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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
MO ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8796/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15400/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5727/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello RGA 8796/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli impugnava la sentenza n. 15400/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con cui era stato accolto il ricorso proposto da Nominativo_1 avverso il silenzio rifiuto maturato in ordine all'istanza di rimborso dell'acconto di imposta IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, avente ad oggetto la trattenuta operata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, sulla c.d. “indennità aggiuntiva di fine rapporto”, secondo la definizione data dal medesimo Fondo previdenziale erogatore, che alla cessazione del servizio avvenuta per normale pensionamento, le era stata riconosciuta gravata alla fonte di una ritenuta ritenuta eccessiva.
Il contribuente chiedeva pertanto il rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza sul presupposto che l'indennità conseguita avesse una funzione esclusivamente previdenziale, dovendosi assimilare alle indennità equipollenti di cui all'art. 17 – comma 1 – del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con natura di retribuzione differita e applicazione di tassazione separata e non integrale.
Si costituiva la Agenzia Entrate contestando parzialmente la domanda
La Corte di I grado, richiamato un consolidato orientamento di legittimità, aveva accolto il ricorso sul presupposto che l'indennità corrisposta dal Fondo costituisse una forma di retribuzione differita rientrante nel perimetro normativo di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR quale indennità equipollente.
La Agenzia Entrate ha proposto appello chiedendo la PARZIALE riforma, non condividendo il riconoscimento anche dell'applicazione dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 19 ,comma 2 bis TUIR. in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
Si è costituito il contribuente sostenendo la fondatezza integrale della propria domanda.
Fissata la trattazione della causa, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento con parziale riforma della impugnata decisione.
Costituisce ad oggi orientamento consolidato della S.C., quello secondo cui l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle
Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass.
25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458).
In particolare la composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).
Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte ma non esclusivamente, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R. (in particolare comma 2 bis T.u.i.r.), con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615; Cass. n. 30555 del 2023).
La Corte di cassazione con una recente sentenza — Sez. 5, Sentenza n. 27341 del 2024 — ha affermato che occorre «muovere dalla premessa che è pacifico – secondo la sentenza impugnata, a detta della medesima ricorrente e della già citata prassi (risposta ad interpello interpretativo n. 425 del 2023, seguita da risposta n. 91 del 2024, relativa ad altro Fondo di analoga natura) ed in conformità a consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 5.10.2016, n. 19859; Cass. 31.01.2017, n. 2458; Cass.
25.10.2017, n. 25396; Cass. n. 5330 del 2019; Cass. n. 27804 del 2019; Cass. 17.01.2020, n. 917; Cass.
n. 1228 del 2020; Cass. 10.09.2020, n. 1875; Cass. 15.11.2021, n. 34231; Cass. 14.01.2022, n. 1006)- che la prestazione erogata dal Fondo in questione non è esente da Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R. In tal senso questa Corte, in tema di IRPEF, ha affermato quindi che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. nn. 19859 del 2016, 25396 del 2017 e 5330 del 2019). Va dunque applicata la tassazione separata prevista dall'art. 17 del T.U.I.R., escludendo che si tratti di contributi diretti a carico del dipendente, da questi interamente versati al fondo previdenziale ed esclusi, tout court, dalla tassazione
(come invece sostenuto dalla isolata Cass. 12.06.2003, n. 9430
La stessa Corte di cassazione ha proseguito in ordine all'applicazione del citato art. 19, comma 2-bis, come segue:
«Continua invece ad essere tuttora controverso in questa sede se, in ragione dell'assimilazione (diffusa nel costante orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato) dell'indennità erogata dal Fondo de quo alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R. non solo (come è pacifico) per quanto riguarda la riduzione dell'importo di 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
ma anche quella ulteriore dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma, secondo cui «
L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.». Ebbene, il dato letterale di tale ultima previsione è inequivoco, riferendosi alle «indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati» ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell' an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima, attraverso il rapporto, appunto, fra « l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».
Nel caso di specie, tuttavia, nello stesso consolidato orientamento posto a base della tassazione solo separata dell'indennità erogata dal Fondo, è stato già rilevato da questa Corte che ad alimentare il Fondo- dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità̀ di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto- sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività̀ accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività̀ accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un'entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità̀ integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo. Tal che non può̀ dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può̀ sostenersi che l'indennità̀ poi da essi percetta sia autofinanziata (così la citata Cass. 14.01.2022, n. 1006, in motivazione).
Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.
R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti».
La Corte di cassazione ha quindi affermato i princpio di diritto per cui «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.».
Questa Corte condivide questo orientamento della Corte di cassazione.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, limitatamente alla non applicazione della detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.
In ragione della peculiarità della vicenda, e delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto le spese e competenze dell'intero giudizio vanno compensate
P.Q.M.
accoglie l'appello con parziale riforma della impugnata decisione, Spese e competenze dell'intero giudizio compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
MO ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8796/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 1-3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15400/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5727/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello RGA 8796/2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli impugnava la sentenza n. 15400/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con cui era stato accolto il ricorso proposto da Nominativo_1 avverso il silenzio rifiuto maturato in ordine all'istanza di rimborso dell'acconto di imposta IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, avente ad oggetto la trattenuta operata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, sulla c.d. “indennità aggiuntiva di fine rapporto”, secondo la definizione data dal medesimo Fondo previdenziale erogatore, che alla cessazione del servizio avvenuta per normale pensionamento, le era stata riconosciuta gravata alla fonte di una ritenuta ritenuta eccessiva.
Il contribuente chiedeva pertanto il rimborso dell'IRPEF versata in eccedenza sul presupposto che l'indennità conseguita avesse una funzione esclusivamente previdenziale, dovendosi assimilare alle indennità equipollenti di cui all'art. 17 – comma 1 – del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con natura di retribuzione differita e applicazione di tassazione separata e non integrale.
Si costituiva la Agenzia Entrate contestando parzialmente la domanda
La Corte di I grado, richiamato un consolidato orientamento di legittimità, aveva accolto il ricorso sul presupposto che l'indennità corrisposta dal Fondo costituisse una forma di retribuzione differita rientrante nel perimetro normativo di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR quale indennità equipollente.
La Agenzia Entrate ha proposto appello chiedendo la PARZIALE riforma, non condividendo il riconoscimento anche dell'applicazione dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 19 ,comma 2 bis TUIR. in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
Si è costituito il contribuente sostenendo la fondatezza integrale della propria domanda.
Fissata la trattazione della causa, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento con parziale riforma della impugnata decisione.
Costituisce ad oggi orientamento consolidato della S.C., quello secondo cui l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle
Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass.
25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458).
In particolare la composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati;
al recupero di crediti statali;
alle sanzioni pecuniarie;
a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).
Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte ma non esclusivamente, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R. (in particolare comma 2 bis T.u.i.r.), con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615; Cass. n. 30555 del 2023).
La Corte di cassazione con una recente sentenza — Sez. 5, Sentenza n. 27341 del 2024 — ha affermato che occorre «muovere dalla premessa che è pacifico – secondo la sentenza impugnata, a detta della medesima ricorrente e della già citata prassi (risposta ad interpello interpretativo n. 425 del 2023, seguita da risposta n. 91 del 2024, relativa ad altro Fondo di analoga natura) ed in conformità a consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 5.10.2016, n. 19859; Cass. 31.01.2017, n. 2458; Cass.
25.10.2017, n. 25396; Cass. n. 5330 del 2019; Cass. n. 27804 del 2019; Cass. 17.01.2020, n. 917; Cass.
n. 1228 del 2020; Cass. 10.09.2020, n. 1875; Cass. 15.11.2021, n. 34231; Cass. 14.01.2022, n. 1006)- che la prestazione erogata dal Fondo in questione non è esente da Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R. In tal senso questa Corte, in tema di IRPEF, ha affermato quindi che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. nn. 19859 del 2016, 25396 del 2017 e 5330 del 2019). Va dunque applicata la tassazione separata prevista dall'art. 17 del T.U.I.R., escludendo che si tratti di contributi diretti a carico del dipendente, da questi interamente versati al fondo previdenziale ed esclusi, tout court, dalla tassazione
(come invece sostenuto dalla isolata Cass. 12.06.2003, n. 9430
La stessa Corte di cassazione ha proseguito in ordine all'applicazione del citato art. 19, comma 2-bis, come segue:
«Continua invece ad essere tuttora controverso in questa sede se, in ragione dell'assimilazione (diffusa nel costante orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato) dell'indennità erogata dal Fondo de quo alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R. non solo (come è pacifico) per quanto riguarda la riduzione dell'importo di 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
ma anche quella ulteriore dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma, secondo cui «
L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.». Ebbene, il dato letterale di tale ultima previsione è inequivoco, riferendosi alle «indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati» ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell' an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima, attraverso il rapporto, appunto, fra « l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».
Nel caso di specie, tuttavia, nello stesso consolidato orientamento posto a base della tassazione solo separata dell'indennità erogata dal Fondo, è stato già rilevato da questa Corte che ad alimentare il Fondo- dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità̀ di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto- sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività̀ accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività̀ accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un'entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità̀ integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo. Tal che non può̀ dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può̀ sostenersi che l'indennità̀ poi da essi percetta sia autofinanziata (così la citata Cass. 14.01.2022, n. 1006, in motivazione).
Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.
R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti».
La Corte di cassazione ha quindi affermato i princpio di diritto per cui «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.».
Questa Corte condivide questo orientamento della Corte di cassazione.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, limitatamente alla non applicazione della detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.
In ragione della peculiarità della vicenda, e delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto le spese e competenze dell'intero giudizio vanno compensate
P.Q.M.
accoglie l'appello con parziale riforma della impugnata decisione, Spese e competenze dell'intero giudizio compensate