Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/04/2026, n. 7313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7313 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10268 del 2024, proposto da IN FI, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Puglia Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN RA EC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, 0017407 del 12 settembre 2024, recante il conferimento delle supplenze da GPS per l’anno scolastico 2024/2025;
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V – Ambito territoriale di Foggia 0017406 del 12 settembre 2024, con il quale l’ufficio scolastico di Foggia ha ripubblicato l’elenco dei docenti inseriti nelle GPS, relative al biennio 2024/2025 e 2025/2026;
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, 0015629 del 22 agosto 2024, recante la ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze per la provincia di Foggia;
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia, 0014565 del 5 agosto 2024, recante la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze per la provincia di Foggia;
- per quanto occorrer possa, dell’art. 15, co.6, dell’Ordinanza n. 88 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicata in data 16 maggio 2024, avente ad oggetto le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, e dei relativi allegati, in particolare, delle annesse tabelle dei titoli valutabili, nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio al servizio militare di leva, ai servizi sostitutivi per legge ed al servizio civile assimilato, quando non svolti in costanza di nomina scolastica;
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Puglia Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. RO NI IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. – Il ricorrente rappresenta di essere docente a contratto e di aver presentato domanda di aggiornamento delle G.P.S. per la provincia di Foggia ai sensi dell’O.M. n. 88/2024, per le classi di concorso ADSS (prima fascia) e A046 (seconda fascia).
Il ricorrente allega di aver assolto gli obblighi militari di leva, svolgendo il servizio di leva obbligatorio non in costanza di nomina dal 21.11.1995 al 28.2.2009 (consistente in due anni di servizio militare in senso stretto, nonché in attività di docenza prestata presso le scuole militari).
All’esito della pubblicazione delle graduatorie, si è avveduto del mancato computo sia degli anni di servizio militare (per punti 24 aggiuntivi) sia dell’attività di docenza (per punti 48 aggiuntivi).
Procedeva pertanto a inoltrare diffida all’Amministrazione chiedendo il riconoscimento del servizio espletato, rimasta priva di riscontro.
In ragione del punteggio ottenuto (e della mancata considerazione del punteggio aggiuntivo spettante), il ricorrente deduce di non essere stato destinatario di alcuna supplenza.
1.2. Con il presente ricorso, nell’intenzione di avvalersi del punteggio relativo al servizio di leva svolto, il ricorrente ha quindi impugnato sia i decreti di pubblicazione delle G.P.S. di interesse, sia l’art. 15, co. 6, O.M. n. 88/2024 nella parte in cui limita la valutazione di detto servizio esclusivamente a quello prestato in costanza di nomina.
Nell’unico motivo di ricorso avanzato, il ricorrente ritiene in particolare che siffatta limitazione non sia conforme alla normativa in tema di pubblici concorsi (art. 485 d.lgs. n. 297/1994, art. 2050 d.lgs. n. 66/2000) e alla giurisprudenza formatasi in merito, che riconosce validità a tutti gli effetti al servizio di leva prestato anche prima dell’assunzione, senza alcuna distinzione tra il servizio svolto in costanza di nomina e il servizio svolto non in costanza di nomina.
Dalla illegittimità della clausola deriverebbe la possibilità per il ricorrente di vedersi riconosciuti punti 12 per ogni anno di servizio militare prestato: ciò non solo per il “servizio militare in senso stretto”, ma anche il servizio di insegnamento prestato per 8 anni nelle scuole militari, equiparabile al “ Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado ”, ai sensi del punto C2 delle tabelle allegate alla O.M n. 88/2024), con attribuzione di punti 6 per ogni anno.
1.3. Si costituiva l’amministrazione resistente in data 16.10.2024, depositando una relazione amministrativa e documentazione a sostegno della non equiparabilità delle procedure di formazione delle GPS ai concorsi pubblici. Inoltre, l’Amministrazione ritiene che ai fini della qualità dell’attività di docenza, non può rilevare che un docente abbia o meno assolto ai servizi di leva; piuttosto rilevano i servizi specifici contemplati (diploma, laurea, etc.). La valutazione del servizio di leva, svolto in costanza di nomina, servirebbe piuttosto a compensare il docente per il tempo che ha sospeso il rapporto di lavoro per espletare il servizio di leva o assimilato.
1.4. In esito alla camera di consiglio del giorno 22.10.2024, il Collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio e, alla successiva camera di consiglio del 3.12.2024, con ordinanza n. 5472/2024 veniva accolta l’istanza cautelare di parte ricorrente.
1.5. Alla udienza pubblica del 29.4.2025, il Collegio richiedeva un incombente istruttorio al fine di acquisire agli atti della documentazione comprovante il riconoscimento del punteggio, nonché deduzioni sul rilievo di una sentenza del Tribunale civile di Trani che avrebbe rigettato una identica azione del ricorrente, rinviando la trattazione del ricorso.
1.6. In vista della udienza pubblica, il ricorrente depositava memoria con cui dava atto del riconoscimento del punteggio aggiuntivo da parte dell’USR Puglia, in esecuzione del provvedimento cautelare, in relazione al servizio militare prestato dal 1995 al 1997. Precisava inoltre che l’oggetto del contenzioso civile fosse diverso e non sovrapponibile con il presente procedimento.
2. – All’udienza pubblica del giorno 8.4.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto nel seguito esposto.
3.1. Muovendo all’esame del motivo di ricorso, nella parte in cui sostiene l’equiparazione del servizio militare prestato non in costanza di servizio a quello prestato in costanza di nomina, il Collegio si richiama, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2854/2025 che ha già dichiarato l’illegittimità dell’art. 15 della O.M. n. 88/2024 nella parte in cui esclude dal riconoscimento del punteggio i docenti che hanno espletato il servizio militare non in costanza di nomina, respingendo l’appello avverso la sentenza di questa Sezione, n. 17635/2024 che aveva annullato la clausola in esame in parte qua :
- “ 5 – Ai fini della decisione, considera il Collegio che il ricorso si inserisce in un risalente e complesso dibattito giurisprudenziale sulla valutazione del servizio militare ai fini concorsuali e sulla sua equiparabilità ai titoli specifici per l’insegnamento. In tale quadro, con l’appellata sentenza Il TAR ha accolto il ricorso, basandosi su un orientamento che valorizza il principio di non discriminazione nei confronti di chi ha prestato il servizio militare, richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 6936/2023, che evidenzia il rischio di penalizzazione per coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi per le supplenze.
Il Collegio ritiene pertanto di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al “sacro dovere del cittadino” di provvedere alla “difesa della Patria” (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.
Deve quindi essere data continuità all’orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e, da ultimo del 9 dicembre 2024 n. 9864, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastico. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all’art. 52 della Costituzione. ”
A sua volta, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 11239 del 27.12.2023, pronunciata su analoga clausola presente nella precedente O.M. n. 112/22, rilevava quanto segue:
- “ 10 - A giudizio del Collegio deve, dunque, prevalere l’esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa –contestata nel presente giudizio- che penalizza nell’acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l’indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell’art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparentemente difforme previsione del comma 2 del citato articolo 2050 del codice dell’ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale (Sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) deve ritenersi, “in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”.
11 – La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme –e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione- al generale principio posto dall’art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell’ambito dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall’articolo 2, da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d’altro lato, l’adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino” nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall’art. 4 della Costituzione.
Ne discende che, in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che –a torto o a ragione- attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e –quindi- in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, “valido a tutti gli effetti”.
Resta il tema, efficacemente evidenziato dalla citata sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022, della possibile disparità di trattamento rispetto a chi ha svolto esperienze professionali di formazione più pertinenti al proprio insegnamento, ma le predette questioni esulano dal perimetro oggettivo della presente controversia e dalla valutazione di questo Giudice e, casomai, appaiono suscettibili di apprezzamento, de jure condendo, nell’ambito di una più ampia semplificazione e revisione normativa dell’attuale sistema di reclutamento, fermo restando non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività di insegnamento essendo stato obbligato ex lege a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche non direttamente connessi ad una specifica attività d’insegnamento, idonei a essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento.
12 – Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l’orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina.”
3.2. Nel caso di specie, conformemente a quanto già rilevato da questo Tribunale con sentenze nn. 17630/2024 e 5760/2025, la clausola impugnata contrasta con i rilevati principi costituzionali, producendo un effetto discriminatorio che penalizza, nell’acquisizione degli incarichi temporanei, i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con le indicate previsioni normative (in particolare, art. 485, co. 7, d. lgs. n. 297/1994).
Conseguentemente, il ricorso merita accoglimento nella sola parte in cui il ricorrente chiede il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare effettivo prestato dal 1995 al 1997 nella Polizia di Stato.
3.3. Non è possibile invece accogliere il ricorso nella parte in cui chiede il riconoscimento del punteggio anche per il servizio prestato presso la Polizia di Stato come docente presso la Scuola Allievi di Foggia, nell’ambito di “corsi di formazione annuali”.
Tale servizio non appare infatti riconducibile né al servizio militare (di cui all’art. 485, co. 7, d.lgs. n. 297/1994) né ad un servizio di insegnamento valutabile ai sensi dell’O.M. n. 88/2024 (come servizio specifico o aspecifico), in quanto non prestato su classe di concorso, né nelle scuole militari previste dalla vigente normativa ed equiparate alle scuole secondarie di secondo grado.
4. – Sulla base e nei limiti delle considerazioni sopra esposte, il ricorso può quindi trovare accoglimento e deve disporsi l’annullamento dell’atto impugnato, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nella parte in cui non riconosce al docente il punteggio previsto per il servizio militare effettivamente prestato, anche se svolto non in costanza di nomina.
5. – Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e della complessità delle questioni controverse, come evidenziate anche nella pronuncia richiamata in motivazione, sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OM, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RO NI IR, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RO NI IR | RO OM |
IL SEGRETARIO