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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9311/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTROLOGO Parte_1 C.F._1
SA e dell'avv. ASTROLOGO CARLO MARIA ( ; elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ASTROLOGO SA
VA ER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
ASTROLOGO SA e dell'avv. ASTROLOGO CARLO MARIA ( ; C.F._2 elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. ASTROLOGO SA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...], il [...] e AN ND, nata a [...], il 04-10- Parte_1
1970, hanno contratto matrimonio civile in data 4-10-2008 presso il Comune di Molinella (BO), come iscritto nel Registro dello Stato Civile dell'anno 2008 con atto n.23 parte 2 serie C, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione è nato in data [...] il figlio
[...]
oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nel corso dell'anno 2016 si Per_1 sono verificate delle incomprensioni tra i coniugi, che sono addivenuti alla comune decisione di interrompere la convivenza;
col ricorso introduttivo del presente giudizio chiedono che sia pronunciata la separazione alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 6-11-2025 le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate;
esse risultano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il [...] e Parte_1
AN ND, nata a [...], il [...], che hanno contratto matrimonio civile in data 4-
10-2008 presso il Comune di Molinella (BO), come iscritto nel Registro dello Stato Civile dell'anno
2008 con atto n.23 parte 2 serie C;
manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, sulla base di comune accordo e con reciproco rispetto.
2) Il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, trascorrerà uguale tempo Per_1 settimanale presso l'abitazione materna e presso l'abitazione paterna, organizzandosi in base ai propri impegni scolastici e personali;
manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Bologna,
Via Matteucci 8.
3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di nel periodo in cui avrà Per_1 presso di sé. Per_1
pagina 2 di 3 4) Ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie di nella misura del Per_1
50%, secondo quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Bologna il 09-08-2017 e da intendersi qui integralmente richiamato.
6) Il signor acconsente che la Sig.ra ND continui a percepire l'assegno Unico INPS Parte_1 al 100%.
7) I coniugi dichiarano di non avere altri beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo.
8) Gli odierni ricorrenti concordano che tale accordo abbia validità dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo;
9) Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.12, le parti dichiarano che non esistono ulteriori procedimenti aventi in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
C – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9311/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTROLOGO Parte_1 C.F._1
SA e dell'avv. ASTROLOGO CARLO MARIA ( ; elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ASTROLOGO SA
VA ER (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._3
ASTROLOGO SA e dell'avv. ASTROLOGO CARLO MARIA ( ; C.F._2 elettivamente domiciliata in presso il difensore avv. ASTROLOGO SA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nato a [...], il [...] e AN ND, nata a [...], il 04-10- Parte_1
1970, hanno contratto matrimonio civile in data 4-10-2008 presso il Comune di Molinella (BO), come iscritto nel Registro dello Stato Civile dell'anno 2008 con atto n.23 parte 2 serie C, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione è nato in data [...] il figlio
[...]
oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
nel corso dell'anno 2016 si Per_1 sono verificate delle incomprensioni tra i coniugi, che sono addivenuti alla comune decisione di interrompere la convivenza;
col ricorso introduttivo del presente giudizio chiedono che sia pronunciata la separazione alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 6-11-2025 le parti hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate;
esse risultano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il [...] e Parte_1
AN ND, nata a [...], il [...], che hanno contratto matrimonio civile in data 4-
10-2008 presso il Comune di Molinella (BO), come iscritto nel Registro dello Stato Civile dell'anno
2008 con atto n.23 parte 2 serie C;
manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, sulla base di comune accordo e con reciproco rispetto.
2) Il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, trascorrerà uguale tempo Per_1 settimanale presso l'abitazione materna e presso l'abitazione paterna, organizzandosi in base ai propri impegni scolastici e personali;
manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Bologna,
Via Matteucci 8.
3) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario di nel periodo in cui avrà Per_1 presso di sé. Per_1
pagina 2 di 3 4) Ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie di nella misura del Per_1
50%, secondo quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Bologna il 09-08-2017 e da intendersi qui integralmente richiamato.
6) Il signor acconsente che la Sig.ra ND continui a percepire l'assegno Unico INPS Parte_1 al 100%.
7) I coniugi dichiarano di non avere altri beni mobili od immobili da dividere, avendo già effettuato quanto necessario al riguardo.
8) Gli odierni ricorrenti concordano che tale accordo abbia validità dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo;
9) Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.12, le parti dichiarano che non esistono ulteriori procedimenti aventi in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
C – Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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