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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/12/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
nella causa n R.G. 1264/2024 promossa da , c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'AVV. MARIAROSA C.F._1
SANGINETO,
-parte attrice in riassunzione-
Contro
, subentrata ex lege, a titolo Controparte_1 universale, ad , (CF: )), con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma, Via G. Grezar n.14, in persona del Responsabile Contenzioso
rappresentata e difesa dall'AVV. GIOVANNA D'ADDATO, Controparte_3
- convenuta -
e
Controparte_4
(CF: ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. A. Maurizio Greco (CF:
per procura generale ad lites del 22.3.2024 - a rogito dott. C.F._2 notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino - Via Per_1 dell'Arcivescovado n° 09 - , presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Torino
- terzo chiamato -
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
«voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale nel merito - previa integrale conferma delle statuizioni assunte dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di OD,
Dott.ssa Redini, nell'ambito del giudizio R.G. 1064/2022, relativamente, nello specifico, all'assegnazione ad dell'importo di 1/5 della Naspi corrisposta da CP_5 CP_
al GN , tenendo conto del limite di legge come previsto Parte_1 per l'assegno pensionistico, calcolandosi il quinto sulla parte eccedente il doppio della misura massima dell'assegno sociale con un minimo di Euro 1.000,00, dichiararsi la nullità e/o inefficacia e/o annullare l'atto di pignoramento di crediti presso terzi notificato in data 29.09.2022 al GN per Parte_1 impignorabilità del credito vantato dall'odierno attore nei confronti dell ovvero CP_4 per superamento dei limiti di pignorabilità del credito stesso per cui è causa;
Conseguentemente: - condannare l al Controparte_6 risarcimento dei danni subiti dal GN pari all'importo che si Parte_1 determina in via equitativa in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) o in quella somma maggiore o minore che l'Ill.mo GN Giudice riterrà equa anche all'esito dell'esame della documentazione agli atti e dell'espletanda istruttoria di causa, alla luce delle argomentazioni evidenziate e dei motivi sopra esposti. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria. In via istruttoria: con riserva di ulteriori produzioni ed articolazioni di richieste istruttorie
Per parte convenuta ( ): Controparte_1
“Per il rigetto della opposizione ex adverso proposta e di ogni altra domanda.
Con vittoria di spese diritti e d onorari.»
Per il terzo chiamato ): CP_4
«nel merito, l'Istituito si rimette al prudente apprezzamento ed alle determinazioni sentenziali che vorrà adottare l'adita Autorità giudiziaria. Spese di lite compensate.»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, ha Parte_1 evocato in giudizio e al fine di sentire Controparte_6 CP_4 accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.
Ha premesso, in fatto, di aver proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi notificatogli da Controparte_6 sulle somme dovute dall a titolo di NASpI anticipata, deducendo
[...] CP_4
l'illegittimità del pignoramento per violazione dei limiti di pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali (cfr. doc. 5 fasc. attoreo).
Il procedimento esecutivo era stato incardinato presso il Tribunale di OD, il quale con ordinanza del G.E. del 02/02/2023 (deposito del 06.11.2024) aveva riconosciuto la pignorabilità nei limiti di 1/5 della NASpI eccedente il doppio dell'assegno sociale, disponendo la restituzione della parte eccedente e assegnando termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito
Nel prefato giudizio di merito introdotto in origine presso il Tribunale di OD,
[...]
si era costituita eccependo la correttezza della procedura, Controparte_1 la natura di contributo finanziario della NASpI anticipata e la conseguente pignorabilità integrale. , chiamata in causa come terzo pignorato, aveva aderito CP_4 alle difese di , sottolineando la propria posizione di litisconsorte necessario e CP_5 richiamando la giurisprudenza sulla natura della prestazione.
Il Tribunale di OD con sentenza emessa in data 23.01.2024 si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Ivrea, dove il giudizio è stato quindi riassunto, riproponendo le medesime doglianze già sollevate avanti al Tribunale di
OD, con richiesta di riconoscere i danni per l'illegittimo pignoramento eseguito a carico del sig. per la somma in eccesso pignorata. Parte_1
La causa, avente natura documentale, è stata poi discussa e trattenuta a decisione in data 26.11.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari che devono orientare la decisione.
La controversia verte sulla natura della NASpI anticipata e sui limiti di pignorabilità applicabili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e la prassi amministrativa (da ultimo la circolare n. 130/2025) la naspi anticipata richiesta ed erogata in un'unica CP_4 soluzione assume la veste di un contributo e/o sostegno all'imprenditorialità e non ha funzione di sostentamento economico, ma di contributo finanziario, e pertanto non è soggetta ai limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c., ma può essere pignorata per intero ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/73.
Orbene al riguardo occorre considerare, infatti, che la Naspi, in questa veste, è un incentivo all'autoimprenditorialità per il quale non è indicato il limite della trattenuta ex art. 545 cpc, non avendo la stessa funzione di sostentamento economico. La Corte di Cassazione già da tempo ha chiarito che: “l'erogazione in un'unica soluzione ed in via anticipata dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e quindi perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e tale resta la sua funzione sia che venga svolta un'attività di artigiano, ovvero di commerciante o ancora attività imprenditoriale” (Cassazione, sentenza n. 9007/2002)
A questo proposto, si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 2859/2024 del 14.05.2024), secondo cui con riferimento ad identica fattispecie, ossia al pignoramento di credito relativo al c.d. “anticipo Naspi”, la Corte di Appello di Torino, Sez. prima, nella sentenza pubblicata in data 9 giugno 2023, ha spiegato che il credito relativo all'anticipo NASPI ai sensi del d.lgs del 22/2015 e, in particolare, del suo art. 8, ha natura di contributo finanziario che, come tale, non soggiace al limite di pignorabilità di cui all0ar. 545 c.p.c., e ciò “alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in tema di analoghi - e anteriori - incentivi all'imprenditorialità: la corresponsione anticipata dell'ASPI di cui all'art. 2 comma 19 legge n. 92/2012 e l'indennità di mobilità erogata in via anticipata ex art. 7 comma 5 legge n. 223/1991.
Precisamente, si è chiarito che “in relazione all'indennità di mobilità erogata in via anticipata, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative
(Cassazione sez. L n. 24951 del 15.09.2021;Cassazione Sez. L n. 7470 del
19.03.2020; Cassazione sez. L n. 12746 del 25.05.2010).
L'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma, risponde alla "ratio" di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e che il lavoratore, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme, deve restituire.
Il presupposto di questi benefici, che si sono succeduti nel tempo, è analogo:
l'anticipazione, in favore del lavoratore "disoccupato", è prevista per agevolare quest'ultimo nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa. La finalità perseguita dal legislatore, quindi, è stata (ed è) quella di favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato. Si tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione "alternativa" rispetto al lavoro dipendente,
"convertendo" in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo
Tale, dunque, è la connotazione che viene attribuita alla indennità di disoccupazione, poi divenuta Naspi, allorché viene richiesta in via anticipata in unica soluzione. Alla luce di quanto innanzi il pignoramento è dunque avvenuto correttamente da parte dell'Agente di Riscossione (sulla base delle cartelle divenute esecutive per l'importo di € 16.349,00 portata dalle cartelle di pagamento n.135
2003 00152461 03 000; n.135 2012 00023836 30 000; n.135 2012 00023837 31
000; n.135 2012 00094719 47 000; n.135 2013 00027913 91 000; n. 135 2013
00062229 90 000; n.135 2013 00068467 04 000; n.135 2014 00009407 75 000;
n.135 2014 000131490 04 000; n.135 2014 000379436 0 000) ed anche la rimessa CP_ da parte dell è stata corretta.
Le argomentazioni sviluppate da appaiono Controparte_1 corrette e condivisibili: la procedura è stata conforme alla normativa e la restituzione delle somme è, in ogni caso, avvenuta tempestivamente.
Questo giudice aderisce quindi ai principi di diritto ivi richiamati di conseguenza ritiene che il credito pignorato non sia equiparabile ad una prestazione previdenziale pensionistica, bensì ad un contributo finanziario che il legislatore ha previsto per i soggetti disoccupati intenzionati ad avviare una attività autonoma.
Pur ritenendo assorbente la considerazione che precede, in ogni caso, non risulta provato né allegato alcun danno in capo al sig. per la materiale Parte_1 temporanea indisponibilità delle somme, somme peraltro che sono state restituite dall'Ente in data 21.06.2023 come emerge dal bonifico allegato (cfr. doc. fascicolo
) sicché la domanda risarcitoria deve essere rigettata non essendo dimostrato CP_5 alcun pregiudizio concreto per la materiale indisponibilità delle somme nel periodo indicato.
Erra, inoltre, l'attrice nel lamentare che discenda un danno dalla mancata immediata restituzione delle somme oggetto di pignoramento. Per vero il provvedimento cautelare del Giudice dell'esecuzione di OD (da cui è scaturito il giudizio di merito) si è limitato a sospendere l'esecuzione e dunque la definitiva assegnazione delle somme ad , limitandole ad 1/5. CP_5
La sospensione dell'esecuzione non ha tuttavia comportato sic et simpliciter
l'immediata restituzione dei beni pignorati in eccedenza al debitore. L'ordinanza di assegnazione pur costituendo titolo esecutivo per l'assegnazione del credito – cfr.
Cass. 3 giugno 2015, n. 11493; Cass. 18 marzo 2003 n. 3976, in Riv. esec. forzata,
2003, 708 –è inidonea a conseguire gli effetti propri del giudicato, cfr. Cass., 17 ottobre 2014, n. 22050.
In ultimo non pertinente appare il richiamo alla liquidazione equitativa del danno, nella specie, la possibilità di operare una liquidazione equitativa invocata da parte attrice non è predicabile posto che soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno ex art. 1226 c.c. ne legittima l'applicabilità ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato.
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni come genericamente allegata non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. S.U. 20.04.2004 n. 7583, Cass. Sez. un.
19.01.2007 n. 1140, Cass. 27.10.2015 n. 21798).
In sostanza (pur prescindendo dalla qualificazione della NASPI come contributo finanziario) parte attrice ha omesso di allegare gli "elementi di fatto necessari ad individuare il danno sofferto" non potendosi considerare in re ipsa.
Quanto alle spese di lite, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti, in ragione della complessità e della oggettiva controvertibilità della questione sottoposta all'esame del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
1264/2024 R.G., così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da (c.f. ); Parte_1 C.F._1 COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Ivrea, il 03.12. 2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)