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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9186/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9186/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da (p.iva ) con sede in Sesto San Giovanni, viale Edison, Parte_1 P.IVA_1
110, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio A. Innocenti del foro di Milano, presso il cui studio sito in piazza Vittorio Emanuele II, n. 6, in Lainate (MI), è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, (c.f. , con sede in Strada Torino 3, Controparte_1 P.IVA_2
EI (TO), in persona del liquidatore, sig. , come da procura Controparte_2 allegata alla busta di deposito, rappresentato e difeso dall'avv. Diana Mitidieri Morales del Foro di Torino, con studio in Collegno (TO), Via Castagnevizza n. 11, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: Contratto di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per come da atto di citazione depositato in data 18.05.2023): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere e giudicare: In via principale: 1 accertare e dichiarare che la società convenuta ha violato le clausole del contratto stipulato con in data 01/12/2018, e per l'effetto, Parte_1
pagina 1 di 5 2 condannare la convenuta al pagamento, a favore della della somma Parte_1 pari ad € 34.220,00 (oltre iva) quale restituzione di parte del corrispettivo versato dalla stessa alla convenuta; Parte_1
3 condannare la al pagamento a favore della Partesa della somma di € CP_3 Pt_1
8700,00 – fuori IVA – quale penale ai sensi della clausola di cui all'art. 5 del contratto sottoscritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.” Per (come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_3
06.02.2024)
“ CONCLUSIONI
- preliminarmente: sospendere il giudizio e assegnare a parte attrice termine per l'avvio della procedura di negoziazione assistita e consequenziale fissazione di nuova udienza;
- ancora preliminarmente: alla luce dell'eccezione preliminare di cui sopra sostituire l'udienza già fissata con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
- nel merito: preso atto della liquidazione volontaria della società convenuta, accertatane l'assenza di responsabilità per causa di forza maggiore, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di penale e riparametrare il dovuto a titolo restitutorio nella somma di€ 30.798,00 oltre iva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, conveniva in giudizio al fine di far Parte_1 CP_1 accertare che la società convenuta ha violato le clausole del contratto stipulato con la stessa relativo all'impegno ad acquistare almeno 450 ettolitri di birra, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, a favore della della somma pari ad Parte_1
€34.220,00 (oltre iva) quale restituzione di parte del corrispettivo versato dalla stessa alla convenuta. Ha chiesto, inoltre, condannare la convenuta al pagamento a Parte_1 favore della della somma di € 8.700,00 – fuori campo IVA -quale penale ai Parte_1 sensi della clausola di cui all'art.5 del contratto sottoscritto. Parte attrice ha esposto che:
- in data 01.12.2018 la società ha stipulato con la società un CP_3 Parte_1 contratto di acquisto di prodotti quali birra e bevande per il proprio locale;
- il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo le marche di birra commercializzate dalla Partesa obbligandosi ad acquistare un Pt_1 quantitativo minimo di birra in fusto pari a 450 ettolitri, con riferimento all'intera durata del contratto;
- a seguito degli obblighi assunti dalla società convenuta, parte attrice corrispondeva la somma di euro 4350,00 più Iva, oltre ad un corrispettivo variabile pari ad euro 87,00 – oltre IVA – da moltiplicarsi per il numero minimo di ettolitri di birra in fusto da acquistare, pari a complessivi euro 39.150,00 oltre iva, importo che ha Parte_1
pagina 2 di 5 corrisposto a mezzo bonifico bancario, con relativa emissione della fattura da parte della società convenuta per un totale di euro 53.070,00 iva compresa;
- per la durata del contratto, tuttavia, la ditta ha acquistato solo 96 ettolitri di birra in fusto, nonostante l'impegno assunto prevedesse l'obbligo di acquistare un minimo di 450 ettolitri, residuando 354 ettolitri da acquistare;
- le clausole n. 5, 6 e 7 prevedono che in caso di inadempimento degli impegni assunti dalla società convenuta, può chiedere la risoluzione del contratto, una Parte_1 penale pari ad euro 8.700,00 fuori campo iva e la restituzione del corrispettivo versato ex art. 3 del contratto oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno;
- avendo versato una somma di euro 43.500,00 quale corrispettivo per Parte_1
l'impegno assunto dalla convenuta per un acquisto minimo di ettolitri di birra pari a 450, parte attrice deve ricevere una somma pari ad euro 34.220,00, oltre IVA. La società si è costituita in data 06.02.2024 e ha riferito di Controparte_4 essere in liquidazione volontaria a far data del 13.05.2022, con un bilancio finale di liquidazione mostrante una perdita di esercizio di 132.884,00 euro. In particolare, ha esposto che:
-l'inadempimento da parte di è dovuto a causa di forza maggiore: la birreria CP_1 gestita dalla società, infatti, è stata irrimediabilmente colpita dalla pandemia da Covid- 19 e la prestazione è divenuta impossibile per causa di forza maggiore;
-nessuna clausola penale può essere applicata e alcune pretesa risarcitoria può essere richiesta;
-le pretese economiche di parte attrice debbono essere contenute in € 30.798,00 oltre iva (ettolitri non acquistati=354,00 per 87 euro al litro) escluso l'importo a titolo di penale e l'importo corrisposto “una tantum” per l'acquisto di bevande in fusto non riparametrato ad ettolitro. All'udienza del 19.09.24, nessuno compariva per parte convenuta e il legale di parte attrice riferiva che la negoziazione assistita si era conclusa con esito negativo e chiedeva un rinvio per poter produrre la dichiarazione delle parti. Il Giudice rinviava all'udienza del 04.02.2025, nella quale – stante l'assenza di parte convenuta – il difensore di parte attrice insisteva sulla richiesta di interrogatorio formale e chiedeva l'escussione del teste indicato in atti;
in subordine, chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 05.02.2025, ammetteva l'interrogatorio formale e la prova per testi sulla circostanza capitolata, fissando per gli incombenti l'udienza del 08.05.2025. All'udienza suindicata, non comparendo nessuno per parte convenuta neppure ai fini di rendere interrogatorio formale, il legale di parte attrice dichiarava di rinunciare alla prova per testi e chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione con le modalità della trattazione scritta. Il Giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 27.11.2025, previo decorso dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione. pagina 3 di 5 II. Le domande formulate da parte attrice devono essere accolte per le ragioni di seguito esposte. Dalla documentazione presente in atti emerge che, in data 01.12.2018, la società CP_3 ha stipulato con la società un contratto d'acquisto di prodotti
[...] Parte_1 quali birra e bevande per il proprio locale. Il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo marche di birra commercializzate dalla società attrice, obbligandosi ad acquistare un quantitativo minimo di birra in fusto pari a 450 ettolitri per l'intera durata del contratto (cfr. doc. 3 parte attrice).
come affermato e dimostrato mediante la produzione in giudizio della Parte_1 fattura, ha versato in favore della società a seguito degli obblighi assunti CP_3 con il contratto una somma pari ad euro 4350,00 più Iva, oltre ad un corrispettivo variabile pari ad euro 87,00 – oltre IVA – da moltiplicarsi per il numero minimo di ettolitri di birra in fusto da acquistare, pari a complessivi euro 39.150,00 oltre iva, per un totale di euro 53.070,00, iva compresa. Parte attrice ha dichiarato che ha acquistato solo 96 ettolitri di birra in CP_3 fusto, nonostante l'impegno assunto prevedesse l'obbligo di acquistare un minimo di 450 ettolitri, residuando 354 ettolitri da acquistare. La società comparente, pertanto, ha maturato una somma pari ad euro 9.280,00 che deve essere sottratta dal corrispettivo versato da pari ad euro 43.500,00 (oltre Parte_1 iva), ottenendo così l'importo richiesto di euro 34.220,00. Dalla documentazione in atti e, soprattutto, dalle dichiarazioni confessorie contenute nella comparsa di costituzione e risposta è possibile confermare quanto sostenuto da parte attrice in merito al mancato acquisto di 354 ettolitri di birra da parte della società CP_3
Ne consegue, pertanto, che è possibile accertare l'inadempimento contrattuale della società convenuta la quale, resasi inadempiente, è tenuta a corrispondere a Pt_1 una penale pari ad euro 8.700,00.
[...]
Ad abundantiam, è doveroso evidenziare che la tesi sostenuta da parte convenuta - secondo la quale l'inadempimento della società sia dipeso da causa di forza CP_3 maggiore, con conseguente impossibilità della prestazione, in quanto la birreria gestita dalla società è stata colpita irrimediabilmente dalla pandemia COVID-19 – appare priva di rilievo giuridico, in quanto la parte si è limitata ad una mera affermazione generica, non supportata da adeguato riscontro documentale.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente prestata e del comportamento processuale tenuto dalle parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice, e, per l'effetto condanna al CP_3 pagamento della somma di euro 34.220,00, oltre iva in favore di Pt_1 quale restituzione di parte del corrispettivo versato;
[...]
