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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/08/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr. Rocco ABBONDANDOLO Giudice
dr.ssa Ida MORETTI Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 726/2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del 22.7.25, e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Stefania Lombardi, come da procura allegata al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Benevento alla Via N. Calandra, n. 3.
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
avv.ti Benedetta Masone e Nico Salomone, come da procura allegata alla
1 memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori in Benevento al Viale Atlantici, n. 65
RESISTENTE
E
( ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._3
dall'avv. Raffaele Lamparelli, come da procura allegata alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Benevento al Viale Mellusi, n. 132
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate in data
7.7.25 da intendersi qui integralmente riportate;
il P.M. ha concluso come da atto in data 28.7.25
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 depositato il 12.3.25 ha Parte_1
chiesto la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1021/22,
pubblicata il 29.4.22, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , con cui il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Benevento ha recepito le condizioni contenute nel ricorso congiunto depositato in data 25.6.21.
In quella sede è stato previsto, tra l'altro, l'obbligo per il di Pt_1
corrispondere per il mantenimento delle figlie e - all'epoca CP_2 Per_1
minorenni - la somma complessiva di Euro 500,00 mensili (Euro 250,00
2 ciascuna) da versare alla madre, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
A modifica di tali condizioni il ha chiesto ora: a) la revoca Pt_1
dell'assegno dovuto per la figlia con decorrenza dalla data di deposito CP_2
del ricorso, in quanto divenuta economicamente autosufficiente in conseguenza dell'inserimento nel mercato del lavoro;
b) la riduzione dell'assegno dovuto per la figlia con decorrenza dalla data di Per_1
deposito del ricorso, essendo peggiorata la situazione reddituale del padre,
adesso tenuto anche a far fronte ai bisogni di un'altra figlia nata da una successiva relazione.
La , costituitasi in giudizio, ha contestato tale ricostruzione dei fatti, CP_1
evidenziando in particolare come entrambe le figlie non siano economicamente autosufficienti, rendendosi perciò necessario un contributo economico del padre;
ha chiesto inoltre il versamento della rivalutazione Istat
dovuta sull'assegno di mantenimento per le figlie a partire dall'anno 2020 e della somma di Euro 404,50 a titolo di spese straordinarie interamente anticipate e non rimborsate dal ricorrente.
Si è costituita in data 9.5.25 anche , confermando di essere CP_2
stata assunta come dipendente della , e di percepire una Parte_2
retribuzione mensile di circa Euro 1.000,00; ha chiesto pertanto l'accoglimento delle conclusioni formulate dal ricorrente relativamente alla richiesta di revoca del mantenimento per sé.
3 All'udienza del 10.6.25 il Giudice Designato ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa prevedente: la revoca dell'assegno posto a carico del padre per il mantenimento di , in quanto diventata economicamente CP_2
autosufficiente; la conferma dell'importo dell'assegno previsto a titolo di mantenimento ordinario posto a carico del padre per la figlia;
la Per_1
definizione in altra sede delle questioni attinenti alla rivalutazione dell'assegno e alle somme dovute a titolo di concorso per le spese straordinarie.
La causa è stata rinviata all'udienza del 7.7.25 al fine di permettere alle parti di valutare la proposta conciliativa formulata.
In vista dell'udienza del 22.7.25 le parti hanno depositato in data 7.7.25 note scritte congiunte dichiarando di aver trovato un'intesa sulle modifiche alla disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla sentenza n. 1021/22.
L'accordo raggiunto non è contrario a norme imperative ed appare conforme agli interessi delle due figlie della coppia, nata il [...], e CP_2 Per_1
nata l'[...], quest'ultima maggiorenne, ma, per quanto dedotto, non economicamente autosufficiente;
può dunque essere posto a base della presente decisione.
Atteso l'esito della vertenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Pt_1
4 , con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, CP_2
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza di questo Tribunale n. 1021/22, pubblicata il 29.4.22 in conformità all'accordo delle parti depositato il 7.7.25, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, lì 13.8.25
Il Presidente Est
(dr. Ennio RICCI)
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