TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G 69/2022 promossa con atto di citazione notificato il 4
e 9 gennaio 2022
da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Parte_1
Benedetta Zamboni, del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata in
Padova presso lo studio dell'avv. Vincenzo Scocca, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTRICE
contro
HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lana, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
contumace Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
1 per l'attrice: “Nel merito: Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro di cui in narrativa, condannarsi Controparte_1
gli odierni convenuti - in via solidale - al risarcimento in favore di Parte_1
del danno patrimoniale - sub specie emergente, futuro e da lucro cessante per inabilità lavorativa temporanea e per incapacità lavorativa specifica - e non patrimoniale - sub specie biologico, morale ed esistenziale - dalla medesima patiti come individuati in premessa e da liquidarsi nella misura che sarà
ritenuta di giustizia detratto l'acconto ricevuto di euro 157.941,00 oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Spese di causa anche forfettarie ex art. 5 D.M. 55/2014 e compenso professionale per l'attività di negoziazione assistita e giudiziale rifusi con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria
Per l'ipotesi in cui parte convenuta intendesse avanzare nuovamente la relativa richiesta, già disattesa dal Tribunale con ordinanza del 6.4.2023, si reitera la spiegata opposizione alla richiesta convocazione a chiarimenti del
C.T.U. p.i. in contraddittorio con i Consulenti Tecnici di Persona_1
Parte essendo l'elaborato peritale in actis esaustivo, adeguatamente motivato e tecnicamente ineccepibile”;
per la convenuta: “Nel merito, in via principale: affermata la concorrente responsabilità – anche in via presuntiva ai sensi dell'art. 2054 co. II cod.civ. –
dell'attrice nella determinazione dell'incidente stradale del Parte_1
3.6.2019 per cui è causa, nonché dato atto del pagamento del complessivo importo di € 157.941,00 che HDI Assicurazioni ha effettuato ante causam in
2 favore di , respingersi ogni ulteriore pretesa dalla stessa Parte_1
avanzata, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, oltre che indimostrata nei suoi asseriti presupposti di merito e nell'apodittica misura ex
adverso indicata;
e in via subordinata: per la denegata, e comunque non creduta, ipotesi in cui l'attrice dovesse riuscire a dimostrare l'assenza di ogni sua Parte_1
responsabilità nella determinazione dell'incidente stradale di cui si discute e/o un maggior danno (rispetto a quello già liquidato in suo favore ante causam)
dalla stessa subito, mantenersi l'obbligazione risarcitoria dei convenuti, e di
HDI Assicurazioni s.p.a. in particolare, nei termini di una quantificazione delle pretese attoree da operarsi secondo criteri normativi, tecnici e di prova assolutamente rigorosi, in ogni caso con ampio ridimensionamento delle stesse, e comunque detraendosi dal dovuto l'importo di € 157.941,00 già
versato all'attrice in sede stragiudiziale;
Pt_1
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria: si insiste affinché il Giudice voglia accogliere, previa modifica parziale ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza 6.4.2023, la formulata istanza di chiamata a chiarimenti del CTU p.i. , in contraddittorio con i Per_1
consulenti delle parti, sui punti sub 1) e 2) delle “note scritte per l'udienza del
6.4.2023” (dimesse in data 29.3.2023), e quindi affinché il CTU sia convocato per fornire risposta ai rilievi formulati dal CTP di HDI Assicurazioni, ing.
– sulla base dei contenuti del suo scritto di “osservazioni” alla bozza Per_2
dell'elaborato del per.ind. – in merito al fatto che: 1) dall'istante in Per_1
cui l'attrice ha ripreso la marcia poggiando un piede sul pedale, dandosi Pt_1
una spinta con l'altro piede per mettere in moto la sua bicicletta (come confermato dal teste oculare ), non riveste più la qualità di pedone, Tes_1
ma assume quella di conducente di un veicolo che non gode più del diritto di
3 precedenza trovandosi su un attraversamento solo pedonale;
2) l'urto tra i due veicoli sia avvenuto al centro della corsia impegnata dall'autovettura del convenuto , e non a centro strada come prospettato dal CTU, sicché la CP_1
ciclista non ha percorso 2,5 m. dalla turbativa all'urto (come ipotizzato Pt_1
dal p.i. ), ma solo 1,6 m. in un tempo di 1,28 secondi, contenuto Per_1
entro il tempo di reazione di 1,5 secondi indicato dal CTU;
ne consegue che la ciclista, pur potendo avvistare l'autovettura in avvicinamento a distanza più
che ridotta, decideva comunque di impegnare il passaggio pedonale spingendosi con il piede (tipo monopattino), lasciando al un tempo CP_1
insufficiente per reagire, e quindi nell'impossibilità di arrestarsi prima dell'urto.
Da ultimo, il difensore della convenuta HDI Assicurazioni chiede in ogni caso –
in via prudenziale e, comunque, subordinata alla formulata istanza di chiamata a chiarimenti del CTU – la concessione di termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (ante
Riforma Cartabia ex D.Lgs. n. 149/22)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio e HDI Assicurazioni s.p.a. al fine di sentirli Controparte_1
condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del sinistro accaduto verso le 17.55 del 3 giugno 2019 in località
Massanzago (Pd).
A fondamento della propria domanda l'attrice ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, si trovava ad attraversare via
Roma – tratto urbano della S.P. 31 – sull'apposito passaggio pedonale,
quando veniva improvvisamente colpita dall'autocarro AT DO, condotto dal proprietario , che stava transitando sulla detta via Roma in Controparte_1
direzione Borgoricco;
l'attrice ha dedotto, altresì, di essere stata, a causa
4 dell'impatto, caricata sul cofano del veicolo e, dopo avere infranto il parabrezza anteriore, di essere stata scaraventata a terra;
l'attrice ha dedotto,
inoltre, che sul posto era intervenuta una pattuglia della Polizia Locale della
Federazione dei Comuni del Camposampierese e che questa aveva accertato l'esclusiva responsabilità dell'automobilista nella causazione del sinistro;
l'attrice ha, infine, dedotto di avere riportato plurime fratture che hanno comportato la necessità di interventi chirurgici, ricoveri e riabilitazione,
ampiamente dettagliati negli scritti difensivi.
ha, quindi, chiesto la liquidazione di tutti i danni, patrimoniali e Parte_1
non, patiti in conseguenza del sinistro.
1.2 Nel costituirsi in giudizio HDI Assicurazioni s.p.a. ha chiesto il rigetto della domanda attorea, facendo presente di avere, comunque, già corrisposto alla la somma di € 157.941,00, a parere della convenuta sattisfattiva di Pt_1
qualsiasi pretesa creditoria.
La compagnia di assicurazione ha dedotto che al momento dell'impatto la era in sella alla propria bicicletta, cosicché non possedeva lo status di Pt_1
pedone ai sensi dell'art. 182, comma 4, CdS, con conseguente applicazione del principio di presunzione di pari colpa ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.;
ha, poi, contestato la debenza delle somme richieste dall'attrice a titolo di risarcimento danni.
1.3 All'udienza del 21 aprile 2022 è stata dichiarata la contumacia di CP_1
e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.
[...]
183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova orale (udienza dell'8.11.2022) e mediante consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva del sinistro e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e passa ora in decisione sulle
5 conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti all'udienza del 9
gennaio 2025.
La domanda attorea va accolta nei limiti di seguito esposti.
2.1 Il presente giudizio trae origine dal sinistro accaduto verso le 18.00 del 3
giugno 2019 in Massanzago in prossimità dell'intersezione tra via Roma e via
Sole; sinistro che ha visto la collisione tra l'autocarro AT DO, targato
CW639AD, in quel frangente condotto dal proprietario , e Controparte_1
che stava attraversando via Roma sulle strisce pedonali. Parte_1
È pacifico che il stesse viaggiando in direzione Borgoricco e che la CP_1
, in base alla direzione di marcia del DO, stesse attraversando la Pt_1
strada da destra verso sinistra;
emerge, inoltre, dalla deposizione testimoniale di (escusso all'udienza dell'8.11.2022) che negli istanti Testimone_2
antecedenti il sinistro la si fosse fermata sul lato della strada (sempre in Pt_1
base alla direzione di marcia del DO) conducendo a mano una bicicletta e che nella corsia di marcia opposta a quella percorsa dal fossero ferme CP_1
in coda, in prossimità dell'attraversamento pedonale, tre autovetture, di cui la terza era condotta proprio dal teste il quale, da quella posizione, ha Tes_1
potuto assistere al sinistro.
Le dichiarazioni rese da in sede di udienza sostanzialmente Testimone_2
coincidono con quelle rese dallo stesso nell'immediatezza dei fatti agli agenti verbalizzanti (doc. 1 attoreo pag. 17 ) e da tali dichiarazioni emerge che la AT
DO colpì quando questa aveva già impegnato Parte_1
l'attraversamento pedonale.
La peculiarità della fattispecie concreta è rappresentata dal fatto che la Pt_1
stava conducendo a mano una bicicletta e dal fatto che, secondo la ricostruzione del teste , la predetta, una volta iniziato Tes_1
l'attraversamento pedonale, appoggiò “un piede sul pedale e con l'altro si è
6 data una spinta per mettere in moto il velocipede” (cfr. verbale udienza dell'8.11.2022): secondo la tesi della convenuta, la , nel far ciò, avrebbe Pt_1
“perso” la qualifica di pedone ai sensi del codice della strada, con la conseguenza che ella non potrebbe “avvantaggiarsi” della tutela assicurata all'utente “più debole” mediante la precedenza da riconoscere al pedone che,
appunto, attraversa la strada sulle strisce.
La ricostruzione del sinistro è stata demandata anche ad una consulenza tecnica d'ufficio e va subito detto che questo Giudice fa proprie le considerazioni e conclusioni dell'elaborato peritale, apparendo esso immune da vizi logici e svolto secondo criteri di valutazione condivisibili.
Ebbene, dalla disamina della consulenza tecnica d'ufficio è plausibile che la si immise sull'attraversamento pedonale non in sella alla bicicletta e, Pt_1
dunque, tenendola a mano, spingendosi con il piede sinistro e appoggiando il piede destro sul pedale (sinistro) della bicicletta (CTU punto 3.2.3 – pag. 18),
ma, a parere di questo Giudice, tale circostanza non è idonea a ravvisare alcuna responsabilità in capo all'odierna attrice nella causazione del sinistro.
Anzitutto, mette conto osservare che, come ha accertato il consulente tecnico d'ufficio, il stava viaggiando ad una velocità di 59 km/h in un tratto di CP_1
strada in cui vigeva il limite di 50 km/h e tale circostanza, oltre a rilevare in generale ai fini della violazione del limite di velocità, ha un risvolto pratico,
avendo il consulente tecnico d'ufficio appurato che, qualora il avesse CP_1
tenuto una velocità di 48 km/h, sarebbe stato in grado di arrestarsi in tempo utile e, quindi, sarebbe stato in grado di evitare l'impatto con la (CTU Pt_1
pag. 15).
In secondo luogo, mette conto osservare che, come parimenti accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il segnale di pericolo dell'attraversamento pedonale era collocato a circa 50 metri di distanza dalle strisce, cosicché, a
7 prescindere dal limite di velocità prescritto per il tratto di strada in questione, il avrebbe dovuto adeguare la propria velocità alle circostanze dei CP_1
luoghi tenendo in debito conto la presenza di un attraversamento pedonale nelle vicinanze.
A nulla rileva la circostanza dedotta dalla compagnia di assicurazione circa il fatto che il non avrebbe potuto vedere la perché abbagliato dal CP_1 Pt_1
sole, giacché, oltre al fatto che tale circostanza è stata smentita dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha appurato che nelle circostanze di tempo del sinistro il sole si trovava a 28° sull'orizzonte e, dunque, in posizione tale da non abbagliare il conducente (CTU pag. 16), se così fosse stato, il avrebbe dovuto, anche per tale motivo, moderare la velocità, se non CP_1
addirittura arrestare la marcia.
Dal complessivo quadro probatorio emerge, dunque, non solo che il CP_1
stava tenendo una condotta di guida non adeguata, per plurime ragioni, alle circostanze di tempo e di luogo, ma anche che, se avesse tenuto una condotta consona alle prescrizioni del codice della strada ed adeguata alle circostanze specifiche, l'incidente non si sarebbe verificato.
Tali conclusioni non mutano neppure considerando il fatto che la , Pt_1
anziché attraversare le strisce con entrambi i piedi a terra, si stesse spingendo con un piede a terra e l'altro appoggiato al pedale della bicicletta, giacché il quadro probatorio sopra descritto evidenzia che lo scontro fu cagionato dalla condotta di guida imprudente del . CP_1
3.1 Appurata la responsabilità esclusiva di quest'ultimo, va esaminata la domanda attorea di risarcimento dei danni asseritamente patiti.
Venendo alla quantificazione dei danni patiti da , si osserva che Parte_1
l'attrice ha chiesto il risarcimento: a) dei danni non patrimoniali, quantificati in
€ 227.551,53; b) dei danni patrimoniali, quantificati in € 40.982,26; c) delle
8 spese di CTU e CTP sia medico legale che cinematica, quantificate in €
7.524,15, dando atto di avere già ricevuto l'importo di € 157.941,00, trattenuto a titolo di acconto (pag. 22 comparsa conclusionale).
3.2 Prima di esaminare il merito delle richieste, vanno richiamati i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione si deve tener conto di tutte le componenti di danno, ovvero di tutti i pregiudizi patiti (ogni aspetto del fare areddittuale del soggetto, sfera sessuale, sfera estetica, ecc.) e della sofferenza in ogni suo aspetto, fisico e psichico, senza però incorrere in duplicazioni, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (cfr. Cass. 27.3.2018
n. 7513).
Se, quindi, costituisce in particolare una duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, che esprime i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale di cui è già espressione la percentuale di invalidità,
non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono estranei alla determinazione della percentuale di invalidità, rappresentati da dolore dell'animo, vergogna,
disistima, paura, disperazione e che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso. Si può sul punto ricordare quanto enunciato da Cass. 10.11.2020 n. 25164 – che conformandosi ad altri precedenti – ha precisato che “la voce di danno morale mantiene la sua
autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza
di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un
9 compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti
dinamici compromessi”.
Siffatti pregiudizi - se allegati, tramite la deduzione di situazioni circostanziate e non con enunciazioni generiche, astratte e ipotetiche, e provati - dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
Quanto alla prova, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso a quella presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e “può costituire anche l'unica fonte di convincimento del
giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi
che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei
fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente
superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno
costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere
sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente
il diritto al risarcimento)” (cfr. cit. Cass. n. 25164/2020).
Ai fini della personalizzazione è invece richiesto che le conseguenze lesive lamentate, a prescindere dall'aspetto della vita che sia stato interessato, siano specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. 11.11.2019 n. 28988; 21.9.2017 n.
21939) e che implichino privazioni e rinunce ad attività svolte non in maniera saltuaria, che costituivano fonte di soddisfazione e di gratificazione per il soggetto leso (c.d. attività realizzatrici della persona).
3.3 Ciò premesso in diritto, la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata nel corso del giudizio ha evidenziato che la , a causa del Pt_1
sinistro in questione, ha riportato “frattura politrauma con frattura esposta della
gamba sinistra frattura della testa del perone sinistro con lesione della vena
safena frattura composta dell'ala sacrale di sinistra frattura scomposta dell'ala
sacrale di destra con interessamento dei primi forami e fratture
10 pluriframmentaria e scomposte delle branche ilio cubiche frattura dei processi
traversi di L4 e del processo attraverso di destra di L3” (pag. 14 elaborato peritale).
Ne è conseguito un danno biologico temporaneo assoluto di 100 giorni, un danno biologico temporaneo parziale al 75% per 70 giorni, parziale al 50% per altri 90 giorni e parziale al 30% per ulteriori 60 giorni;
l'inabilità biologica permanente, comprensiva del danno permanente odontoiatrico, è stata stimata nella misura del 30%.
Quanto alla capacità lavorativa generica e specifica di casalinga, dedotta dall'attrice, il consulente tecnico d'ufficio ha enunciato che “le usuali attività
quotidiane di casalinga non risultano incompatibili o limitate in misura rilevante
essendo al più moderatamente difficoltose quelle inerenti alle attività fisiche
più pesanti e comunque non difformi in maniera significativa rispetto a
soggetto sessantanovenne comportanti sovraccarico biomeccanico della
colonna vertebrale. Non si rileva quindi un danno della capacità lavorativa
specifica di casalinga” (pag. 11 elaborato peritale).
Quanto alle spese mediche sostenute e documentate in atti, il consulente tecnico d'ufficio ha espresso parere di congruità e pertinenza per l'importo di €
11.115,12; ha espresso parere di pertinenza per € 2.989,00 in relazione ad accertamenti medico-legali; inoltre è stata quantificata in € 1.630,00 la spesa per le future cure odontoiatriche (cfr. pagg. 14 e 23 elaborato peritale).
3.4 Ritiene questo Giudice di conformarsi alle considerazioni ed alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio medico-legale, anche all'esito delle osservazioni presentate dalle parti, apparendo l'elaborato peritale immune da vizi logici e svolto secondo criteri di valutazione condivisibili.
11 Venendo alla traduzione in termini monetari dei pregiudizi, trattandosi di danno non patrimoniale, la liquidazione non può che essere equitativa, non potendo trovare applicazione il DPR 13.1.2025 n. 12 in tema di approvazione della tabella unica nazionale per la liquidazione del danno biologico e di quello morale causati da sinistri stradali, e consistiti in postumi permanenti pari o superiori al 10% della complessiva validità dell'individuo, giacché l'art. 5 del
Regolamento stabilisce che esso si applichi solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (ossia dal 5 marzo
2025).
Nell'esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. il Giudice deve effettuare una valutazione che, muovendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto,
dovendo il giudice individuare quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro (cfr. Cass.
28.2.2019 n. 5801).
Premesso che parte attrice ha invocato espressamente la liquidazione in base al sistema tabellare come forma di concretizzazione della clausola generale della valutazione equitativa, soccorrono, per garantire l'uniformità pecuniaria di base, le tabelle di Milano, sulla cui valenza quale parametro in ambito di danno alla salute si è ormai ripetutamente pronunciata la Suprema Corte (cfr.
per tutte Cass. 20.4.2017 n. 9950).
Nella loro applicazione deve però tenersi conto del recente arresto della
Suprema Corte (Cass. 10.11.2020 n. 25164), che ha sottolineato come l'importo complessivo ivi previsto possa trovare applicazione solo quando
12 coesistano specifici aspetti dinamico - relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in automatico per il danno morale.
Nel caso in esame si farà riferimento alla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di cui all'edizione del 2024 che, recependo il sopra citato pronunciamento, riporta evidenza distinta delle due componenti e che consente di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. per tutte Cass.
4.2.2016 n. 2167).
Nel caso in esame, si ritiene di poter riconoscere entrambe le componenti, in ragione dell'incidenza che su di esse hanno avuto le lesioni riportate dall'attrice.
Per il danno biologico permanente, considerata l'invalidità del 30% e l'età di
64 anni dell'attrice nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea
(infatti, nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima al momento della cessazione dell'invalidità
temporanea, perché è a partire da allora che il danno viene ad esistenza;
non rilevando, per contro, l'età anagrafica al momento del sinistro – cfr. Cass.
7.2.2017 n. 3121) va riconosciuto un risarcimento pari ad € 150.228,00.
Su tale valore può essere compiuta una personalizzazione nella misura del
5% avuto riguardo alle sopra riportate considerazioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio circa la moderata maggiore difficoltà della , rispetto a Pt_1
persone coetanee, nell'espletare le usuali attività quotidiane di casalinga
“comportanti sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale”, senza,
tuttavia, senza alcun danno della capacità lavorativa specifica di casalinga (cit.
CTU). Vanno, quindi, aggiunti € 7.511,40 per un totale di € 157.739,40, a valori attuali, a titolo di danno biologico permanente.
13 Per il danno biologico temporaneo, va riconosciuto un risarcimento pari ad €
115,00 per ogni giorno di invalidità totale e così complessivi € 24.782,50 a valori attuali (€ 115,00x100 gg + € 86,25x70 gg + € 57,50x90 gg + €
34,50x60gg).
L'importo complessivo a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi a valori attuali ad € 182.521,90.
3.5 Quanto ai danni patrimoniali, si ritiene di poter accogliere la domanda in relazione alle spese sanitarie nella misura complessiva di € 11.115,12 stimata congrua dal consulente tecnico d'ufficio, oltre ad € 1.630,00 per le future spese odontoiatriche così come quantificate dal consulente tecnico d'ufficio.
Nessun risarcimento viene, invece, riconosciuto per le spese (quantificate in €
6.368,40) di adeguamento del bagno della casa di residenza dell'attrice con installazione di sanitari utilizzabili da soggetto non completamente autonomo,
per l'assorbente considerazione che dal complessivo quadro probatorio non è
emerso che tali lavori siano eziologicamente riconducibili al sinistro in esame ed alle lesioni ivi riportate dalla . Pt_1
I menzionati danni patrimoniali ammontano, pertanto, ad € 12.745,12.
3.6 Per ciò che concerne le ulteriori voci di danno patrimoniale, si rileva che parte attrice ha chiesto il ristoro delle spese per la relazione medico-legale stragiudiziale (quantificate in € 2.989,00), per la relazione cinematica stragiudiziale (quantificate in € 1.116,54) e per l'assistenza stragiudiziale
(quantificate in € 17.763,20).
Sul punto si osserva che, sebbene in linea teorica tali spese rappresentino il corrispettivo per lo svolgimento di un'attività giustificata in ragione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento del danno, necessaria a consentire, tanto al soggetto danneggiato quanto alla controparte, la formulazione di una richiesta risarcitoria oggettivamente aderente alle
14 conseguenze lesive in concreto patite, è indubbio che in concreto la relativa voce di danno è risarcibile nella misura in cui rappresenta un danno emergente e nella misura in cui il corrispettivo risulti congruo rispetto all'attività
effettivamente svolta (per tutte Cass. SS.UU. 10.7.2017 n. 16990).
Ebbene, nel caso in esame non si può non osservare come parte attrice non abbia fornito la prova di avere effettivamente sborsato le spese per la perizia medica e per la perizia cinematica, avendo ella dimesso dei meri preavvisi di parcella, cosicché le relative voci di asserito danno non possono essere risarcite.
Per ciò che concerne le spese legali di assistenza stragiudiziale, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati (cit. Cass. SS. UU.
10.7.2017 n. 16990), ne va riconosciuto il ristoro, essendosi l'attività peraltro rivelata concretamente utile, posto che è già stato sborsata alla la Pt_1
somma di € 157.941,00. Si ritiene, tuttavia, di parametrare tale voce ai valori medi delle tariffe forensi per l'attività stragiudiziale nello scaglione di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 (in considerazione dell'ammontare del danno prospettato in sede stragiudiziale), cosicché – in conformità al criterio di calcolo di cui alla fattura dimessa dall'attrice sub documento n. 14 - all'importo di € 6.164,00 va aggiunta l'Iva al 22% per un totale di € 7.520,08.
3.7 Passando ad esaminare l'ulteriore voce di danno richiesta dall'attrice in relazione alla propria attività di casalinga, si osserva che tale voce è stata ricondotta ad un'ipotesi di danno patrimoniale da lucro cessante per la patita inabilità lavorativa temporanea (pag. 5 comparsa conclusionale di replica attorea).
