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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/09/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA PAGAMENTO SOMME
_________________ (art. 429 c.p.c.) definitiva nella causa iscritta al n. 61/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Nadine SAINT CUNEAZ e Veronica CONTOZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Paolo TOSI
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 7.3.2025, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la chiedendo la Controparte_1 condanna della stessa al pagamento della somma lorda complessiva di euro 12.583,53 - ridotta successivamente ad euro 12.087,74-, oltre interessi legali;
in particolare sosteneva di avere svolto negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024 mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza mai godere di un solo giorno di ferie a domanda, ma con collocazione “d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, non solo senza aver richiesto le stesse ma senza neppure ricevere alcuna preventiva comunicazione in tal senso da parte del Dirigente Scolastico, tenuto a comunicare al personale l'esistenza di ferie non godute e ad invitare lo stesso a presentare richiesta di ferie al fine di non perdere il relativo diritto e la connessa indennità sostitutiva”, per cui lamentava di non aver percepito -se non in minima parte- l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute ex art. 1 commi 54-56 L. 228/2012;
- che si costituiva tempestivamente in cancelleria la convenuta, contestando le pretese attoree e, in subordine, eccependo l'intervenuta parziale prescrizione del credito e l'erroneità del conteggio attoreo, proponendone altri alternativi;
- che, alla prima udienza di discussione il giudice invitava le parti a predisporre conteggi condivisi in punto quantum, concedendo termine per note, mentre per il resto, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, all'esito della quale, dopo
1 ampia ed articolata trattazione decideva la causa come da sentenza ex art. 429 c.p.c. letta in udienza;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto diritto, gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
L'art. 5, comma 8, dl n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7.7.2012, ha vietato la monetizzazione delle ferie dalla entrata in vigore del decreto (7.7.2012), disponendo che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale …delle pubbliche amministrazioni …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro…Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”-.
L'art. 1, commi 54, 55, 56, L. n. 228/12 (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Detta normativa, infine, va esaminata alla luce del principio generale -ormai costituente vero e proprio ius receptum- secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di
2 attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass. 27/04/2015 n. 8521,
22/12/2009 n. 26985, 03/12/2004 n. 22751 e, da ultima, Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 6493 del 09/03/2021).
Volendo tirare le fila del discorso, si può, quindi, concludere affermando che il divieto di monetizzazione delle ferie costituisca un principio generale sia nel pubblico impiego e sia anche nel comparto scuola e che la normativa prevista per gli insegnanti a tempo determinato debba considerarsi di assoluto favore -trattandosi di eccezione alla regola generale-, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie: ne consegue, allora che detta normativa non possa che essere interpretata restrittivamente, sempre tenendo in debito conto i principi dell'onere della prova e di specifica contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. .
***
Ciò detto in punto diritto, in punto fatto alcune circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree possono darsi per pacifiche e, comunque, sono documentalmente provate.
In particolare, in via generale non è in contestazione che
1) la ricorrente abbia prestato servizio negli anni scolastici indicati in atto introduttivo
2) i calendari scolastici emanati dal Sovrintendente agli Studi siano esattamente riportati in atti, così come i giorni di sospensione delle lezioni disposti dalle singole istituzioni scolastiche, in modo da adattare il calendario regionale ai sensi dell'art. 5 DPR 275/1999 e 10 L.R.
19/2000;
3) la ricorrente abbia percepito alcuni piccoli importi quali indennità sostitutiva di ferie non godute;
4) la ricorrente non neghi di aver goduto delle ferie, ma lamenti la collocazione in ferie
“d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, non solo senza aver richiesto le stesse ma senza neppure ricevere alcuna preventiva comunicazione in tal senso da parte del
Dirigente Scolastico” (vds. punto 13 atto introduttivo).
Ritiene, allora, il giudicante che proprio questa ultima circostanza di fatto costituisca un primo ostacolo insormontabile all'accoglimento del ricorso: la collocazione in ferie “d'ufficio”, infatti, non equivale a mancato godimento delle stesse.
In altre parole, è l'art. 1 c. 54 L. 228/202 sopra citato che impone di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, essendo necessaria l'istanza del docente esclusivamente nei sei giorni “liberi”; quando le lezioni sono sospese, quindi, il dipendente è considerato in ferie d'ufficio e ne gode, come ha allegato l'attrice in atto introduttivo;
alcuna indennità sostitutiva per questa collocazione ex officio appare dovuta, a meno che -ma non è il caso in esame- la parte onerata non dimostri che i giorni di ferie indicati dalla resistente non siano stati in grado di garantire un adeguato ristoro psicofisico, tenuto conto, altresì, che
3 l'indicazione dei giorni di sospensione si concreta in un provvedimento emanato con largo anticipo rispetto ai giorni medesimi.
Già per ciò solo, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento, anche perché la giurisprudenza indicata in atto introduttivo non ha preso in considerazione una fattispecie identica alla presente.
Ma anche a voler ritenere che la domanda fosse quella relativa ad un mancato godimento delle ferie (e non si vede come, per quanto sopra argomentato), la stessa, comunque, dovrebbe essere respinta.
Invero, parte ricorrente invoca, a sostegno della propria tesi, recenti ordinanze di Cassazione che, però, non possono essere condivise e pronunce della CGUE che sono inconferenti al caso in esame.
In particolare, con riferimento all'ordinanza 16715/2024 (che richiama il precedente costituito dall'ordinanza 14268/2022), preceduta da altre di analogo contenuto, la stessa si muove da un'errata valutazione del fatto e richiama le suddette decisioni della CGUE che sono state emesse in situazioni del tutto differenti, come del resto emerge dallo stesso tenore del provvedimento.
Sotto il profilo del fatto, la Suprema Corte considera giorni di sospensione delle lezioni quelli
“compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno” (pagina 11 dell'ordinanza e principio di diritto); è, invece, evidente che tali giorni, come scrive la stessa
Corte, sono successivi alla fine delle lezioni e quindi non rientrano in quelli nei quali le lezioni sono sospese.
E', infatti, logicamente incompatibile parlare di sospensione delle lezioni dopo la fine delle stesse. Peraltro, la conclusione della Corte per cui il docente non poteva essere considerato in ferie in quel periodo discende non dalla criticata ricostruzione contenuta nell'ordinanza, ma dalla piana applicazione dell'art. 1, comma 54 richiamato, che esclude che i docenti siano in ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”; ossia, per l'appunto, quelli che intercorrono tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
Sotto il profilo del diritto, l'ordinanza della Corte di Cassazione contiene un'affermazione che appare in contrasto con la legge, laddove sostiene che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012”; la norma richiamata ha un contenuto del tutto opposto, in quanto sancisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni”.
4 La Suprema Corte giunge a tale affermazione dopo aver richiamato le pronunce della CGUE nelle cause C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16: ma tali decisioni sono inconferenti con il caso di specie.
Infatti, queste si sono occupate della perdita del diritto all'indennità sostitutiva, mentre nel caso di specie il docente ha fruito delle ferie. I casi esaminati dalla Corte di Giustizia riguardano lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto senza, pacificamente, aver goduto delle ferie e le sentenze affermano che contrasta con il diritto Europeo la normativa nazionale che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
A dimostrazione dell'errore in cui è incorsa la giurisprudenza citata da parte ricorrente, si osserva che tutte le recenti pronunce richiamano il principio di diritto dell'ordinanza
14268/2022 nella quale si afferma, per l'appunto, che la normativa interna, interpretata secondo il diritto dell'Unione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
La situazione di parte ricorrente è totalmente diversa: si tratta di docenti a tempo determinato che, per legge, fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
di conseguenza, sono stati messi in condizione di usufruire del proprio diritto alle ferie retribuite e lo stesso è garantito non solo dal datore lavoro, ma addirittura da una norma primaria.
Sempre la legge (art. 1, comma 54, legge 228/2012, che ha modificato l'art. 5, comma 8, D.L.
95/2012, convertito con legge 135/2012) al contrario della normativa criticata dalla CGUE, assicura il pagamento dell'indennità sostitutiva ai docenti a tempo determinato. L'ordinamento italiano è quindi del tutto estraneo alla situazione di contrasto con il diritto europeo sanzionato dalla Corte di Giustizia;
anzi, paradossalmente, sono proprio i docenti a tempo determinato gli unici dipendenti pubblici a avere diritto alla monetizzazione delle ferie residue e la
Cassazione, invece, ha ritenuto che proprio per tale categoria di personale vi sia contrasto con il diritto UE.
La condizione che la Cassazione aggiunge al testo di legge, ossia la necessità di un invito da parte del datore di lavoro a godere delle ferie, si fonda quindi su un presupposto che è assente nel caso di specie.
La recente sentenza 28587/2024 della Cassazione non porta argomenti utili a sostenere la tesi già dimostrata errata. In primo luogo, non è vero che i docenti vedrebbero consumate tutte le ferie, applicando l'automatismo dell'art. 1, comma 54: nuovamente, la Corte confonde i giorni di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale con i giorni successivi al termine delle medesime. Prova ne sia il fatto che, in questo stesso giudizio, nonostante la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni, parte ricorrente ha un residuo positivo.
5 Inoltre, il dato della richiesta o del provvedimento del dirigente non è meramente formale;
è del tutto ultroneo. La condizione di lavoratore in ferie è stabilita dalla legge: ribadire che il docente è in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, tramite un provvedimento del dirigente scolastico, appare del tutto inutile;
per usare un paradosso, sarebbe come pretendere che il dirigente ricordasse ai propri insegnanti che non devono lavorare durante le festività.
In sintesi:
- la legge impone ai docenti a termine di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni e garantisce il pagamento delle ferie non godute;
- tale previsione introduce, quanto meno, una presunzione per cui in tali giorni parte ricorrente non ha lavorato, ma ha goduto delle ferie;
- spetta quindi al lavoratore dedurre e provare di aver prestato attività in quel lasso temporale, onere cui non ha ottemperato;
- l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di informare e mettere il dipendente in grado di fruire delle ferie da un lato trova il suo adempimento della norma primaria, dall'altro è invocato in modo incoerente nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha perso l'indennità sostitutiva delle ferie, ma ha goduto delle stesse;
- inoltre, l'affermato obbligo del datore di informare il docente che è in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni è del tutto pleonastico, perché è stabilito dalla legge.
In sede di discussione, parte ricorrente ha evidenziato come i docenti di ruolo non consumino le proprie ferie nei giorni in cui vi è sospensione delle lezioni, nonostante la norma si applichi anche a costoro;
di conseguenza, vi sarebbe una disparità di trattamento sulla base del regime contrattuale, a termine o a tempo indeterminato. Ha inoltre contestato che i giorni di sospensione delle lezioni siano da intendere come spiegato in precedenza, utilizzando come parametro interpretativo la situazione dei docenti di ruolo che, sempre in ossequio della norma, godono delle ferie dopo la fine delle lezioni;
inoltre, la non obbligatorietà della fruizione delle ferie deriverebbe anche dalla dizione dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, che parla dei giorni in cui “è consentito” fruire delle ferie.
Si deve osservare che, in primo luogo, la circostanza non è allegata in atto introduttivo e occorrerebbe un'approfondita istruttoria per chiarire come sono disciplinate le ferie dei docenti di ruolo e se vi siano delle differenze in merito alla disponibilità che costoro danno durante i periodi in cui le lezioni sono sospese, proprio a fronte della natura indeterminata del proprio rapporto e del loro permanente inserimento nell'organico scolastico, con ciò che ne consegue dal punto di vista della partecipazione alla programmazione dell'attività.
Con riferimento alla lettera della legge, la locuzione i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, qualunque significato la difesa affermi che se ne voglia dare nella prassi, ha un significato univoco: sono i giorni in cui le lezioni sono sospese
6 sulla base dei singoli calendari regionali, i quali stabiliscono, com'è noto, quando gli studenti non hanno lezione in concomitanza delle festività.
I calendari regionali, atti normativi che il giudice può acquisire in giudizio e che sono stati depositati con la memoria di costituzione della R.A.V.A., stabiliscono in ossequio all'art. 74
d.lgs. 297/1994 la data di inizio e fine delle lezioni, la data di fine dell'attività didattica e i giorni di sospensione delle lezioni.
Davanti a una chiara dizione normativa, proporre un'interpretazione alternativa appare davvero arduo.
Tale interpretazione è poi obbligata per i docenti con contratto che termina alla fine delle attività didattiche: se si affermasse, come fa la giurisprudenza criticata, che costoro non godano delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni come appena intese, la norma verrebbe svuotata di significato, perché dopo la fine delle lezioni ci sono gli scrutini e le attività valutative. È quindi evidente che il legislatore del 2012, per ragioni di contenimento della spesa, ha agito su due fronti: da un lato, rendendo obbligatoria e automatica la fruizione delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
dall'altro, permettendo ai docenti a termine di monetizzare le ferie residue.
Ancora, si vuole dare un significato eccessivo alla locuzione contenuta nell'art. 5, comma 8,
D.L. 95/2012 dove parla dei giorni in cui “è consentito fruire delle ferie”; tale norma esclude i docenti a termine dal divieto di monetizzazione delle ferie residue, che sono quelle spettanti escluse quelle fruite. Peraltro, la valorizzazione dell'espressione “è consentito” porterebbe al medesimo risultato per i docenti, se non peggiore: la norma dovrebbe essere intesa che il divieto di monetizzazione è escluso solo per i giorni residui tra quelli maturati e tutti quelli in cui le ferie erano consentite;
ossia, andrebbero sempre detratti i 6 giorni di ferie annuali, anche se non richiesti.
Da ultimo, soprattutto, si deve evidenziare che il rapporto di lavoro, anche quello dei docenti, non sfugge alla generale disciplina secondo la quale si tratta di un rapporto sinallagmatico: a fronte della prestazione lavorativa, si ottiene il pagamento della retribuzione. Le ipotesi di sospensione dell'obbligo di prestare la propria attività sono quelle previste dall'ordinamento: ferie, permessi, malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa. Non è previsto, per alcuna categoria di lavoratori, una situazione in cui il dipendente non lavori e non sia in ferie (o fruisca di qualche altra ipotesi di sospensione del rapporto con diritto al pagamento della retribuzione).
Se i docenti di ruolo si trovano in questa situazione, ossia se vi sono dei periodi nei quali, pur non rendendo alcuna prestazione non sono collocati in ferie ma sono ugualmente retribuiti, si tratta di una evidente anomalia del sistema;
come tale, non è possibile invocarne l'estensione ad altre categorie di lavoratori.
In conclusione, quindi, la domanda attorea, dunque, non può trovare accoglimento.
7 Quanto alle spese di lite, infine, stante la complessità delle questioni giuridiche affrontate ed il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta il 18/9/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA
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Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA PAGAMENTO SOMME
_________________ (art. 429 c.p.c.) definitiva nella causa iscritta al n. 61/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Nadine SAINT CUNEAZ e Veronica CONTOZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Paolo TOSI
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 7.3.2025, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la chiedendo la Controparte_1 condanna della stessa al pagamento della somma lorda complessiva di euro 12.583,53 - ridotta successivamente ad euro 12.087,74-, oltre interessi legali;
in particolare sosteneva di avere svolto negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024 mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza mai godere di un solo giorno di ferie a domanda, ma con collocazione “d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, non solo senza aver richiesto le stesse ma senza neppure ricevere alcuna preventiva comunicazione in tal senso da parte del Dirigente Scolastico, tenuto a comunicare al personale l'esistenza di ferie non godute e ad invitare lo stesso a presentare richiesta di ferie al fine di non perdere il relativo diritto e la connessa indennità sostitutiva”, per cui lamentava di non aver percepito -se non in minima parte- l'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute ex art. 1 commi 54-56 L. 228/2012;
- che si costituiva tempestivamente in cancelleria la convenuta, contestando le pretese attoree e, in subordine, eccependo l'intervenuta parziale prescrizione del credito e l'erroneità del conteggio attoreo, proponendone altri alternativi;
- che, alla prima udienza di discussione il giudice invitava le parti a predisporre conteggi condivisi in punto quantum, concedendo termine per note, mentre per il resto, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione, all'esito della quale, dopo
1 ampia ed articolata trattazione decideva la causa come da sentenza ex art. 429 c.p.c. letta in udienza;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In punto diritto, gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
L'art. 5, comma 8, dl n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7.7.2012, ha vietato la monetizzazione delle ferie dalla entrata in vigore del decreto (7.7.2012), disponendo che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale …delle pubbliche amministrazioni …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro…Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”-.
L'art. 1, commi 54, 55, 56, L. n. 228/12 (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito:
“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Detta normativa, infine, va esaminata alla luce del principio generale -ormai costituente vero e proprio ius receptum- secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di
2 attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass. 27/04/2015 n. 8521,
22/12/2009 n. 26985, 03/12/2004 n. 22751 e, da ultima, Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 6493 del 09/03/2021).
Volendo tirare le fila del discorso, si può, quindi, concludere affermando che il divieto di monetizzazione delle ferie costituisca un principio generale sia nel pubblico impiego e sia anche nel comparto scuola e che la normativa prevista per gli insegnanti a tempo determinato debba considerarsi di assoluto favore -trattandosi di eccezione alla regola generale-, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie: ne consegue, allora che detta normativa non possa che essere interpretata restrittivamente, sempre tenendo in debito conto i principi dell'onere della prova e di specifica contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. .
***
Ciò detto in punto diritto, in punto fatto alcune circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree possono darsi per pacifiche e, comunque, sono documentalmente provate.
In particolare, in via generale non è in contestazione che
1) la ricorrente abbia prestato servizio negli anni scolastici indicati in atto introduttivo
2) i calendari scolastici emanati dal Sovrintendente agli Studi siano esattamente riportati in atti, così come i giorni di sospensione delle lezioni disposti dalle singole istituzioni scolastiche, in modo da adattare il calendario regionale ai sensi dell'art. 5 DPR 275/1999 e 10 L.R.
19/2000;
3) la ricorrente abbia percepito alcuni piccoli importi quali indennità sostitutiva di ferie non godute;
4) la ricorrente non neghi di aver goduto delle ferie, ma lamenti la collocazione in ferie
“d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, non solo senza aver richiesto le stesse ma senza neppure ricevere alcuna preventiva comunicazione in tal senso da parte del
Dirigente Scolastico” (vds. punto 13 atto introduttivo).
Ritiene, allora, il giudicante che proprio questa ultima circostanza di fatto costituisca un primo ostacolo insormontabile all'accoglimento del ricorso: la collocazione in ferie “d'ufficio”, infatti, non equivale a mancato godimento delle stesse.
In altre parole, è l'art. 1 c. 54 L. 228/202 sopra citato che impone di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, essendo necessaria l'istanza del docente esclusivamente nei sei giorni “liberi”; quando le lezioni sono sospese, quindi, il dipendente è considerato in ferie d'ufficio e ne gode, come ha allegato l'attrice in atto introduttivo;
alcuna indennità sostitutiva per questa collocazione ex officio appare dovuta, a meno che -ma non è il caso in esame- la parte onerata non dimostri che i giorni di ferie indicati dalla resistente non siano stati in grado di garantire un adeguato ristoro psicofisico, tenuto conto, altresì, che
3 l'indicazione dei giorni di sospensione si concreta in un provvedimento emanato con largo anticipo rispetto ai giorni medesimi.
Già per ciò solo, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento, anche perché la giurisprudenza indicata in atto introduttivo non ha preso in considerazione una fattispecie identica alla presente.
Ma anche a voler ritenere che la domanda fosse quella relativa ad un mancato godimento delle ferie (e non si vede come, per quanto sopra argomentato), la stessa, comunque, dovrebbe essere respinta.
Invero, parte ricorrente invoca, a sostegno della propria tesi, recenti ordinanze di Cassazione che, però, non possono essere condivise e pronunce della CGUE che sono inconferenti al caso in esame.
In particolare, con riferimento all'ordinanza 16715/2024 (che richiama il precedente costituito dall'ordinanza 14268/2022), preceduta da altre di analogo contenuto, la stessa si muove da un'errata valutazione del fatto e richiama le suddette decisioni della CGUE che sono state emesse in situazioni del tutto differenti, come del resto emerge dallo stesso tenore del provvedimento.
Sotto il profilo del fatto, la Suprema Corte considera giorni di sospensione delle lezioni quelli
“compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno” (pagina 11 dell'ordinanza e principio di diritto); è, invece, evidente che tali giorni, come scrive la stessa
Corte, sono successivi alla fine delle lezioni e quindi non rientrano in quelli nei quali le lezioni sono sospese.
E', infatti, logicamente incompatibile parlare di sospensione delle lezioni dopo la fine delle stesse. Peraltro, la conclusione della Corte per cui il docente non poteva essere considerato in ferie in quel periodo discende non dalla criticata ricostruzione contenuta nell'ordinanza, ma dalla piana applicazione dell'art. 1, comma 54 richiamato, che esclude che i docenti siano in ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”; ossia, per l'appunto, quelli che intercorrono tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
Sotto il profilo del diritto, l'ordinanza della Corte di Cassazione contiene un'affermazione che appare in contrasto con la legge, laddove sostiene che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del
2012”; la norma richiamata ha un contenuto del tutto opposto, in quanto sancisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni”.
4 La Suprema Corte giunge a tale affermazione dopo aver richiamato le pronunce della CGUE nelle cause C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16: ma tali decisioni sono inconferenti con il caso di specie.
Infatti, queste si sono occupate della perdita del diritto all'indennità sostitutiva, mentre nel caso di specie il docente ha fruito delle ferie. I casi esaminati dalla Corte di Giustizia riguardano lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto senza, pacificamente, aver goduto delle ferie e le sentenze affermano che contrasta con il diritto Europeo la normativa nazionale che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
A dimostrazione dell'errore in cui è incorsa la giurisprudenza citata da parte ricorrente, si osserva che tutte le recenti pronunce richiamano il principio di diritto dell'ordinanza
14268/2022 nella quale si afferma, per l'appunto, che la normativa interna, interpretata secondo il diritto dell'Unione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
La situazione di parte ricorrente è totalmente diversa: si tratta di docenti a tempo determinato che, per legge, fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
di conseguenza, sono stati messi in condizione di usufruire del proprio diritto alle ferie retribuite e lo stesso è garantito non solo dal datore lavoro, ma addirittura da una norma primaria.
Sempre la legge (art. 1, comma 54, legge 228/2012, che ha modificato l'art. 5, comma 8, D.L.
95/2012, convertito con legge 135/2012) al contrario della normativa criticata dalla CGUE, assicura il pagamento dell'indennità sostitutiva ai docenti a tempo determinato. L'ordinamento italiano è quindi del tutto estraneo alla situazione di contrasto con il diritto europeo sanzionato dalla Corte di Giustizia;
anzi, paradossalmente, sono proprio i docenti a tempo determinato gli unici dipendenti pubblici a avere diritto alla monetizzazione delle ferie residue e la
Cassazione, invece, ha ritenuto che proprio per tale categoria di personale vi sia contrasto con il diritto UE.
La condizione che la Cassazione aggiunge al testo di legge, ossia la necessità di un invito da parte del datore di lavoro a godere delle ferie, si fonda quindi su un presupposto che è assente nel caso di specie.
La recente sentenza 28587/2024 della Cassazione non porta argomenti utili a sostenere la tesi già dimostrata errata. In primo luogo, non è vero che i docenti vedrebbero consumate tutte le ferie, applicando l'automatismo dell'art. 1, comma 54: nuovamente, la Corte confonde i giorni di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale con i giorni successivi al termine delle medesime. Prova ne sia il fatto che, in questo stesso giudizio, nonostante la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni, parte ricorrente ha un residuo positivo.
5 Inoltre, il dato della richiesta o del provvedimento del dirigente non è meramente formale;
è del tutto ultroneo. La condizione di lavoratore in ferie è stabilita dalla legge: ribadire che il docente è in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, tramite un provvedimento del dirigente scolastico, appare del tutto inutile;
per usare un paradosso, sarebbe come pretendere che il dirigente ricordasse ai propri insegnanti che non devono lavorare durante le festività.
In sintesi:
- la legge impone ai docenti a termine di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni e garantisce il pagamento delle ferie non godute;
- tale previsione introduce, quanto meno, una presunzione per cui in tali giorni parte ricorrente non ha lavorato, ma ha goduto delle ferie;
- spetta quindi al lavoratore dedurre e provare di aver prestato attività in quel lasso temporale, onere cui non ha ottemperato;
- l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di informare e mettere il dipendente in grado di fruire delle ferie da un lato trova il suo adempimento della norma primaria, dall'altro è invocato in modo incoerente nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha perso l'indennità sostitutiva delle ferie, ma ha goduto delle stesse;
- inoltre, l'affermato obbligo del datore di informare il docente che è in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni è del tutto pleonastico, perché è stabilito dalla legge.
In sede di discussione, parte ricorrente ha evidenziato come i docenti di ruolo non consumino le proprie ferie nei giorni in cui vi è sospensione delle lezioni, nonostante la norma si applichi anche a costoro;
di conseguenza, vi sarebbe una disparità di trattamento sulla base del regime contrattuale, a termine o a tempo indeterminato. Ha inoltre contestato che i giorni di sospensione delle lezioni siano da intendere come spiegato in precedenza, utilizzando come parametro interpretativo la situazione dei docenti di ruolo che, sempre in ossequio della norma, godono delle ferie dopo la fine delle lezioni;
inoltre, la non obbligatorietà della fruizione delle ferie deriverebbe anche dalla dizione dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, che parla dei giorni in cui “è consentito” fruire delle ferie.
Si deve osservare che, in primo luogo, la circostanza non è allegata in atto introduttivo e occorrerebbe un'approfondita istruttoria per chiarire come sono disciplinate le ferie dei docenti di ruolo e se vi siano delle differenze in merito alla disponibilità che costoro danno durante i periodi in cui le lezioni sono sospese, proprio a fronte della natura indeterminata del proprio rapporto e del loro permanente inserimento nell'organico scolastico, con ciò che ne consegue dal punto di vista della partecipazione alla programmazione dell'attività.
Con riferimento alla lettera della legge, la locuzione i “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, qualunque significato la difesa affermi che se ne voglia dare nella prassi, ha un significato univoco: sono i giorni in cui le lezioni sono sospese
6 sulla base dei singoli calendari regionali, i quali stabiliscono, com'è noto, quando gli studenti non hanno lezione in concomitanza delle festività.
I calendari regionali, atti normativi che il giudice può acquisire in giudizio e che sono stati depositati con la memoria di costituzione della R.A.V.A., stabiliscono in ossequio all'art. 74
d.lgs. 297/1994 la data di inizio e fine delle lezioni, la data di fine dell'attività didattica e i giorni di sospensione delle lezioni.
Davanti a una chiara dizione normativa, proporre un'interpretazione alternativa appare davvero arduo.
Tale interpretazione è poi obbligata per i docenti con contratto che termina alla fine delle attività didattiche: se si affermasse, come fa la giurisprudenza criticata, che costoro non godano delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni come appena intese, la norma verrebbe svuotata di significato, perché dopo la fine delle lezioni ci sono gli scrutini e le attività valutative. È quindi evidente che il legislatore del 2012, per ragioni di contenimento della spesa, ha agito su due fronti: da un lato, rendendo obbligatoria e automatica la fruizione delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
dall'altro, permettendo ai docenti a termine di monetizzare le ferie residue.
Ancora, si vuole dare un significato eccessivo alla locuzione contenuta nell'art. 5, comma 8,
D.L. 95/2012 dove parla dei giorni in cui “è consentito fruire delle ferie”; tale norma esclude i docenti a termine dal divieto di monetizzazione delle ferie residue, che sono quelle spettanti escluse quelle fruite. Peraltro, la valorizzazione dell'espressione “è consentito” porterebbe al medesimo risultato per i docenti, se non peggiore: la norma dovrebbe essere intesa che il divieto di monetizzazione è escluso solo per i giorni residui tra quelli maturati e tutti quelli in cui le ferie erano consentite;
ossia, andrebbero sempre detratti i 6 giorni di ferie annuali, anche se non richiesti.
Da ultimo, soprattutto, si deve evidenziare che il rapporto di lavoro, anche quello dei docenti, non sfugge alla generale disciplina secondo la quale si tratta di un rapporto sinallagmatico: a fronte della prestazione lavorativa, si ottiene il pagamento della retribuzione. Le ipotesi di sospensione dell'obbligo di prestare la propria attività sono quelle previste dall'ordinamento: ferie, permessi, malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa. Non è previsto, per alcuna categoria di lavoratori, una situazione in cui il dipendente non lavori e non sia in ferie (o fruisca di qualche altra ipotesi di sospensione del rapporto con diritto al pagamento della retribuzione).
Se i docenti di ruolo si trovano in questa situazione, ossia se vi sono dei periodi nei quali, pur non rendendo alcuna prestazione non sono collocati in ferie ma sono ugualmente retribuiti, si tratta di una evidente anomalia del sistema;
come tale, non è possibile invocarne l'estensione ad altre categorie di lavoratori.
In conclusione, quindi, la domanda attorea, dunque, non può trovare accoglimento.
7 Quanto alle spese di lite, infine, stante la complessità delle questioni giuridiche affrontate ed il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta il 18/9/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA
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