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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 24/10/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 243/2025
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), assistita e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1
o Si io BO UT, entrambi del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
Ricorrente
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore.
Resistente contumace
Oggetto: Verifica di inefficacia sequestro conservativo nei confronti del terzo debitore.
CONCLUSIONI: per parte attrice: Nel merito: - NNre a liberare tutta la provvista Controparte_2 depositata sul conto corrente, acceso presso la fil sig.ra Determinarsi Pt_1 una penale non inferiore ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dall'instaurazione della mediazione, o in via subordinata dal presente ricorso. - Spese di lite, anche della fase di mediazione, integralmente rifuse, con condanna della resistente ex art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/04/2025 ha allegato: a) che a Parte_1 seguito del ricorso depositato da vativo ante causam, il Parte_2 Tribunale di Gorizia ha emesso, in data 07/11/2024, provvedimento provvisorio inaudita altera parte; b) che con ordinanza del 03/12/2024, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il Tribunale di Gorizia non confermava il provvedimento previamente concesso e revocava l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni;
c) che nelle more promuoveva azione esecutiva presso terzi ma non comunicava l'avviso di Parte_2
o della stessa e non dava avvia all'azione esecutiva;
d) di aver diffidato
1 , poiché quest'ultima non provvedeva a liberare le somme Controparte_1 trattenute;
alla liberazione immediata del conto corrente;
e) che CP_1
riscontrava in data 19/12/2024 la precedente diffida repl
[...] procedere allo svincolo delle somme presenti sul conto corrente poiché aveva avuto notizia che era in procinto di procedere al reclamo del provvedimento;
f) di non Parte_2 aver potuto, a causa del comportamento della , versare la Controparte_1 caparra confirmatoria necessaria per l'acqui rta di tali allegazioni la ricorrente ha domandato la condanna di , la Controparte_1 determinazione di una penale per ogni giorno di ritar di controparte alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, alla prima udienza la resistente non è comparse. Il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente e fatta discutere la causa, ha trattenuto la stessa in decisione.
2. Il ricorso proposto da deve essere accolto per i termini che Parte_1 seguono.
Preliminarmente si osserva come parte ricorrente abbia allegato l'esistenza di un rapporto corrente bancario in essere con la resistente contumace, senza tuttavia depositare copia del contratto al fine di permettere al Giudice di vagliare il contenuto delle clausole pattuite e di qualificare correttamente il rapporto. Sul punto la documentazione allegata da parte ricorrente (tra cui comunicazioni intervenute con e il Controparte_1 verbale di mediazione negativo) è idonea, tuttavi tto rapporto.
Ciò chiarito, preliminarmente si ritiene che la presente controversia non debba essere attratta nella previsione di cui all'art. 669 novies c.p.c., che detta una disciplina specifica in punto di dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti cautelari e prevede la possibilità che il giudice che ha emesso il decreto dichiari la stessa e dia disposizioni necessarie per il ripristino della situazione di fatto antecedente: si osserva infatti come la norma in parola, che prevede l'instaurazione del contraddittorio anche rispetto alla parte che ha richiesto e ottenuto il provvedimento cautelati, individui, ai commi I (tardiva introduzione del giudizio di merito o estinzione dello stesso) e III (mancato versamento cauzione, dichiarazione con sentenza dell'inesistenza del diritto a cui tutela è stata richiesta la cautela), ipotesi tassative per la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, che non appaiono ricorrere nel caso di specie.
Si rammenta poi, a norma dell'art. 669 sexies c.p.c. (norma applicabile anche nella fattispecie specifica di sequestro conservativo), in caso di emanazione inaudita altera parte di decreto cautelare, la successiva ordinanza che, all'esito della differita instaurazione del contraddittorio, conferma modifica o revoca il precedente provvedimento costituisce il vero e proprio provvedimento conclusivo del procedimento cautelare. Sebbene il quadro normativo di riferimento non faccia riferimento alcuno in punto di efficacia dei suddetti provvedimenti, è orientamento condiviso nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, Ord. 2/07/2020 e Trib. Cassino Sent. 1231/2014) che la revoca, disposta con ordinanza, del decreto cautelare emesso inaudita altera parte determina la caducazione con effetto ex tunc del primo provvedimento, anche in ipotesi di ordinanza di modifica riduttiva del contenuto del decreto, nel senso che si verifica ab origine il travolgimento, totale o parziale, degli effetti del decreto nell'assorbimento del provvedimento emesso inaudita altera parte nella seguente ordinanza a contraddittorio pieno.
