Sentenza 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/03/2022, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00454/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01477/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2019, proposto da
Orlando Mario Candiano, rappresentato e difeso dall’avvocato Orlando Mario Candiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via G. Bovio, n. 41;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
OTTEMPERANZA
DI GIUDICATO CIVILE DECRETO N. 1420/2015 VG. CORTE D’APPELLO DI LECCE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dall’avvocato Orlando Mario Candiano, nel procedimento ex art. 3 L. 89/2001 IO PP / Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per l’effetto, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per quello che è di interesse, al pagamento in suo favore delle spese processuali del procedimento liquidate in € 550,00 (di cui € 100,00 per spese) oltre accessori di legge, con distrazione; all’odierno ricorrente spetterebbe, altresì, la ripetizione delle spese per l’attività successiva, nell’importo complessivo di € 17,35 (di cui € 13,48 per il rilascio di copia del decreto, € 3,87 per l’attestazione del passaggio in giudicato).
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha pagato le somme dovute, pur essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del ridetto decreto (27.11.2015) previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito in L. 30/97 e modificato dall’art. 147 della L. 388/2000 e dall’art. 44 del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi, comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, nel termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui il ricorrente chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
2.- Ritenuto che:
- In virtù della L. 28.12.2015, n. 208, art. 1 comma 777, lett. l), ed al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, il ricorrente, in qualità di procuratore antistatario, ha inviato in data 5.9.2018 all’Amministrazione la prescritta dichiarazione (Mod. C Pinto antistatario) attestante la mancata riscossione di somme a titolo di spese legali come liquidate ed il mancato esercizio di azioni giudiziarie aventi ad oggetto il pagamento delle somme dovute per il medesimo titolo.
- Così come previsto dall’art. 5 sexies , comma 7, L. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al citato decreto.
- Nel merito, quindi, deve essere sancito l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Lecce n. 1420/2015 RG.VG., e n. cronol. 2978/2015 - depositato il 29.10.2015, munito di formula esecutiva l’11.11.2015, notificato per via telematica ai sensi della L. 53/1994 ss.mm. all’Amministrazione resistente il 27.11.2015 e passato in giudicato per mancata proposizione dell’opposizione -, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute.
- Per il predetto adempimento si fissa il termine di gg. 90 decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- Decorso infruttuosamente tale termine si nomina inoltre sin d’ora, quale commissario ad acta , il Dirigente dell’Ufficio X, Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - o suo delegato -, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- Non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Nell’ambito del giudizio di soccombenza, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v., tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; TAR Lazio, Roma, Sez. I- quater , 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
- Per completezza espositiva, si dà atto che non è dovuto, nei giudizi di ottemperanza in materia di riparazione ex L. n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare integrale esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente dell’Ufficio X, Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - o suo delegato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO