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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
NC IN IC
AN CH IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 5644/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. VICINI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. VICINI GIANLUCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“In via principale: voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia provvedere alla modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 26.09.1998 a
LU (Bs), di cui alla sentenza n. 2036/2017 pubblicata il 30.06.2017 e, per l'effetto, modificare dette condizioni nei seguenti termini congiuntamente concordati dalle parti:
- nulla disporsi in tema di affidamento e visite dei figli , Persona_1 Persona_2
e , in quanto tutti oggi maggiorenni;
Persona_3
- revocare l'obbligo posto a carico di di concorrere al mantenimento in favore del Parte_1
1 figlio con la corresponsione dell'importo mensile di Euro 250,00 Persona_1
nonché a versare il 50% delle spese straordinarie in favore di detto figlio;
- revocare l'obbligo posto a carico di di concorrere al mantenimento in favore di Parte_1
con la corresponsione dell'importo mensile di Euro 200,00; Persona_4
Ferme le ulteriori condizioni di cui ai punti 3 e 4 della sentenza di divorzio nella sola parte riferita al mantenimento delle figlie e (maggiorenni, ma non Persona_2 Persona_3 economicamente indipendenti) e di cui al punto 6 della sentenza di divorzio, riferita al rilascio del passaporto.
Compenso professionale e spese di giudizio interamente compensati fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a LU (BS) in data 26.9.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di LUMEZZANE al n. 81, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli , e tutti maggiorenni. Persona_1 Per_2 Per_3
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2036/2017, pubblicata in data
30.6.2017 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI GH Presidente relatrice
NC IN IC
AN CH IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 5644/2025 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. VICINI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. VICINI GIANLUCA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“In via principale: voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia provvedere alla modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 26.09.1998 a
LU (Bs), di cui alla sentenza n. 2036/2017 pubblicata il 30.06.2017 e, per l'effetto, modificare dette condizioni nei seguenti termini congiuntamente concordati dalle parti:
- nulla disporsi in tema di affidamento e visite dei figli , Persona_1 Persona_2
e , in quanto tutti oggi maggiorenni;
Persona_3
- revocare l'obbligo posto a carico di di concorrere al mantenimento in favore del Parte_1
1 figlio con la corresponsione dell'importo mensile di Euro 250,00 Persona_1
nonché a versare il 50% delle spese straordinarie in favore di detto figlio;
- revocare l'obbligo posto a carico di di concorrere al mantenimento in favore di Parte_1
con la corresponsione dell'importo mensile di Euro 200,00; Persona_4
Ferme le ulteriori condizioni di cui ai punti 3 e 4 della sentenza di divorzio nella sola parte riferita al mantenimento delle figlie e (maggiorenni, ma non Persona_2 Persona_3 economicamente indipendenti) e di cui al punto 6 della sentenza di divorzio, riferita al rilascio del passaporto.
Compenso professionale e spese di giudizio interamente compensati fra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a LU (BS) in data 26.9.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di LUMEZZANE al n. 81, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli , e tutti maggiorenni. Persona_1 Per_2 Per_3
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2036/2017, pubblicata in data
30.6.2017 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI GH
2