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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 112/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 112/2024
promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Cullari, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliato sito in Torino alla via Casalis n. 51 parte appellante contro (c.f. ) e per essa la procuratrice (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Giulia Prunas Tola Arnaud sito in Torino alla via San Francesco Da Paola n. 43 parti appellate
OGGETTO: contratto di finanziamento;
cessione di credito;
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino contrariis reiectis: pagina 1 di 17 – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 597/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Frojo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 547/2020, depositata in cancelleria in data 26/06/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: in via principale: dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo;
- in via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda posta in via principale, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato e la carenza di legittimazione attiva in capo alla e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate Controparte_1 dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico al fine di provare la fondatezza delle proprie argomentazioni, si indicano i seguenti capitoli di prova da assumersi per testi – di seguito indicati – ed interrogatorio formale, interpello tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) La sottoscrizione apposta sul contratto azionato da controparte è di persona diversa dal sig. ; Parte_1
2) Il sig. disconosce formalmente la firma apposta sul contratto azionato da controparte;
Parte_1
3) Il sig. ha sottoscritto diversi documenti al posto dell'attore in opposizione;
Parte_2
4) Le firme sulle raccomandate a/r sono di persone diverse dall'attore in opposizione;
5) Il sig. ha mai svolto l'attività di montatore per la ditta Titanic AM di Torino;
Parte_1
6) La ditta Titanic AM di Torino – Via Fidia – ha mai assunto il sig. . Parte_1
In ogni caso, si insta a che in via istruttoria
a) ammettere prova per interpello e testi sui capi di prova suindicati, tutti da ritenersi preceduti dal rituale “Vero che” e si indicano a testi:
1) , residente in [...] (sui capi da 1) a 6) compreso;
Testimone_1
2) Legale rapp.re ditta Titanic AM, con sede in Torino, via Fidia 49 sui capi 5 e 6);
b) ordinare alla ditta Titanic AM di Torino, il deposito di tutta la documentazione inerente il rapporto di lavoro in essere con il sig. (quali a titolo di esempio, lettera assunzione, buste paga, pagamento contributi…); Pt_1
c) acquisire casellario giudiziale del sig. . Parte_2
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello per le ragioni indicate in atto;
- Sempre in via preliminare rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, non ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto;
- Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 597/2023 resa dal Tribunale di Ivrea pubblicata il pagina 2 di 17 26.6.2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende;
- In via istruttoria ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie di controparte poiché inammissibili, in quanto richieste per meri intenti esplorativi;
- Sempre in via istruttoria si chiede di acquisire il fascicolo di primo grado”.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
In data 27.5.2004, stipulava con il contratto di finanziamento n. 167573 Parte_1 Parte_3 per € 10.876,00, per l'acquisto di un'autovettura modello Renault targata BB141GZ, da rimborsarsi attraverso la liquidazione di 48 rate da € 266,00 l'una. Stante il mancato adempimento delle rate del finanziamento, dopo una prima sollecitazione di pagamento del 29.11.2017, con la quale intimava a di pagare € 22.219,13 oltre agli Parte_3 Parte_1 interessi di mora successivi fino alla data del pagamento;
ricevuto mandato da Controparte_3
a sua volta incaricata del recupero dei crediti di proprietà di Controparte_4 CP_1
a quest'ultima ceduti da in virtù del contratto di cessione in blocco del 5.12.2018, ai
[...] Parte_3 sensi della legge n. 130/1999 nonché dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, in data 29.7.2019, invitava e diffidava al pagamento di € 22.315,89 in forza del contratto n. 167573, oltre interessi e spese di questo Parte_1 intervento pari a € 220,00, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della diffida. La stessa, si precisa, valeva ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione e agli effetti della decadenza dal beneficio del termine. Difatti, le clausole 19 e 20 del contratto prevedevano che il mancato pagamento di due rate avrebbero comportato la facoltà di di dichiarare la decadenza di dal beneficio Parte_3 Parte_1 del termine, con la conseguenza che il contraente in mora avrebbe dovuto rimborsare, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate e una penale massima pari al dieci per cento del capitale a scadere, ovvero l'intero debito residuo comprensivo di rate scadute e a scadere, inclusa la relativa quota di interessi che si riterrà acquisita a titolo di penale, incluse le eventuali somme dovute a titolo di interessi di mora e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
In conseguenza al mancato pagamento di quanto intimato, in data 10.10.2019, Controparte_1 proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per l'esposizione debitoria, risultante dall'estratto di conto corrente, di € 24.245,28 (totale scaduto da pagare al 10.10.2019 pari a € 23.404,58 e interessi di mora alla stessa data pari a € 840,70). Con detto atto, la Società chiedeva che venisse emessa ingiunzione di pagamento a carico di per la somma di € 24.245,28, oltre interessi di mora come da contratto, fermo restando Parte_1
l'osservanza dei limiti di cui alla legge n. 108/1996, dall'11.10.2019 sino al soddisfo, oltre compenso e anticipazioni del procedimento e oltre le successive occorrende.
pagina 3 di 17 In data 28.11.2019, la otteneva decreto ingiuntivo n. 1674/2019 emesso dal Tribunale Controparte_1 di Ivrea nei confronti di per il pagamento della somma di € 24.245,28, per capitale e interessi, Parte_1
a titolo di restituzione di ratei del contratto di finanziamento n. 167573 concluso con Parte_3
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto di citazione, datato 3.2.2020, si opponeva tempestivamente, eccependo, in via Parte_1 preliminare, la mancanza di legittimazione attiva di chiedendo, in via principale, di Controparte_1 dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per mancata autografia della firma del contratto di finanziamento n. 167573 ovvero per l'irregolarità del contratto in sé, e, per l'effetto, la sua revoca;
in subordine, chiedendo di dichiarare la prescrizione del credito azionato. Proponeva, inoltre, istanze istruttorie. La causa veniva iscritta al n. R.G. 547/2020.
In data 8.10.2020 si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione, chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto. In particolare, la Società chiedeva al Tribunale di concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e di concedere un termine per introdurre il procedimento di mediazione, ove ritenuta opportuna la sua instaurazione. Nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre che di condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c.. Sempre nel merito, in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che fosse creditrice di Controparte_1
della somma di € 24.245,28 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo Parte_1 soddisfo e, per l'effetto, di condannarla al pagamento delle predette somme ovvero di accertare e dichiarare che fosse creditrice nei confronti di della somma di € 24.245,28 a titolo di Controparte_1 Parte_1 indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. Proponeva, inoltre, istanze istruttorie.
Alla prima udienza del 14.10.2020, esperiti gli incombenti preliminari, la convenuta, in particolare, insisteva per la concessione della provvisoria esecutività e chiedeva un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria. L'opponente si opponeva all'avversa istanza, ribadendo il disconoscimento della sottoscrizione e, in via istruttoria, instando per l'esibizione dell'originale del contratto, contestando, infine, l'inammissibilità e tardività delle riconvenzionali subordinate ex adverso proposte. Il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, considerato che secondo la condivisibile giurisprudenza, “il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione in calce alla scrittura su cui si fonda il credito monitorio è motivo per escludere la concessione della provvisoria esecuzione, perché il documento perde la sua efficacia probatoria, in attesa della sentenza che pronuncia sul procedimento di verificazione apertosi in conformità all'istanza formulata in tal senso dall'opposto” (Trib. Latina 20.2.1996). Concedeva, inoltre, un termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La mediazione aveva esito negativo, poiché il mediatore attestava che il procedimento non aveva potuto avere inizio, in quanto le parti, all'esito del primo incontro, non ne ritenevano sussistenti i presupposti, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del d.lgs. n. 28/2010.
Il Tribunale disponeva la trattazione della causa per note scritte e concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie.
Venivano depositate le suddette memorie. pagina 4 di 17 Parte convenuta produceva l'originale del contratto di finanziamento e parte attrice ne disconosceva la firma.
Il Giudice di primo grado disponeva la nomina di CTU grafologica al fine di verificare la riconducibilità o meno alla mano dell'opponente della firma apposta sul contratto di finanziamento depositato in originale dalla parte opposta. In data 18.10.2022 veniva depositata la relazione del CTU, la quale stabiliva che fosse confermabile “la tesi di falso per imitazione libera di modello noto. In tale tipo di falso il dictus appare spontaneo, non artificioso;
la morfologia può risultare più o meno assimilabile a quella di riferimento a seconda dell'abilità del falsario e/o della confidenza data dalla conoscenza dello stile da riprodurre, ma inevitabilmente compariranno elementi estranei, non appartenenti allo stile del soggetto che si vuole imitare”.
Il Giudice di prime cure disponeva il proseguo della trattazione della causa per note scritte. Precisate le conclusioni, all'udienza del 18.1.2023, il Tribunale concedeva i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
3. La decisione appellata
In data 23.6.2023, il giudice pronunciava la sentenza n. 597/2023, pubblicata il 26.6.2023 e non notificata, con la quale così decideva: “1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1674/2019, emesso dal Tribunale di Ivrea in data 28.11.2019 e pubblicato in data 29.11.2019; 2) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura paritaria;
3) condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite che sono liquidate in € 5.077,00 per onorari di difesa oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori”.
Per giungere a tale decisione, il Tribunale di Ivrea preliminarmente si è pronunciato sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a ritenendola non fondata, in quanto “la società opponente Controparte_1 ha adeguatamente dimostrato l'inclusione del credito tra quello oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. da parte di tramite la produzione di documenti nel fascicolo telematico”. In particolare, era stato prodotto l'estratto della Parte_3
Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2018, dal quale risultava l'avviso della cessione dei crediti pro soluto e in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., da a favore di La convenuta, Parte_4 Controparte_1 inoltre, aveva prodotto una certificazione, in cui era attestato che nell'elenco dei debitori ceduti depositato fiduciariamente dalla in data 5.12.2018 compariva il nominativo di . Controparte_1 Parte_1
Nel merito, l'opposizione è stata respinta dal Tribunale, in quanto ritenuta infondata, pur al cospetto della ritenuta apocrifia della sottoscrizione del Fascella, secondo le risultanze peritali. Il Tribunale, preliminarmente, ha rammentato, richiamando la sentenza n. 15686/2015 della Corte di
Cassazione, che “la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione poiché tale accertamento è fondato su una valutazione inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) non matematicamente ponderabili sicché tale accertamento possiede oggettivamente un rilievo probatorio di limitata consistenza”. Ne conseguiva, secondo la sentenza gravata, che “le risultanze della consulenza grafologica devono essere esaminate valutando comparativamente tutti gli altri elementi probatori processualmente acquisiti in giudizio, senza osservare alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, e potranno essere ritenute probatoriamente attendibili sempre che si inseriscano in modo logicamente coerente nel contingente contesto processuale in cui esse sono state assunte”.
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha comunque reputato che “la valutazione unitaria degli elementi probatori acquisiti conduce a ritenere attribuibile all'apparente sottoscrittore, , la firma apposta sul contratto di Parte_1 finanziamento”. Per così concludere, sono stati evidenziati taluni elementi indiziari. pagina 5 di 17 Quale prova documentale, è stato richiamato il possesso di documenti da parte della convenuta a questa consegnati dall'opponente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, cioè la copia della carta d'identità di e la copia della busta paga emessa in favore dello stesso da Titanic Parte_1
AM di LI DO per la mensilità di aprile 2004. Quali prove fattuali, sono stati addotti il pagamento di un certo numero di rate, risultante dall'estratto di conto corrente, addebitate sul conto dell'opponente, per le quali appare inverosimile che non si sia accorto della detrazione mensile Parte_1
(€ 268,00), anche considerato il reddito netto mensile da lavoro dipendente dello stesso all'epoca della sottoscrizione del contratto (€ 1.620,00) e le comunicazioni di diffida stragiudiziale da parte di Parte_3 nonché di ricevute da , senza dare alcun riscontro. Quali
[...] Controparte_3 Parte_1 condotte processuali valorizzabili quali argomenti di prova rilevanti ex art. 116 co. 2 c.p.c., sono stati indicati la mancata contestazione in giudizio del fatto dell'acquisto dell'autovettura modello Renault targata
BB141GZ e la mancata prova circa la non intestazione del mezzo e la mancata contestazione in giudizio del fatto che le coordinate bancarie annotate sul contratto di finanziamento fossero effettivamente riferibili al conto corrente bancario di . Parte_1
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che “il quadro probatorio emergente dagli elementi indiziari raccolti in giudizio conduce, pertanto, a ritenere altamente verosimile e quindi probatoriamente accertato che abbia sottoscritto il Parte_1 contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura sicché il risultato tecnico offerto dalla consulenza grafologica, non compatibile con tale quadro indiziario, deve ritenersi superato”.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello Con atto di citazione del 19.1.2024, impugnava la sentenza n. 597/2023. Parte_1
4.1. Motivi di appello
4.1.1. Con il primo motivo di appello, pur non contestando il provvedimento gravato nella parte in cui affermava il carattere non vincolante per il giudice delle risultanze peritali, osservava tuttavia che queste ultime neppure possano essere considerate tamquam non essent, costituendo un fatto storico rilevante, insuscettibile di essere omesso senza vizio invalidante della sentenza. Si richiamava, al riguardo, all'indirizzo della Suprema Corte, in particolare Cass. ord. n. 18956/2021, secondo cui la CTU è un “atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti … tuttavia è consentito e fa parte della facoltà del giudice di selezionare, dall'istruttoria, ai fini di richiamarli in sentenza, i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento,... ma non è consentito ignorare o negare la consulenza come se, come fatto storico processuale, non si fosse mai verificato, andandosi incontro, diversamente, al vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o (nel nostro caso) dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo”. Nel caso di specie, la sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui si discorre è stata reputata falsa dalla CTU, mentre il capo della sentenza che viene impugnato presupporrebbe – in ipotesi – erroneamente l'esistenza di una valida sottoscrizione e, quindi, di un valido contratto. Il contratto di cui trattasi sarebbe, al contrario, nullo, anzi giuridicamente inesistente, ai sensi dell'art. 1418 co. 2 c.c., per mancanza di uno degli pagina 6 di 17 elementi essenziali, cioè il consenso di parte. Conseguentemente, lo stesso non potrebbe produrre effetti e sarebbe come se non fosse mai stato stipulato.
Nell'atto di citazione in appello si legge che “far dipendere la validità di una sottoscrizione in un contratto non dalla firma, ma da elementi probatori, tra l'altro inesatti, conduce inevitabilmente ad una motivazione illogica, in quanto inadeguata ed incapace di consentire un riscontro a una logica interpretativa”. Difatti, gli elementi indiziari indicati dal Giudice di prime cure vengono reputati tutti superati e inesistenti. In particolare, quanto, innanzitutto, al possesso di documenti, viene sottolineato il fatto che il disconoscimento del contratto di lavoro con Titanic AM
da parte di sia stato oggetto di richiesta di prova in memoria ex art. 183 co. Controparte_5 Parte_1
6 n. 2 c.p.c., in quanto il medesimo non hai mai lavorato alle dipendenze della suddetta ditta, con la conseguenza che le buste paga allegate al contratto di finanziamento non sarebbero riferibili all'appellante. Quanto, inoltre, al bene finanziato, si è affermato che non ha mai posseduto detto bene. Parte_1
Quanto, ancora, alle coordinate bancarie, si è ritenuto che la mancata contestazione della riferibilità delle stesse al proprio conto corrente non presupporrebbe la circostanza di aver sottoscritto un contratto di finanziamento, dal momento che quelle coordinate sarebbero conoscibili anche da soggetti diversi dal titolare. Quanto, poi, al pagamento delle rate, ci si è rifatti all'inesistenza di un obbligo di controllo del proprio conto corrente in capo al correntista. Quanto, infine, alla diffida stragiudiziale, si è evidenziato che nessuna delle due diffide inviate con raccomandata risulta essere stata ritirata personalmente da . Parte_1
Parte appellante, inoltre, ha sottolineato che “nella sentenza impugnata manca del tutto ogni valutazione in merito alle evidenti criticità presenti nel contratto, che a prescindere dalla validità o meno dello stesso, rende a monte dubbia e assai credibile che lo stesso non sia stato compilato dall'appellante”. In particolare, ci si riferisce al carattere utilizzato per scrivere il nome e il cognome, che sarebbe differente rispetto a quello usato per gli altri dati. Infine, censura la sentenza impugnata laddove ignorerebbe l'esistenza di un ex cognato, Parte_1
, pluripregiudicato e assassinato per un regolamento di conti legato ai pregressi Parte_2 giudiziari, i quali farebbero supporre che il contratto di finanziamento in oggetto potrebbe essere stato sottoscritto dal medesimo;
circostanza che spiegherebbe perché alcuni documenti e dati fossero allegati a detto contratto. Riprendendo tutti detti argomenti, nella comparsa conclusione di si legge che “la motivazione Parte_1 del giudice sembra piuttosto fondarsi su una presunzione di verosimiglianza, elevata impropriamente a certezza probatoria, in assenza di un effettivo vaglio critico del contenuto tecnico della perizia grafologica. In tal modo, la decisione rischia di tradursi non in una valutazione comparativa degli elementi probatori, bensì in una eliminazione della fonte tecnica dalla trama motivazionale, con conseguente vulnus al principio del libero convincimento razionale e al dovere di completezza e coerenza della motivazione. In definitiva, non si è trattato tanto di una diversa ponderazione del compendio probatorio, quanto piuttosto di un'operazione di espulsione della prova tecnica dal processo decisionale, tale da rendere la consulenza tamquam non esset e, dunque, da determinare un possibile vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità o dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.”.
4.1.2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha denunciato l'errore di fatto e di diritto e comunque l'errata valutazione e violazione in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 81 c.p.c.. In particolare, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della in quanto la stessa avrebbe “adeguatamente dimostrato Controparte_1
pagina 7 di 17 l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. da parte di in quanto nell'elenco Parte_5 dei debitori presente nella certificazione rilasciata dal Notaio del 5/12/2018 compare il nominativo di Persona_1
”. Parte_1
ha ritenuto che “la sovracitata circostanza non dimostra né la correttezza della cessione né la conoscenza Parte_1 della stessa in capo al ”, con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo alla Pt_1 Controparte_1
4.1.3. Con il medesimo motivo di appello, parte appellante ha denunciato, infine e per inciso, l'intervenuta prescrizione di ogni credito eventualmente vantato.
4.2. Difese degli appellati In data 4.3.2024, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
4.2.1. Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. Controparte_1
342 c.p.c..
Dopo aver rammentato gli elementi che, a partire dal 7.9.2012, l'atto di appello deve contenere a pena di inammissibilità, indicando sia il profilo volitivo che quello argomentativo ed esponendo un ragionato progetto alternativo di decisione, parte appellata ha ritenuto che “nel caso di specie non pare che l'appellante si sia attenuto a queste stringenti regole di redazione dell'appello, non rispettando la sequenza richiesta dal codice di rito”; carenza per la quale l'appello proposto da sarebbe da dichiarare inammissibile. Parte_1
4.2.2. Nel merito, con riferimento al primo motivo di appello, ha cominciato con il Controparte_1 constatare che “il Giudice è peritus peritorum, dunque, è libero di non aderire alle risultanze della CTU” ed ha richiamato il passaggio della pronuncia di primo grado ove, al riguardo, si è ripresa la sentenza della Suprema Corte n. 15686/2015.
Inoltre, l'appellato ha sottolineato come “il Giudice di prime cure ha fornito delle motivazioni più che esaustive che lo hanno condotto a ritenere che l'esito della CTU non fosse condivisibile”. A supporto di tale affermazione, parte appellata riporta nella propria memoria il capo della sentenza relativo agli elementi indiziari dai quali si desumerebbe la prova della validità della firma apposta sul contratto di finanziamento. A tal proposito, ha evidenziato che, anche in sede di appello, non ha Controparte_1 Parte_1 dichiarato che le coordinate bancarie non fossero le proprie e di non aver pagato le prime rate del finanziamento. Appare, conseguentemente, verosimile che le coordinate bancarie in oggetto siano quelle proprie dell'appellante. Allora, o ha sottoscritto il contratto e dovrà, quindi, adempiere Parte_1 all'obbligazione assunta, oppure non ha sottoscritto il contratto e, pertanto, detiene illegittimamente delle somme a esso erogate dalla finanziaria che dovranno alla stessa essere restituite. A parere di parte appellata, dunque, “in entrambi i casi l'odierno appellante è tenuto alla restituzione delle somme incassate. Ne deriva che l'avversa eccezione dovrà essere rigettata, stante la comprovata infondatezza della stessa, con conseguente conferma in toto della sentenza appellata”.
A sostegno di tale assunto, nella propria comparsa conclusionale, parte appellata ha richiamato un passaggio del provvedimento del 22.5.2024 di rigetto della richiesta sospensiva, nel quale si legge che “ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che le ragioni di appello dedotte dal non siano manifestamente fondate atteso che: − il Giudice di Pt_6 primo grado ha motivato in ordine alle ragioni che lo hanno portato a discostarsi dalle risultanze della CTU grafologica;
− l'appellante non ha contestato di essere divenuto il proprietario/intestatario del veicolo per il cui pagamento fu utilizzata la provvista proveniente dall'appellata (di talché, se anche egli non fosse stato parte del contratto di finanziamento, sarebbe, pagina 8 di 17 comunque, tenuto a restituire l'importo pagato dalla finanziaria per l'acquisto del veicolo essendosi in tal modo realizzato un arricchimento senza giusta causa ed avendo tempestivamente formulato la relativa domanda in giudizio in Controparte_1 via subordinata); − l'appellante non ha contestato di essere l'intestatario del conto corrente su cui furono addebitati e da cui furono inizialmente pagati i ratei del finanziamento;
ritenuto, quindi, che allo stato non si possa ritenere altamente probabile
l'accoglimento dell'appello e che non sussista, quindi, il fumus boni iuris nei termini indicati dall'art. 283 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che l'istanza di sospensione debba essere rigettata;
ritenuto, inoltre, che essendo la predetta istanza inammissibile per quanto concerne la somma portata dal decreto ingiuntivo, manifestamente infondata in riferimento al requisito del periculum in mora e che, in riferimento al requisito del fumus boni iuris si debba considerare che, se anche il non fosse Pt_1 considerato parte del contratto di finanziamento dovrebbe, verosimilmente, essere condannato a restituire alla convenuta quanto dalla stessa pagato per l'acquisto del veicolo ai sensi dell'art. 2041 c.c., sussistono i presupposti per condannare l'appellante ai sensi dell'art. 283 co. 3 c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria che, in ragione del valore della causa, si determina in € 1.000”.
4.2.3. In relazione al secondo motivo di appello, parte appellata ha affermato che il credito di Parte_3 nei confronti sarebbe stato ceduto a nell'ambito di un'operazione
[...] Parte_1 CP_1 CP_1 di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del d.lgs. 258/1993. Tale ultima disposizione, applicabile a in virtù della legge n. 130/1999, prevede che venga data “notizia dell'avvenuta Controparte_1 cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” e che tali adempimenti “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Inoltre, si è evidenziato che la cessione in blocco non presuppone l'accettazione da parte del debitore. Nel caso di specie, entrambi gli adempimenti sarebbero stati posti in essere. Inoltre, parte appellata produce il contratto di cessione, dal momento che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e grado del giudizio.
Stante le procure speciali rilasciate da a e da Controparte_1 Controparte_4 quest'ultima a ne deriverebbe “l'assoluta infondatezza dell'avversaria eccezione di carenza Controparte_3 di legittimazione attiva e processuale”.
4.2.4. Per ciò che concerne, infine, l'ultimo motivo di appello, lo stesso si limiterebbe a “un mero inciso” e non vi sarebbe “alcuna traccia del motivo per il quale il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la predetta eccezione”. In ogni caso, richiamato il disposto di cui all'art. 2946 c.c., parte appellata rammenta che la Suprema corte ritiene pacificamente che “la data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto. L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dal momento che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento” (cfr. Cass. n.
17798/2011). Inoltre, l'Organo nomofilattico sostiene che “l'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c.” (cfr. Cass. n. 1110/1994). Difatti,
“criterio informatore dell'art. 2948 c.c., nn. 1 - 4 è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa;
perciò, dalla previsione della citata norma resta esclusa l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici: quando nei pagina 9 di 17 versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi”
(cfr. Cass. n. 1546/1965). Nel caso di specie, l'ultima rata prevista per il piano di ammortamento scadeva in data 15.6.2008 e nel corso del rapporto negoziale sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione, quali le intimazioni di pagamento del 2017 e del 2019. Ne conseguirebbe “l'assoluta infondatezza dell'avversa eccezione che dovrà considerarsi superata con riferimento all'intero credito, compresi gli interessi”.
4.2.5. Quanto all'istanza istruttoria di , tesa a ottenere l'ammissione di una prova testimoniale, Parte_1 la stessa è considerata da parte appellata inconferente e inammissibile sia “in forza di quanto già comprovato per tabulas attraverso la produzione documentale, sia “ai sensi dell'art. 2975 c.c.”.
4.3. Svolgimento del giudizio d'appello La causa è stata iscritta al n. R.G. 112/2024.
Il giudizio si è svolto nelle forme introdotte dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022. Assegnata la causa alla prima sezione della Corte d'Appello di Torino e nominato il consigliere istruttore;
disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnato alle parti termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
respinta, in data 22.5.2024, l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo;
il Giudice fissava udienza di discussione al 25.11.2025, disponendone la trattazione scritta. Venivano depositate le comparse conclusionali.
5. Il tema del contendere All'esito della compiuta ricostruzione dello svolgimento del giudizio di primo grado e dei rapporti sottesi, la presente impugnazione investe la sentenza n. 457/2020 del Tribunale di Ivrea, la quale ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1674/2019 emesso dal Tribunale di Ivrea Parte_1 nei confronti dello stesso per il pagamento della somma di € 24.245,28, per capitale e interessi, a titolo di restituzione di ratei del contratto di finanziamento n. 167573 concluso con Parte_3
Ciò che questa Corte deve decidere investe, nuovamente, la validità del contratto di finanziamento n. 167573
e la titolarità del credito in capo a Controparte_1
In particolare, il tema del contendere concerne:
i) la veridicità o la falsità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento n. 167573 e la conseguente, validità o invalidità ex art. 1418 co. 2 c.c. di detto contratto;
ii) la titolarità o meno del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 167573 in capo a CP_1
stante la cessione del credito da parte di
[...] Parte_3
iii) l'attualità o la prescrizione del suddetto credito.
6. Le ragioni della decisione 6.1. Questioni preliminari eccepisce in via preliminare la violazione dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Quanto alla mancata specificità dell'impugnazione è opportuno richiamare il consolidato orientamento dell'Organo nomofilattico, secondo il quale detta disposizione “va interpretata nel senso che l'impugnazione deve pagina 10 di 17 contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex pluribus, Cass. Civ.
Sez. I, 17.9.2025, n. 25554, già Cass., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'atto di citazione in appello non contiene una generica ricostruzione dei fatti e una generica individuazione delle norme violate. Le due censure principali formulate da Parte_1 contengono, difatti, non solo una parte volitiva, volta alla caducazione della sentenza di primo grado, ma anche una parte argomentativa, diretta a dimostrare la falsità della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 167573 e, conseguentemente, la sua invalidità ex art. 1418 co. 2 c.c. e la mancanza di titolarità del credito e di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
Solo per ciò che concerne il motivo di appello relativo alla prescrizione del credito vantato da CP_1
esso è da ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non indica né “le censure
[...] proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” né “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, ma si limita a un inciso in cui viene apoditticamente affermata l'intervenuta prescrizione.
6.2. Questioni di merito
6.2.1. Prima questione: errore di fatto e di diritto e comunque errata valutazione e violazione in ordine all'applicabilità al caso di specie degli artt. 1418 c.c., 116 e 191 c.p.c..
La contestazione dell'appellante si basa, principalmente, sull'errata valutazione del quadro probatorio posta in essere dal Giudice di primo grado, che ha condotto alla – in ipotesi – errata dichiarazione di veridicità della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 167573 e della sua conseguente validità.
È, innanzitutto, opportuno rammentare che, come costantemente affermato dall'Organo nomofilattico,
“il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado – come, del resto, può anche dissentire dalle stesse – sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio […] Nel nostro ordinamento vige difatti il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 8.7.2024, n. 18560).
È, inoltre, necessario ricordare, riprendendo una pronuncia della Suprema Corte – già richiamata dalla sentenza qui appellata e dall'appellato – che “al di fuori delle prove legali non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. In particolare, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro pagina 11 di 17 elemento probatorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità […] La consulenza grafica, infatti, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori […] Ciò in quanto essa non è suscettibile di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe e, dunque, tanto meno costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione […] Anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati e differenziati da sofisticali strumenti, l'attuale tecnologia può affermare - o negare - con certezza l'appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la forma della scrittura
(e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - pur pregevole - umana valutazione recata da un consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza. Ecco perché di questa consistenza strutturalmente limitata il giudice di merito deve tener conto nella comparativa valutazione di altri elementi probatori insomma, nell'ambito della verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica esige che l'autenticità della sottoscrizione dell'atto (ritenuta dalla perizia grafica) si valuti anche nel coordinato quadro della (pur elementare) coerenza logica con il contingente contesto nel quale l'atto si inserisce” (Cass. Civ. Sez. I, 27.7.2015, n. 15686). Nel caso di specie, la valutazione unitaria degli elementi probatori acquisiti nel corso del processo conduce a ritenere che la sottoscrizione di cui si discorre sia attribuibile a;
ciò sulla base degli indizi già Parte_1 individuati dal Giudice di prime cure, che di seguito si riportano.
In particolare, in primo luogo, è rilevante il possesso di taluni documenti da parte di quali Parte_3 la copia del documento di identità dell'appellante (doc. 8 fascicolo di primo grado) e la copia della busta paga emessa in favore dello stesso dalla Titanic AM di LI DO per la mensilità di aprile 2004 (doc.
9 fascicolo di primo grado). Seppure sia vero che con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. l'allora ricorrente ha richiesto prova circa il disconoscimento del contratto di lavoro con la suddetta ditta, la copia del documento di identità non è mai stata disconosciuta in giudizio dall'opponente. Inoltre, costituisce contegno della parte nel processo da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c., il fatto che l'appellante non abbia contestato in causa di aver acquistato l'autovettura modello Renault targata BB141GZ, per la quale era stato richiesto il finanziamento n. 167573 – pagamento diretto in favore della società cessionaria, eseguito dalla banca con assegno (doc. 5 fascicolo di primo grado) –, e in alcuna memoria si è offerto di provare di non essere stato intestatario del suddetto mezzo. Parte_1
Solo con l'atto di appello, l'appellante afferma apoditticamente di non aver mai posseduto il suddetto mezzo, senza fornire prova di quanto detto;
prova che sarebbe stata, comunque, inammissibile laddove prodotta nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c..
Costituisce allo stesso modo contegno processuale valutabile ex art. 116 co. 2 c.p.c., ancora, il fatto che parte opponente non abbia contestato in giudizio che le coordinate bancarie annotate sul contratto di finanziamento in oggetto (contratto allegato al fascicolo monitorio, doc. 2 fascicolo di primo grado) fossero riferibili al conto corrente dello stesso. Non sufficiente a superare tale constatazione appare il fatto che le coordinate sono conoscibili da soggetti diversi dal titolare del conto corrente. pagina 12 di 17 Dirimente pare, poi, il fatto che abbia pagato un certo numero di rate di importo pari a € Parte_1
268,00 del finanziamento tramite addebito sul proprio conto corrente (cfr. estratto di conto corrente allegato al fascicolo monitorio, doc. 2 fascicolo di primo grado). Anche se è vero che non esiste un obbligo di controllo del conto in capo al correntista, è inverosimile che l'appellante non si sia accorto della detrazione mensile, anche tenendo conto del reddito netto mensile da lavoro dipendente percepito all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento risultante dalla busta paga di aprile 2004 (doc. 9 fascicolo di primo grado).
Infine, nonostante non vi sia la prova che siano state ritirate personalmente da , è certo che Parte_1 prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto lo stesso abbia ricevuto comunicazione di diffida da parte di (doc. 6 fascicolo di primo grado) e di (doc. 7 fascicolo Parte_3 Controparte_3 di primo grado), senza fornire in seguito alcun riscontro;
inerzia dalla quale è possibile desumere ulteriore argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c.. Ciò premesso, ribadito che la consulenza tecnica grafologica, pur utilmente acquisita, non costituisce un vincolo per il giudice, che deve comunque procedere a una valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie e che il giudice non è tenuto a recepire automaticamente le conclusioni del consulente, dovendo verificarne la coerenza con il restante materiale probatorio e con il quadro fattuale accertato, non corrisponde al vero l'affermazione di parte appellante secondo cui il primo giudice non si è misurato con le risultanze della CTU, limitandosi a reperire aliunde elementi indiziari (peraltro contestati dalla parte) denotativi della sussistenza del vincolo contrattuale. Il giudice, sulla base di una compiuta ricognizione dei dati documentali e critici rinvenibili agli atti del giudizio, ha concluso nel senso che l'esito della CTU non risulta coerente con l'insieme degli elementi documentali e comportamentali emersi nel processo, i quali convergono nella riferibilità all'opponente della sottoscrizione apposta sul contratto.
In particolare, come già ricordato:
• l'opponente non ha mai contestato in primo grado la disponibilità del bene oggetto di finanziamento;
• le rate del contratto sono state pagate mediante addebito RID su un conto corrente intestato all'opponente, senza che questi abbia mai posto in essere alcuna iniziativa per contestare tali addebiti;
• i documenti allegati alla pratica risultavano nella disponibilità dell'opponente;
• le comunicazioni di sollecito antecedenti al monitorio non hanno ricevuto alcuna reazione.
L'insieme di tali circostanze, valutate nel loro complesso, è incompatibile con l'ipotesi di totale estraneità dell'opponente rispetto al contratto, e prevale rispetto alle conclusioni peritali, che pertanto non assumono carattere decisivo. Va infatti ricordato che, in tema di disconoscimento di scrittura privata, la Suprema Corte ha chiarito che
"al di fuori delle prove legali non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice" e che "la consulenza grafica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti" (Cass. civ. Sez. I sentenza n. 15686 del 27 luglio 2015).
pagina 13 di 17 Nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto il vincolo contrattuale – peraltro assistito da onere di forma ad substantiam – evincibile aliunde, pur in presenza di raggiunta prova della falsità della sottoscrizione, essendo tale opzione interpretativa preclusa (in termini, App. Torino, sent. n. 595 del 7 luglio 2025); il giudice di prime cure ha invece motivato adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto inattendibili le conclusioni della CTU, sulla base di un complesso di elementi indiziari convergenti che rendono altamente improbabile l'estraneità dell'opponente al contratto, come appunto consentito sulla base dei ricordati principi di governo della prova di autenticità della sottoscrizione (Cass. 15686/2015, cit.).
Sulla base di tale quadro probatorio, che permette di disattendere le risultanze della CTU, è possibile affermare che vi fosse valido contratto di finanziamento n. 167573 e che lo stesso sia, dunque, valido, essendo fornito di tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 1325 c.c., tra cui emerge l'accordo delle parti. Conseguentemente, non può dichiararsi la nullità di tale contratto ai sensi dell'art. 1418 co. 2 c.c.. La necessità della forma scritta per la validità del contratto non comporta che l'accertamento dell'esistenza del consenso debba essere compiuto sulla base del solo esame grafologico della firma.
Quando l'atto scritto è materialmente esistente, il giudice è chiamato a stabilire se esso sia riferibile alla parte, e può farlo attraverso l'esame di tutti gli elementi documentali e fattuali che consentano di ricostruire la volontà negoziale, posto che la CTU non costituisce mezzo probatorio imprescindibile per il raggiungimento della prova dell'autenticità della sottoscrizione, né, al riguardo, sussiste una gerarchia legale dei mezzi di prova.
Nel caso concreto, la sequenza storica degli eventi – consegna dei documenti, acquisizione del bene, predisposizione dell'addebito RID, pagamento delle rate, assenza di contestazioni fino alla comparsa di risposta nell'opposizione a decreto ingiuntivo – rende pienamente plausibile l'autenticità della sottoscrizione e, soprattutto, dimostra che l'opponente ha tenuto un comportamento conforme alla posizione di parte contrattuale.
La valutazione del giudice si è legittimamente concentrata sulla subvalenza della consulenza tecnica rispetto al quadro probatorio complessivo, ritenendo recessivo l'esito peritale alla luce degli elementi convergenti che depongono per l'autenticità della sottoscrizione. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato, in quanto infondato.
Va poi ricordato che parte opposta, in primo grado, ha avanzato domanda subordinata di arricchimento senza causa che, anche alla luce della ribadita prospettazione in ordine alla debenza delle somme erogate e non restituite vuoi ex contractu, vuoi, in caso di ritenuta insussistenza o invalidità del vincolo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., resta ferma nel presente grado, senza che, a tal fine, sia necessario proporre appello incidentale condizionato, dal momento che la domanda, in primo grado, non è stata oggetto di decisione, siccome assorbita dall'accoglimento della principale, finalizzata alla conferma del decreto ingiuntivo. Anche nel presente grado non occorre esaminare tale domanda, rigettato il motivo finalizzato all'accertamento della nullità od inesistenza del contratto;
nondimeno, non può sottacersi che, ove mai il vincolo contrattuale dovesse essere ritenuto invalido, sarebbe comunque indubitabile che l'utilizzazione del bene finanziato e la percezione sine titulo della provvista finanziaria necessaria all'acquisto comportino comunque un vantaggio patrimoniale in capo all'opponente, indipendentemente dal titolo negoziale, sicché, in un'ottica meramente pagina 14 di 17 sussidiaria e senza che ciò incida sulla ratio decidendi principale, tale vantaggio potrebbe integrare, se del caso, i presupposti dell'obbligo restitutorio, ove si sostenesse – in ipotesi – l'inesistenza del contratto.
6.2.2. Seconda questione: l'errore di fatto e di diritto e comunque l'errata valutazione e violazione in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 81 c.p.c..
Il credito in questione è stato ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999
e art. 58 d.lgs. 385/1993, con la quale ha ceduto in blocco i propri crediti Parte_4
a Controparte_1
Come già supra accennato, l'art. 58 applicabile a in forza della legge n. 130/1999, CP_6 Controparte_1 prevede al secondo comma che venga data “notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese
e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” e al quarto comma che tali adempimenti “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Nel caso di specie, entrambi gli adempimenti sono stati attuati, dal momento che della cessione è stata data notizia nel registro delle imprese, come risulta dalla visura storica (doc. 6 fascicolo di secondo grado), e nella
Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2018 (estratto allegato al fascicolo monitorio, doc. 2 fascicolo di primo grado). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente […] Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (ex pluribus, Cass. Civ. Sez.
III, 6.2.2024, n. 3405). “In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (ex pluribus, Cass. Civ. Sez. III, 5.9.2019, n. 22151).
A tal proposito, ha depositato in primo grado una certificazione, rilasciata dal notaio CP_1 CP_1
, dalla quale risulta che il nominativo di è compreso nell'elenco dei crediti Persona_1 Parte_1 depositato fiduciariamente dalla stessa società il 5.12.2018 (doc. 10 fascicolo di primo grado). Quanto al contratto di cessione prodotto da nel presente grado (doc. 7 fascicolo di Controparte_1 secondo grado), al di là dell'ammissibilità della produzione in sede d'appello, che dimostra irrefutabilmente la titolarità in capo a , quest'ultima, come già valutato dal giudice di primo grado, risulta in ogni caso CP_1 provata sulla base della documentazione regolarmente acquisita nel giudizio di prime cure, costituita dall'estratto della Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2018 contenente l'avviso della cessione dei crediti pro soluto e in blocco da nonché dalla certificazione del notaio del 5.12.2018 Parte_3 Persona_1 attestante l'inclusione del nominativo di nell'elenco dei debitori ceduti depositato Parte_1 fiduciariamente.
pagina 15 di 17 La legittimazione attiva di risulta pertanto adeguatamente dimostrata, e il relativo motivo Controparte_1 di appello deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, risulta, comunque, provata la correttezza del contratto di cessione e la sua conoscenza da parte di . Parte_1
Anche tale motivo di appello deve essere, conseguentemente, rigettato, poiché infondato.
6.2.3. Quanto alle istanze istruttorie riproposte nel presente grado, ne va affermata l'inammissibilità e, comunque, l'irrilevanza ai fini della decisione.
Quanto al capitolo di prova n. 1, l'interpello risulta irrilevante in quanto la controparte, quale cessionaria del credito, non può avere conoscenza diretta delle modalità di sottoscrizione del contratto originario e la difesa della parte ha reiteratamente dichiarato di volersi avvalere del documento, già professandone l'autenticità.
Quanto al capitolo di prova n. 2, esso risulta superfluo, essendo il disconoscimento della sottoscrizione già agli atti del giudizio, né costituendo la dichiarazione di disconoscimento da parte del Fascella “fatto” che necessiti di ammissione da parte del legale rappresentante di . CP_1
Quanto ai capitoli di prova nn. 3, 4, 5 e 6, nonché alle richieste di acquisizione documentale e del casellario giudiziale, gli stessi risultano irrilevanti ai fini della decisione. Il quadro probatorio che ha condotto alla conclusione per l'autenticità della sottoscrizione si basa su elementi oggettivi (pagamento delle rate dal conto dell'appellante, coordinate bancarie, possesso dell'autovettura) che mantengono la loro efficacia probatoria indipendentemente dall'eventuale coinvolgimento di terzi soggetti o dall'esistenza di rapporti di lavoro specifici. L'eventuale dimostrazione dell'estraneità al rapporto di lavoro con Titanic AM non inciderebbe sulla circostanza decisiva del pagamento delle rate mediante addebito sul conto corrente dell'appellante.
6.2.4 In conclusione, rigettate le istanze istruttorie, in quanto ritenute irrilevanti ai fini della presente decisione, la sentenza di primo grado n. 597/2023 pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 23.6.2023 e pubblicata in data 26.6.2023 è meritevole di conferma.
7. Spese La soccombenza di impone la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in Parte_1 favore di nella misura liquidata in dispositivo sulla base del valore medio (arrotondato per Controparte_1 comodità di calcolo) dei parametri tariffari vigenti, secondo il pertinente scaglione (da € 5.201,00 a €
26.000,00) e tenuto conto dell'attività difensiva dispiegata in relazione alle sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), con esclusione della fase istruttoria,siccome non svolta.
Resta dovuto, sussistendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- conferma, per l'effetto, la sentenza n. 597/2023 del Tribunale di Ivrea;
pagina 16 di 17 - condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in complessivi Parte_1 Controparte_1
€ 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Consigliere est. Dott. Bruno Conca
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Ratti
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio, dr.ssa Irene Goia
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 112/2024
promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Cullari, presso il Parte_1 C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliato sito in Torino alla via Casalis n. 51 parte appellante contro (c.f. ) e per essa la procuratrice (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, elettivamente domiciliata presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Giulia Prunas Tola Arnaud sito in Torino alla via San Francesco Da Paola n. 43 parti appellate
OGGETTO: contratto di finanziamento;
cessione di credito;
opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino contrariis reiectis: pagina 1 di 17 – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 597/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Frojo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 547/2020, depositata in cancelleria in data 26/06/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: in via principale: dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, revocarlo;
- in via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda posta in via principale, dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato e la carenza di legittimazione attiva in capo alla e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate Controparte_1 dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico al fine di provare la fondatezza delle proprie argomentazioni, si indicano i seguenti capitoli di prova da assumersi per testi – di seguito indicati – ed interrogatorio formale, interpello tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) La sottoscrizione apposta sul contratto azionato da controparte è di persona diversa dal sig. ; Parte_1
2) Il sig. disconosce formalmente la firma apposta sul contratto azionato da controparte;
Parte_1
3) Il sig. ha sottoscritto diversi documenti al posto dell'attore in opposizione;
Parte_2
4) Le firme sulle raccomandate a/r sono di persone diverse dall'attore in opposizione;
5) Il sig. ha mai svolto l'attività di montatore per la ditta Titanic AM di Torino;
Parte_1
6) La ditta Titanic AM di Torino – Via Fidia – ha mai assunto il sig. . Parte_1
In ogni caso, si insta a che in via istruttoria
a) ammettere prova per interpello e testi sui capi di prova suindicati, tutti da ritenersi preceduti dal rituale “Vero che” e si indicano a testi:
1) , residente in [...] (sui capi da 1) a 6) compreso;
Testimone_1
2) Legale rapp.re ditta Titanic AM, con sede in Torino, via Fidia 49 sui capi 5 e 6);
b) ordinare alla ditta Titanic AM di Torino, il deposito di tutta la documentazione inerente il rapporto di lavoro in essere con il sig. (quali a titolo di esempio, lettera assunzione, buste paga, pagamento contributi…); Pt_1
c) acquisire casellario giudiziale del sig. . Parte_2
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello per le ragioni indicate in atto;
- Sempre in via preliminare rigettarsi l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, non ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto;
- Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 597/2023 resa dal Tribunale di Ivrea pubblicata il pagina 2 di 17 26.6.2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
- In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/14, rimborso delle spese generali se ed in quanto dovute, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende;
- In via istruttoria ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie di controparte poiché inammissibili, in quanto richieste per meri intenti esplorativi;
- Sempre in via istruttoria si chiede di acquisire il fascicolo di primo grado”.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
In data 27.5.2004, stipulava con il contratto di finanziamento n. 167573 Parte_1 Parte_3 per € 10.876,00, per l'acquisto di un'autovettura modello Renault targata BB141GZ, da rimborsarsi attraverso la liquidazione di 48 rate da € 266,00 l'una. Stante il mancato adempimento delle rate del finanziamento, dopo una prima sollecitazione di pagamento del 29.11.2017, con la quale intimava a di pagare € 22.219,13 oltre agli Parte_3 Parte_1 interessi di mora successivi fino alla data del pagamento;
ricevuto mandato da Controparte_3
a sua volta incaricata del recupero dei crediti di proprietà di Controparte_4 CP_1
a quest'ultima ceduti da in virtù del contratto di cessione in blocco del 5.12.2018, ai
[...] Parte_3 sensi della legge n. 130/1999 nonché dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, in data 29.7.2019, invitava e diffidava al pagamento di € 22.315,89 in forza del contratto n. 167573, oltre interessi e spese di questo Parte_1 intervento pari a € 220,00, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della diffida. La stessa, si precisa, valeva ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione e agli effetti della decadenza dal beneficio del termine. Difatti, le clausole 19 e 20 del contratto prevedevano che il mancato pagamento di due rate avrebbero comportato la facoltà di di dichiarare la decadenza di dal beneficio Parte_3 Parte_1 del termine, con la conseguenza che il contraente in mora avrebbe dovuto rimborsare, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il capitale residuo, scaduto e a scadere, gli interessi e gli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate e una penale massima pari al dieci per cento del capitale a scadere, ovvero l'intero debito residuo comprensivo di rate scadute e a scadere, inclusa la relativa quota di interessi che si riterrà acquisita a titolo di penale, incluse le eventuali somme dovute a titolo di interessi di mora e salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
In conseguenza al mancato pagamento di quanto intimato, in data 10.10.2019, Controparte_1 proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per l'esposizione debitoria, risultante dall'estratto di conto corrente, di € 24.245,28 (totale scaduto da pagare al 10.10.2019 pari a € 23.404,58 e interessi di mora alla stessa data pari a € 840,70). Con detto atto, la Società chiedeva che venisse emessa ingiunzione di pagamento a carico di per la somma di € 24.245,28, oltre interessi di mora come da contratto, fermo restando Parte_1
l'osservanza dei limiti di cui alla legge n. 108/1996, dall'11.10.2019 sino al soddisfo, oltre compenso e anticipazioni del procedimento e oltre le successive occorrende.
pagina 3 di 17 In data 28.11.2019, la otteneva decreto ingiuntivo n. 1674/2019 emesso dal Tribunale Controparte_1 di Ivrea nei confronti di per il pagamento della somma di € 24.245,28, per capitale e interessi, Parte_1
a titolo di restituzione di ratei del contratto di finanziamento n. 167573 concluso con Parte_3
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto di citazione, datato 3.2.2020, si opponeva tempestivamente, eccependo, in via Parte_1 preliminare, la mancanza di legittimazione attiva di chiedendo, in via principale, di Controparte_1 dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto, per mancata autografia della firma del contratto di finanziamento n. 167573 ovvero per l'irregolarità del contratto in sé, e, per l'effetto, la sua revoca;
in subordine, chiedendo di dichiarare la prescrizione del credito azionato. Proponeva, inoltre, istanze istruttorie. La causa veniva iscritta al n. R.G. 547/2020.
In data 8.10.2020 si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione, chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto. In particolare, la Società chiedeva al Tribunale di concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. e di concedere un termine per introdurre il procedimento di mediazione, ove ritenuta opportuna la sua instaurazione. Nel merito, in via principale, chiedeva di rigettare l'opposizione, poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre che di condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c.. Sempre nel merito, in subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che fosse creditrice di Controparte_1
della somma di € 24.245,28 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo Parte_1 soddisfo e, per l'effetto, di condannarla al pagamento delle predette somme ovvero di accertare e dichiarare che fosse creditrice nei confronti di della somma di € 24.245,28 a titolo di Controparte_1 Parte_1 indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.. Proponeva, inoltre, istanze istruttorie.
Alla prima udienza del 14.10.2020, esperiti gli incombenti preliminari, la convenuta, in particolare, insisteva per la concessione della provvisoria esecutività e chiedeva un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria. L'opponente si opponeva all'avversa istanza, ribadendo il disconoscimento della sottoscrizione e, in via istruttoria, instando per l'esibizione dell'originale del contratto, contestando, infine, l'inammissibilità e tardività delle riconvenzionali subordinate ex adverso proposte. Il Giudice, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, considerato che secondo la condivisibile giurisprudenza, “il disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione in calce alla scrittura su cui si fonda il credito monitorio è motivo per escludere la concessione della provvisoria esecuzione, perché il documento perde la sua efficacia probatoria, in attesa della sentenza che pronuncia sul procedimento di verificazione apertosi in conformità all'istanza formulata in tal senso dall'opposto” (Trib. Latina 20.2.1996). Concedeva, inoltre, un termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La mediazione aveva esito negativo, poiché il mediatore attestava che il procedimento non aveva potuto avere inizio, in quanto le parti, all'esito del primo incontro, non ne ritenevano sussistenti i presupposti, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del d.lgs. n. 28/2010.
Il Tribunale disponeva la trattazione della causa per note scritte e concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie.
Venivano depositate le suddette memorie. pagina 4 di 17 Parte convenuta produceva l'originale del contratto di finanziamento e parte attrice ne disconosceva la firma.
Il Giudice di primo grado disponeva la nomina di CTU grafologica al fine di verificare la riconducibilità o meno alla mano dell'opponente della firma apposta sul contratto di finanziamento depositato in originale dalla parte opposta. In data 18.10.2022 veniva depositata la relazione del CTU, la quale stabiliva che fosse confermabile “la tesi di falso per imitazione libera di modello noto. In tale tipo di falso il dictus appare spontaneo, non artificioso;
la morfologia può risultare più o meno assimilabile a quella di riferimento a seconda dell'abilità del falsario e/o della confidenza data dalla conoscenza dello stile da riprodurre, ma inevitabilmente compariranno elementi estranei, non appartenenti allo stile del soggetto che si vuole imitare”.
Il Giudice di prime cure disponeva il proseguo della trattazione della causa per note scritte. Precisate le conclusioni, all'udienza del 18.1.2023, il Tribunale concedeva i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
3. La decisione appellata
In data 23.6.2023, il giudice pronunciava la sentenza n. 597/2023, pubblicata il 26.6.2023 e non notificata, con la quale così decideva: “1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1674/2019, emesso dal Tribunale di Ivrea in data 28.11.2019 e pubblicato in data 29.11.2019; 2) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura paritaria;
3) condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta le spese di lite che sono liquidate in € 5.077,00 per onorari di difesa oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori”.
Per giungere a tale decisione, il Tribunale di Ivrea preliminarmente si è pronunciato sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a ritenendola non fondata, in quanto “la società opponente Controparte_1 ha adeguatamente dimostrato l'inclusione del credito tra quello oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. da parte di tramite la produzione di documenti nel fascicolo telematico”. In particolare, era stato prodotto l'estratto della Parte_3
Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2018, dal quale risultava l'avviso della cessione dei crediti pro soluto e in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., da a favore di La convenuta, Parte_4 Controparte_1 inoltre, aveva prodotto una certificazione, in cui era attestato che nell'elenco dei debitori ceduti depositato fiduciariamente dalla in data 5.12.2018 compariva il nominativo di . Controparte_1 Parte_1
Nel merito, l'opposizione è stata respinta dal Tribunale, in quanto ritenuta infondata, pur al cospetto della ritenuta apocrifia della sottoscrizione del Fascella, secondo le risultanze peritali. Il Tribunale, preliminarmente, ha rammentato, richiamando la sentenza n. 15686/2015 della Corte di
Cassazione, che “la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione poiché tale accertamento è fondato su una valutazione inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) non matematicamente ponderabili sicché tale accertamento possiede oggettivamente un rilievo probatorio di limitata consistenza”. Ne conseguiva, secondo la sentenza gravata, che “le risultanze della consulenza grafologica devono essere esaminate valutando comparativamente tutti gli altri elementi probatori processualmente acquisiti in giudizio, senza osservare alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, e potranno essere ritenute probatoriamente attendibili sempre che si inseriscano in modo logicamente coerente nel contingente contesto processuale in cui esse sono state assunte”.
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha comunque reputato che “la valutazione unitaria degli elementi probatori acquisiti conduce a ritenere attribuibile all'apparente sottoscrittore, , la firma apposta sul contratto di Parte_1 finanziamento”. Per così concludere, sono stati evidenziati taluni elementi indiziari. pagina 5 di 17 Quale prova documentale, è stato richiamato il possesso di documenti da parte della convenuta a questa consegnati dall'opponente al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, cioè la copia della carta d'identità di e la copia della busta paga emessa in favore dello stesso da Titanic Parte_1
AM di LI DO per la mensilità di aprile 2004. Quali prove fattuali, sono stati addotti il pagamento di un certo numero di rate, risultante dall'estratto di conto corrente, addebitate sul conto dell'opponente, per le quali appare inverosimile che non si sia accorto della detrazione mensile Parte_1
(€ 268,00), anche considerato il reddito netto mensile da lavoro dipendente dello stesso all'epoca della sottoscrizione del contratto (€ 1.620,00) e le comunicazioni di diffida stragiudiziale da parte di Parte_3 nonché di ricevute da , senza dare alcun riscontro. Quali
[...] Controparte_3 Parte_1 condotte processuali valorizzabili quali argomenti di prova rilevanti ex art. 116 co. 2 c.p.c., sono stati indicati la mancata contestazione in giudizio del fatto dell'acquisto dell'autovettura modello Renault targata
BB141GZ e la mancata prova circa la non intestazione del mezzo e la mancata contestazione in giudizio del fatto che le coordinate bancarie annotate sul contratto di finanziamento fossero effettivamente riferibili al conto corrente bancario di . Parte_1
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che “il quadro probatorio emergente dagli elementi indiziari raccolti in giudizio conduce, pertanto, a ritenere altamente verosimile e quindi probatoriamente accertato che abbia sottoscritto il Parte_1 contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura sicché il risultato tecnico offerto dalla consulenza grafologica, non compatibile con tale quadro indiziario, deve ritenersi superato”.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello Con atto di citazione del 19.1.2024, impugnava la sentenza n. 597/2023. Parte_1
4.1. Motivi di appello
4.1.1. Con il primo motivo di appello, pur non contestando il provvedimento gravato nella parte in cui affermava il carattere non vincolante per il giudice delle risultanze peritali, osservava tuttavia che queste ultime neppure possano essere considerate tamquam non essent, costituendo un fatto storico rilevante, insuscettibile di essere omesso senza vizio invalidante della sentenza. Si richiamava, al riguardo, all'indirizzo della Suprema Corte, in particolare Cass. ord. n. 18956/2021, secondo cui la CTU è un “atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti … tuttavia è consentito e fa parte della facoltà del giudice di selezionare, dall'istruttoria, ai fini di richiamarli in sentenza, i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento,... ma non è consentito ignorare o negare la consulenza come se, come fatto storico processuale, non si fosse mai verificato, andandosi incontro, diversamente, al vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o (nel nostro caso) dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo”. Nel caso di specie, la sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui si discorre è stata reputata falsa dalla CTU, mentre il capo della sentenza che viene impugnato presupporrebbe – in ipotesi – erroneamente l'esistenza di una valida sottoscrizione e, quindi, di un valido contratto. Il contratto di cui trattasi sarebbe, al contrario, nullo, anzi giuridicamente inesistente, ai sensi dell'art. 1418 co. 2 c.c., per mancanza di uno degli pagina 6 di 17 elementi essenziali, cioè il consenso di parte. Conseguentemente, lo stesso non potrebbe produrre effetti e sarebbe come se non fosse mai stato stipulato.
Nell'atto di citazione in appello si legge che “far dipendere la validità di una sottoscrizione in un contratto non dalla firma, ma da elementi probatori, tra l'altro inesatti, conduce inevitabilmente ad una motivazione illogica, in quanto inadeguata ed incapace di consentire un riscontro a una logica interpretativa”. Difatti, gli elementi indiziari indicati dal Giudice di prime cure vengono reputati tutti superati e inesistenti. In particolare, quanto, innanzitutto, al possesso di documenti, viene sottolineato il fatto che il disconoscimento del contratto di lavoro con Titanic AM
da parte di sia stato oggetto di richiesta di prova in memoria ex art. 183 co. Controparte_5 Parte_1
6 n. 2 c.p.c., in quanto il medesimo non hai mai lavorato alle dipendenze della suddetta ditta, con la conseguenza che le buste paga allegate al contratto di finanziamento non sarebbero riferibili all'appellante. Quanto, inoltre, al bene finanziato, si è affermato che non ha mai posseduto detto bene. Parte_1
Quanto, ancora, alle coordinate bancarie, si è ritenuto che la mancata contestazione della riferibilità delle stesse al proprio conto corrente non presupporrebbe la circostanza di aver sottoscritto un contratto di finanziamento, dal momento che quelle coordinate sarebbero conoscibili anche da soggetti diversi dal titolare. Quanto, poi, al pagamento delle rate, ci si è rifatti all'inesistenza di un obbligo di controllo del proprio conto corrente in capo al correntista. Quanto, infine, alla diffida stragiudiziale, si è evidenziato che nessuna delle due diffide inviate con raccomandata risulta essere stata ritirata personalmente da . Parte_1
Parte appellante, inoltre, ha sottolineato che “nella sentenza impugnata manca del tutto ogni valutazione in merito alle evidenti criticità presenti nel contratto, che a prescindere dalla validità o meno dello stesso, rende a monte dubbia e assai credibile che lo stesso non sia stato compilato dall'appellante”. In particolare, ci si riferisce al carattere utilizzato per scrivere il nome e il cognome, che sarebbe differente rispetto a quello usato per gli altri dati. Infine, censura la sentenza impugnata laddove ignorerebbe l'esistenza di un ex cognato, Parte_1
, pluripregiudicato e assassinato per un regolamento di conti legato ai pregressi Parte_2 giudiziari, i quali farebbero supporre che il contratto di finanziamento in oggetto potrebbe essere stato sottoscritto dal medesimo;
circostanza che spiegherebbe perché alcuni documenti e dati fossero allegati a detto contratto. Riprendendo tutti detti argomenti, nella comparsa conclusione di si legge che “la motivazione Parte_1 del giudice sembra piuttosto fondarsi su una presunzione di verosimiglianza, elevata impropriamente a certezza probatoria, in assenza di un effettivo vaglio critico del contenuto tecnico della perizia grafologica. In tal modo, la decisione rischia di tradursi non in una valutazione comparativa degli elementi probatori, bensì in una eliminazione della fonte tecnica dalla trama motivazionale, con conseguente vulnus al principio del libero convincimento razionale e al dovere di completezza e coerenza della motivazione. In definitiva, non si è trattato tanto di una diversa ponderazione del compendio probatorio, quanto piuttosto di un'operazione di espulsione della prova tecnica dal processo decisionale, tale da rendere la consulenza tamquam non esset e, dunque, da determinare un possibile vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità o dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.”.
4.1.2. Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha denunciato l'errore di fatto e di diritto e comunque l'errata valutazione e violazione in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 81 c.p.c.. In particolare, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della in quanto la stessa avrebbe “adeguatamente dimostrato Controparte_1
pagina 7 di 17 l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. da parte di in quanto nell'elenco Parte_5 dei debitori presente nella certificazione rilasciata dal Notaio del 5/12/2018 compare il nominativo di Persona_1
”. Parte_1
ha ritenuto che “la sovracitata circostanza non dimostra né la correttezza della cessione né la conoscenza Parte_1 della stessa in capo al ”, con conseguente carenza di legittimazione attiva in capo alla Pt_1 Controparte_1
4.1.3. Con il medesimo motivo di appello, parte appellante ha denunciato, infine e per inciso, l'intervenuta prescrizione di ogni credito eventualmente vantato.
4.2. Difese degli appellati In data 4.3.2024, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
4.2.1. Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. Controparte_1
342 c.p.c..
Dopo aver rammentato gli elementi che, a partire dal 7.9.2012, l'atto di appello deve contenere a pena di inammissibilità, indicando sia il profilo volitivo che quello argomentativo ed esponendo un ragionato progetto alternativo di decisione, parte appellata ha ritenuto che “nel caso di specie non pare che l'appellante si sia attenuto a queste stringenti regole di redazione dell'appello, non rispettando la sequenza richiesta dal codice di rito”; carenza per la quale l'appello proposto da sarebbe da dichiarare inammissibile. Parte_1
4.2.2. Nel merito, con riferimento al primo motivo di appello, ha cominciato con il Controparte_1 constatare che “il Giudice è peritus peritorum, dunque, è libero di non aderire alle risultanze della CTU” ed ha richiamato il passaggio della pronuncia di primo grado ove, al riguardo, si è ripresa la sentenza della Suprema Corte n. 15686/2015.
Inoltre, l'appellato ha sottolineato come “il Giudice di prime cure ha fornito delle motivazioni più che esaustive che lo hanno condotto a ritenere che l'esito della CTU non fosse condivisibile”. A supporto di tale affermazione, parte appellata riporta nella propria memoria il capo della sentenza relativo agli elementi indiziari dai quali si desumerebbe la prova della validità della firma apposta sul contratto di finanziamento. A tal proposito, ha evidenziato che, anche in sede di appello, non ha Controparte_1 Parte_1 dichiarato che le coordinate bancarie non fossero le proprie e di non aver pagato le prime rate del finanziamento. Appare, conseguentemente, verosimile che le coordinate bancarie in oggetto siano quelle proprie dell'appellante. Allora, o ha sottoscritto il contratto e dovrà, quindi, adempiere Parte_1 all'obbligazione assunta, oppure non ha sottoscritto il contratto e, pertanto, detiene illegittimamente delle somme a esso erogate dalla finanziaria che dovranno alla stessa essere restituite. A parere di parte appellata, dunque, “in entrambi i casi l'odierno appellante è tenuto alla restituzione delle somme incassate. Ne deriva che l'avversa eccezione dovrà essere rigettata, stante la comprovata infondatezza della stessa, con conseguente conferma in toto della sentenza appellata”.
A sostegno di tale assunto, nella propria comparsa conclusionale, parte appellata ha richiamato un passaggio del provvedimento del 22.5.2024 di rigetto della richiesta sospensiva, nel quale si legge che “ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che le ragioni di appello dedotte dal non siano manifestamente fondate atteso che: − il Giudice di Pt_6 primo grado ha motivato in ordine alle ragioni che lo hanno portato a discostarsi dalle risultanze della CTU grafologica;
− l'appellante non ha contestato di essere divenuto il proprietario/intestatario del veicolo per il cui pagamento fu utilizzata la provvista proveniente dall'appellata (di talché, se anche egli non fosse stato parte del contratto di finanziamento, sarebbe, pagina 8 di 17 comunque, tenuto a restituire l'importo pagato dalla finanziaria per l'acquisto del veicolo essendosi in tal modo realizzato un arricchimento senza giusta causa ed avendo tempestivamente formulato la relativa domanda in giudizio in Controparte_1 via subordinata); − l'appellante non ha contestato di essere l'intestatario del conto corrente su cui furono addebitati e da cui furono inizialmente pagati i ratei del finanziamento;
ritenuto, quindi, che allo stato non si possa ritenere altamente probabile
l'accoglimento dell'appello e che non sussista, quindi, il fumus boni iuris nei termini indicati dall'art. 283 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che l'istanza di sospensione debba essere rigettata;
ritenuto, inoltre, che essendo la predetta istanza inammissibile per quanto concerne la somma portata dal decreto ingiuntivo, manifestamente infondata in riferimento al requisito del periculum in mora e che, in riferimento al requisito del fumus boni iuris si debba considerare che, se anche il non fosse Pt_1 considerato parte del contratto di finanziamento dovrebbe, verosimilmente, essere condannato a restituire alla convenuta quanto dalla stessa pagato per l'acquisto del veicolo ai sensi dell'art. 2041 c.c., sussistono i presupposti per condannare l'appellante ai sensi dell'art. 283 co. 3 c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria che, in ragione del valore della causa, si determina in € 1.000”.
4.2.3. In relazione al secondo motivo di appello, parte appellata ha affermato che il credito di Parte_3 nei confronti sarebbe stato ceduto a nell'ambito di un'operazione
[...] Parte_1 CP_1 CP_1 di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del d.lgs. 258/1993. Tale ultima disposizione, applicabile a in virtù della legge n. 130/1999, prevede che venga data “notizia dell'avvenuta Controparte_1 cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” e che tali adempimenti “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Inoltre, si è evidenziato che la cessione in blocco non presuppone l'accettazione da parte del debitore. Nel caso di specie, entrambi gli adempimenti sarebbero stati posti in essere. Inoltre, parte appellata produce il contratto di cessione, dal momento che trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e grado del giudizio.
Stante le procure speciali rilasciate da a e da Controparte_1 Controparte_4 quest'ultima a ne deriverebbe “l'assoluta infondatezza dell'avversaria eccezione di carenza Controparte_3 di legittimazione attiva e processuale”.
4.2.4. Per ciò che concerne, infine, l'ultimo motivo di appello, lo stesso si limiterebbe a “un mero inciso” e non vi sarebbe “alcuna traccia del motivo per il quale il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la predetta eccezione”. In ogni caso, richiamato il disposto di cui all'art. 2946 c.c., parte appellata rammenta che la Suprema corte ritiene pacificamente che “la data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto. L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dal momento che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento” (cfr. Cass. n.
17798/2011). Inoltre, l'Organo nomofilattico sostiene che “l'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi determinano l'inapplicabilità anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c.” (cfr. Cass. n. 1110/1994). Difatti,
“criterio informatore dell'art. 2948 c.c., nn. 1 - 4 è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa;
perciò, dalla previsione della citata norma resta esclusa l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici: quando nei pagina 9 di 17 versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi”
(cfr. Cass. n. 1546/1965). Nel caso di specie, l'ultima rata prevista per il piano di ammortamento scadeva in data 15.6.2008 e nel corso del rapporto negoziale sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione, quali le intimazioni di pagamento del 2017 e del 2019. Ne conseguirebbe “l'assoluta infondatezza dell'avversa eccezione che dovrà considerarsi superata con riferimento all'intero credito, compresi gli interessi”.
4.2.5. Quanto all'istanza istruttoria di , tesa a ottenere l'ammissione di una prova testimoniale, Parte_1 la stessa è considerata da parte appellata inconferente e inammissibile sia “in forza di quanto già comprovato per tabulas attraverso la produzione documentale, sia “ai sensi dell'art. 2975 c.c.”.
4.3. Svolgimento del giudizio d'appello La causa è stata iscritta al n. R.G. 112/2024.
Il giudizio si è svolto nelle forme introdotte dalla riforma di cui al d.lgs. 149/2022. Assegnata la causa alla prima sezione della Corte d'Appello di Torino e nominato il consigliere istruttore;
disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnato alle parti termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni;
respinta, in data 22.5.2024, l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo;
il Giudice fissava udienza di discussione al 25.11.2025, disponendone la trattazione scritta. Venivano depositate le comparse conclusionali.
5. Il tema del contendere All'esito della compiuta ricostruzione dello svolgimento del giudizio di primo grado e dei rapporti sottesi, la presente impugnazione investe la sentenza n. 457/2020 del Tribunale di Ivrea, la quale ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1674/2019 emesso dal Tribunale di Ivrea Parte_1 nei confronti dello stesso per il pagamento della somma di € 24.245,28, per capitale e interessi, a titolo di restituzione di ratei del contratto di finanziamento n. 167573 concluso con Parte_3
Ciò che questa Corte deve decidere investe, nuovamente, la validità del contratto di finanziamento n. 167573
e la titolarità del credito in capo a Controparte_1
In particolare, il tema del contendere concerne:
i) la veridicità o la falsità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento n. 167573 e la conseguente, validità o invalidità ex art. 1418 co. 2 c.c. di detto contratto;
ii) la titolarità o meno del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 167573 in capo a CP_1
stante la cessione del credito da parte di
[...] Parte_3
iii) l'attualità o la prescrizione del suddetto credito.
6. Le ragioni della decisione 6.1. Questioni preliminari eccepisce in via preliminare la violazione dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Quanto alla mancata specificità dell'impugnazione è opportuno richiamare il consolidato orientamento dell'Organo nomofilattico, secondo il quale detta disposizione “va interpretata nel senso che l'impugnazione deve pagina 10 di 17 contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex pluribus, Cass. Civ.
Sez. I, 17.9.2025, n. 25554, già Cass., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'atto di citazione in appello non contiene una generica ricostruzione dei fatti e una generica individuazione delle norme violate. Le due censure principali formulate da Parte_1 contengono, difatti, non solo una parte volitiva, volta alla caducazione della sentenza di primo grado, ma anche una parte argomentativa, diretta a dimostrare la falsità della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 167573 e, conseguentemente, la sua invalidità ex art. 1418 co. 2 c.c. e la mancanza di titolarità del credito e di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
Solo per ciò che concerne il motivo di appello relativo alla prescrizione del credito vantato da CP_1
esso è da ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non indica né “le censure
[...] proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” né “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, ma si limita a un inciso in cui viene apoditticamente affermata l'intervenuta prescrizione.
6.2. Questioni di merito
6.2.1. Prima questione: errore di fatto e di diritto e comunque errata valutazione e violazione in ordine all'applicabilità al caso di specie degli artt. 1418 c.c., 116 e 191 c.p.c..
La contestazione dell'appellante si basa, principalmente, sull'errata valutazione del quadro probatorio posta in essere dal Giudice di primo grado, che ha condotto alla – in ipotesi – errata dichiarazione di veridicità della sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 167573 e della sua conseguente validità.
È, innanzitutto, opportuno rammentare che, come costantemente affermato dall'Organo nomofilattico,
“il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado – come, del resto, può anche dissentire dalle stesse – sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio […] Nel nostro ordinamento vige difatti il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto” (Cass. Civ. Sez. I, 8.7.2024, n. 18560).
È, inoltre, necessario ricordare, riprendendo una pronuncia della Suprema Corte – già richiamata dalla sentenza qui appellata e dall'appellato – che “al di fuori delle prove legali non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. In particolare, nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro pagina 11 di 17 elemento probatorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità […] La consulenza grafica, infatti, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori […] Ciò in quanto essa non è suscettibile di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe e, dunque, tanto meno costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione […] Anche se ogni umano aspetto della persona è oggettivamente irripetibile (e di alcuni - come le impronte digitali, i lineamenti del volto, le vibrazioni della voce, e la stessa iride - esaminati e differenziati da sofisticali strumenti, l'attuale tecnologia può affermare - o negare - con certezza l'appartenenza ad una specifica persona), ed è tale anche la forma della scrittura
(e questa irripetibilità ne giustifica la comparazione), tuttavia la verifica dell'irripetibilità di questo particolare aspetto, fondata sulla - pur pregevole - umana valutazione recata da un consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (svolazzi, pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di ben limitata consistenza. Ecco perché di questa consistenza strutturalmente limitata il giudice di merito deve tener conto nella comparativa valutazione di altri elementi probatori insomma, nell'ambito della verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica esige che l'autenticità della sottoscrizione dell'atto (ritenuta dalla perizia grafica) si valuti anche nel coordinato quadro della (pur elementare) coerenza logica con il contingente contesto nel quale l'atto si inserisce” (Cass. Civ. Sez. I, 27.7.2015, n. 15686). Nel caso di specie, la valutazione unitaria degli elementi probatori acquisiti nel corso del processo conduce a ritenere che la sottoscrizione di cui si discorre sia attribuibile a;
ciò sulla base degli indizi già Parte_1 individuati dal Giudice di prime cure, che di seguito si riportano.
In particolare, in primo luogo, è rilevante il possesso di taluni documenti da parte di quali Parte_3 la copia del documento di identità dell'appellante (doc. 8 fascicolo di primo grado) e la copia della busta paga emessa in favore dello stesso dalla Titanic AM di LI DO per la mensilità di aprile 2004 (doc.
9 fascicolo di primo grado). Seppure sia vero che con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. l'allora ricorrente ha richiesto prova circa il disconoscimento del contratto di lavoro con la suddetta ditta, la copia del documento di identità non è mai stata disconosciuta in giudizio dall'opponente. Inoltre, costituisce contegno della parte nel processo da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c., il fatto che l'appellante non abbia contestato in causa di aver acquistato l'autovettura modello Renault targata BB141GZ, per la quale era stato richiesto il finanziamento n. 167573 – pagamento diretto in favore della società cessionaria, eseguito dalla banca con assegno (doc. 5 fascicolo di primo grado) –, e in alcuna memoria si è offerto di provare di non essere stato intestatario del suddetto mezzo. Parte_1
Solo con l'atto di appello, l'appellante afferma apoditticamente di non aver mai posseduto il suddetto mezzo, senza fornire prova di quanto detto;
prova che sarebbe stata, comunque, inammissibile laddove prodotta nel presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c..
Costituisce allo stesso modo contegno processuale valutabile ex art. 116 co. 2 c.p.c., ancora, il fatto che parte opponente non abbia contestato in giudizio che le coordinate bancarie annotate sul contratto di finanziamento in oggetto (contratto allegato al fascicolo monitorio, doc. 2 fascicolo di primo grado) fossero riferibili al conto corrente dello stesso. Non sufficiente a superare tale constatazione appare il fatto che le coordinate sono conoscibili da soggetti diversi dal titolare del conto corrente. pagina 12 di 17 Dirimente pare, poi, il fatto che abbia pagato un certo numero di rate di importo pari a € Parte_1
268,00 del finanziamento tramite addebito sul proprio conto corrente (cfr. estratto di conto corrente allegato al fascicolo monitorio, doc. 2 fascicolo di primo grado). Anche se è vero che non esiste un obbligo di controllo del conto in capo al correntista, è inverosimile che l'appellante non si sia accorto della detrazione mensile, anche tenendo conto del reddito netto mensile da lavoro dipendente percepito all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento risultante dalla busta paga di aprile 2004 (doc. 9 fascicolo di primo grado).
Infine, nonostante non vi sia la prova che siano state ritirate personalmente da , è certo che Parte_1 prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto lo stesso abbia ricevuto comunicazione di diffida da parte di (doc. 6 fascicolo di primo grado) e di (doc. 7 fascicolo Parte_3 Controparte_3 di primo grado), senza fornire in seguito alcun riscontro;
inerzia dalla quale è possibile desumere ulteriore argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c.. Ciò premesso, ribadito che la consulenza tecnica grafologica, pur utilmente acquisita, non costituisce un vincolo per il giudice, che deve comunque procedere a una valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie e che il giudice non è tenuto a recepire automaticamente le conclusioni del consulente, dovendo verificarne la coerenza con il restante materiale probatorio e con il quadro fattuale accertato, non corrisponde al vero l'affermazione di parte appellante secondo cui il primo giudice non si è misurato con le risultanze della CTU, limitandosi a reperire aliunde elementi indiziari (peraltro contestati dalla parte) denotativi della sussistenza del vincolo contrattuale. Il giudice, sulla base di una compiuta ricognizione dei dati documentali e critici rinvenibili agli atti del giudizio, ha concluso nel senso che l'esito della CTU non risulta coerente con l'insieme degli elementi documentali e comportamentali emersi nel processo, i quali convergono nella riferibilità all'opponente della sottoscrizione apposta sul contratto.
In particolare, come già ricordato:
• l'opponente non ha mai contestato in primo grado la disponibilità del bene oggetto di finanziamento;
• le rate del contratto sono state pagate mediante addebito RID su un conto corrente intestato all'opponente, senza che questi abbia mai posto in essere alcuna iniziativa per contestare tali addebiti;
• i documenti allegati alla pratica risultavano nella disponibilità dell'opponente;
• le comunicazioni di sollecito antecedenti al monitorio non hanno ricevuto alcuna reazione.
L'insieme di tali circostanze, valutate nel loro complesso, è incompatibile con l'ipotesi di totale estraneità dell'opponente rispetto al contratto, e prevale rispetto alle conclusioni peritali, che pertanto non assumono carattere decisivo. Va infatti ricordato che, in tema di disconoscimento di scrittura privata, la Suprema Corte ha chiarito che
"al di fuori delle prove legali non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice" e che "la consulenza grafica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti" (Cass. civ. Sez. I sentenza n. 15686 del 27 luglio 2015).
pagina 13 di 17 Nel caso di specie, il Tribunale non ha ritenuto il vincolo contrattuale – peraltro assistito da onere di forma ad substantiam – evincibile aliunde, pur in presenza di raggiunta prova della falsità della sottoscrizione, essendo tale opzione interpretativa preclusa (in termini, App. Torino, sent. n. 595 del 7 luglio 2025); il giudice di prime cure ha invece motivato adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto inattendibili le conclusioni della CTU, sulla base di un complesso di elementi indiziari convergenti che rendono altamente improbabile l'estraneità dell'opponente al contratto, come appunto consentito sulla base dei ricordati principi di governo della prova di autenticità della sottoscrizione (Cass. 15686/2015, cit.).
Sulla base di tale quadro probatorio, che permette di disattendere le risultanze della CTU, è possibile affermare che vi fosse valido contratto di finanziamento n. 167573 e che lo stesso sia, dunque, valido, essendo fornito di tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 1325 c.c., tra cui emerge l'accordo delle parti. Conseguentemente, non può dichiararsi la nullità di tale contratto ai sensi dell'art. 1418 co. 2 c.c.. La necessità della forma scritta per la validità del contratto non comporta che l'accertamento dell'esistenza del consenso debba essere compiuto sulla base del solo esame grafologico della firma.
Quando l'atto scritto è materialmente esistente, il giudice è chiamato a stabilire se esso sia riferibile alla parte, e può farlo attraverso l'esame di tutti gli elementi documentali e fattuali che consentano di ricostruire la volontà negoziale, posto che la CTU non costituisce mezzo probatorio imprescindibile per il raggiungimento della prova dell'autenticità della sottoscrizione, né, al riguardo, sussiste una gerarchia legale dei mezzi di prova.
Nel caso concreto, la sequenza storica degli eventi – consegna dei documenti, acquisizione del bene, predisposizione dell'addebito RID, pagamento delle rate, assenza di contestazioni fino alla comparsa di risposta nell'opposizione a decreto ingiuntivo – rende pienamente plausibile l'autenticità della sottoscrizione e, soprattutto, dimostra che l'opponente ha tenuto un comportamento conforme alla posizione di parte contrattuale.
La valutazione del giudice si è legittimamente concentrata sulla subvalenza della consulenza tecnica rispetto al quadro probatorio complessivo, ritenendo recessivo l'esito peritale alla luce degli elementi convergenti che depongono per l'autenticità della sottoscrizione. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato, in quanto infondato.
Va poi ricordato che parte opposta, in primo grado, ha avanzato domanda subordinata di arricchimento senza causa che, anche alla luce della ribadita prospettazione in ordine alla debenza delle somme erogate e non restituite vuoi ex contractu, vuoi, in caso di ritenuta insussistenza o invalidità del vincolo, ai sensi dell'art. 2041 c.c., resta ferma nel presente grado, senza che, a tal fine, sia necessario proporre appello incidentale condizionato, dal momento che la domanda, in primo grado, non è stata oggetto di decisione, siccome assorbita dall'accoglimento della principale, finalizzata alla conferma del decreto ingiuntivo. Anche nel presente grado non occorre esaminare tale domanda, rigettato il motivo finalizzato all'accertamento della nullità od inesistenza del contratto;
nondimeno, non può sottacersi che, ove mai il vincolo contrattuale dovesse essere ritenuto invalido, sarebbe comunque indubitabile che l'utilizzazione del bene finanziato e la percezione sine titulo della provvista finanziaria necessaria all'acquisto comportino comunque un vantaggio patrimoniale in capo all'opponente, indipendentemente dal titolo negoziale, sicché, in un'ottica meramente pagina 14 di 17 sussidiaria e senza che ciò incida sulla ratio decidendi principale, tale vantaggio potrebbe integrare, se del caso, i presupposti dell'obbligo restitutorio, ove si sostenesse – in ipotesi – l'inesistenza del contratto.
6.2.2. Seconda questione: l'errore di fatto e di diritto e comunque l'errata valutazione e violazione in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 81 c.p.c..
Il credito in questione è stato ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999
e art. 58 d.lgs. 385/1993, con la quale ha ceduto in blocco i propri crediti Parte_4
a Controparte_1
Come già supra accennato, l'art. 58 applicabile a in forza della legge n. 130/1999, CP_6 Controparte_1 prevede al secondo comma che venga data “notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese
e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” e al quarto comma che tali adempimenti “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Nel caso di specie, entrambi gli adempimenti sono stati attuati, dal momento che della cessione è stata data notizia nel registro delle imprese, come risulta dalla visura storica (doc. 6 fascicolo di secondo grado), e nella
Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2018 (estratto allegato al fascicolo monitorio, doc. 2 fascicolo di primo grado). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente […] Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (ex pluribus, Cass. Civ. Sez.
III, 6.2.2024, n. 3405). “In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (ex pluribus, Cass. Civ. Sez. III, 5.9.2019, n. 22151).
A tal proposito, ha depositato in primo grado una certificazione, rilasciata dal notaio CP_1 CP_1
, dalla quale risulta che il nominativo di è compreso nell'elenco dei crediti Persona_1 Parte_1 depositato fiduciariamente dalla stessa società il 5.12.2018 (doc. 10 fascicolo di primo grado). Quanto al contratto di cessione prodotto da nel presente grado (doc. 7 fascicolo di Controparte_1 secondo grado), al di là dell'ammissibilità della produzione in sede d'appello, che dimostra irrefutabilmente la titolarità in capo a , quest'ultima, come già valutato dal giudice di primo grado, risulta in ogni caso CP_1 provata sulla base della documentazione regolarmente acquisita nel giudizio di prime cure, costituita dall'estratto della Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2018 contenente l'avviso della cessione dei crediti pro soluto e in blocco da nonché dalla certificazione del notaio del 5.12.2018 Parte_3 Persona_1 attestante l'inclusione del nominativo di nell'elenco dei debitori ceduti depositato Parte_1 fiduciariamente.
pagina 15 di 17 La legittimazione attiva di risulta pertanto adeguatamente dimostrata, e il relativo motivo Controparte_1 di appello deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, risulta, comunque, provata la correttezza del contratto di cessione e la sua conoscenza da parte di . Parte_1
Anche tale motivo di appello deve essere, conseguentemente, rigettato, poiché infondato.
6.2.3. Quanto alle istanze istruttorie riproposte nel presente grado, ne va affermata l'inammissibilità e, comunque, l'irrilevanza ai fini della decisione.
Quanto al capitolo di prova n. 1, l'interpello risulta irrilevante in quanto la controparte, quale cessionaria del credito, non può avere conoscenza diretta delle modalità di sottoscrizione del contratto originario e la difesa della parte ha reiteratamente dichiarato di volersi avvalere del documento, già professandone l'autenticità.
Quanto al capitolo di prova n. 2, esso risulta superfluo, essendo il disconoscimento della sottoscrizione già agli atti del giudizio, né costituendo la dichiarazione di disconoscimento da parte del Fascella “fatto” che necessiti di ammissione da parte del legale rappresentante di . CP_1
Quanto ai capitoli di prova nn. 3, 4, 5 e 6, nonché alle richieste di acquisizione documentale e del casellario giudiziale, gli stessi risultano irrilevanti ai fini della decisione. Il quadro probatorio che ha condotto alla conclusione per l'autenticità della sottoscrizione si basa su elementi oggettivi (pagamento delle rate dal conto dell'appellante, coordinate bancarie, possesso dell'autovettura) che mantengono la loro efficacia probatoria indipendentemente dall'eventuale coinvolgimento di terzi soggetti o dall'esistenza di rapporti di lavoro specifici. L'eventuale dimostrazione dell'estraneità al rapporto di lavoro con Titanic AM non inciderebbe sulla circostanza decisiva del pagamento delle rate mediante addebito sul conto corrente dell'appellante.
6.2.4 In conclusione, rigettate le istanze istruttorie, in quanto ritenute irrilevanti ai fini della presente decisione, la sentenza di primo grado n. 597/2023 pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 23.6.2023 e pubblicata in data 26.6.2023 è meritevole di conferma.
7. Spese La soccombenza di impone la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado in Parte_1 favore di nella misura liquidata in dispositivo sulla base del valore medio (arrotondato per Controparte_1 comodità di calcolo) dei parametri tariffari vigenti, secondo il pertinente scaglione (da € 5.201,00 a €
26.000,00) e tenuto conto dell'attività difensiva dispiegata in relazione alle sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), con esclusione della fase istruttoria,siccome non svolta.
Resta dovuto, sussistendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- conferma, per l'effetto, la sentenza n. 597/2023 del Tribunale di Ivrea;
pagina 16 di 17 - condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in complessivi Parte_1 Controparte_1
€ 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 28.11.2025.
Il Consigliere est. Dott. Bruno Conca
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Ratti
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio, dr.ssa Irene Goia
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