Sentenza breve 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 26/04/2022, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00659/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2022, proposto da
Ditta SC ON, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato SC Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
PER L’ANNULLAMENTO
-del provvedimento prot. 2732 del 04.02.2022, notificato a mezzo pec in pari data, a firma del dirigente p.t. del Settore III – Lavori Pubblici – Urbanistica – del Comune di Laterza;
-del provvedimento prot. n. 23161 del 16.11.2022, a firma del Dirigente p.t. del Settore III – lavori Pubblici – Urbanistica – del Comune di Laterza, reso ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990.
-del provvedimento prot. n-1698 del 22.01.2021 a firma del Dirigente p.t. del Settore III – lavori Pubblici – Urbanistica – del Comune di Laterza, reso ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Laterza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. ON SC, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, è risultato assegnatario di lotto all’interno della zona P.I.P. del Comune di Laterza, identificato in catasto al fgl. 85 p.lla 1552, sul quale insisteva già fabbricato artigianale.
Il lotto in parola ricade all’interno di un’area caratterizzata da un complesso regime di tutela, a causa della presenza in parte di vincoli imposti ex lege (in quanto area considerata di notevole interesse pubblico) e per il resto dovuti alla particolare conformazione nei luoghi (vincolo idrogeologico; area di rispetto boschi in parte, coni visuali, sito di rilevanza naturalistica).
In data 05.10.2017, previa acquisizione dei pareri da parte degli Enti preposti alla tutela delle emergenze paesaggistiche ed ambientali ivi presenti, quest’ultimo ha chiesto ed ottenuto dall’Ente civico provvedimento autorizzativo unico n. 2/2017, avente ad oggetto un intervento di ampliamento del manufatto già esistente, da destinare ad attività di assemblaggio di arredi.
A tale assenso nell’ottobre del 2019 è seguita richiesta di variante, preordinata alla realizzazione di lavori di ridistribuzione degli ambienti interni all’opificio, attraverso tramezzature in laterizi, per formare nuovi locali di lavoro con relativi servizi igienici: anche in tal caso, all’esito del positivo rilascio dei presupposti pareri e dell’acquisizione del dettaglio del lay-out del ciclo produttivo, l’Ente civico assentiva il progetto mediante P.A.U. n. 4 del 03.07.2020.
In data 15.01.2021 la ditta ON ha chiesto all’Ente civico autorizzazione alla concessione in locazione dell’immobile di che trattasi in favore della ditta ND di AR IO, al fine di consentire lo svolgimento all’interno di parte del medesimo dell’attività di palestra.
Seguiva provvedimento del 22.01.2021del responsabile p.t. dell’Ufficio tecnico, reso ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, con il quale, dato atto che la ditta ND era già operante all’interno della Zona P.I.P. e fatto richiamo dell’art. 21, comma 2, del vigente Regolamento che disciplina la zona in parola, si comunicavano i motivi ritenuti ostativi alla possibilità di assentire l’insediamento di un’attività di palestra all’interno del fabbricato condotto in gestione dalla ditta ON.
Tali motivi erano individuati nel fatto che con P.A.U. del 2017 e con successiva variante del 2020 la distribuzione dei locali interni del citato immobile era stata autorizzata, in via esclusiva, per l’esercizio di attività di assemblaggio arredi, secondo apposito ciclo produttivo presentato dalla stessa ditta ricorrente.
In data 22.09.2021 quest’ultima interveniva nel contraddittorio endoprocedimentale, indicando i ritenuti profili di criticità sottesi alla valutazione ostativa comunicata dall’ufficio tecnico.
Nel frattempo in data 04.11.2021 la stessa ricorrente presentava comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), avente ad oggetto “ una diversa distribuzione degli spazi interni e adeguamento degli impianti tecnologici per lo svolgimento dell’attività di palestra in locali già di tipo artigianale ”: nello specifico l’intervento prevedeva la mera fusione di tre (delle otto) unità che compongono l’immobile, identificate catastalmente con distinti subalterni, e il cambio di destinazione d’uso senza opere a palestra.
In data 16.11.2021 l’ufficio tecnico del Comune di Laterza adottava nuovo preavviso di diniego con il quale, ripercorsi i precedenti step amministrativi che avevano condotto ad autorizzare all’interno del manufatto l’attività di assemblaggio di arredi, comunicava:
(i) per un verso, che l’intervento proposto “ non rispetta le norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR di cui all’art. 63 co. 3 lett b1), in quanto non risulta finalizzato ad un ulteriore adeguamento funzionale dell’opificio atteso che prevede l’apertura di una palestra, attività diversa da quella di assemblaggio di arredi ”;
(ii) per altro verso, che “ non è stato specificato se la palestra è da intendersi aperta al pubblico o destinata ai dipendenti dell’azienda ”.
Inoltre, con il medesimo atto si faceva rinvio al vigente Regolamento per l’assegnazione delle aree PIP e, in specie, all’art. 21, comma 2.
Nei termini concessi la ditta ricorrente presentava controdeduzioni con cui chiariva che l’indirizzo di tutela paesaggistica a cui faceva rinvio l’ufficio tecnico investiva la fase genetica della trasformazione del territorio, ossia quella di realizzazione dell’edificio, non già quella gestionale dello stesso, osservando sul punto come peraltro la nuova destinazione riducesse drasticamente le potenzialità interferenti con l’ambiente e il paesaggio (superando un’attività strettamente produttiva ed introducendo un’attività di servizio finalizzata al benessere individuale). Sotto altro profilo, rilevava l’inconsistenza ai fini dell’ammissibilità del cambio d’uso della tipologia della clientela destinata ad usufruire della struttura “ non potendosi plausibilmente pensare che la loro appartenenza al novero degli operatori del PIP, o meno, possa rilevare sul piano autorizzativo/urbanistico o addirittura su quello paesaggistico/ambientale ”.
Tuttavia, con provvedimento del 04.02.2022, inoltrato in pari data a mezzo pec, in assenza di una concreta valutazione delle osservazioni presentate da parte ricorrente, il Dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Laterza ha confermato i preannunciati motivi ostativi, limitandosi ad incrementare il dato motivazionale con la considerazione che tra le molteplici attività che sono individuate dall’oggetto sociale della ditta ON e della Società ON S.r.l. (anch’essa riconducibile al titolare dell’impresa ricorrente, ma che non aveva alcun ruolo all’interno della vicenda), come evincibile da visura camerale, non emerge quella di palestra. Da qui, il diniego e la conseguente comunicazione di inefficacia degli effetti della CILA ratione temporis inoltrata.
Veniva dunque proposto il presente ricorso, per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto. Carenza istruttoria e motivazionale. Violazione del principio del giusto procedimento;
II. Eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale. Violazione art. 3 l. n. 241/1990;
III. Eccesso di potere per illogicità manifesta carenza istruttoria. Erronea presupposizione in fatto e in diritto. Violazione art. 21 regolamento P.I.P. Violazione del principio del giusto procedimento sotto altro profilo.
In data 11.04.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Laterza per resistere al ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
L’odierna impugnativa si incentra su un atto con il quale è stato dichiarato che la CILA presentata per la realizzazione degli interventi descritti non avrebbe spiegato alcun effetto. In particolare, viene in rilievo un atto ostativo opposto a CILA, presentata dalla ditta ricorrente, avente ad oggetto di lavori di fusione ed adeguamento degli spazi interni, con cambio di destinazione d’uso, da opificio a palestra, di quota parte di immobile artigianale di proprietà, ubicato all’interno dell’area P.I.P. del Comune di Laterza.
Come espressamente riconosciuto dall’Amministrazione resistente, l’ontologica carenza di interesse all’impugnativa risiede nell’evidenza che, nella specie, viene in rilievo un atto privo di natura provvedimentale che, quindi, che non possiede alcuna autonoma lesività.
“ Invero, l’atto con cui l’amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l’effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività di edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego. Resta, beninteso, fermo l’esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l’attività libera non coincida con l’attività ammessa (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 17 settembre 2018 n. 5516; TAR Veneto, Sez. II, 15 aprile 2015 n. 415) ” (cfr. da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 08/05/2019, n. 2469; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 07/01/2019, n. 19; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 26/05/2021, n. 3495).
Ciò posto, il provvedimento del 04.02.2022, gravato dal ricorrente, avente ad oggetto “ Pratica S.U.A.P. n. 1252/2021 (prot. n. 22286 del 04.11.2021) – Comunicazione di inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) per diversa distribuzione degli spazi interni e adeguamento degli impianti tecnologici, per lo svolgimento dell’attività di palestra in locali già di tipo artigianale in via Industrie ON s.n.c. – zona P.I.P. (fog. 85 part.lla 1896 sub 4-5-6) – Provvedimento di diniego definitivo ”, pur menzionando incidentalmente nel preambolo motivazionale la circostanza per cui non è possibile locare l’opificio o una sua porzione in quanto lo stesso immobile risulta realizzato ai sensi dell’art. 63 delle N.T.A. del P.P.T.R., nella parte dispositiva evidenzia esclusivamente che “ la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) presentata in data 04.11.2021 … è inefficace ed improduttiva di effetti ”.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Per la peculiarità della fattispecie, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO