Articolo 19 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 18Articolo 20
Versione
14 marzo 1965
Art. 19.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 2931, 3248 e 3249 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1965, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 14 marzo 1965