Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 606
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Altro
    Inesistenza/nullità notifica atti presupposti e prescrizione

    La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela degli atti impugnati da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, dato che gli enti impositori indicati nell'intimazione di pagamento erano il Comune di Palagonia e la Corte di Appello di Catania.

  • Accolto
    Annullamento atti impugnati

    La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela degli atti impugnati da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 22/01/2026, n. 606
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 606
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo