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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/11/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6412/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6412/2021 promossa da: con l'Avv. VARI MARIA TERESA (PEC Parte_1 Email_1 PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice come da verbale dell'udienza del 3.3.2025.
Per il P.M. Visto in data 21.2.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data e ritualmente notificato la Sig.ra ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'On.Le Tribunale adito, previa comparizione delle parti innanzi a sé, per l'esperimento del tentativo di conciliazione, in seguito all'eventuale esito negativo dello stesso, Voglia in via provvisoria: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del rispetto reciproco;
2) assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Segni via Porta saracena
n. 18 di proprietà della medesima con quanto in essa contenuto;
3) determinare un assegno di mantenimento a favore della ricorrente ed a carico del marito di euro 200,00 mensili;
4) quindi nominare il G.U. per la trattazione del merito, in relazione al quale si chiede sin da ora la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della responsabilità al marito e l'accoglimento definitivo delle pagina 1 di 5 sopra elencate richieste. Con condanna del marito alle spese giudiziali. Avvertendo, altresì, il convenuto che, ove il Presidente, espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, rimetta la causa in istruttoria designando il GU., il convenuto stesso dovrà costituirsi in tale sede, nel termine, nelle forme
e con la sanzione di eventuale decadenza di cui all'art. 166 c.p.c. e a mezzo di comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c.. Con riserva di meglio articolare, precisare integrare la domanda anche a seguito della difesa di controparte.”.
Il resistente non si è costituito in giudizio rimanendo contumace nonostante la regolarità della notifica.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione è stata già accolta con sentenza non definitiva n. 1696/2022. La presente decisione ha pertanto ad oggetto la domanda di addebito e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge ricorrente.
2. Domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente osserva il Tribunale, in generale, che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
Con specifico riferimento al dovere di coabitazione, l'art. 146 cod. civ. dà rilievo alla giusta causa dell'allontanamento, che ben può consistere nella esistenza di tensioni ed incomprensioni tra i coniugi.
L'abbandono, pertanto, perde il carattere di illecito, e non può costituire fondamento della pronunzia di addebito della separazione, se trova giustificazione in una situazione oggettivamente verificatasi e non imputabile al coniuge che si allontana, avuto riguardo al nesso di causalità ed alla sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra il comportamento del coniuge che si allontana e la situazione verificatasi.
Assume, dunque, rilievo fondamentale procedere ad una valutazione globale dei comportamenti dei coniugi, al fine di accertare che l'abbandono della casa familiare sia la causa, e non la conseguenza di una convivenza già manifestatasi come intollerabile.
Ed infatti la Corte di Cassazione ha chiarito con giurisprudenza costante che in tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare costituisce violazione di un obbligo matrimoniale. pagina 2 di 5 Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto
(cfr. Cass. 10.6.2005 n. 12373 e Cass.
3.8.2007 n. 17056, Cass.
8.5.2013 n. 10719).
Per quanto riguarda invece la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, occorre rilevare che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale pur rappresentando una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio non rappresenta di per sé, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile posto che la parte che avanza domanda di addebito è pur sempre gravata dall'onere di provare che tale inadempimento dei doveri coniugali abbia determinato, in termini di rapporto di causalità immediato e diretto, l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 2059 del 2012 secondo cui “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Occorre pertanto che la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale si ponga come causa immediata diretta della crisi matrimoniale e non si inserisca in un quadro di crisi familiare già in atto. Ed infatti, come affermato dalla medesima difesa della convenuta la violazione del dovere di fedeltà diventa irrilevante solo laddove il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto.
Nel caso di specie, deve rilevarsi come, la difesa attorea abbia allegato a sostegno della domanda comportamenti aggressivi e violenti tenuti dal marito del tutto generici (cfr. ricorso introduttivo “che il rapporto coniugale dopo un breve periodo di tranquillità ha iniziato a deteriorarsi a causa dei gravi comportamenti posti in essere dal marito nei confronti della ricorrente, in violazione dei doveri imposti dall'art. 143 c.c.; - che in particolare il sig. ha iniziato ad assumere atteggiamenti CP_2 aggressivi e minacciosi nei confronti della moglie alla quale rivolge in continuazione espressioni offensive non più sopportabili;
tra l'altro egli in alcune occasioni è giunto ad aggredirla fisicamente tanto da causarle la frattura del pollice sinistro;
- che la ricorrente a causa delle continue minacce ricevute dal marito (“ ti ammazzo, ti butto dalle scale, super puttana”) ha presentato un esposto presso
pagina 3 di 5 la locale Caserma dei Carabinieri di Segni in data 22/03/2021, che ci riserviamo di produrre”) privi di precise indicazioni temporali.
