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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3244/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20576/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00070282 80 000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.10.2025 e depositato il 27.11.2025, è impugnata la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 21.8.2025 recante importo di € 247,75, a titolo di tassa automobilistica regionale
2019 che richiama, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato in data 6.9.2022.
L'istante deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica di atti presupposti, estinzione per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, carenza del presupposto per avere il ricorrente già versato quanto dovuto con bonifico del 28.5.2019 relativamente al veicolo tg. Targa_1
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento dell'atto impugnato, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali e per lite temeraria ex art. 96 c.p.
c..
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure che attengono all'attività dell'ente impositore.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In particolare, merita apprezzamento il motivo di diritto con cui si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) in assenza di prova contraria fornita dall'ente impositore che, nel caso specifico, non si è costituito.
Al riguardo, va rilevato che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentila dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 1144 del 18.1.2018).
Orbene, nel caso di specie non risulta notificato l'avviso di accertamento, ciò che determina l'illegittimità dell'atto consequenziale impugnato in questa sede. Si aggiunga che, in ragione di quanto precede, va anche accolto il motivo di gravame con cui si lamenta la estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/1982, trattandosi di tassa automobilistica relativa al 2019.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'atto impugnato e con condanna delle controparti intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi infine i presupposti per la pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna le parti intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20576/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00070282 80 000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.10.2025 e depositato il 27.11.2025, è impugnata la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 21.8.2025 recante importo di € 247,75, a titolo di tassa automobilistica regionale
2019 che richiama, quale atto presupposto, un avviso di accertamento notificato in data 6.9.2022.
L'istante deduce i seguenti motivi di diritto: omessa notifica di atti presupposti, estinzione per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, carenza del presupposto per avere il ricorrente già versato quanto dovuto con bonifico del 28.5.2019 relativamente al veicolo tg. Targa_1
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento dell'atto impugnato, con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali e per lite temeraria ex art. 96 c.p.
c..
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure che attengono all'attività dell'ente impositore.
Non si è costituita la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In particolare, merita apprezzamento il motivo di diritto con cui si deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) in assenza di prova contraria fornita dall'ente impositore che, nel caso specifico, non si è costituito.
Al riguardo, va rilevato che, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentila dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 1144 del 18.1.2018).
Orbene, nel caso di specie non risulta notificato l'avviso di accertamento, ciò che determina l'illegittimità dell'atto consequenziale impugnato in questa sede. Si aggiunga che, in ragione di quanto precede, va anche accolto il motivo di gravame con cui si lamenta la estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953/1982, trattandosi di tassa automobilistica relativa al 2019.
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell'atto impugnato e con condanna delle controparti intimate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi infine i presupposti per la pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna le parti intimate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge.