TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 329
TAR
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 381 d.p.r. n. 495/1992 e degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990; eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; insufficiente istruttoria; motivazione insufficiente ed inadeguata

    Il Collegio ritiene che il Comune non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 381, comma 5, D.P.R. 495 del 1992. La motivazione del diniego è viziata da difetto di motivazione per la mancata specifica indicazione della norma del regolamento comunale che richiederebbe la residenza. Tale requisito, ove previsto, si porrebbe in contrasto con l'art. 381 cit., che mira a facilitare l'accesso ai luoghi abitualmente frequentati, non solo alla residenza anagrafica.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 381 d.p.r. 495/1992 e dell’art. 26 l. 104/1992 – erronea interpretazione del requisito di residenza

    Il requisito della residenza anagrafica, ove previsto dal regolamento comunale, si pone in contrasto con l'art. 381 cit., la cui finalità è agevolare l'accesso ai luoghi abitualmente frequentati, inclusa la dimora estiva, in linea con la ratio di integrazione della persona disabile e il diritto alla libertà di movimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 329
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 329
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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