TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3420/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to PATANE' ROBERTA e con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to PATANE' GIUSEPPE ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro con l'Avv.to UBERTI ANDREA, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA PALEOCAPA 20121 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento del lavoratore.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 20/3/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la società al fine di vedere accolte le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
«Rigettata ogni contraria e diversa istanza comunque formulata, nel merito, accertare e dichiarare il diritto del sig. all'accoglimento della domanda di trasferimento volontario avanzata Parte_1 in data 27.9.2024 e per l'effetto disporre il trasferimento del sig. dall'impianto di Parte_1
Milano a quello di Palermo;
in via istuttoria si chiede sin d'ora a Codesto Tribunale di voler ordinare alla Società CP_1
l'esibizione di tutti i documenti aziendali afferenti le graduatorie, l'accoglimento, il diniego delle domande di trasferimento aventi ad oggetto le richieste di trasferimento dall'impianto di Milano a quello di Palermo;
- condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva Controparte_1 con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1 al pagamento P.IVA_1 delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta».
All'udienza del 27/5/2025 le parti davano atto della circostanza che il ricorrente era stato trasferito nella sede di Palermo, con provvedimento del 26/5/2025, impianto di condotta Palermo con decorrenza 1/6/2025 e contestuale utilizzazione temporanea del lavoratore presso l'attuale impianto condotta Milano IC dal 1/6/2025 al 31/05/2026, provvedimento sottoscritto per accettazione dal lavoratore, e chiedevano conseguentemente dichiararsi la cessazione della materia del contendere concordando un concorso spese in favore del ricorrente pari ad € 1.100 per compensi oltre rimborso spese 15% e Contributo Unificato nella misura di € 259,00.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere e condannata al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che, sulla base dell'accordo delle parti, si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore di che liquida in € 1.100 per compensi oltre rimborso spese 15% e Parte_1
Contributo Unificato nella misura di € 259,00.
.
2 Milano, 27/5/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
3