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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15143 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 799/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AR EN Presidente
CE SI DI
EF AB DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 799/2024 pendente tra
, Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio degli avvocati Ilaria Passerini e Alessia Evangelisti ricorrente e
, CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio degli avvocati Anna Sansotta e Giovanna Francesca Silva resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 7087 del 2019 il Tribunale di Roma, a definizione del giudizio rubricato al n. r.g. 9063/2019, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti del presente giudizio e ha disposto l'affidamento condiviso dei minori e con dimora Per_1 Per_2
presso il padre e con contestuale assegnazione della casa familiare al
; calendario di frequentazioni materne e obbligo in capo alla CP_1 Pt_1
di corrispondere mensilmente la somma di euro 1.200,00 al , a titolo CP_1
di contributo al mantenimento dei figli.
ha convenuto in giudizio il resistente chiedendo al Tribunale Parte_1
di valutare un ampliamento delle frequentazioni materne dei ragazzi nonché,
all'esito di c.t.u., l'eventuale collocamento del figlio minore presso di Per_2
sé, unitamente al minore qualora dovesse manifestare tale volontà, Per_1
e qualora il trasferimento fosse aderente e compatibile alle esigenze del minore, con conseguenti provvedimenti economici che vengono rimessi al
Tribunale
Il resistente, costituitosi in giudizio ha preliminarmente chiesto di dichiarare nullo e/o inammissibile il ricorso in quanto privo dei requisiti formali previsti dall'art. 473 bis. 12, lett. f c.p.c. nonché nel merito ha chiesto il rigetto delle conclusioni ex adverso formulate.
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente rappresentato di avere trovato un accordo sul regime di affidamento condiviso dei minori, sul loro collocamento e sulle frequentazioni con entrambi i genitori,
2 chiedendo un rinvio al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa anche in ordine alle questioni economiche controverse.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in ordine alle questioni controverse e hanno allegato l'accordo tra le stesse sottoscritto, che di seguito si trascrive:
3 4 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate come da domanda congiunta.
per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione: 5 - dispone la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 7087/2019
emessa da questo Tribunale in data 19 febbraio 2019 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- compensa integralmente le spese della lite.
Roma, 18 ottobre 2025
Il DI relatore
EF AB
Il Presidente
AR EN
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AR EN Presidente
CE SI DI
EF AB DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 799/2024 pendente tra
, Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio degli avvocati Ilaria Passerini e Alessia Evangelisti ricorrente e
, CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio degli avvocati Anna Sansotta e Giovanna Francesca Silva resistente nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 7087 del 2019 il Tribunale di Roma, a definizione del giudizio rubricato al n. r.g. 9063/2019, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti del presente giudizio e ha disposto l'affidamento condiviso dei minori e con dimora Per_1 Per_2
presso il padre e con contestuale assegnazione della casa familiare al
; calendario di frequentazioni materne e obbligo in capo alla CP_1 Pt_1
di corrispondere mensilmente la somma di euro 1.200,00 al , a titolo CP_1
di contributo al mantenimento dei figli.
ha convenuto in giudizio il resistente chiedendo al Tribunale Parte_1
di valutare un ampliamento delle frequentazioni materne dei ragazzi nonché,
all'esito di c.t.u., l'eventuale collocamento del figlio minore presso di Per_2
sé, unitamente al minore qualora dovesse manifestare tale volontà, Per_1
e qualora il trasferimento fosse aderente e compatibile alle esigenze del minore, con conseguenti provvedimenti economici che vengono rimessi al
Tribunale
Il resistente, costituitosi in giudizio ha preliminarmente chiesto di dichiarare nullo e/o inammissibile il ricorso in quanto privo dei requisiti formali previsti dall'art. 473 bis. 12, lett. f c.p.c. nonché nel merito ha chiesto il rigetto delle conclusioni ex adverso formulate.
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente rappresentato di avere trovato un accordo sul regime di affidamento condiviso dei minori, sul loro collocamento e sulle frequentazioni con entrambi i genitori,
2 chiedendo un rinvio al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa anche in ordine alle questioni economiche controverse.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in ordine alle questioni controverse e hanno allegato l'accordo tra le stesse sottoscritto, che di seguito si trascrive:
3 4 Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Spese compensate come da domanda congiunta.
per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione: 5 - dispone la parziale modifica della sentenza di divorzio n. 7087/2019
emessa da questo Tribunale in data 19 febbraio 2019 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- compensa integralmente le spese della lite.
Roma, 18 ottobre 2025
Il DI relatore
EF AB
Il Presidente
AR EN
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