controparte_1 seguenti motivi di opposizione:
- difetto di prova scritta necessaria per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che al ricorso monitorio risultava allegata unicamente la delibera assembleare dell'8/11/2016, con la quale veniva approvato il Piano straordinario di rilancio dell' senza che fosse prodotto né il Controparte_1
Piano medesimo né alcuna documentazione idonea a comprovare l'ammontare del contributo richiesto e la relativa ripartizione tra gli associati, elementi indispensabili ai fini della determinazione del credito vantato nei confronti del;
Parte_1
- inidoneità del Piano straordinario a giustificare la pretesa creditoria avanzata da parte opposta, posto che lo stesso non era stato deliberato per fronteggiare le sopravvenute difficoltà patrimoniali e amministrative dell'ente, bensì al solo fine di rilanciare l'attività associativa in una prospettiva di sviluppo futuro;
ne consegue che, a seguito della messa in liquidazione dell'associazione e della cessazione della relativa attività istituzionale, sono venuti meno i presupposti giustificativi del contributo stesso, con conseguente inefficacia sopravvenuta della delibera assembleare che lo aveva previsto, del tutto inidonea, pertanto, a fondare la legittimazione del liquidatore a esigerne il pagamento;
- inesigibilità del credito nei confronti del , il quale non aveva preso parte Parte_1 all'assemblea dell'8/11/2016 e, di conseguenza, non solo non aveva espresso alcun assenso all'approvazione del Piano straordinario, ma neppure aveva previsto apposita copertura finanziaria nel proprio bilancio, ritenendo che il contributo richiesto non fosse dovuto.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), Controparte_1 CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 28/9/2020, all'esito della prima udienza comparizione, il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Stante la natura documentale, la causa non ha richiesto istruttoria. All'udienza del 12/2/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le
3 proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta dal è infondata e, pertanto, non merita accoglimento. Parte_1
2.1. Mette conto rammentare che, come evidenziato sia dalla giurisprudenza di merito prodotta in giudizio da parte opposta sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 10244/2021, la quale ha preso definitiva posizione in merito alla natura giuridica di assimilabile a uale CP_2 CP_1 associazione di enti locali anche ai sensi dell'art. 270 T.U.E.L.), costituisce Controparte_1 un'associazione di diritto privato, composta da enti locali aventi interesse a promuovere politiche di sviluppo e valorizzazione delle aree montane e interne della ne consegue che il Parte_3 funzionamento dell'ordinamento interno dell'associazione è disciplinato dagli accordi degli associati, ai sensi dell'art. 36 c.c.
In particolare, lo Statuto di revede, all'art. 21, che l'associazione sia finanziata tramite CP_1
“il trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell' , più eventuale CP_1 quota aggiuntiva a favore dell' stanziata dagli Enti associati”; inoltre, l'art. 13 CP_1 attribuisce al Consiglio Regionale la competenza a determinare l'ammontare delle quote associative nonché a deliberare su quanto necessario per il buon andamento dell'associazione, salvo diversa attribuzione statutaria.
Ulteriori disposizioni fanno poi espresso riferimento al pagamento di quote associative: l'art. 9 subordina la partecipazione all'assemblea alla regolarità contributiva dell'associato; l'art. 7, fra i casi di recesso e decadenza, include espressamente l'inadempimento del pagamento dei contributi associativi.
Dalla lettura sistematica di tali disposizioni emerge dunque con chiarezza l'obbligo, in capo agli enti aderenti, di provvedere al versamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio;
tale organo, nell'ottica della corretta gestione dell'associazione, è indubbiamente legittimato a deliberare anche contributi straordinari finalizzati al risanamento finanziario dell'ente.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha fornito adeguata prova documentale della sussistenza del credito vantato nei confronti dell'opponente, producendo sia il verbale del Consiglio
Regionale del 12/10/2016 (doc. 12, fascicolo di parte opposta) sia quello dell'assemblea dell'8/11/2016 (doc. 3). Da tali atti risulta che, con approvazione unanime dei presenti, è stato deliberato un Piano straordinario di rilancio dell'associazione, fondato sul versamento di quote annuali da parte dei membri dell'associazione per un quadriennio, in conformità con quanto previsto dal citato art. 21 dello Statuto. 4 La documentazione prodotta consente pertanto di superare le eccezioni sollevate dall'opponente in punto di prova del credito, anche con riferimento al quantum. L'importo dovuto risulta, infatti, determinabile e determinato sulla base dei criteri oggettivi indicati nel prospetto allegato al verbale assembleare dell'8/11/206 – peraltro, non specificatamente contestato dall'opponente alla prima difesa utile – e, segnatamente: i) estensione territoriale montana e/o parzialmente montana;
ii) numero di abitanti residenti;
iii) altitudine (doc. 15).
Tale ricostruzione trova altresì riscontro indiziario nei pagamenti effettuati da altri Comuni aderenti all'associazione, i cui importi risultano coerenti con i criteri e i valori riportati nel prospetto in atti
(doc. 16; non può, invece, trovare ingresso nel giudizio la documentazione allegata da parte opposta alla proprio comparsa conclusionale, poiché tardiva).
2.3. Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dall'opponente in merito alla presunta modifica della destinazione delle quote deliberate, sul presupposto che il liquidatore non potrebbe esigerne il versamento successivamente alla messa in liquidazione dell'associazione, né destinarle a fini diversi da quelli originariamente previsti.
Al riguardo, deve osservarsi che, alla luce della documentazione versata in atti, non sussiste alcun vincolo formale e specifico di destinazione delle somme deliberate a titolo di quota straordinaria, tale da condizionare rigidamente il loro utilizzo. Ne consegue che non emerge alcuna incompatibilità giuridica tra la deliberazione delle suddette quote – avvenuta in costanza di operatività dell'associazione – e la successiva attività di riscossione da parte del liquidatore, nell'ambito della procedura di liquidazione dell'ente.
Al contrario, dalla lettura coordinata dei verbali prodotti si evince con chiarezza che la decisione di procedere alla predisposizione di un Piano straordinario rispondeva già all'esigenza di affrontare una situazione di crisi economico-finanziaria. In tal senso, si evidenzia come nel verbale del Consiglio
Regionale del 12/10/2016 venga dato atto della progressiva riduzione delle risorse a disposizione e della conseguente necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività istituzionale dell'associazione
( ) aggiunge ribadendo che la richiesta viene perché sono diminuite le risorse, ma la Pt_4 volontà rimane quella di mantenere e procedere con la progettualità”, cfr. doc. 12), così CP_1 come nella “relazione a bilancio” e nella “nota a bilancio” redatte dal Vicepresidente Vicario, Per_1
(docc. 13 e 14).
[...]
In tale contesto, l'attività di recupero intrapresa dal liquidatore risulta del tutto conforme ai principi che regolano la fase liquidatoria, nella quale lo stesso è legittimato a riscuotere le entrate accertate e iscritte tra le poste attive del bilancio, comprese quelle relative a contributi associativi regolarmente deliberati prima dell'apertura della liquidazione.
5 Peraltro, la medesima Assemblea, quale organo investito dallo Statuto del potere sovrano di deliberare, in occasione dell'adunanza tenutasi in data 31/3/2017, ha espressamente deliberato la conferma del piano straordinario e delle finalità a esso connesse (ovvero il pagamento delle obbligazioni); contestualmente, ha disposto la messa in liquidazione dell'ente, conferendo incarico a un professionista affinché ne curasse l'attuazione.
2.4. In relazione alla mancata partecipazione del opponente all'assemblea dell'8/11/2016, Pt_1 deve poi ribadirsi il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “l'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stesso ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso, senza necessità di specifica accettazione ed anche se implichino oneri economici, quale, ad esempio, quello concernente il versamento di contributi associativi” (cfr. Cass. sentenza n. 23098/2015).
L'efficacia del Piano straordinario approvato in seno all'assemblea dell'8/11/2016 si estende dunque a tutti gli enti aderenti all'associazione, ivi compreso il Comune di , indipendentemente dalla Pt_1 partecipazione o meno alla seduta, essendo la delibera assembleare vincolante per tutti i membri dell'associazione, salvo l'accertamento di eventuali vizi.
2.5. Con riferimento a tale ultimo aspetto, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla pretesa invalidità o inefficacia della delibera dell'8/11/2016.
Trovando applicazione la disciplina privatistica in materia di associazioni, in forza del combinato disposto degli artt. 23, co. 1, e 24, co. 3, c.c., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal
Pubblico Ministero, solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione (Cass. civ. n. 8456/2014).
In ogni caso, ai sensi del citato art. 23 c.c., deve trattarsi di delibere assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
Ebbene, nella presente fattispecie, la delibera dell'8/11/2016 è stata adottata dall'organo statutariamente competente ed è espressione del potere assembleare previsto dall'art. 21 dello Statuto, in ordine alla determinazione della misura dei contributi associativi. In tale sede, l'Assemblea ha deliberato l'adozione di un piano straordinario di rilancio per il quadriennio 2016-2019, fissando – per quanto riguarda il Comune di – la quota annua nella misura di € 1.800,00. Pt_1
6 Successivamente, con delibera del 31/3/2017, l'Assemblea ha approvato il bilancio consuntivo 2016
e deliberato lo stralcio dell'approvazione del bilancio preventivo 2017, nonché, preso atto delle dimissioni degli organi statutari, deliberato lo scioglimento dell'associazione e la messa in liquidazione, per intervenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, nominando il liquidatore.
Tuttavia, con la medesima delibera, è stato altresì conferito al liquidatore il mandato di dare esecuzione al Piano di rilancio già approvato in data 8/11/2016, in coerenza con la logica di salvaguardia delle poste attive patrimoniali e nella prospettiva di preservare eventuali crediti esigibili.
In tale contesto, deve escludersi che la delibera dell'8/11/2016 sia stata successivamente revocata o superata: al contrario, il mandato al liquidatore di darvi esecuzione ne conferma la piena vigenza ed efficacia, anche in fase liquidatoria, essendo del tutto compatibile con le finalità di recupero dei crediti già deliberati e iscritti in bilancio.
Parimenti, non emergono vizi, né di forma né di sostanza, tali da comportare la nullità o l'inefficacia della suddetta delibera.
2.6. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta dal deve essere Parte_1 rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00), con riduzione ai minimi della fase di trattazione e istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1347/2019, emesso dal Tribunale di Pisa in data 8/8/2019, dichiarandolo esecutivo;
- condanna , nella persona del Sindaco pro tempore, a rifondere a Parte_1
, nella persona del liquidatore pro tempore, le spese di Controparte_1 lite che liquida in € 4.237,00, per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 15/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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