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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8420/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. CERNECA GIULIO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPPELLO ALESSANDRO
(C.F. ), e (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
entrambi con il patrocinio dell'avv. MARZIANO FLAVIO MARIA C.F._4 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARZIANO FLAVIO MARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.9.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la provvedimento n. 419/2020 pubblicato il 25 febbraio 2020 all'esito del procedimento avente n.
18920/2017 R.G. il Tribunale di Bologna poneva a carico dei genitori e Parte_3 Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per la figlia
[...] quantificando i relativi importi. Col ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio Parte_1 le parti tenuto conto dell'età anagrafica di e dell'avvenuto completamento degli studi, Parte_1 di comune accordo, danno atto che sono venuti meno i presupposti per l'erogazione dell'importo sinora versato a titolo di mantenimento dai genitori e alla figlia Parte_3 Parte_2 con decorrenza dal mese di Maggio 2025, fatto salvo il pagamento della somma di euro Parte_1 undicimila. Le condizioni concordate risultano frutto di libero accordo e conformi a legge;
i ricorrenti sono tutti maggiorenni. Tali condizioni vanno quindi recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti le condizioni di cui al provvedimento n. 419/2020 pubblicato il 25 febbraio
2020 all'esito del procedimento avente n. 18920/2017 R.G. il Tribunale di Bologna sono modificate come segue:
1) i ricorrenti congiuntamente dichiarano che sono venuti meno i presupposti per l'erogazione del mantenimento disposto col provvedimento n. 419/2020 pubblicato il 25 febbraio 2020 all'esito del procedimento avente n. 18920/2017 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, conseguentemente danno atto che è revocato, con decorrenza dal mese di maggio 2025, l'obbligo di mantenimento gravante sui signori e in favore della propria figlia sia per Parte_2 Parte_3 Parte_1
contributo ordinario che per spese straordinarie che per quant'altro previsto nel menzionato provvedimento;
2) e si impegnano a corrispondere alla figlia Parte_2 Parte_3 Parte_1 sia a saldo del mantenimento ordinario e straordinario ancora non corrisposto sia a titolo di contributo straordinario una tantum per il suo mantenimento, la somma di euro unidicimila/00 entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
3) dopo il pagamento della somma di euro undicimila//00 di cui al precedente punto 2), nulla è più dovuto a da parte dei genitori quanto al pregresso sia per spese ordinarie che per spese Parte_1
pagina 2 di 3 straordinarie;
4) nelle pattuizioni del presente ricorso non è stato in alcun modo trattato e regolato il diritto al risarcimento dei danni, in particolare di natura endofamiliare, biologica e morale, che Parte_1 ha intenzione di chiedere ai genitori, i quali non lo ritengono sussistente. Il predetto risarcimento verrà, quindi, regolato e giudicato in altro e diverso procedimento.
5) dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza ai sensi dell'art. 329 cpc al presente provvedimento;
6) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8420/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. CERNECA GIULIO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2 Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CAPPELLO ALESSANDRO
(C.F. ), e (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
entrambi con il patrocinio dell'avv. MARZIANO FLAVIO MARIA C.F._4 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARZIANO FLAVIO MARIA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.9.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la provvedimento n. 419/2020 pubblicato il 25 febbraio 2020 all'esito del procedimento avente n.
18920/2017 R.G. il Tribunale di Bologna poneva a carico dei genitori e Parte_3 Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per la figlia
[...] quantificando i relativi importi. Col ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio Parte_1 le parti tenuto conto dell'età anagrafica di e dell'avvenuto completamento degli studi, Parte_1 di comune accordo, danno atto che sono venuti meno i presupposti per l'erogazione dell'importo sinora versato a titolo di mantenimento dai genitori e alla figlia Parte_3 Parte_2 con decorrenza dal mese di Maggio 2025, fatto salvo il pagamento della somma di euro Parte_1 undicimila. Le condizioni concordate risultano frutto di libero accordo e conformi a legge;
i ricorrenti sono tutti maggiorenni. Tali condizioni vanno quindi recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti le condizioni di cui al provvedimento n. 419/2020 pubblicato il 25 febbraio
2020 all'esito del procedimento avente n. 18920/2017 R.G. il Tribunale di Bologna sono modificate come segue:
1) i ricorrenti congiuntamente dichiarano che sono venuti meno i presupposti per l'erogazione del mantenimento disposto col provvedimento n. 419/2020 pubblicato il 25 febbraio 2020 all'esito del procedimento avente n. 18920/2017 R.G. avanti al Tribunale di Bologna, conseguentemente danno atto che è revocato, con decorrenza dal mese di maggio 2025, l'obbligo di mantenimento gravante sui signori e in favore della propria figlia sia per Parte_2 Parte_3 Parte_1
contributo ordinario che per spese straordinarie che per quant'altro previsto nel menzionato provvedimento;
2) e si impegnano a corrispondere alla figlia Parte_2 Parte_3 Parte_1 sia a saldo del mantenimento ordinario e straordinario ancora non corrisposto sia a titolo di contributo straordinario una tantum per il suo mantenimento, la somma di euro unidicimila/00 entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
3) dopo il pagamento della somma di euro undicimila//00 di cui al precedente punto 2), nulla è più dovuto a da parte dei genitori quanto al pregresso sia per spese ordinarie che per spese Parte_1
pagina 2 di 3 straordinarie;
4) nelle pattuizioni del presente ricorso non è stato in alcun modo trattato e regolato il diritto al risarcimento dei danni, in particolare di natura endofamiliare, biologica e morale, che Parte_1 ha intenzione di chiedere ai genitori, i quali non lo ritengono sussistente. Il predetto risarcimento verrà, quindi, regolato e giudicato in altro e diverso procedimento.
5) dichiarano di prestare sin d'ora acquiescenza ai sensi dell'art. 329 cpc al presente provvedimento;
6) nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3