Trib. Aosta, sentenza 18/09/2025, n. 43
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Sentenza 18 settembre 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Aosta, dal giudice dott. Luca Fadda, riguardante una controversia tra un docente supplente e l'amministrazione scolastica. La parte ricorrente ha richiesto la condanna della controparte al pagamento di somme per ferie non godute, sostenendo di non aver mai usufruito di ferie a domanda durante il suo servizio dal 2017 al 2024. La controparte ha contestato le pretese, eccependo la prescrizione parziale del credito e l'erroneità del conteggio delle somme richieste.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la normativa vigente prevede che i docenti a tempo determinato fruiscano automaticamente delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, senza necessità di richiesta formale. Ha sottolineato che la collocazione "d'ufficio" in ferie non equivale a un mancato godimento delle stesse, e che l'onere della prova per dimostrare l'effettivo lavoro durante tali periodi incombeva sulla parte ricorrente, che non ha fornito evidenze sufficienti. Inoltre, il giudice ha evidenziato che le recenti pronunce della Cassazione e della CGUE non erano applicabili al caso in esame, poiché il ricorrente aveva effettivamente usufruito delle ferie. Infine, ha compensato le spese di lite, riconoscendo la complessità della questione giuridica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Aosta, sentenza 18/09/2025, n. 43
    Giurisdizione : Trib. Aosta
    Numero : 43
    Data del deposito : 18 settembre 2025

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