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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/10/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 211 /2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. MATERAZZI ROBERTO con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Terni,
Via Visciotti n. 1, e con domicilio all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia con domicilio ex lege in Perugia via degli
Offici n. 12 (PEC: Email_2
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Deposito – Impugnazione ordinanza Tribunale Spoleto del 15.3.2023 sulle pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante censura la sentenza del Tribunale di Terni che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP datato 27.7.2022, di liquidazione delle spese di custodia di tre bicilette sottoposte a sequestro penale e custodite presso la dal 12.11.2009 al 2.5.2022 in base al criterio Controparte_1
equitativo (compenso liquidato complessivo di € 2.708,40, IVA inclusa di cui €.
2.100 per la custodia delle tre biciclette e €. 120,00 per il trasporto), invocando l'applicazione analogica delle tariffe di cui all'art.1 D.M. 265/2006.
Il si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2
dell'Appello in quanto la Riforma Cartabia ha modificato l'art. 15 D. Lgs. 150/11 prevedendo l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio a decorrere dal 28.2.2023 con applicazione ai giudizi introdotti dopo tale data, essendo stato l'appello introdotto il 13.4.2023.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello ritenendo che correttamente il Tribunale avesse confermato la correttezza dell'applicazione del criterio equitativo.
L'eccezione di inammissibilità proposta dal è fondata. CP_2
E' vero, come rilevato dalla , che il presente procedimento è stato instaurato Controparte_1
con il deposito del ricorso in data 06.09.2022, secondo il rito sommario disciplinato dall'art. 702 bis c.p.c. e non con il nuovo rito semplificato, entrato in vigore il 18.10.2022, e si è concluso con ordinanza emessa il 14.03.2023 (non con sentenza) e pertanto alla data del 28.02.2023 il procedimento era pendente. Tuttavia, anche secondo le norme del “rito sommario di cognizione” l'appello è inammissibile, in quanto l'art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia prevede che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 15 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) prevedeva originariamente al primo comma che “1.
Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
pagina 2 di 3 n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.” e al sesto comma che : “6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Quindi, è irrilevante la circostanza che la “Riforma Cartabia” (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito il procedimento sommario di cognizione applicabile alle controversie di cui all'art. 170
D.P.R. 115/2002 cit. con il rito semplificato di cognizione) si applichi solo ai procedimenti instaurati successivamente dal 30 giugno 2023, in quanto sia in forza della precedente normativa, sia in forza di quella introdotta con la Riforma, il provvedimento decisorio (nel primo caso, ordinanza, nel secondo caso, sentenza) è espressamente definito come non appellabile.
Dunque, l'appello è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dichiara l'appello inammissibile condanna al rimborso in favore del delle spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente grado, che si liquidano in € 962,00 per compenso al difensore oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 29/09/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 211 /2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. MATERAZZI ROBERTO con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Terni,
Via Visciotti n. 1, e con domicilio all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia con domicilio ex lege in Perugia via degli
Offici n. 12 (PEC: Email_2
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Deposito – Impugnazione ordinanza Tribunale Spoleto del 15.3.2023 sulle pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appellante censura la sentenza del Tribunale di Terni che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP datato 27.7.2022, di liquidazione delle spese di custodia di tre bicilette sottoposte a sequestro penale e custodite presso la dal 12.11.2009 al 2.5.2022 in base al criterio Controparte_1
equitativo (compenso liquidato complessivo di € 2.708,40, IVA inclusa di cui €.
2.100 per la custodia delle tre biciclette e €. 120,00 per il trasporto), invocando l'applicazione analogica delle tariffe di cui all'art.1 D.M. 265/2006.
Il si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_2
dell'Appello in quanto la Riforma Cartabia ha modificato l'art. 15 D. Lgs. 150/11 prevedendo l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio a decorrere dal 28.2.2023 con applicazione ai giudizi introdotti dopo tale data, essendo stato l'appello introdotto il 13.4.2023.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello ritenendo che correttamente il Tribunale avesse confermato la correttezza dell'applicazione del criterio equitativo.
L'eccezione di inammissibilità proposta dal è fondata. CP_2
E' vero, come rilevato dalla , che il presente procedimento è stato instaurato Controparte_1
con il deposito del ricorso in data 06.09.2022, secondo il rito sommario disciplinato dall'art. 702 bis c.p.c. e non con il nuovo rito semplificato, entrato in vigore il 18.10.2022, e si è concluso con ordinanza emessa il 14.03.2023 (non con sentenza) e pertanto alla data del 28.02.2023 il procedimento era pendente. Tuttavia, anche secondo le norme del “rito sommario di cognizione” l'appello è inammissibile, in quanto l'art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia prevede che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 15 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) prevedeva originariamente al primo comma che “1.
Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
pagina 2 di 3 n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.” e al sesto comma che : “6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Quindi, è irrilevante la circostanza che la “Riforma Cartabia” (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito il procedimento sommario di cognizione applicabile alle controversie di cui all'art. 170
D.P.R. 115/2002 cit. con il rito semplificato di cognizione) si applichi solo ai procedimenti instaurati successivamente dal 30 giugno 2023, in quanto sia in forza della precedente normativa, sia in forza di quella introdotta con la Riforma, il provvedimento decisorio (nel primo caso, ordinanza, nel secondo caso, sentenza) è espressamente definito come non appellabile.
Dunque, l'appello è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dichiara l'appello inammissibile condanna al rimborso in favore del delle spese di lite del Controparte_1 Controparte_2
presente grado, che si liquidano in € 962,00 per compenso al difensore oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 29/09/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 3 di 3