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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/07/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3144/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. TA Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3144/2025, promossa con ricorso depositato il 23/06/2025 da:
1) (Cod. Fisc. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
via Wolfgang Mozart 18,
e
2) (Cod. Fisc. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Vanzaghello, via Wolfgang Mozart 18,
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Novara e Federico Zuccarino del Foro di Busto
Arsizio,
i quali coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.10.2007 in Comune di
Magnago, registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Magnago al n. 21, Serie A, Parte II.
Dal matrimonio è nato con il seguente figlio, ad oggi ancora minorenne:
1 , nato a [...] il giorno 1.04.2008, residente a [...]
Mozart n. 18, codice fiscale , cittadino italiano, minorenne, non CodiceFiscale_3
economicamente autosufficiente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.06.2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Vanzaghello, in via Wolfgang Mozart n. 18,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi separandi, venga assegnata al IG. . Controparte_1
3. I genitori di avranno l'affido congiunto sul figlio, ed il ragazzo continuerà a vivere presso Pt_2
l'abitazione famigliare;
la IG.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio la somma di € 150,00, fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica,
somma che sarà versata direttamente sul conto corrente del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Luglio 2025.
4. La IG.ra continuerà a corrispondere la quota del 50% relativa al mutuo in Parte_1
essere, contratto per l'acquisto della casa famigliare, versando la quota rata sul conto corrente già in essere, che verrà intestato al IG. CP_1
5. Il IG. volturerà tutte le utenze relative all'immobile a suo nome, e tutte le spese di CP_1
manutenzione ordinaria della casa saranno di sua competenza e a sue spese;
egli sarà considerato inoltre custode dell'abitazione famigliare, in quanto in comproprietà con la IG.ra , Pt_1
obbligandosi a mantenerla in un buono stato, senza che possa subire deprezzamenti.
6. Le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di entrambi i IG.ri e le Pt_1 CP_1
eventuali opere che dovranno in futuro essere realizzate verranno concordate per iscritto (anche per mezzo e-mail) da entrambi i IG.ri e e solo successivamente potranno essere Pt_1 CP_1
realizzate.
2 In caso di realizzazione di opere straordinarie senza il relativo accordo, il costo di tali opere non potrà
essere ripartito sui proprietari, ma rimarrà a carico della parte che ha realizzato l'opera medesima.
7. Le spese straordinarie versate per il figlio da uno solo dei genitori verranno rimborsate dall'altro genitore, previa esibizione delle ricevute di pagamento.
8. I sig.ri e divideranno il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1 CP_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano come da protocollo che le parti dichiarano di avere letto e di averne ricevuto copia, purché condivise da entrambi i genitori.
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
CHIEDONO INOLTRE
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 27.10.2007
in Comune di Magnago, registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Magnago al n. 21,
Serie A, Parte II, e di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Omologare con sentenza, per quanto di attualità, le seguenti condizioni:
1. La IG.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 150,00, Pt_1
fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, somma che sarà versata direttamente sul conto corrente del figlio entro il giorno 5 di ogni mese.
2. I sig.ri e divideranno il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1 CP_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano come da protocollo che le parti dichiarano di avere letto e di averne ricevuto copia, purché condivise da entrambi i genitori.
*****
3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 27.10.2007, in Comune di Magnago registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Magnago al n. 21, Serie A, Parte II, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______8.7.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott.TA
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. TA Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3144/2025, promossa con ricorso depositato il 23/06/2025 da:
1) (Cod. Fisc. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
via Wolfgang Mozart 18,
e
2) (Cod. Fisc. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Vanzaghello, via Wolfgang Mozart 18,
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Novara e Federico Zuccarino del Foro di Busto
Arsizio,
i quali coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.10.2007 in Comune di
Magnago, registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Magnago al n. 21, Serie A, Parte II.
Dal matrimonio è nato con il seguente figlio, ad oggi ancora minorenne:
1 , nato a [...] il giorno 1.04.2008, residente a [...]
Mozart n. 18, codice fiscale , cittadino italiano, minorenne, non CodiceFiscale_3
economicamente autosufficiente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23.06.2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Vanzaghello, in via Wolfgang Mozart n. 18,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà di entrambi i coniugi separandi, venga assegnata al IG. . Controparte_1
3. I genitori di avranno l'affido congiunto sul figlio, ed il ragazzo continuerà a vivere presso Pt_2
l'abitazione famigliare;
la IG.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1
figlio la somma di € 150,00, fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica,
somma che sarà versata direttamente sul conto corrente del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Luglio 2025.
4. La IG.ra continuerà a corrispondere la quota del 50% relativa al mutuo in Parte_1
essere, contratto per l'acquisto della casa famigliare, versando la quota rata sul conto corrente già in essere, che verrà intestato al IG. CP_1
5. Il IG. volturerà tutte le utenze relative all'immobile a suo nome, e tutte le spese di CP_1
manutenzione ordinaria della casa saranno di sua competenza e a sue spese;
egli sarà considerato inoltre custode dell'abitazione famigliare, in quanto in comproprietà con la IG.ra , Pt_1
obbligandosi a mantenerla in un buono stato, senza che possa subire deprezzamenti.
6. Le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di entrambi i IG.ri e le Pt_1 CP_1
eventuali opere che dovranno in futuro essere realizzate verranno concordate per iscritto (anche per mezzo e-mail) da entrambi i IG.ri e e solo successivamente potranno essere Pt_1 CP_1
realizzate.
2 In caso di realizzazione di opere straordinarie senza il relativo accordo, il costo di tali opere non potrà
essere ripartito sui proprietari, ma rimarrà a carico della parte che ha realizzato l'opera medesima.
7. Le spese straordinarie versate per il figlio da uno solo dei genitori verranno rimborsate dall'altro genitore, previa esibizione delle ricevute di pagamento.
8. I sig.ri e divideranno il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1 CP_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano come da protocollo che le parti dichiarano di avere letto e di averne ricevuto copia, purché condivise da entrambi i genitori.
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
CHIEDONO INOLTRE
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 27.10.2007
in Comune di Magnago, registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Magnago al n. 21,
Serie A, Parte II, e di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- Omologare con sentenza, per quanto di attualità, le seguenti condizioni:
1. La IG.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 150,00, Pt_1
fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, somma che sarà versata direttamente sul conto corrente del figlio entro il giorno 5 di ogni mese.
2. I sig.ri e divideranno il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_1 CP_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano come da protocollo che le parti dichiarano di avere letto e di averne ricevuto copia, purché condivise da entrambi i genitori.
*****
3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 27.10.2007, in Comune di Magnago registrato nei Registri dello stato civile del Comune di Magnago al n. 21, Serie A, Parte II, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______8.7.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott.TA
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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