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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescara - Piazza Italia 65121 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
AD RS S.p.a. - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10446 DEL 14.12.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2025 depositato il 16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tempestivamente si impugna l'atto in oggetto avviso di accertamento Tari n. 10446 del 14.12.2024, per mezzo della quale la società AD RS Spa richiedeva il pagamento della tassa sui rifiuti per le annualità 2019 e 2020.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'AD RS PA;
inoltre si sostiene che la stessa AD RS s.p.a. avesse duplicato illegittimamente la richiesta della medesima TARI per il medesimo anno di imposta 2019, a dispetto della pendenza del giudizio tributario RGN 844/2024; infine alla data della notifica dell'avviso de quo, Ricorrente_1 S.A.S. la ricorrente Ricorrente_1 S. A.S aveva già saldato la TARI 2019 oggetto della stessa come da prova offerta dalle quietanze di pagamento relative alla TARI 2019, eseguite tramite F24.
AD RS PA si costituisce e chiede il rigetto del ricorso mentre in merito all'avvenuto versamento della tassa per l'annualità 2019 sostiene essere già l'importo dovuto correttamente decurtato nell'avviso di accertamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto si far rilevare come AD RS PA, stante la sua eccepita e tardiva costituzione in giudizio, non ha fornito regolare, utilizzabile e tempestiva prova dei presupposti per l'assoggettamento all'obbligo di pagamento della tassa sui rifiuti e della duplicazione della richiesta di pagamento per l'annualità 2019 argomentati dall'odierna parte ricorrente.
Rispetto quindi alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge, infatti, gli atti di iscrizione impugnati che si assumono nulli perché mai preceduti da alcuna cartella notificata al contribuente stesso, l'imponente, pur regolarmente costituito in giudizio, non ha assolto con regolarità
l'onere di attestare in giudizio prova contraria circa la definitività della pretesa stessa, laddove, come nel caso di specie, detto atto esattoriale presupposto non risulta allegato neanche in copia agli atti.
È questo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre
2015, n. 19704, la quale risolve il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo;
con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, intervenendo sulla nota questione della impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992, afferma difatti che il contribuente possa impugnare l'estratto di ruolo ove lamenti l'omessa ricezione di una cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico ed eventuale atto di intimazione successivo per potersi difendere.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale "una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 citato impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Tanto premesso gli atti esattoriali presupposti, dai dati utilizzabili acquisiti al fascicolo stante la tardiva costituzione dell'ufficio e l'espressa richiesta di inutilizzabilità degli atti avanzata dal contribuente, non risultano si ribadisce, preceduti, rispetto alla cartella impugnata, da avvisi di pagamento regolarmente e tempestivamente notificati all'interessato.
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pescara - Piazza Italia 65121 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
AD RS S.p.a. - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10446 DEL 14.12.2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 254/2025 depositato il 16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tempestivamente si impugna l'atto in oggetto avviso di accertamento Tari n. 10446 del 14.12.2024, per mezzo della quale la società AD RS Spa richiedeva il pagamento della tassa sui rifiuti per le annualità 2019 e 2020.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'AD RS PA;
inoltre si sostiene che la stessa AD RS s.p.a. avesse duplicato illegittimamente la richiesta della medesima TARI per il medesimo anno di imposta 2019, a dispetto della pendenza del giudizio tributario RGN 844/2024; infine alla data della notifica dell'avviso de quo, Ricorrente_1 S.A.S. la ricorrente Ricorrente_1 S. A.S aveva già saldato la TARI 2019 oggetto della stessa come da prova offerta dalle quietanze di pagamento relative alla TARI 2019, eseguite tramite F24.
AD RS PA si costituisce e chiede il rigetto del ricorso mentre in merito all'avvenuto versamento della tassa per l'annualità 2019 sostiene essere già l'importo dovuto correttamente decurtato nell'avviso di accertamento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto si far rilevare come AD RS PA, stante la sua eccepita e tardiva costituzione in giudizio, non ha fornito regolare, utilizzabile e tempestiva prova dei presupposti per l'assoggettamento all'obbligo di pagamento della tassa sui rifiuti e della duplicazione della richiesta di pagamento per l'annualità 2019 argomentati dall'odierna parte ricorrente.
Rispetto quindi alla precisa contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge, infatti, gli atti di iscrizione impugnati che si assumono nulli perché mai preceduti da alcuna cartella notificata al contribuente stesso, l'imponente, pur regolarmente costituito in giudizio, non ha assolto con regolarità
l'onere di attestare in giudizio prova contraria circa la definitività della pretesa stessa, laddove, come nel caso di specie, detto atto esattoriale presupposto non risulta allegato neanche in copia agli atti.
È questo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 2 ottobre
2015, n. 19704, la quale risolve il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo;
con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, intervenendo sulla nota questione della impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992, afferma difatti che il contribuente possa impugnare l'estratto di ruolo ove lamenti l'omessa ricezione di una cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico ed eventuale atto di intimazione successivo per potersi difendere.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale "una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 citato impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Tanto premesso gli atti esattoriali presupposti, dai dati utilizzabili acquisiti al fascicolo stante la tardiva costituzione dell'ufficio e l'espressa richiesta di inutilizzabilità degli atti avanzata dal contribuente, non risultano si ribadisce, preceduti, rispetto alla cartella impugnata, da avvisi di pagamento regolarmente e tempestivamente notificati all'interessato.
Tanto premesso
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate