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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2778/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU BE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11889/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028670336000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028670336000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028670336000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1797/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.11889/2025, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n.097 2022 0028670336000, dell'importo di €.1.608,49=, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate, relativa a somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del
D.P.R. n.600/1973 della dichiarazione modello Unico/Redditi anno 2015 per il periodo d'imposta 2014, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 16/04/2025, chiedendo l'annullamento, previa sospensione. La ricorrente, sebbene abbia provveduto al pagamento delle somme di cui sopra in data
07/05/2025 (come da ricevuta di pagamento CBILL in allegato), al fine di scongiurare eventuali procedure esecutive, ha inteso ugualmente contestare con il presente ricorso l'illegittimità della pretesa iscritta a ruolo in quanto tardiva e, in ogni caso, in parte prescritta. Trattasi di presunte maggiori imposte accertate a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/1973 e/o art. 54 bis DPR 633/1972 sui dati dichiarati dalla contribuente con il Modello Unico/2015 e inerenti la dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2014. Tale controllo automatizzato, sempre da quanto indicato nella cartella, sarebbe stato compiuto dall'Ufficio e posto ad oggetto di una preliminare comunicazione predisposta il 09/12/2020 (senza alcuna indicazione della data di notificazione), codice atto numero 54531561519, di cui, tuttavia, la ricorrente con il presenta ricorso ne contesta la conoscenza e il contenuto in quanto mai notificata. Per l'anno d'imposta
2014 la ricorrente, invero, ha presentato in data 29/09/2015 regolare dichiarazione dei redditi mediante
Modello UNICO PF/2015, che allega. Da quanto emerso in dichiarazione, dunque, la ricorrente per l'anno d'imposta 2014 aveva maturato un credito d'imposta di € 3.673,00 e non, come indicato nella cartella di pagamento, una maggiore imposta sicchè in difetto della notificazione della comunicazione relativa all'accertamento automatizzato indicato in cartella, la contribuente non è in grado di stabilire le ragioni della maggiore pretesa fiscale che ha determinato l'iscrizione a ruolo di presunte maggiori imposte. Eccepisce la violazione dell'art. 36 bis DPR 600/73 – Decadenza del termine per l'accertamento automatizzato in combinato disposto con la violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 - Violazione del termine per la notificazione della cartella di pagamento – Decadenza del termine d'accertamento e contestazione del tributo. Per l'anno d'imposta 2014, dunque, l'AA.EE. avrebbe dovuto effettuare il controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
600/73 entro il termine annuale per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta successivo
(dunque, entro il 30/09/2016) e, in ogni caso, a pena di decadenza, la cartella di pagamento contenente tale pretesa avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31/12/2019, ossia, ex art. 25 DPR 600/73, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'attività di liquidazione automatizzata di cui al predetto art. 36 bis DPR 600/73. Eccepisce inoltre la violazione dell'art. 43 DPR 600/73 – Decadenza del termine per l'accertamento delle imposte sui redditi. In assenza di prova dell'avvenuto accertamento automatizzato indicato in cartella e della sua regolare notificazione, l'AA.EE. sarebbe incorsa in ogni caso nella decadenza quinquennale di cui alla norma in intestazione. Il dispositivo dell'art. 43 del DPR 600/73, infatti, prevede che
“1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”, sicché per l'anno d'imposta 2014 per cui é causa, tenuto conto della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2015 e= stata presentata il 29/09/2015, il termine decadenziale qui eccepito sarebbe spirato il 31/12/2020, ovvero, entro il 25/03/2021 pur considerando la proroga di 85 giorni disposta durante il periodo pandemico con l'art. 67 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), tenuto conto che il primo atto impugnabile autonomamente conosciuto è stato la cartella di pagamento qui opposta notificata il
16/04/2025. Eccepisce inoltre la prescrizione degli interessi iscritti a ruolo per i presunti maggiori tributi –
Violazione dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.-.
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Con riferimento all'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dalla controparte in relazione alla cartella esattoriale notificata in data 16 aprile 2025, si rappresenta che la cartella di pagamento trae origine dalla dichiarazione integrativa relativa ai redditi 2014, presentata in data 10 luglio 2018. Ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/1973, il termine ordinario per la notifica della cartella sarebbe dovuto decorrere entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione, con scadenza naturale al 31 dicembre 2021. Tuttavia, in considerazione dell'emergenza Covid-19, la normativa emergenziale ha disposto specifiche misure di proroga e sospensione dei termini decadenziali, che incidono direttamente sul computo del termine finale di notifica: “Per i carichi affidati dall'Agenzia delle entrate dopo l'inizio del periodo emergenziale, anche successivamente al 31 dicembre 2021, afferenti alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lett. a), b) e c), del DL n. 34/2020, i termini di decadenza per la notifica della cartella nei confronti del debitore devono considerarsi prorogati di 24 mesi. Al contempo - ai fini del computo dei termini in parola - occorrerà altresì tener conto della sospensione di 478 giorni, derivante dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del DL
n. 18/2020 e del comma 3 dello stesso art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015”. L'art. 157, comma 3, del Decreto-
Legge 34/2020 prevede la proroga di 24 mesi per i termini decadenziali relativi ai carichi affidati dall'Agenzia delle Entrate dopo l'inizio del periodo emergenziale;
l'art. 68, comma 1, del Decreto-Legge 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 159/2015, dispone la sospensione per un periodo complessivo di 478 giorni dei termini amministrativi e processuali. La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Applicando tali disposizioni, il termine decadenziale ordinario del 31 dicembre 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023 e, con l'aggiunta della sospensione di 478 giorni, si estende fino al 22 aprile 2025. La notifica della cartella in data 16 aprile 2025, pertanto, è effettuata entro il termine prorogato e sospeso, risultando tempestiva e non affetta da decadenza o prescrizione.
Evidenzia che la pretesa tributaria oggetto di impugnazione e contestata dalla parte, trae origine da controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, eseguito sulla dichiarazione integrativa modello
UNICO/2015, anno d'imposta 2014, presentata dalla contribuente in data 10/07/2018. La contribuente, nella dichiarazione integrativa, ha modificato il proprio reddito imponibile e il relativo credito d'imposta, indicando un credito residuo pari a €.2.579,00. Tuttavia, dalla verifica dei dati trasmessi, è emerso che il credito originariamente esposto nella dichiarazione precedente, pari a € 3.673,00, era stato già interamente utilizzato in compensazione nella dichiarazione successiva, Unico/2016, anno 2015, così come si evince da quadro
RN trasmesso e dalla compensazione qui allegata. Pertanto, il sistema ha rilevato un indebito utilizzo del credito per un importo pari a € 1.094,00 (3.673,00- 2.579,00), somma per la quale è stata emessa cartella di pagamento, comprensiva di sanzioni e interessi ai sensi di legge.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Le somme di cui alla impugnata cartella vengono richieste a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni).
Il Collegio osserva che la normativa di riferimento prevede che quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la definizione in via breve evitando l'emissione del ruolo.
Nel caso in esame la Corte rileva che l'Ufficio non ha prodotto copia della comunicazione di irregolarità, né nella cartella è indicata la data della sua consegna alla contribuente.
La Suprema Corte ha statuito è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (Cass. Civ., sez. trib., 23/05/2012, n. 8137; Cass. nn. 14577/2018;
22351/2018; 8318/2018; 9900/2020).
Il Collegio osserva che antecedentemente alla notifica della cartella la normativa di riferimento non prevede alcun avviso di accertamento o avviso di liquidazione, bensì la mera comunicazione di irregolarità con la quale viene portato a conoscenza della parte l'esito del citato controllo, la quale costituisce di per sé titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
L'eccezione relativa alla decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'attività riscossiva per violazione dell'art.25 D.P.R. n.602/1973, è fondata.
Al riguardo va rilevato che l'art. 25 comma 1 lett. a) del D.P.R. 602/1973, impone al concessionario di notificare al contribuente la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista nell'art. 36-bis D.P.R 600/1973.
Il periodo d'imposta 2015 è stato oggetto della complessa normativa emergenziale in materia di Covid di cui all'art. 157 del DL 34/2020 nonché dell'art. 67 del DL 18/2020 che ne ha condizionato i termini. La questione sorge per via dell'art. 67 comma 1 del DL 18/2020 che così recita: “Sono sospesi dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Considerando, altresì, la norma di cui all'art. 157, DL
34/2020 riguardante la notifica degli atti, per il 2015, la situazione si presenta in questi termini:per l'omessa dichiarazione dell'annualità 2015 (redditi, Iva, Irap, sostituti d'imposta), i termini dell'azione decadenziale sono spirati al 26 marzo 2022 (anziché al 31 dicembre 2021); per le dichiarazioni presentate per l'annualità
2015 i cui termini di notifica degli atti sarebbero dovuti scadere il 31 dicembre 2020, per via del differimento degli atti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, il provvedimento accertativo andava notificato entro il 28 febbraio 2022.
Nella fattispecie de qua, ne consegue la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione dell'imposta in quanto la pretesa tributaria azionata con la cartella di pagamento impugnata andava notificata,
a pena di decadenza, entro e non oltre il 28/02/2022, mentre invece la stessa è stata notificata solo in data
16/04/2025, quindi tardivamente.
Di qui l'annullamento della cartella esattoriale in oggetto.
Poiché la ricorrente ha documentato di aver provveduto al pagamento della cartella per evitare l'azione esecutiva del Fisco, legittima appare la richiesta di restituzione delle somme corrisposte, per cui condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed la Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate, in solido tra di loro, a rimborsare alla ricorrente l'importo di €.1.608,49=, gravato da interessi come per legge dalla data del pagamento al soddisfo.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate, in solido tra di loro, al rimborso, in favore della ricorrente, della somma di euro 1.608,49=, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RU BE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11889/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028670336000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028670336000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028670336000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1797/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.11889/2025, depositato telematicamente, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n.097 2022 0028670336000, dell'importo di €.1.608,49=, relativa ad iscrizione a ruolo operata dalla Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate, relativa a somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del
D.P.R. n.600/1973 della dichiarazione modello Unico/Redditi anno 2015 per il periodo d'imposta 2014, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 16/04/2025, chiedendo l'annullamento, previa sospensione. La ricorrente, sebbene abbia provveduto al pagamento delle somme di cui sopra in data
07/05/2025 (come da ricevuta di pagamento CBILL in allegato), al fine di scongiurare eventuali procedure esecutive, ha inteso ugualmente contestare con il presente ricorso l'illegittimità della pretesa iscritta a ruolo in quanto tardiva e, in ogni caso, in parte prescritta. Trattasi di presunte maggiori imposte accertate a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis DPR n. 600/1973 e/o art. 54 bis DPR 633/1972 sui dati dichiarati dalla contribuente con il Modello Unico/2015 e inerenti la dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2014. Tale controllo automatizzato, sempre da quanto indicato nella cartella, sarebbe stato compiuto dall'Ufficio e posto ad oggetto di una preliminare comunicazione predisposta il 09/12/2020 (senza alcuna indicazione della data di notificazione), codice atto numero 54531561519, di cui, tuttavia, la ricorrente con il presenta ricorso ne contesta la conoscenza e il contenuto in quanto mai notificata. Per l'anno d'imposta
2014 la ricorrente, invero, ha presentato in data 29/09/2015 regolare dichiarazione dei redditi mediante
Modello UNICO PF/2015, che allega. Da quanto emerso in dichiarazione, dunque, la ricorrente per l'anno d'imposta 2014 aveva maturato un credito d'imposta di € 3.673,00 e non, come indicato nella cartella di pagamento, una maggiore imposta sicchè in difetto della notificazione della comunicazione relativa all'accertamento automatizzato indicato in cartella, la contribuente non è in grado di stabilire le ragioni della maggiore pretesa fiscale che ha determinato l'iscrizione a ruolo di presunte maggiori imposte. Eccepisce la violazione dell'art. 36 bis DPR 600/73 – Decadenza del termine per l'accertamento automatizzato in combinato disposto con la violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 - Violazione del termine per la notificazione della cartella di pagamento – Decadenza del termine d'accertamento e contestazione del tributo. Per l'anno d'imposta 2014, dunque, l'AA.EE. avrebbe dovuto effettuare il controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
600/73 entro il termine annuale per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta successivo
(dunque, entro il 30/09/2016) e, in ogni caso, a pena di decadenza, la cartella di pagamento contenente tale pretesa avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31/12/2019, ossia, ex art. 25 DPR 600/73, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'attività di liquidazione automatizzata di cui al predetto art. 36 bis DPR 600/73. Eccepisce inoltre la violazione dell'art. 43 DPR 600/73 – Decadenza del termine per l'accertamento delle imposte sui redditi. In assenza di prova dell'avvenuto accertamento automatizzato indicato in cartella e della sua regolare notificazione, l'AA.EE. sarebbe incorsa in ogni caso nella decadenza quinquennale di cui alla norma in intestazione. Il dispositivo dell'art. 43 del DPR 600/73, infatti, prevede che
“1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”, sicché per l'anno d'imposta 2014 per cui é causa, tenuto conto della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2015 e= stata presentata il 29/09/2015, il termine decadenziale qui eccepito sarebbe spirato il 31/12/2020, ovvero, entro il 25/03/2021 pur considerando la proroga di 85 giorni disposta durante il periodo pandemico con l'art. 67 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), tenuto conto che il primo atto impugnabile autonomamente conosciuto è stato la cartella di pagamento qui opposta notificata il
16/04/2025. Eccepisce inoltre la prescrizione degli interessi iscritti a ruolo per i presunti maggiori tributi –
Violazione dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.-.
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo la legittimità dell'operato. Con riferimento all'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dalla controparte in relazione alla cartella esattoriale notificata in data 16 aprile 2025, si rappresenta che la cartella di pagamento trae origine dalla dichiarazione integrativa relativa ai redditi 2014, presentata in data 10 luglio 2018. Ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/1973, il termine ordinario per la notifica della cartella sarebbe dovuto decorrere entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione, con scadenza naturale al 31 dicembre 2021. Tuttavia, in considerazione dell'emergenza Covid-19, la normativa emergenziale ha disposto specifiche misure di proroga e sospensione dei termini decadenziali, che incidono direttamente sul computo del termine finale di notifica: “Per i carichi affidati dall'Agenzia delle entrate dopo l'inizio del periodo emergenziale, anche successivamente al 31 dicembre 2021, afferenti alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lett. a), b) e c), del DL n. 34/2020, i termini di decadenza per la notifica della cartella nei confronti del debitore devono considerarsi prorogati di 24 mesi. Al contempo - ai fini del computo dei termini in parola - occorrerà altresì tener conto della sospensione di 478 giorni, derivante dal combinato disposto dell'art. 68, comma 1, del DL
n. 18/2020 e del comma 3 dello stesso art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015”. L'art. 157, comma 3, del Decreto-
Legge 34/2020 prevede la proroga di 24 mesi per i termini decadenziali relativi ai carichi affidati dall'Agenzia delle Entrate dopo l'inizio del periodo emergenziale;
l'art. 68, comma 1, del Decreto-Legge 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 159/2015, dispone la sospensione per un periodo complessivo di 478 giorni dei termini amministrativi e processuali. La differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Applicando tali disposizioni, il termine decadenziale ordinario del 31 dicembre 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023 e, con l'aggiunta della sospensione di 478 giorni, si estende fino al 22 aprile 2025. La notifica della cartella in data 16 aprile 2025, pertanto, è effettuata entro il termine prorogato e sospeso, risultando tempestiva e non affetta da decadenza o prescrizione.
Evidenzia che la pretesa tributaria oggetto di impugnazione e contestata dalla parte, trae origine da controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, eseguito sulla dichiarazione integrativa modello
UNICO/2015, anno d'imposta 2014, presentata dalla contribuente in data 10/07/2018. La contribuente, nella dichiarazione integrativa, ha modificato il proprio reddito imponibile e il relativo credito d'imposta, indicando un credito residuo pari a €.2.579,00. Tuttavia, dalla verifica dei dati trasmessi, è emerso che il credito originariamente esposto nella dichiarazione precedente, pari a € 3.673,00, era stato già interamente utilizzato in compensazione nella dichiarazione successiva, Unico/2016, anno 2015, così come si evince da quadro
RN trasmesso e dalla compensazione qui allegata. Pertanto, il sistema ha rilevato un indebito utilizzo del credito per un importo pari a € 1.094,00 (3.673,00- 2.579,00), somma per la quale è stata emessa cartella di pagamento, comprensiva di sanzioni e interessi ai sensi di legge.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Le somme di cui alla impugnata cartella vengono richieste a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni).
Il Collegio osserva che la normativa di riferimento prevede che quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la definizione in via breve evitando l'emissione del ruolo.
Nel caso in esame la Corte rileva che l'Ufficio non ha prodotto copia della comunicazione di irregolarità, né nella cartella è indicata la data della sua consegna alla contribuente.
La Suprema Corte ha statuito è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento (Cass. Civ., sez. trib., 23/05/2012, n. 8137; Cass. nn. 14577/2018;
22351/2018; 8318/2018; 9900/2020).
Il Collegio osserva che antecedentemente alla notifica della cartella la normativa di riferimento non prevede alcun avviso di accertamento o avviso di liquidazione, bensì la mera comunicazione di irregolarità con la quale viene portato a conoscenza della parte l'esito del citato controllo, la quale costituisce di per sé titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
L'eccezione relativa alla decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'attività riscossiva per violazione dell'art.25 D.P.R. n.602/1973, è fondata.
Al riguardo va rilevato che l'art. 25 comma 1 lett. a) del D.P.R. 602/1973, impone al concessionario di notificare al contribuente la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista nell'art. 36-bis D.P.R 600/1973.
Il periodo d'imposta 2015 è stato oggetto della complessa normativa emergenziale in materia di Covid di cui all'art. 157 del DL 34/2020 nonché dell'art. 67 del DL 18/2020 che ne ha condizionato i termini. La questione sorge per via dell'art. 67 comma 1 del DL 18/2020 che così recita: “Sono sospesi dall'8 marzo al
31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Considerando, altresì, la norma di cui all'art. 157, DL
34/2020 riguardante la notifica degli atti, per il 2015, la situazione si presenta in questi termini:per l'omessa dichiarazione dell'annualità 2015 (redditi, Iva, Irap, sostituti d'imposta), i termini dell'azione decadenziale sono spirati al 26 marzo 2022 (anziché al 31 dicembre 2021); per le dichiarazioni presentate per l'annualità
2015 i cui termini di notifica degli atti sarebbero dovuti scadere il 31 dicembre 2020, per via del differimento degli atti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, il provvedimento accertativo andava notificato entro il 28 febbraio 2022.
Nella fattispecie de qua, ne consegue la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione dell'imposta in quanto la pretesa tributaria azionata con la cartella di pagamento impugnata andava notificata,
a pena di decadenza, entro e non oltre il 28/02/2022, mentre invece la stessa è stata notificata solo in data
16/04/2025, quindi tardivamente.
Di qui l'annullamento della cartella esattoriale in oggetto.
Poiché la ricorrente ha documentato di aver provveduto al pagamento della cartella per evitare l'azione esecutiva del Fisco, legittima appare la richiesta di restituzione delle somme corrisposte, per cui condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed la Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate, in solido tra di loro, a rimborsare alla ricorrente l'importo di €.1.608,49=, gravato da interessi come per legge dalla data del pagamento al soddisfo.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle
Entrate, in solido tra di loro, al rimborso, in favore della ricorrente, della somma di euro 1.608,49=, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo. Compensa le spese di lite tra le parti.