Incontestato che fosse (e tuttora sia) casalinga ed indubbio che Parte_1
il lavoro svolto da una casalinga costituisca una prestazione economicamente
15 valutabile, ritiene questo Giudice che anche per la casalinga, come per qualsiasi altro lavoratore, bisogna distinguere se la lesione al bene salute abbia reso più difficoltoso l'espletamento dell'attività lavorativa o se la lesione al bene salute abbia impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa con conseguente ricorso all'ausilio di un'altra persona nell'espletamento di attività
che prima della lesione venivano svolte personalmente dal soggetto leso. Nel
primo caso il danno subito è di carattere personale e va risarcito nell'ambito del danno biologico con l'adeguamento del criterio di liquidazione;
nel secondo caso il danno subito è di carattere patrimoniale e coincide nell'esborso economico effettuato per le prestazioni di una collaboratrice domestica;
trattasi, dunque, di un danno emergente e non, come prospettato dalla difesa attorea, di un lucro cessante.
Applicando tali principi al caso che ci occupa, si richiama quanto più sopra esposto in ordine alla personalizzazione nella liquidazione del danno in ragione della maggiore fatica che la , a parità di altre condizioni, patisce Pt_1
nello svolgimento di alcuni lavori domestici. Per il resto, non essendo stato dimostrato un danno patrimoniale emergente, null'altro può essere riconosciuto all'odierna attrice.
4.1 In definitiva, i danni complessivamente patiti da nel sinistro Parte_1
in questione ammontano ad € 202.787,10, a valori attuali, da cui va detratto l'acconto già ricevuto di € 157.941,00.
Al fine di consentire una liquidazione integrale del danno, vale la pena richiamare ed applicare i principi da tempo enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. SS. UU. 17.2.1995 n. 1712) secondo cui il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno (obbligo rispetto al quale il debitore è in mora ex re dal giorno dell'illecito ai sensi dell'art. 1219 c.c.)
impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene
16 perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può
liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno.
Ebbene, proprio in relazione all'aspetto da ultimo menzionato, ritiene questo
Giudice che, nel caso di specie, il menzionato lucro cessante finanziario possa essere risarcito mediante riconoscimento degli interessi cosiddetti compensativi calcolati al tasso legale ex art. 1282, comma I, c.c. sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno,
tenuto conto dell'acconto percepito. I medesimi interessi, sempre calcolati al tasso legale ex art. 1282, comma I, c.c., vanno applicati anche dalla data della presente decisione al saldo, ritenendo questo Giudice di conformarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui in ipotesi di crediti risarcitori,
quale è il caso in esame, trovano applicazione gli interessi ex art. 1284,
comma I, c.c. (cfr. per tutte Cass.
7.11.2018 n. 28409).
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per le fasi introduttiva, istruttoria e decisionale e nei valori minimi delle tabelle per la fase di studio, già compiuta dal difensore nella fase stragiudiziale, avuto riguardo allo scaglione tra €
52.001,00 ed € 260.000,00 parametrato alla somma effettivamente riconosciuta.
17 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio e di parte, sia dinamico-
ricostruttiva, sia medico-legale, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
5.2 Atteso, infine, che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131
vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – laddove, in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito – si precisa che nel caso di specie sono e HDI Assicurazioni s.p.a. a Controparte_1
risultare obbligati in proposito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 69/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) condanna in solido e HDI Assicurazioni s.p.a. a pagare a Controparte_1
la somma complessiva di € 202.787,00 al lordo dell'acconto Parte_1
ricevuto di € 157.941,00 e, dunque, € 44.846,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo e oltre interessi al tasso legale sulla somma di € 202.787,10 previamente devalutata alla data del sinistro (3
giugno 2019) e poi anno per anno rivalutata detraendo l'acconto di €
157.941,00,00 alla data del suo pagamento, sino alla data della presente decisione;
2) condanna in solido e HDI Assicurazioni s.p.a. a rifondere a Controparte_1
le spese di lite che si, liquidano in € 12.827,00 per compensi ed Parte_1
in € 668,66 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giorgio Caldera e Sara
Benedetta Zamboni dichiaratisi antistatari;
18 3) pone in via definitiva le spese di CTU e di CTP a carico di e Controparte_1
HDI Assicurazioni s.p.a. in via solidale.
Così deciso in Padova, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
19