Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02288/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2288 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Chimienti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Calefati 133;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Longoni, Mauro Balconi, Cristina Ignesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della ASST Brianza, prot. n. Registro Ufficiale U.-OMISSIS- del 15.09.2023, avente ad oggetto il diniego di rinnovo del contrassegno speciale per parcheggio disabili nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il dott. BR RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che:
- in data 18 giugno 2020, l’ASST NZ riconosceva che la ricorrente era affetta da “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo presumibile pari a 36 mesi” e ciò le consentiva di conseguire il contrassegno speciale per parcheggio disabili;
- la documentazione sanitaria versata in atti palesa che la ricorrente è affetta da una pluralità di patologie di natura cronica e invalidante, atteso che presenta un pregresso carcinoma mammario bilaterale, trattato chirurgicamente (quadrantectomia destra e successiva mastectomia sinistra) con successiva chemioterapia e radioterapia, nonché spondiloartrosi, esiti di frattura alla caviglia sinistra, distiroidismo, ipoacusia di lunga data, insufficienza venosa dell’arto inferiore destro e psoriasi cutanea;
- del resto, dall’accertamento tecnico preventivo omologato con decreto del Tribunale di NZ del 23 maggio 2017 emerge, in relazione alle condizioni sanitarie della ricorrente, che “il quadro clinico – a tutt’oggi – non risulta passibile di miglioramento nell’evolutività clinica”; inoltre, si evidenzia che trattasi di persona invalida al 100% e affetta da handicap grave, che richiede un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale;
- in data 6 giugno 2023, la ricorrente si sottoponeva ad una visita medica finalizzata a conseguire il rinnovo del contrassegno, tuttavia l’ASST della Brianza rigettava tale richiesta, affermando che la ricorrente “non ha la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- con ricorso gerarchico del 27.06.2023 la ricorrente chiedeva la revisione di detto provvedimento mediante un accertamento medico collegiale;
- a seguito di visita collegiale effettuata in data 14.09.2023, con provvedimento del 15.09.2023, l'amministrazione adottava l'atto indicato in epigrafe, con cui formulava un giudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione del contrassegno speciale per soggetti aventi deambulazione sensibilmente ridotta;
- il diniego gravato si limita ad osservare che “La natura ed entità delle patologie per come documentate non incidono sulla capacità di deambulazione nei termini normativamente prescritti”; si richiama poi la circolare n. 64/SAN della Direzione Generale Sanità dì Regione Lombardia del 11.12.2001 nella parte in cui prescrive che “...il contrassegno viene concesso alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'unico riferimento quantitativo utilizzato dal legislatore per qualificare il grado di riduzione della capacita deambulatoria meritevole del beneficio è l'avverbio sensibilmente, che in questo caso va considerato quale sinonimo di notevolmente, ad indicare una riduzione rilevante, evidente, cospicua ...".
2) Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità della memoria e della documentazione prodotta dall’amministrazione resistente in data 27 ottobre 2025, trattandosi di depositi effettuati in violazione dei termini perentori dettati dall’art. 73 cpa.
3) Con più censure da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, la ricorrente lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere, deducendo in particolare il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché il travisamento dei fatti, l’irragionevolezza e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato richiama la circolare n.64/SAN della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia del 11 dicembre 2001 (Indicazioni operative per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il rilascio del "contrassegno speciale" di circolazione e sosta dei veicoli a soggetti aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta), nella parte in cui afferma che il contrassegno speciale di circolazione e sosta è concesso alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ove si afferma che l’avverbio «sensibilmente», va considerato quale sinonimo di «notevolmente», così da indicare una riduzione rilevante, evidente, cospicua.
Nondimeno, il provvedimento non evidenzia le ragioni per cui le condizioni cliniche della ricorrente non renderebbero sensibilmente ridotta la sua capacità di deambulazione.
La laconica affermazione negativa contenuta nel provvedimento non vale a dimostrare il difetto del presupposto necessario per ottenere il contrassegno, essendo del tutto disancorata dalle risultanze della documentazione clinica esibita dalla ricorrente.
In tal senso è significativo che – come già ricordato – sin dal 2017 sia stato accertato che il quadro della ricorrente non risultava “passibile di miglioramento nell’evolutività clinica” e nel 2020 la stessa ASST NZ abbia accertato una sua “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo presumibile pari a 36 mesi”.
A fronte di siffatte valutazioni mediche, reiterate nel corso degli anni, l’amministrazione non ha indicato cambiamenti e miglioramenti nelle condizioni sanitarie della ricorrente tali da evidenziare l’insussistenza del presupposto per il rinnovo del contrassegno, limitandosi a formulare considerazioni generiche e apodittiche.
In tale contesto è palese sia il difetto di istruttoria, in quanto non sono noti gli elementi di fatto in base ai quali l’amministrazione ha espresso il giudizio negativo, sia la carenza di motivazione, poiché dal provvedimento non emergono le ragioni fattuali e giuridiche della determinazione assunta, fermo restando il travisamento dei fatti, in quanto i dati clinici ricordati e le valutazioni già espresse negli anni dall’amministrazione contraddicono il contenuto dell’atto gravato, senza che vi sia evidenza di cambiamenti idonei a giustificare il diniego.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure proposte.
3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe;
2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC GO, Presidente
BR RN, Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR RN | IC GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.