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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 2857 /2023
T R A
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. VITAGLIANO Parte_1
VINCENZO, avv. ANGELA BARRETTA e avv. ANNA BARRETTA, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 7.3.2023 il ricorrente ha richiesto la condanna del fondo di garanzia dell' al pagamento della somma di euro 603,90 a titolo di tfr. Ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società dal 14.8.2006 al 9.6.2008; che con sentenza n. 17335/15 il Tribunale di Parte_2
Napoli condannava la al pagamento in suo favore della somma di euro 603,90 a titolo di Parte_2
tfr; che, presentata istanza di fallimento, poi chiuso senza accertamento del passivo per carenza di attivo, in data 3.1.2018 la società veniva cancellata dal registro delle imprese.
Ha presentato quindi all' domanda telematica del 29.4.2022 per ottenere le somme dovute a CP_1
titolo di TFR, e, non accolta la domanda, trascorsi 60 giorni, e proposto invano ricorso CP_ amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale al fine di condannare l' n.q. di Fondo di garanzia al pagamento in suo favore della somma di euro 603,90 a titolo di TRF, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese, da distrarsi.
CP_ L' si è costituito eccependo la prescrizione della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso quanto infondato in fatto e in diritto per quanto diffusamente esposto in memoria.
Rinviata la causa per la decisione, all'esito della trattazione scritta disposta ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza la causa, lette le note scritte depositate dalle parti, è decisa con la presente sentenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Dal punto di vista normativo, l'attuale domanda per il TFR trova il proprio fondamento nell'art. 2 della L. 29/05/1982 n. 297 con il quale è stato istituito il Fondo di Garanzia e che prevede: CP_1
“E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
Premessa la normativa di riferimento, è evidente che la legge non abbia stabilito presupposti ulteriori rispetto all'insolvenza del datore di lavoro ed al deposito dello stato passivo, reso esecutivo, oppure, come nel caso di specie, all'impossibilità di esperire una procedura di esecuzione.
Pertanto, una volta accertato il diritto del lavoratore alla somma maturata e non corrisposta a titolo di
TFR, e dopo che sia stata verificata l'impossibilità per il lavoratore di ottenere il soddisfacimento del proprio credito dal datore di lavoro, il lavoratore creditore può rivolgersi all' per ottenere CP_1
quanto dovuto.
Tale diritto, di natura previdenziale e non retributiva, si perfeziona, quindi, solamente dopo che si siano realizzati tali presupposti (cfr. tra le tante Corte appello Palermo sez. lav., 23/03/2023, n.308 secondo cui “In caso di insolvenza da parte datoriale, il diritto del lavoratore di ottenere dall' CP_1
la corresponsione del T.F.R. da parte dello speciale Fondo ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale e, quindi, è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (escluse tutte le ipotesi di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona quando si verificano i presupposti fissati dalla legge (insolvenza di parte datoriale, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva) purché il rapporto sia già cessato;
ne consegue che, prima che si siano verificati siffatti presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione CP_1 del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia”).
Ciò posto, e venendo alla fattispecie in esame, dunque, è pacifico che la ricorrente abbia presentato domanda amministrativa all' in data 29/04/2022. Deve quindi ritenersi che il termine di CP_1
prescrizione abbia iniziato a decorrere in data 17/09/17 con la chiusura del fallimento per mancanza di attivo, con la conseguenza che lo stesso non era decorso al momento della presentazione della domanda amministrativa e che quindi l'eccezione sollevata dal resistente è infondata.
Ciò posto, quindi, osserva il Tribunale che parte ricorrente ha dato prova di possedere i requisiti richiesti dalla normativa richiamata supra, avendo regolarmente presentato domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. datrice di lavoro. Nonostante ciò, tale domanda non è stata accolta a seguito della chiusura della procedura per carenza di attivo.
Ne deriva che in caso di insolvenza del datore di lavoro è possibile per il lavoratore procedere alla domanda al Fondo di Garanzia dell' . CP_1
Ritenere diversamente, infatti, vorrebbe dire eliminare le fondamentali tutele – anche alla luce della normativa eurounitaria – rappresentate dal Fondo di Garanzia per i lavoratori che hanno accesso al
Fondo di Tesoreria.
Di conseguenza, qualora – anche in giudizio – venga fornita la prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso al fondo di garanzia, la domanda deve essere accolta.
Pertanto, deve essere dichiarata la sussistenza del credito a titolo di TFR nei limiti dell'ammontare richiesto in ricorso, con conseguente condanna dell' in qualità di gestore del Fondo di CP_1
Garanzia, al pagamento della somma di € 610,45 a titolo di TFR residuo, oltre interessi legali dalla data di maturazione al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: CP_
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 603,90 a titolo di TFR residuo, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
- - condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida CP_1 in € 341,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 21/11/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo