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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale Ordinario in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.
Fabrizio Zagarella, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14507 del registro generali delle cause civili dell'anno 2020, riservata all'udienza del 23 dicembre 2024; promossa:
DA
, n. a PALERMO il 13/11/1965, ivi res. in Via Trapani Pescia n. 5, C.F. Parte_1
, quale procuratrice generale di , n. il C.F._1 Parte_2
09/06/1946 PALERMO (PA), , elett.te dom.ta a PALERMO, nella VIA C.F._2
G. PACINI 84 90138, presso l'AVV. CASTELLANA SALVATORE che lo rappresenta e difende per mandato in atti ( Email_1
ATTRICE
CONTRO
, n. a CALTAVUTURO (PA) il 30/11/1938, Controparte_1
, ed elett.te dom.to a PALERMO, VIA M. STABILE 142 90141 C.F._3
PALERMO, presso l'AVV. ANZALONE DARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti . CONVENUTO Email_2
E CONTRO
, n. a CALTAVUTURO (PA) l'8/09/1929, Controparte_2 C.F._4 elett.te dom.to a PALERMO, VIA M.SE DI VILLABIANCA 61 90144 PALERMO, presso GLI
AVV.ti SALERNO ROSALINDA ( e GRECO VINCENZO Email_3
dai quali è rappresentato e difeso per mandato in atti. Email_4
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
1 – R.G. n° 14507 / 2020 Giudice: F.
[...]
[...] [...]
, n. a PALERMO il 12/03/1990, e Parte_3 C.F._5
, , n. a PALERMO il 16/10/1993, Parte_4 C.F._6 entrambi elett.te dom.ti a BAGHERIA, nel CORSO BUTERA 467, 90011 BAGHERIA (PA) presso l'AVV.ta GUTTILLA Raffaella che li rappresenta e difende per mandato in atti
. TERZI CHIAMATI Email_5
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: come in atti
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 16/11/2020 l'attrice nella qualità ivi spiegata ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe specificati, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati da essa asseritamente dedotto nel sinistro occorsole in data 5 gennaio 2018, come ijn citazione descritto.
La causa con la costituzione dei convenuti e dei chiamati in causa è stata istruita con interrogatorio formale dell'attrice danneggiata e con prova per testimoni e c.t.u. medico legale.
Scrive nella sua relazione di c.t.u. il nominato dott. che: “La presente relazione di Per_1 consulenza tecnica viene elaborata dal sottoscritto Dott. Medico Chirurgo Persona_2 specialista in Ortopedia e Traumatologia, iscritto all'ordine dei medici della provincia di Bologna con numero 15470, per incarico ricevuto con provvedimento del 06.06.2023 al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
1. se le lesioni refertate all'attrice subito dopo il fatto per cui è causa e/o successivamente certificate, per la loro natura ed entità, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo, alla modalità dello stesso e alla tipologia di urto subito;
2. se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale), avendo speciale riguardo alla situazione di salute pregressa dell'attrice;
3. se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
2 – R.G. n° 14507 / 2020 Giudice: F. Zagarella 4. se l'importo delle spese mediche documentate dall'attore possono reputarsi congrue in relazione alle lesioni riportate, quantificando l'importo, e la necessità di ventuali spese mediche future;
””.
Più avanti, e precisamente a pag. della sua relazione, nella parte denominata ANAMNESI della paziente, chi risponde alle domande del c.t.u. medico legale è la figlia della danneggiata, tale che così riferisce: Pt_1
““ patologica prossima: La figlia della perizianda riferisce che nei primi giorni di gennaio Per_3
2018 era stata chiamata dai vicini di casa che avevano trovato la madre all'interno di una buca, sede di lavori in corso, in via Trapani Pescia 7 a Palermo. La perizianda, ripetutamente interrogata circa le circostanze precise dell'accadimento, ha riferito di non ricordarle con precisione, senza riuscire nemmeno a ricordare esattamente in quale periodo dell'anno ed in quale anno si fossero verificati. La SInora veniva in seguito aiutata dai passanti e trasportata al proprio domicilio;
inizialmente la Pt_2 SI.ra rifiutava di andare in pronto soccorso, ma a causa del persistente dolore veniva Pt_2 successivamente indirizzata al pronto soccorso di Villa sofia, dove veniva ricoverata e operata.””.
A pag. 12 della sua relazione il c.t.u. med. leg. Dott. trascrive la sua risposta al quesito Per_1 posto dal sottoscritto giudice al n° 1 sopra menzionato, come segue:
““Non è stato possibile avere dalla perizianda una ricostruzione della dinamica che avrebbe portato al trauma ed alla conseguente frattura;
come specificato, la perizianda non è riuscita a riferire nemmeno il periodo dell'anno nel quale sarebbe accaduto l'evento traumatico. Facendo riferimento alla dinamica descritta nell'atto di citazione, la perizianda sarebbe caduta all'interno della buca presente lateralmente all'ingresso del civico 7 di via Trapani Pescia: secondo questa ipotizzata dinamica, è verosimile ritenere che il ginocchio sinistro abbia subito un trauma distorsivo contusivo in valgo-rotazione esterna, tipologia di trauma che tipicamente porta alla frattura del piatto tibiale.”.
Simile risposta non può che dare una unica soluzione di fronte alle domande attrici di cui all'atto di citazione, domande che sono state formulate dalla figlia della presunta danneggiata nel dedotto sinistro avvenuto presuntivamente in un ambito condominiale.
Non sussiste prova alcuna certa ed incontrovertibile dell'an del dedotto sinistro che possa autorizzare l'odierno decidente a riconoscere il chiesto risarcimento in favore dell'attrice rappresentata.
Non esiste prova alcuna della correlazione fra fatti narrati, consistenti nell'aver i vicini di casa della figlia della asserta danneggiata allertato l'attrice nella qualità di procuratrice Parte_1 generale della madre e le lesioni e patologie di cui soffre la predetta Parte_2
Parte_2
3 – R.G. n° 14507 / 2020 Giudice: F. Zagarella Nessuno, infatti, dei soggetti coinvolti nel giudizio ha presenziato direttamente in persona propria all'evento pregiudizievole dedotto dall'attrice n.q. che possa affermare di aver assistito ad una caduta di per e a causa di una specifica buca presente dinanzi al Parte_2 portone di ingresso dell'edificio condominiale sito a Palermo nella via Trapani Pescia n. 7, e che sarebbe avvenuta intorno alle ore 12,30 circa del 5 gennaio dell'anno 2018.
La stessa narrazione dei fatti articolata con l'atto di citazione è priva di qualsiasi verosimiglianza.
L'attrice racconta che: “La SI.ra veniva soccorsa da alcuni passanti che con un mezzo di Pt_2 fortuna la riaccompagnavano a casa e contattavano la figlia SI.ra .”. Parte_1
Più avanti nell'atto di citazione si legge: “La SI.ra in data 27.03.2018, a mezzo di Pt_2 precedente procuratore, inviava una lettera di diffida e costituzione in mora ai comproprietari odierni convenuti. Il SI. proprietario di appartamento dello stabile, riconoscendo la CP_3 responsabilità dei comunisti, raggiungeva un accordo transattivo, ristorando parzialmente la SI.ra mentre il SI. ed il SI. contestavano e Pt_2 Controparte_1 Controparte_4 declinavano ogni responsabilità rifiutando ogni tipo di accordo;
””.
Quindi quasi tre mesi dopo l'asserto incidente l'attrice raggiungeva un accordo transattivo con un condomino dello stabile, tale mentre e CP_3 Controparte_1 Controparte_5 rifiutavano ogni responsabilità.”.
Ci si chiede perché mai l'evocato di cui si ignora persino il nome proprio, non sia stato CP_3 chiamato in giudizio per confermare la circostanza della dedotta transazione.
La verità processuale è fornita dalle deposizioni testimoniali ricevute all'udienza dell'8 febbraio
2023.
A quell'udienza furono sentiti i testimoni e . Costoro Testimone_1 Testimone_2 confermano di non aver assistito alla caduta della ma di averla soccorsa, aiutandola as Pt_2 alzarsi perché rivenuta per terra.
Riferiscono i testimoni altresì di non aver nemmeno intravisto una buca ma che trovarono per terra l'attrice in vicinanza della propria abitazione.
Il teste poi, afferma che: “la buca era ben visibile;
non mi risulta che la SI.ra Tes_2 Pt_2 abbia problemi di vista o sia affetta da cecità; conosco bene la SI.ra perchè ho vissuto per Pt_2
4 mesi in via Trapani Pescia al n. 5, i lavori erano in via Trapani Pescia n.7”.
Del pari rileva ancora che sui luoghi, nelle immediate prossimità, v'era un cantiere di lavori di manutenzione aperto da tempo, per lavori commissionati da Controparte_6
4 – R.G. n° 14507 / 2020 Giudice: F. Zagarella Il teste sul ponto ha riferito, infatti, all'udienza dell'8/02/2023 che: “8. “Vero è che il Tes_2
04.01.2018, giorno prima della caduta della SI.ra vedevo degli operai che lavoravano sul vestibolo Pt_2 antistante il portone per sostituire dei tubi condominiali e che non c'era nessuna segnalazione”;
A D.R.: “Si, confermo il Capitolo”.
Alla luce di tali emergenze deve affermarsi che, poiché l'attrice era solita attraversare il corridoio condominiale per raggiungere l'abitazione di un'amica e ritornare alla propria abitazione esistente nei pressi, non poteva non essere al corrente della presenza in esso di porzioni in cattivo stato di manutenzione e della presenza, quindi, di possibili sconnessioni e buche in cui poter imbattersi.
Circostanza questa che doveva indurre la stessa a prestare maggior attenzione nel camminare al fine di superare ogni imperfezione del percorso.
Rebus sic stantibus, nessuno dei convenuti può essere ritenuto responsabile delle conseguenze pregiudizievoli dedotte dall'attrice, atteso che l'eventuale caduta, ove fosse realmente avvenuta ma di cui non sussiste alcuna prova storica, salvo le affermazioni della medesima attrice che dichiara, non di non aver visto la buca in questione, ma soltanto di esserci caduta dentro, non è ascrivibile a responsabilità per mancata custodia del corridoio di accesso all'abitazione dell'amica vicina di casa dell'attrice sito nell'edificio condominiale di via Trapani Pescia.
L'insussistenza della verificazione di un nesso di causalità tra patologie sofferte dall'attrice e la dedotta causa ingeneratrice della caduta dell'attrice stessa, individuata da essa nella buca asseritamente presente nell'indicato corridoio condominiale, impone una declaratoria di infondatezza in punto di fatto storico dedotto perché del tutto carente di prova.
Ciò comporta che le domande attrici vanno integralmente rigettate con la condanna della medesima a rifondere tutte le spese di lite in favore dei convenuti e delle stesse spese di c.t.u. medico legale, così come liquidate con differenti decreti esecutivi.
Il rigetto nel merito delle domande attrici comporta altresì l'assorbimento in essa determinazione dell'esame della eccezione di carenza di legittimazione passiva dei chiamati in causa.
Infine, quanto al regolamento delle spese, non può sottrarsi il decidente dalla applicazione del principio della soccombenza che nel caso di specie produce inevitabilmente i suoi effetti sulla soccombente attrice che nulla ha provato in ordine alle sue ragioni in fatto ed in diritto.
Le spese, dunque, del giudizio si indicano, a ragione del valore della causa indicata in
(D.M.55/2014 e D.M. 147 del 13/08/2022), (scaglione di valore tra € 5201,00 ed € 26.000,00) in) in in complessivi euro 5.077,00 oltre il 30% ex art. 4, co.2, per la presenza di quattro parti convenute, per il er un complessivo ammontare di euro 6600,00, il tutto oltre 15% per spese forfetarie, CPA ed
5 – R.G. n° 14507 / 2020 Giudice: F. Zagarella I.V.A. come per legge, ove dovute.
Infine segue altresì la condanna l'attrice al pagamento della spesa di c.t.u. come da differenti decreti esecutivi.
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Definitivamente pronunziando. Sentiti i procuratori delle parti:
Rigetta le domande avanzate dall'attrice n.q. di procuratrice generale di Parte_1 [...] contro e e e Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5 Parte_3
, perché infondate in fatto ed in diritto. Parte_4
Condanna l'attrice a rifondere i convenuti delle spese del giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 6600,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge ed al pagamento della spesa di c.t.u. come da differenti decreti esecutivi.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso a Palermo il 13/01/2025. Il Giudice
Fabrizio Zagarella
6 – R.G. n° 14507 / 2020 Giudice: F. Zagarella