In sede istruttoria, in termini analoghi, non sono stati articolati validi capitoli di prova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 244 c.p.c., avendo la difesa articolato capitoli del tutto generici slegati da circostanze di fatto collocate precisamente nello spazio e nel tempo, né sono stati allegati certificati medici od altra documentazione utile ai fini della prova dell'asserto.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve pertanto essere rigettata.
3. Domanda di mantenimento
Relativamente alla domanda di mantenimento a favore della ricorrente sono noti al Collegio i principi giurisprudenziali (vedi al riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006) secondo cui “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”, nonché secondo cui
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; conforme Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del
06/09/2021) “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.”.
Nel caso di specie è provata che il resistente percepisce una pensione pari alla somma netta mensile di euro 1.400,00 per dodici mensilità oltre a percepire una pensione dallo Stato albanese pari alla somma mensile di euro 172 euro. La ricorrente, diversamente, svolge l'attività di colf per 7 ore settimanali con retribuzione oraria di euro 8,00 è proprietaria dell'abitazione coniugale occupata dal marito che, nonostante la procedura di rilascio sfratto avviata nei suoi confronti, occupa ancora abusivamente l'immobile.
Alla luce di tali elementi di valutazione deve pertanto essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagina 4 di 5 riconoscimento di un assegno di mantenimento che può essere confermato nella misura mensile di euro
250,00 che il Collegio ritiene adeguata alle esigenze della moglie, titolare dell'abitazione principale, dovendosi aver riguardo essenzialmente alla sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti
(Cass. 25618/2007 “In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, compensate per la metà, sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile delle questioni trattate e della bassa complessità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando, preso atto che con Sentenza del
Tribunale di Velletri non definitiva n. 1696/2022 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi: rigetta la domanda di addebito;
dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI a partire dalla data di deposito del ricorso;
Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che, compensate per la metà, si liquidano in € 3.808,00 oltre al 15% a titolo di spese generali ex art. 2 del DM 55/2014 ed oltre accessori di legge da distrarsi a favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente Il giudice relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6412/2021 promossa da: con l'Avv. VARI MARIA TERESA (PEC Parte_1 Email_1 PARTE ATTRICE contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice come da verbale dell'udienza del 3.3.2025.
Per il P.M. Visto in data 21.2.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data e ritualmente notificato la Sig.ra ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che l'On.Le Tribunale adito, previa comparizione delle parti innanzi a sé, per l'esperimento del tentativo di conciliazione, in seguito all'eventuale esito negativo dello stesso, Voglia in via provvisoria: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del rispetto reciproco;
2) assegnare alla ricorrente la casa coniugale sita in Segni via Porta saracena
n. 18 di proprietà della medesima con quanto in essa contenuto;
3) determinare un assegno di mantenimento a favore della ricorrente ed a carico del marito di euro 200,00 mensili;
4) quindi nominare il G.U. per la trattazione del merito, in relazione al quale si chiede sin da ora la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della responsabilità al marito e l'accoglimento definitivo delle pagina 1 di 5 sopra elencate richieste. Con condanna del marito alle spese giudiziali. Avvertendo, altresì, il convenuto che, ove il Presidente, espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, rimetta la causa in istruttoria designando il GU., il convenuto stesso dovrà costituirsi in tale sede, nel termine, nelle forme
e con la sanzione di eventuale decadenza di cui all'art. 166 c.p.c. e a mezzo di comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c.. Con riserva di meglio articolare, precisare integrare la domanda anche a seguito della difesa di controparte.”.
Il resistente non si è costituito in giudizio rimanendo contumace nonostante la regolarità della notifica.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione è stata già accolta con sentenza non definitiva n. 1696/2022. La presente decisione ha pertanto ad oggetto la domanda di addebito e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge ricorrente.
2. Domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente osserva il Tribunale, in generale, che un consolidato insegnamento giurisprudenziale ritiene che, ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, cc, sia altresì necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che l'attitudine euristica delle prove debba essere valutata sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti.
Con specifico riferimento al dovere di coabitazione, l'art. 146 cod. civ. dà rilievo alla giusta causa dell'allontanamento, che ben può consistere nella esistenza di tensioni ed incomprensioni tra i coniugi.
L'abbandono, pertanto, perde il carattere di illecito, e non può costituire fondamento della pronunzia di addebito della separazione, se trova giustificazione in una situazione oggettivamente verificatasi e non imputabile al coniuge che si allontana, avuto riguardo al nesso di causalità ed alla sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra il comportamento del coniuge che si allontana e la situazione verificatasi.
Assume, dunque, rilievo fondamentale procedere ad una valutazione globale dei comportamenti dei coniugi, al fine di accertare che l'abbandono della casa familiare sia la causa, e non la conseguenza di una convivenza già manifestatasi come intollerabile.
Ed infatti la Corte di Cassazione ha chiarito con giurisprudenza costante che in tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare costituisce violazione di un obbligo matrimoniale. pagina 2 di 5 Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto
(cfr. Cass. 10.6.2005 n. 12373 e Cass.
3.8.2007 n. 17056, Cass.
8.5.2013 n. 10719).
Per quanto riguarda invece la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, occorre rilevare che, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale pur rappresentando una violazione particolarmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio non rappresenta di per sé, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile posto che la parte che avanza domanda di addebito è pur sempre gravata dall'onere di provare che tale inadempimento dei doveri coniugali abbia determinato, in termini di rapporto di causalità immediato e diretto, l'intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 2059 del 2012 secondo cui “Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Occorre pertanto che la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale si ponga come causa immediata diretta della crisi matrimoniale e non si inserisca in un quadro di crisi familiare già in atto. Ed infatti, come affermato dalla medesima difesa della convenuta la violazione del dovere di fedeltà diventa irrilevante solo laddove il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto.
Nel caso di specie, deve rilevarsi come, la difesa attorea abbia allegato a sostegno della domanda comportamenti aggressivi e violenti tenuti dal marito del tutto generici (cfr. ricorso introduttivo “che il rapporto coniugale dopo un breve periodo di tranquillità ha iniziato a deteriorarsi a causa dei gravi comportamenti posti in essere dal marito nei confronti della ricorrente, in violazione dei doveri imposti dall'art. 143 c.c.; - che in particolare il sig. ha iniziato ad assumere atteggiamenti CP_2 aggressivi e minacciosi nei confronti della moglie alla quale rivolge in continuazione espressioni offensive non più sopportabili;
tra l'altro egli in alcune occasioni è giunto ad aggredirla fisicamente tanto da causarle la frattura del pollice sinistro;
- che la ricorrente a causa delle continue minacce ricevute dal marito (“ ti ammazzo, ti butto dalle scale, super puttana”) ha presentato un esposto presso
pagina 3 di 5 la locale Caserma dei Carabinieri di Segni in data 22/03/2021, che ci riserviamo di produrre”) privi di precise indicazioni temporali.
In sede istruttoria, in termini analoghi, non sono stati articolati validi capitoli di prova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 244 c.p.c., avendo la difesa articolato capitoli del tutto generici slegati da circostanze di fatto collocate precisamente nello spazio e nel tempo, né sono stati allegati certificati medici od altra documentazione utile ai fini della prova dell'asserto.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve pertanto essere rigettata.
3. Domanda di mantenimento
Relativamente alla domanda di mantenimento a favore della ricorrente sono noti al Collegio i principi giurisprudenziali (vedi al riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006) secondo cui “Al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”, nonché secondo cui
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; conforme Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24049 del
06/09/2021) “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.”.
Nel caso di specie è provata che il resistente percepisce una pensione pari alla somma netta mensile di euro 1.400,00 per dodici mensilità oltre a percepire una pensione dallo Stato albanese pari alla somma mensile di euro 172 euro. La ricorrente, diversamente, svolge l'attività di colf per 7 ore settimanali con retribuzione oraria di euro 8,00 è proprietaria dell'abitazione coniugale occupata dal marito che, nonostante la procedura di rilascio sfratto avviata nei suoi confronti, occupa ancora abusivamente l'immobile.
Alla luce di tali elementi di valutazione deve pertanto essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagina 4 di 5 riconoscimento di un assegno di mantenimento che può essere confermato nella misura mensile di euro
250,00 che il Collegio ritiene adeguata alle esigenze della moglie, titolare dell'abitazione principale, dovendosi aver riguardo essenzialmente alla sussistenza di una sperequazione reddituale tra le parti
(Cass. 25618/2007 “In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, compensate per la metà, sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile delle questioni trattate e della bassa complessità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, definitivamente pronunciando, preso atto che con Sentenza del
Tribunale di Velletri non definitiva n. 1696/2022 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi: rigetta la domanda di addebito;
dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI a partire dalla data di deposito del ricorso;
Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che, compensate per la metà, si liquidano in € 3.808,00 oltre al 15% a titolo di spese generali ex art. 2 del DM 55/2014 ed oltre accessori di legge da distrarsi a favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/2002.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente Il giudice relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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