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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico- Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 28 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2840 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Angelo Miano Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Clotilde Mazza Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4550/2024 dell'16.4.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma - Sez. Lavoro adita riformare la sentenza n. 4550/2024, emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione
Lavoro, Giudice Dott.ssa Crisanti, pubblicata in data 16.04.2024, nel procedimento NRG
21607/2023 e, per gli effetti: - accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e annullarlo con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare il diritto CP_ della ricorrente all'erogazione in suo favore da parte dell' dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L 335/1995 e per gli effetti condannare l'ente convenuto ad erogare l'assegno
1 sociale richiesto nonché gli assegni arretrati a decorrere dalla data della domanda
(18.07.2022), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO confermare la sentenza ex adverso gravata per quanto argomentato in premessa e documentato in primo e nel presente grado e, per l'effetto dichiarare inammissibile il presente gravame;
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora aveva impugnato il diniego amministrativo Parte_1 avverso la domanda di erogazione dell'assegno sociale del 18.7.2022 (così motivato: “da verifica all'agenzia delle entrate risulta nell'anno 2019 dante causa nella vendita di immobili per 900000,00 ca. Non sussiste lo stato di bisogno”), chiedendo di accertarne la spettanza e di condannare l' all'erogazione con decorrenza dalla domanda e con gli CP_1
accessori di legge.
Aveva evidenziato che l'immobile venduto era quello di abitazione, che il ricavato era di soli 600.000,00 euro e non 900.000,00 e che pochi giorni dopo il denaro era stato impiegato per l'acquisto di un appartamento più piccolo in viale Mazzini, in Roma, al prezzo di euro 422.000,00; aveva documentato la necessità, in quell'anno, di affrontare conseguenti spese (trasloco, ristrutturazione ecc.) per circa euro 60.000,00 e allegato che le somme restanti erano state spese per il proprio mantenimento, non avendo altri redditi.
L' si era costituito per resistere al ricorso, fra l'altro allegando che la ricorrente CP_1
non aveva dato prova, in generale, della percezione di redditi inferiori al limite di legge.
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso evidenziando la necessità di accertare che l'istante non avesse percepito redditi in misura superiore ai limiti di legge e che la prova del requisito reddituale non può essere integrata dalla mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, peraltro depositato solo ai fini dell'eventuale esonero dalle spesse processuali per il caso di soccombenza, che nemmeno può essere considerata una prova atipica, trattandosi di un atto formato dalla stessa parte che se ne intende avvalere e non da un terzo.
La ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
2 All'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa riportandosi alle già prese conclusioni, trascritte in epigrafe. La causa è stata quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello si torna a contestare la rilevanza della circostanza posta a base del diniego in sede amministrativa, vale a dire l'avere la ricorrente ricavato una ingente somma dalla vendita di un appartamento nel 2019, ciò che, secondo l' , escluderebbe lo CP_1
stato di bisogno richiesto dalla normativa.
Con un secondo motivo si contesta la motivazione vera e propria del rigetto da parte del
Tribunale, che, in effetti, non fa cenno alla vendita dell'immobile bensì rileva che la richiedente non aveva, più in generale, dimostrato lo “stato di bisogno”. La motivazione viene contestata sia in quanto non si rinveniva nell'atto di diniego dell' (come trascritto CP_1 supra); sia in quanto il Tribunale non aveva accolto l'istanza dell' di acquisire i dati CP_1
della Agenzia delle Entrate sul punto;
sia, infine, in quanto non era stata considerata la valenza quantomeno indiziaria dell'autocertificazione reddituale in atti, che ben potrebbe essere integrata, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., con la certificazione reddituale depositata in allegato all'appello.
Va rilevato che, come accennato, la sentenza si basa esclusivamente su questo ultimo profilo, vale a dire la mancata prova dei redditi posseduti per l'ottenimento della provvidenza per il 2022 (essendo pacifico che dal 2024, sulla scorta di nuova domanda amministrativa, la percepisce l'assegno sociale). Parte_1
I due motivi possono esaminarsi congiuntamente;
il secondo motivo è fondato, sotto il profilo del mancato accoglimento dell'istanza istruttoria dell' di acquisire la CP_1 certificazione reddituale dell'annualità 2021; poiché tale certificazione è stata allegata all'appello e dimostra il requisito reddituale in discorso, ciò determina l'accoglimento del gravame.
La natura sussidiaria dell'istituto dell'assegno sociale impone un accertamento serio e rigoroso del requisito reddituale: l'assegno sociale è, infatti, una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di
3 sostentamento, come si ricava dall'ampia formula usata dal legislatore ("redditi di qualsiasi natura"), e anche dalla non coincidenza con la nozione di reddito "fiscale" (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte), oltre che la ratio stessa della norma. Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, d'altronde, è l'unica coerente con il disposto dell'art.38 Cost., laddove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.
È noto, poi, che in tema di assegno sociale, ai sensi della richiamata L. n.335/95 comma 6,
l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale" e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (cfr. Cass. n.13577/2013; Cass. n. 23477/2010), a prescindere dal contegno tenuto dall'Ente in sede amministrativa.
Invero, gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato (Cass. Sez. L, sentenza n. 5784 del 11/04/2003). Il giudice del lavoro e della previdenza è giudice del rapporto, non dell'atto, ed è tenuto ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per l'accesso alla prestazione e per il suo godimento, non essendo il giudizio limitato dalla motivazione data al diniego in sede amministrativa.
Ne consegue che è il richiedente la prestazione negata il soggetto sul quale grava l'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti per il riconoscimento della prestazione stessa.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha esteso il proprio vaglio a tutti i requisiti previsti dalla normativa assistenziale, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c..
Nel caso in esame, l'allora ricorrente non aveva, in effetti, fornito una prova adeguata della sussistenza del presupposto dello stato di bisogno. Come rilevato dal Tribunale, si è limitata ad allegare una autocertificazione reddituale ai diversi fini dell'esenzione dalle spese di lite nel caso di soccombenza e per l'anno 2021.
4 Tale esenzione risponde a criteri di calcolo reddituale diversi da quelli, genericamente illustrati, finalizzati alla valutazione della spettanza dell'assegno sociale, in quanto in sede di esenzione ex art. 152 disp.att. c.p.c. rileva la percezione di “redditi” (in senso stretto) in misura inferiore alla legge;
prova ne sia che la allora ricorrente dichiarò redditi pari a zero mentre, nella dichiarazione reddituale allegata (come meglio si dirà) tardivamente all'appello, viene computato l'imponibile relativo alla casa di abitazione.
Con riguardo alla diversa questione dell'annualità da valutare, poi, va ricordato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, l. 335/1995, il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Poiché la dichiarazione in materia di imposte sui redditi deve essere presentata entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (v., in particolare, art. 2, D.P.R. 22-07-1998, n. 322), entro il 30 novembre di ciascun anno non possono che essere dichiarati solo ed esclusivamente i redditi dell'anno precedente, sicché avendo la presentato la domanda amministrativa il 18.7.2022, in sede di Parte_1
domanda amministrativa poteva esserle richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda;
ma non altrettanto è a dirsi per le prove da produrre nel conseguente giudizio, instaurato il 27.6.2023, allorché erano documentabili sia i redditi nel
2021 sia i redditi del 2022.
Il Tribunale argomenta con ampiezza e con dovizia di richiami alla giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 9955/2014; n. 25800/2010; n. 19833 del 2013, n. 547 del 2015) in ordine alla impossibilità di considerare l'autocertificazione reddituale quale elemento probatorio in sede giurisdizionale: infatti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni.
Va però valutato, in senso contrario, anche il precedente di legittimità invocato dall'appellante che ha qualificato tale autocertificazione quale “pista probatoria” idonea a consentire l'acquisizione della certificazione dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 437
c.p.c..
5 L' , d'altra parte, non si era limitato a contestare la sussistenza del requisito CP_1
reddituale, bensì aveva richiesto, non in via subordinata, bensì a diretto sostegno del rigetto del ricorso, “di voler ordinare alla ricorrente il deposito delle dichiarazioni dei redditi propri ovvero voler ordinare all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza, ex art. 210 c.p.c.,
o ex art. 211 c.p.c. l'esibizione della documentazione reddituale della ricorrente, compresi i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta (vincite da giochi, da pronostici ecc.), nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi da Bot, conti correnti, ecc).”.
A tale istanza la allora ricorrente non si era opposta, e nelle successive difese aveva replicato: “in merito alle richieste istruttorie avanzate dall' , qualora il Giudice ritenesse CP_1
necessaria la loro ammissione al fine di verificare lo stato reddituale della ricorrente, la medesima non si oppone alla loro ammissione.”.
Entrambe le parti, pertanto, correttamente interpretando il ruolo del giudice come giudice del rapporto e non dell'atto, avevano acconsentito ad un approfondimento d'ufficio in ordine alla sussistenza di redditi, nell'anno di riferimento, in misura inferiore a quella di legge.
Appare dunque non condivisibile, nel caso concreto e ribaditi i principi sopra esposti, che il Tribunale, senza dare ingresso alla acquisizione istruttoria sulla quale entrambe le parti concordavano, abbia respinto il ricorso della proprio sulla scorta della detta Parte_1
lacuna istruttoria che lo stesso ente previdenziale aveva richiesto di colmare.
Né l' , in sede di gravame, ha dedotto che i redditi conseguiti dall'appellante CP_1 nell'anno in discorso siano diversi da quelli dichiarati e risultanti dal certificato dell'Agenzia delle entrate, limitandosi a censurare la tardività della produzione.
Nemmeno rilevano gli introiti derivanti dalla vendita dell'immobile del 2019, poiché avvenuta in un anno anteriore a quello di riferimento per la verifica dello stato di bisogno
(cfr. sul punto la sentenza di questo Collegio n. 4155/2024). È lo stesso , con il CP_1
Messaggio n. 4424/2017, ad avere espressamente riconosciuto che “l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita di un immobile costituisce, per l'anno a cui si riferisce, un reddito inquadrabile fra quelli di cui alla voce <> e che va inserito nel calcolo <>.
Conclusivamente, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di alla percezione dell'assegno sociale dalla domanda Parte_1 amministrativa del 18.7.2022 e per l'effetto condannato l' a corrisponderle i relativi CP_1
ratei maturati fino alla sua corresponsione nel corso del 2024.
6 Le spese di lite del doppio grado meritano compensazione sia per la peculiarità del caso sia perché il deposito tardivo della certificazione reddituale è stato causalmente determinante nella necessità di celebrare due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 15.1.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. Parte_1
4550/2024 dell'16.4.2024 nei confronti dell' e dell' , CP_1 Controparte_2
così provvede:
- In totale accoglimento dell'appello e a totale riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno sociale dalla Parte_1 domanda amministrativa del 18.7.2022 e per l'effetto condanna l' a CP_1
corrisponderle i relativi ratei maturati fino alla sua corresponsione nel corso del 2024;
- Compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Roma, il 28.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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