Ciò chiarito, deve ritenersi che, nell'ambito del giudizio di cui al R.N.G. 805/2024, a fronte dell'ordinanza del 03/12/2024 mediante cui è stato revocato il decreto di sequestro
2 preventivo concesso inaudita altera parte in data 07/11/2024, tale ultimo provvedimento abbia perso efficacia ex tunc, con la conseguente caducazione di tutti gli atti conseguenti.
Ciò chiarito, si osserva che con diffida del 06/12/2024 (cfr. doc. 3) Parte_1 ha domandato, per il tramite del suo difensore, la liberazione del vincolo sulla propria provvista del conto corrente e che l'istituto di credito ha comunicato di non poter ottemperato a tale richiesta a fronte “della notizia che il legale del creditore sta depositando reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.”. Tale diniego, a fronte delle considerazioni sopra svolte, appare pertanto illegittimo e pertanto deve essere Controparte_1 condannata alla liberazione del vin to corrente in essere con fatto comunque salvo quanto disposto all'esito Parte_1 dell'eventuale procedimento di reclamo dell'ordinanza del 03/12/2024.
Rispetto alla domanda di condanna di penale per ogni giorno di ritardo formulata da parte ricorrente, occorre far riferimento alla norma – di portata generale, nonostante la sua collocazione – contenuta nell'art. 614 bis c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di determinare, in caso di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fronte del comportamento precedentemente tenuto dalla resistente, appare equo determinare la suddetta penale nella misura giornaliera di € 100,00.
Circa la decorrenza della stessa, deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta a far decorrere tale condanna da un momento antecedente alla presente pronuncia. Si richiama sul punto l'insegnamento della Giurisprudenza del Consiglio di Stato che – peraltro conformemente al principio contenuto nel Codice di Procedura Civile Francese (art. 503), ordinamento dal quale è stato mutuato l'istituto in parola, denominato oltralpe astreinte – nel pronunciarsi rispetto all'art. 114 c.p.a. (analogo all'art. 614 bis c.p.c.) ha avuto modo di osservare che lo strumento in parola è volto a stimolare l'esecuzione della pronuncia stessa di talchè tale strumento non è ovviamente utilizzabile per gli inadempimenti pregressi , produttivi, piuttosto , di obbligazioni di natura risarcitoria (cfr. Cons. Stato, Sent. n. 4414/2015).
Pertanto, può essere indicato il termine di decorrenza dal quinto giorno della comunicazione/notificazione della presente sentenza.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Individuato il valore della controversia nell'importo di cui al provvedimento di sequestro dato inaudita altera parte, poi revocato, tenuto conto della natura squisitamente documentale della presente controversia, della complessità della stessa e della mancata opposizione del ricorrente contumace, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento relativamente alla fase di studio e introduttiva e i valori minimi relativi alla fase decisione, con esclusione della fase istruttoria.
Rispetto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. si osserva che, per giurisprudenza costante, i presupposti per l'accoglimento della domanda di cui al comma I dell'art. 96 c.p.c. sono da individuarsi, in primo luogo, nella totale vittoria nel giudizio (e quindi nella soccombenza totale della controparte) della parte che ne invochi l'applicazione, la quale deve altresì allegare: l'esistenza dell'elemento soggettivo della malafede/colpa grave della controparte soccombente, che ha agito/resistito temerariamente nel giudizio, e l'elemento oggettivo del danno.
In particolare, sotto il profilo soggettivo, si evidenzia come la mera inesistenza del diritto azionato rilevi solo nelle ipotesi di cui al comma II (relative a procedure cautelari e a
3 procedure esecutive), mentre al fine dell'applicazione del primo comma è necessario il quid pluris costituito dagli elementi soggettivi qualificati del dolo o della colpa grave.
In punto dell'elemento oggettivo, si osserva come la Giurisprudenza abbia negli ultimi anni mutato il precedente orientamento, più rigoroso, ai sensi del quale l'istante avrebbe dovuto provare esattamente l'an ed il quantum della propria pretesa (in linea con le regole proprie della responsabilità aquiliana), affermando come è sufficiente che l'istante ex art. 96, comma I, c.p.c. fornisca allegazione, anche generica, dei danni patiti (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 7583/2004
Posto che, nel proprio ricorso introduttivo, pur allegando asseriti Parte_1 danni derivanti dalla condotta dalla parte resistente, relativi al pagamento di caparra confirmatoria in forza di un contratto stipulato con un soggetto terzo, non concluso per indisponibilità delle somme di denaro presenti sul proprio conto correnti, si è riservata di agire in separata sede per il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'illegittimo rifiuto della resistente di consegnare alla sig.ra le somme richieste dalla stessa, facendo applicazione le Pt_1 coordinate ermeneutiche sopra ate al caso concreto, si ritiene debba essere rigettata la relativa domanda, posto che parte ricorrente non ha fornito elementi tali da far emergere profili di colpa grave in capo alla resistente, la quale è stata comunque destinataria dell'atto di citazione per sequestro presso terzi (cfr. doc. 3 ricorrente)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
NN , alla liberazione del vincolo posto sulla Controparte_1 propria pro fatto comunque Parte_1 salvo quanto disposto all'esito dell'eventuale procedimento di reclamo dell'ordinanza del 03/12/2024;
NN al pagamento della penale di € 100,00 Controparte_1 giornalieri p e del precedente capo di condanna, con decorrenza dal quinto giorno della comunicazione/notificazione della presente sentenza;
NN al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.307,00, oltre esborsi,
[...] 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 24/10/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 243/2025
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), assistita e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1
o Si io BO UT, entrambi del Foro di Udine, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_1 Email_2
Ricorrente
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore.
Resistente contumace
Oggetto: Verifica di inefficacia sequestro conservativo nei confronti del terzo debitore.
CONCLUSIONI: per parte attrice: Nel merito: - NNre a liberare tutta la provvista Controparte_2 depositata sul conto corrente, acceso presso la fil sig.ra Determinarsi Pt_1 una penale non inferiore ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dall'instaurazione della mediazione, o in via subordinata dal presente ricorso. - Spese di lite, anche della fase di mediazione, integralmente rifuse, con condanna della resistente ex art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/04/2025 ha allegato: a) che a Parte_1 seguito del ricorso depositato da vativo ante causam, il Parte_2 Tribunale di Gorizia ha emesso, in data 07/11/2024, provvedimento provvisorio inaudita altera parte; b) che con ordinanza del 03/12/2024, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, il Tribunale di Gorizia non confermava il provvedimento previamente concesso e revocava l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni;
c) che nelle more promuoveva azione esecutiva presso terzi ma non comunicava l'avviso di Parte_2
o della stessa e non dava avvia all'azione esecutiva;
d) di aver diffidato
1 , poiché quest'ultima non provvedeva a liberare le somme Controparte_1 trattenute;
alla liberazione immediata del conto corrente;
e) che CP_1
riscontrava in data 19/12/2024 la precedente diffida repl
[...] procedere allo svincolo delle somme presenti sul conto corrente poiché aveva avuto notizia che era in procinto di procedere al reclamo del provvedimento;
f) di non Parte_2 aver potuto, a causa del comportamento della , versare la Controparte_1 caparra confirmatoria necessaria per l'acqui rta di tali allegazioni la ricorrente ha domandato la condanna di , la Controparte_1 determinazione di una penale per ogni giorno di ritar di controparte alle spese, anche ex art. 96 c.p.c.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza, alla prima udienza la resistente non è comparse. Il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente e fatta discutere la causa, ha trattenuto la stessa in decisione.
2. Il ricorso proposto da deve essere accolto per i termini che Parte_1 seguono.
Preliminarmente si osserva come parte ricorrente abbia allegato l'esistenza di un rapporto corrente bancario in essere con la resistente contumace, senza tuttavia depositare copia del contratto al fine di permettere al Giudice di vagliare il contenuto delle clausole pattuite e di qualificare correttamente il rapporto. Sul punto la documentazione allegata da parte ricorrente (tra cui comunicazioni intervenute con e il Controparte_1 verbale di mediazione negativo) è idonea, tuttavi tto rapporto.
Ciò chiarito, preliminarmente si ritiene che la presente controversia non debba essere attratta nella previsione di cui all'art. 669 novies c.p.c., che detta una disciplina specifica in punto di dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti cautelari e prevede la possibilità che il giudice che ha emesso il decreto dichiari la stessa e dia disposizioni necessarie per il ripristino della situazione di fatto antecedente: si osserva infatti come la norma in parola, che prevede l'instaurazione del contraddittorio anche rispetto alla parte che ha richiesto e ottenuto il provvedimento cautelati, individui, ai commi I (tardiva introduzione del giudizio di merito o estinzione dello stesso) e III (mancato versamento cauzione, dichiarazione con sentenza dell'inesistenza del diritto a cui tutela è stata richiesta la cautela), ipotesi tassative per la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, che non appaiono ricorrere nel caso di specie.
Si rammenta poi, a norma dell'art. 669 sexies c.p.c. (norma applicabile anche nella fattispecie specifica di sequestro conservativo), in caso di emanazione inaudita altera parte di decreto cautelare, la successiva ordinanza che, all'esito della differita instaurazione del contraddittorio, conferma modifica o revoca il precedente provvedimento costituisce il vero e proprio provvedimento conclusivo del procedimento cautelare. Sebbene il quadro normativo di riferimento non faccia riferimento alcuno in punto di efficacia dei suddetti provvedimenti, è orientamento condiviso nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, Ord. 2/07/2020 e Trib. Cassino Sent. 1231/2014) che la revoca, disposta con ordinanza, del decreto cautelare emesso inaudita altera parte determina la caducazione con effetto ex tunc del primo provvedimento, anche in ipotesi di ordinanza di modifica riduttiva del contenuto del decreto, nel senso che si verifica ab origine il travolgimento, totale o parziale, degli effetti del decreto nell'assorbimento del provvedimento emesso inaudita altera parte nella seguente ordinanza a contraddittorio pieno.
Ciò chiarito, deve ritenersi che, nell'ambito del giudizio di cui al R.N.G. 805/2024, a fronte dell'ordinanza del 03/12/2024 mediante cui è stato revocato il decreto di sequestro
2 preventivo concesso inaudita altera parte in data 07/11/2024, tale ultimo provvedimento abbia perso efficacia ex tunc, con la conseguente caducazione di tutti gli atti conseguenti.
Ciò chiarito, si osserva che con diffida del 06/12/2024 (cfr. doc. 3) Parte_1 ha domandato, per il tramite del suo difensore, la liberazione del vincolo sulla propria provvista del conto corrente e che l'istituto di credito ha comunicato di non poter ottemperato a tale richiesta a fronte “della notizia che il legale del creditore sta depositando reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.”. Tale diniego, a fronte delle considerazioni sopra svolte, appare pertanto illegittimo e pertanto deve essere Controparte_1 condannata alla liberazione del vin to corrente in essere con fatto comunque salvo quanto disposto all'esito Parte_1 dell'eventuale procedimento di reclamo dell'ordinanza del 03/12/2024.
Rispetto alla domanda di condanna di penale per ogni giorno di ritardo formulata da parte ricorrente, occorre far riferimento alla norma – di portata generale, nonostante la sua collocazione – contenuta nell'art. 614 bis c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di determinare, in caso di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fronte del comportamento precedentemente tenuto dalla resistente, appare equo determinare la suddetta penale nella misura giornaliera di € 100,00.
Circa la decorrenza della stessa, deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta a far decorrere tale condanna da un momento antecedente alla presente pronuncia. Si richiama sul punto l'insegnamento della Giurisprudenza del Consiglio di Stato che – peraltro conformemente al principio contenuto nel Codice di Procedura Civile Francese (art. 503), ordinamento dal quale è stato mutuato l'istituto in parola, denominato oltralpe astreinte – nel pronunciarsi rispetto all'art. 114 c.p.a. (analogo all'art. 614 bis c.p.c.) ha avuto modo di osservare che lo strumento in parola è volto a stimolare l'esecuzione della pronuncia stessa di talchè tale strumento non è ovviamente utilizzabile per gli inadempimenti pregressi , produttivi, piuttosto , di obbligazioni di natura risarcitoria (cfr. Cons. Stato, Sent. n. 4414/2015).
Pertanto, può essere indicato il termine di decorrenza dal quinto giorno della comunicazione/notificazione della presente sentenza.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Individuato il valore della controversia nell'importo di cui al provvedimento di sequestro dato inaudita altera parte, poi revocato, tenuto conto della natura squisitamente documentale della presente controversia, della complessità della stessa e della mancata opposizione del ricorrente contumace, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento relativamente alla fase di studio e introduttiva e i valori minimi relativi alla fase decisione, con esclusione della fase istruttoria.
Rispetto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. si osserva che, per giurisprudenza costante, i presupposti per l'accoglimento della domanda di cui al comma I dell'art. 96 c.p.c. sono da individuarsi, in primo luogo, nella totale vittoria nel giudizio (e quindi nella soccombenza totale della controparte) della parte che ne invochi l'applicazione, la quale deve altresì allegare: l'esistenza dell'elemento soggettivo della malafede/colpa grave della controparte soccombente, che ha agito/resistito temerariamente nel giudizio, e l'elemento oggettivo del danno.
In particolare, sotto il profilo soggettivo, si evidenzia come la mera inesistenza del diritto azionato rilevi solo nelle ipotesi di cui al comma II (relative a procedure cautelari e a
3 procedure esecutive), mentre al fine dell'applicazione del primo comma è necessario il quid pluris costituito dagli elementi soggettivi qualificati del dolo o della colpa grave.
In punto dell'elemento oggettivo, si osserva come la Giurisprudenza abbia negli ultimi anni mutato il precedente orientamento, più rigoroso, ai sensi del quale l'istante avrebbe dovuto provare esattamente l'an ed il quantum della propria pretesa (in linea con le regole proprie della responsabilità aquiliana), affermando come è sufficiente che l'istante ex art. 96, comma I, c.p.c. fornisca allegazione, anche generica, dei danni patiti (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 7583/2004
Posto che, nel proprio ricorso introduttivo, pur allegando asseriti Parte_1 danni derivanti dalla condotta dalla parte resistente, relativi al pagamento di caparra confirmatoria in forza di un contratto stipulato con un soggetto terzo, non concluso per indisponibilità delle somme di denaro presenti sul proprio conto correnti, si è riservata di agire in separata sede per il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'illegittimo rifiuto della resistente di consegnare alla sig.ra le somme richieste dalla stessa, facendo applicazione le Pt_1 coordinate ermeneutiche sopra ate al caso concreto, si ritiene debba essere rigettata la relativa domanda, posto che parte ricorrente non ha fornito elementi tali da far emergere profili di colpa grave in capo alla resistente, la quale è stata comunque destinataria dell'atto di citazione per sequestro presso terzi (cfr. doc. 3 ricorrente)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
NN , alla liberazione del vincolo posto sulla Controparte_1 propria pro fatto comunque Parte_1 salvo quanto disposto all'esito dell'eventuale procedimento di reclamo dell'ordinanza del 03/12/2024;
NN al pagamento della penale di € 100,00 Controparte_1 giornalieri p e del precedente capo di condanna, con decorrenza dal quinto giorno della comunicazione/notificazione della presente sentenza;
NN al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.307,00, oltre esborsi,
[...] 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 24/10/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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