2. condanna al pagamento della somma di euro 8.700,00 – fuori campo CP_3
IVA - in favore di uale penale ai sensi dell'art. 5 del contratto Parte_1 sottoscritto;
3. condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in CP_3 euro 2.900,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 01 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9186/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da (p.iva ) con sede in Sesto San Giovanni, viale Edison, Parte_1 P.IVA_1
110, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio A. Innocenti del foro di Milano, presso il cui studio sito in piazza Vittorio Emanuele II, n. 6, in Lainate (MI), è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE CONTRO
, (c.f. , con sede in Strada Torino 3, Controparte_1 P.IVA_2
EI (TO), in persona del liquidatore, sig. , come da procura Controparte_2 allegata alla busta di deposito, rappresentato e difeso dall'avv. Diana Mitidieri Morales del Foro di Torino, con studio in Collegno (TO), Via Castagnevizza n. 11, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: Contratto di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per come da atto di citazione depositato in data 18.05.2023): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decidere e giudicare: In via principale: 1 accertare e dichiarare che la società convenuta ha violato le clausole del contratto stipulato con in data 01/12/2018, e per l'effetto, Parte_1
pagina 1 di 5 2 condannare la convenuta al pagamento, a favore della della somma Parte_1 pari ad € 34.220,00 (oltre iva) quale restituzione di parte del corrispettivo versato dalla stessa alla convenuta; Parte_1
3 condannare la al pagamento a favore della Partesa della somma di € CP_3 Pt_1
8700,00 – fuori IVA – quale penale ai sensi della clausola di cui all'art. 5 del contratto sottoscritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.” Per (come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_3
06.02.2024)
“ CONCLUSIONI
- preliminarmente: sospendere il giudizio e assegnare a parte attrice termine per l'avvio della procedura di negoziazione assistita e consequenziale fissazione di nuova udienza;
- ancora preliminarmente: alla luce dell'eccezione preliminare di cui sopra sostituire l'udienza già fissata con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
- nel merito: preso atto della liquidazione volontaria della società convenuta, accertatane l'assenza di responsabilità per causa di forza maggiore, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di penale e riparametrare il dovuto a titolo restitutorio nella somma di€ 30.798,00 oltre iva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, conveniva in giudizio al fine di far Parte_1 CP_1 accertare che la società convenuta ha violato le clausole del contratto stipulato con la stessa relativo all'impegno ad acquistare almeno 450 ettolitri di birra, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, a favore della della somma pari ad Parte_1
€34.220,00 (oltre iva) quale restituzione di parte del corrispettivo versato dalla stessa alla convenuta. Ha chiesto, inoltre, condannare la convenuta al pagamento a Parte_1 favore della della somma di € 8.700,00 – fuori campo IVA -quale penale ai Parte_1 sensi della clausola di cui all'art.5 del contratto sottoscritto. Parte attrice ha esposto che:
- in data 01.12.2018 la società ha stipulato con la società un CP_3 Parte_1 contratto di acquisto di prodotti quali birra e bevande per il proprio locale;
- il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo le marche di birra commercializzate dalla Partesa obbligandosi ad acquistare un Pt_1 quantitativo minimo di birra in fusto pari a 450 ettolitri, con riferimento all'intera durata del contratto;
- a seguito degli obblighi assunti dalla società convenuta, parte attrice corrispondeva la somma di euro 4350,00 più Iva, oltre ad un corrispettivo variabile pari ad euro 87,00 – oltre IVA – da moltiplicarsi per il numero minimo di ettolitri di birra in fusto da acquistare, pari a complessivi euro 39.150,00 oltre iva, importo che ha Parte_1
pagina 2 di 5 corrisposto a mezzo bonifico bancario, con relativa emissione della fattura da parte della società convenuta per un totale di euro 53.070,00 iva compresa;
- per la durata del contratto, tuttavia, la ditta ha acquistato solo 96 ettolitri di birra in fusto, nonostante l'impegno assunto prevedesse l'obbligo di acquistare un minimo di 450 ettolitri, residuando 354 ettolitri da acquistare;
- le clausole n. 5, 6 e 7 prevedono che in caso di inadempimento degli impegni assunti dalla società convenuta, può chiedere la risoluzione del contratto, una Parte_1 penale pari ad euro 8.700,00 fuori campo iva e la restituzione del corrispettivo versato ex art. 3 del contratto oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno;
- avendo versato una somma di euro 43.500,00 quale corrispettivo per Parte_1
l'impegno assunto dalla convenuta per un acquisto minimo di ettolitri di birra pari a 450, parte attrice deve ricevere una somma pari ad euro 34.220,00, oltre IVA. La società si è costituita in data 06.02.2024 e ha riferito di Controparte_4 essere in liquidazione volontaria a far data del 13.05.2022, con un bilancio finale di liquidazione mostrante una perdita di esercizio di 132.884,00 euro. In particolare, ha esposto che:
-l'inadempimento da parte di è dovuto a causa di forza maggiore: la birreria CP_1 gestita dalla società, infatti, è stata irrimediabilmente colpita dalla pandemia da Covid- 19 e la prestazione è divenuta impossibile per causa di forza maggiore;
-nessuna clausola penale può essere applicata e alcune pretesa risarcitoria può essere richiesta;
-le pretese economiche di parte attrice debbono essere contenute in € 30.798,00 oltre iva (ettolitri non acquistati=354,00 per 87 euro al litro) escluso l'importo a titolo di penale e l'importo corrisposto “una tantum” per l'acquisto di bevande in fusto non riparametrato ad ettolitro. All'udienza del 19.09.24, nessuno compariva per parte convenuta e il legale di parte attrice riferiva che la negoziazione assistita si era conclusa con esito negativo e chiedeva un rinvio per poter produrre la dichiarazione delle parti. Il Giudice rinviava all'udienza del 04.02.2025, nella quale – stante l'assenza di parte convenuta – il difensore di parte attrice insisteva sulla richiesta di interrogatorio formale e chiedeva l'escussione del teste indicato in atti;
in subordine, chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 05.02.2025, ammetteva l'interrogatorio formale e la prova per testi sulla circostanza capitolata, fissando per gli incombenti l'udienza del 08.05.2025. All'udienza suindicata, non comparendo nessuno per parte convenuta neppure ai fini di rendere interrogatorio formale, il legale di parte attrice dichiarava di rinunciare alla prova per testi e chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione con le modalità della trattazione scritta. Il Giudice fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 27.11.2025, previo decorso dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.; all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione. pagina 3 di 5 II. Le domande formulate da parte attrice devono essere accolte per le ragioni di seguito esposte. Dalla documentazione presente in atti emerge che, in data 01.12.2018, la società CP_3 ha stipulato con la società un contratto d'acquisto di prodotti
[...] Parte_1 quali birra e bevande per il proprio locale. Il contratto prevedeva l'impegno del cliente a vendere presso il proprio esercizio solo marche di birra commercializzate dalla società attrice, obbligandosi ad acquistare un quantitativo minimo di birra in fusto pari a 450 ettolitri per l'intera durata del contratto (cfr. doc. 3 parte attrice).
come affermato e dimostrato mediante la produzione in giudizio della Parte_1 fattura, ha versato in favore della società a seguito degli obblighi assunti CP_3 con il contratto una somma pari ad euro 4350,00 più Iva, oltre ad un corrispettivo variabile pari ad euro 87,00 – oltre IVA – da moltiplicarsi per il numero minimo di ettolitri di birra in fusto da acquistare, pari a complessivi euro 39.150,00 oltre iva, per un totale di euro 53.070,00, iva compresa. Parte attrice ha dichiarato che ha acquistato solo 96 ettolitri di birra in CP_3 fusto, nonostante l'impegno assunto prevedesse l'obbligo di acquistare un minimo di 450 ettolitri, residuando 354 ettolitri da acquistare. La società comparente, pertanto, ha maturato una somma pari ad euro 9.280,00 che deve essere sottratta dal corrispettivo versato da pari ad euro 43.500,00 (oltre Parte_1 iva), ottenendo così l'importo richiesto di euro 34.220,00. Dalla documentazione in atti e, soprattutto, dalle dichiarazioni confessorie contenute nella comparsa di costituzione e risposta è possibile confermare quanto sostenuto da parte attrice in merito al mancato acquisto di 354 ettolitri di birra da parte della società CP_3
Ne consegue, pertanto, che è possibile accertare l'inadempimento contrattuale della società convenuta la quale, resasi inadempiente, è tenuta a corrispondere a Pt_1 una penale pari ad euro 8.700,00.
[...]
Ad abundantiam, è doveroso evidenziare che la tesi sostenuta da parte convenuta - secondo la quale l'inadempimento della società sia dipeso da causa di forza CP_3 maggiore, con conseguente impossibilità della prestazione, in quanto la birreria gestita dalla società è stata colpita irrimediabilmente dalla pandemia COVID-19 – appare priva di rilievo giuridico, in quanto la parte si è limitata ad una mera affermazione generica, non supportata da adeguato riscontro documentale.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva effettivamente prestata e del comportamento processuale tenuto dalle parti.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte attrice, e, per l'effetto condanna al CP_3 pagamento della somma di euro 34.220,00, oltre iva in favore di Pt_1 quale restituzione di parte del corrispettivo versato;
[...]
2. condanna al pagamento della somma di euro 8.700,00 – fuori campo CP_3
IVA - in favore di uale penale ai sensi dell'art. 5 del contratto Parte_1 sottoscritto;
3. condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in CP_3 euro 2.900,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 01 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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