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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8278/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Corte D'Appello Catania - Piazza Verga Indirizzo_1 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INT.PAGAMENTO n. 11920249004177424000 CONTRIBUTO UNIF 2014
- INT.PAGAMENTO n. 11920249004177424000 REGISTRO 2014
- INT.PAGAMENTO n. 11920249004177424000 AR/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Corte D'Appello Catania - Piazza Verga 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920110016101277000 TARI 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920190007197288000 IMP REG 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4146/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.10.2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 119
2024 90041774 24000 e le sottese a) cartella di pagamento n. 11920110016101277000, asseritamente notificata il 04/06/2014 relativa a AR 2010 ;
b) cartella di pagamento n. 11920190007197288000, asseritamente notificata il 25/11/2021, limitatamente a: contributo unificato, anno 2014,
Eccepisce la inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti e e la intervenuta prescrizione di tutte e tre le pretese tributarie.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che in via preliminare ed assorbente eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata sono state emesse da enti impositori diversi dallo scrivente Ufficio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che Preliminarmente, che comunica di avere, in data
11.11.2024, notificato alla controparte a mezzo PEC la comunicazione di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 11920249004177424000, e che l'Ente esattore non procederà ad alcuna azione esecutiva e/
o cautelare nei confronti del ricorrente con riferimento alle cartelle di pagamento n. 11920110016101277000
e n. 11920190007197288000, rilevati i vizi di notifica eccepiti da controparte e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione , conclude chiedendo la cessata materia del contendere e, chiede che le spese di lite vengano compensate.
Parte ricorrente in data 28.10.2025 e 14.11.2025 deposita memorie illustrative con le quali insiste sul ricorso e conclude chiedendo la condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare esamina l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal l'Agenzia delle Entrate, che appare fondata.
Dalla Intimazione di pagamento notificata da ADER risulta chiaramente che Enti impositori sono il Comune di Palagonia e la Corte di Appello di Catania, pertanto necessita dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, con condanna alle spese di lite per il ricorrente.
Nel merito la Corte prende atto dell'annullamento in autotutela degli atti impugnati da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la soccombenza virtuale comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e condanna parte ricorrente al pagamento di € 200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate. Nel merito dichiara la cessata materia del contendere e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento di € 200,00 oltre oneri come per legge, in favore di parte ricorrente. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 IL
GIUDICE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8278/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Corte D'Appello Catania - Piazza Verga Indirizzo_1 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INT.PAGAMENTO n. 11920249004177424000 CONTRIBUTO UNIF 2014
- INT.PAGAMENTO n. 11920249004177424000 REGISTRO 2014
- INT.PAGAMENTO n. 11920249004177424000 AR/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Corte D'Appello Catania - Piazza Verga 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920110016101277000 TARI 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920190007197288000 IMP REG 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4146/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.10.2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 119
2024 90041774 24000 e le sottese a) cartella di pagamento n. 11920110016101277000, asseritamente notificata il 04/06/2014 relativa a AR 2010 ;
b) cartella di pagamento n. 11920190007197288000, asseritamente notificata il 25/11/2021, limitatamente a: contributo unificato, anno 2014,
Eccepisce la inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti e e la intervenuta prescrizione di tutte e tre le pretese tributarie.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che in via preliminare ed assorbente eccepisce la carenza di legittimazione passiva in quanto le cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata sono state emesse da enti impositori diversi dallo scrivente Ufficio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che Preliminarmente, che comunica di avere, in data
11.11.2024, notificato alla controparte a mezzo PEC la comunicazione di annullamento dell'intimazione di pagamento n. 11920249004177424000, e che l'Ente esattore non procederà ad alcuna azione esecutiva e/
o cautelare nei confronti del ricorrente con riferimento alle cartelle di pagamento n. 11920110016101277000
e n. 11920190007197288000, rilevati i vizi di notifica eccepiti da controparte e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione , conclude chiedendo la cessata materia del contendere e, chiede che le spese di lite vengano compensate.
Parte ricorrente in data 28.10.2025 e 14.11.2025 deposita memorie illustrative con le quali insiste sul ricorso e conclude chiedendo la condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare esamina l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal l'Agenzia delle Entrate, che appare fondata.
Dalla Intimazione di pagamento notificata da ADER risulta chiaramente che Enti impositori sono il Comune di Palagonia e la Corte di Appello di Catania, pertanto necessita dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, con condanna alle spese di lite per il ricorrente.
Nel merito la Corte prende atto dell'annullamento in autotutela degli atti impugnati da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e la soccombenza virtuale comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e condanna parte ricorrente al pagamento di € 200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate. Nel merito dichiara la cessata materia del contendere e condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento di € 200,00 oltre oneri come per legge, in favore di parte ricorrente. Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 IL
GIUDICE