Art. 2.
Per la riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondersi da parte delle imprese alle quali e' applicabile l' articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, numero 976 , l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri.
Per la riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondersi da parte delle imprese alle quali e' applicabile l' articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, numero 976 , l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri.