Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Luppino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scilla, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi, n. 4;
per l'annullamento:
del provvedimento protocollo n. -OMISSIS-(all.2), nonché della richiamata nota protocollo n. -OMISSIS- (all.3) con la quale si rigetta la richiesta di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato temporaneo protocollata in data -OMISSIS-, nonché di ogni atto preordinato, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scilla;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. US TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 11/11/2025 e depositato il successivo 15/11/2025, il ricorrente premette quanto segue:
- è titolare di contrassegno n. -OMISSIS- per parcheggio disabili, rilasciato dal Comune di -OMISSIS-, senza scadenza (all.5), essendo stato dichiarato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa (all. 4);
- è proprietario di appartamento nel Comune di Scilla, in Via -OMISSIS-, giusto atto di compravendita del 15/12/2008 (all.6), a ridosso del Lungomare Marina Grande, ove trascorre il periodo estivo (generalmente dal 15 luglio al 15 settembre);
- con ordinanza del 2 gennaio 2002, il Sindaco del Comune di Scilla disponeva l’assegnazione di uno spazio per la sosta in favore del ricorrente, “ viste le particolari condizioni di invalidità della persona interessata ” (all. 7);
- con successivo provvedimento del Comune di Scilla del 30 luglio 2010 (all. 8) veniva disposta l’assegnazione di uno spazio di sosta personalizzato in favore dell’odierno ricorrente fino al 15/9/2010.
Il ricorrente ha, quindi, ripresentato la richiesta di assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato:
- in data 21/6/2023, con istanza prot. -OMISSIS-, a seguito della quale il Comune di Scilla ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10 bis con nota prot. n.-OMISSIS-, notificata al ricorrente il successivo 1/8/2023;
- con istanza prot. n. -OMISSIS-, respinta con provvedimento prot. n. -OMISSIS-;
- ed infine, con istanza prot. n. -OMISSIS-, rigettata con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-.
Agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- e del richiamato provvedimento prot. n. -OMISSIS-, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 381 d.p.r. n. 495/1992 come modificato dal d.p.r. n. 151 del 30.07.2012 e degli artt. 22 e 24 della l. n. 241 del 7.08.1990; eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; insufficiente istruttoria; motivazione insufficiente ed inadeguata ”.
Il ricorrente contesta le motivazioni sottese al rigetto (legate alle “ dilaganti richieste di assegnazione spazi di sosta ” “ nonché a ragioni di natura tecnica e di opportunità ” in quanto “ il signor -OMISSIS- non possiede i requisiti richiesti dal regolamento comunale (residenza e altro) ”), deducendo che in forza dell'art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992, per l'assegnazione dello spazio di sosta ad personam , occorre la triplice condizione costituita dalle particolari condizioni di invalidità, dall'alta densità di traffico e dall'assenza di uno spazio di sosta privato (tutte sussistenti nel caso di specie), trattandosi di misura tesa all’inclusione della persona disabile, a garantirgli condizioni di vita meno limitanti e più dignitose, e a migliorare la libertà di movimento; misura “che il Comune è tenuto ad assicurare, anche in ragione della gravità delle patologie del richiedente, salvo giustificare l'oggettiva impossibilità di fornire tali presidi” per motivi ostativi legati alla viabilità e alla sicurezza.
Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni previste dalla norma citata:
- non sono contestate le condizioni di invalidità certificate, ed attestate dal possesso contrassegno di parcheggio per disabili (senza scadenza), non corrispondendo al vero che « che il ricorrente nell’anno 2010 “non era più invalido” » posto che il Sig. -OMISSIS- “ è invalido permanente sin dal 1990 ”;
- il ricorrente non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile ed utilizzabile;
- la zona è ad alta densità di traffico (specialmente nel periodo estivo, trattandosi di area a ridosso del Lungomare Marina Grande di Scilla ove insiste l’abitazione di proprietà del ricorrente).
La circostanza che il titolare di contrassegno disabili possa usufruire degli spazi a pagamento essendo esentato dall’obbligo di corrispondere la tariffa non giustifica il diniego opposto al ricorrente, in quanto tali spazi, oltre ad essere distanti dalla abitazione del Sig. -OMISSIS-, sono sempre saturi nel periodo estivo. Inoltre, l'utilizzo degli stalli indicati (ove liberi) implicherebbe la necessità di trasportare la carrozzina lungo un percorso che potrebbe essere anche di 500 metri.
II) “ Violazione dell’art. 381 d.p.r. 495/1992 e dell’art. 26 l. 104/1992 – erronea interpretazione del requisito di residenza ”.
La disciplina in materia di parcheggi riservati alle persone con disabilità non subordina la possibilità di ottenere uno stallo riservato alla residenza anagrafica, ma al concreto bisogno di agevolare la mobilità e l’accesso ai luoghi abitualmente frequentati.
Il Comune di Scilla, invece, richiedendo la residenza come condizione esclusiva ( rectius , di ammissibilità) dell’istanza, avrebbe introdotto una restrizione non prevista dalla legge, eludendo la finalità solidaristica e di inclusione che ispira la disciplina invocata.
L’art. 381, comma 2, lett. f), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) stabilisce che le aree di sosta riservate devono essere istituite per agevolare la mobilità delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, senza richiedere alcun collegamento formale con la residenza anagrafica del soggetto interessato.
La norma, quindi, individua quale unico presupposto per la concessione dello stallo personalizzato la condizione di disabilità e la necessità concreta di garantire l’accessibilità ai luoghi abitualmente frequentati dal soggetto, indipendentemente dal luogo di residenza formale.
La residenza non costituisce requisito necessario per la concessione dello stallo riservato, purché il luogo indicato sia abitualmente frequentato dal disabile e sussista un effettivo interesse pubblico alla tutela della sua mobilità.
2. In data 9/01/2026, si è costituito in giudizio il Comune di Scilla, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
Eccepisce, nello specifico, il Comune resistente:
- l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, in quanto l’omessa tempestiva impugnazione della nota prot. n.-OMISSIS- (di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/90 della prima istanza del 21/6/2023), attesa “l’assoluta sovrapponibilità della parte motiva dei successivi provvedimenti di rigetto”, determinerebbe l’inammissibilità del ricorso per tardività;
- l’infondatezza del ricorso, atteso che:
- il ricorrente non è residente nel Comune di Scilla, bensì a -OMISSIS-;
- le ordinanze di assegnazione dello spazio di sosta di cui è risultato destinatario in passato hanno avuto un carattere meramente temporaneo, limitato al periodo di villeggiatura estiva (2 mesi circa), l’ultima delle quali, peraltro, risalente al 2010;
- la circostanza che il ricorrente non è residente nel territorio comunale giustifica il rigetto della richiesta di assegnazione del Sig. -OMISSIS-, ponendosi la stessa “in contrasto con il contenuto del regolamento comunale per il rilascio del contrassegno di parcheggio disabili europeo e per la concessione e l’istituzione di aree di sosta generiche e personalizzate riservate ai disabili (all. 4), approvato con delibera comunale n. 21 del 29.04.2022, posto che lo stesso pone un divieto espresso di assegnazione ai soggetti non residenti”;
- le motivazioni del rigetto sarebbero “già sufficientemente articolate nel provvedimento opposto (provvedimento protocollo n. -OMISSIS-, nonché della richiamata nota protocollo n.-OMISSIS-)” ed idonee a legittimare il provvedimento reiettivo in ragione della “nota carenza degli spazi di sosta, accertata in relazione alle proporzioni indicate dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) con il quale si prevede che occorre rispettare il rapporto di 1 a 50 nell’ istituzione di aree di sosta generiche e personalizzate riservate ai disabili”;
- il Comune di Scilla “vanterebbe circa 200 aree di sosta di cui 10 riservate ai soggetti disabili (come risulta da relazione di servizio dettagliata – all. 5)” e “il limite sopra richiamato risulterebbe già largamente superato”;
- il ricorrente sarebbe stato trattato in maniera identica ad altri “soggetti non residenti e autori di analoghe istanze di assegnazione, ugualmente respinte in ragione delle medesime motivazioni esposte” nel provvedimento impugnato.
3. In vista dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato una memoria (in data 3/02/2026) e il Comune di Scilla una replica (il successivo 4/03/2026).
4. All’udienza pubblica del 25/03/2026 la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa comunale.
5.1. Il ricorrente ha presentato tre istanze finalizzate al rilascio dello stallo di sosta personalizzato nell’anno 2023, nell’anno 2024 ed infine nell’anno 2025, ed in particolare:
- in data 21/6/2023, con istanza prot. -OMISSIS-, a seguito della quale il Comune di Scilla ha comunicato al ricorrente un preavviso di rigetto ex art. 10 bis con nota prot. n.-OMISSIS-, notificata al ricorrente il successivo 1/8/2023;
- in data 17/10/2024, con istanza prot. n. -OMISSIS-, respinta con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, di cui non vi è in atti la prova dell’avvenuta notifica al ricorrente;
- ed infine, il successivo 11/8/2025, con istanza prot. n. -OMISSIS-, rigettata con il provvedimento prot. n. -OMISSIS-.
5.2. Ha, dunque, tempestivamente impugnato (con il ricorso notificato in data 11/11/2025) quest’ultimo provvedimento e quello, ivi richiamato, del 22/10/2024.
5.3. Parte ricorrente, di contro, non aveva nessun onere di (tempestiva) impugnazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis prot. n.-OMISSIS-, non rivestendo carattere provvedimentale, in quanto la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non esprime una determinazione definitiva dell'amministrazione, ma rappresenta un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario.
5.4. L’eccezione è, altresì, infondata per altra distinta ragione.
5.5. Il provvedimento prot. n. -OMISSIS- richiama la “ nota prot. -OMISSIS- ”, e non anche la nota prot. n.-OMISSIS-.
5.6. La stessa nota prot. -OMISSIS- non contiene un mero rinvio per relationem al preavviso di rigetto contenuto nella nota prot. n.-OMISSIS-, ma compie una rivalutazione complessiva degli interessi coinvolti e un nuovo apprezzamento dei fatti e degli elementi di diritto, tanto da esternare, comunque, una nuova ed autonoma motivazione.
I motivi ostativi indicati nella nota prot. n.-OMISSIS- sono stati, comunque, trasfusi in altrettante motivazioni del provvedimento del 2024 e in quello (ivi richiamato in quello) del 2025.
5.7. E nel ricorso introduttivo parte ricorrente deduce specifiche censure nei confronti di ciascun fronte motivazionale che giustifica l’adozione del provvedimento di diniego del 2024 e di quello confermativo del 2025.
6. Nel merito, il ricorso è fondato.
7. I provvedimenti impugnati, in sintesi, giustificano il diniego opposto all’odierno ricorrente in quanto:
a) il Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/04/2022 prevederebbe, tra gli altri requisiti, la necessaria “residenza” nel territorio comunale, non essendo sufficiente la mera dimora occasionale, per ragioni di contenimento delle assegnazioni provvisorie/estive;
b) i titolari di contrassegno disabili avrebbero la possibilità di usufruire nella zona di interesse, oltre agli spazi di sosta per invalidi generici liberamente fruibili, delle aree di sosta a pagamento in esenzione (e quindi gratuitamente);
c) l’accoglimento dell’istanza determinerebbe “una eccessiva sproporzione” tra il “già esiguo numero delle aree di sosta alla libera fruizione di tutta l'utenza” e gli “spazi di sosta generici per disabili, con contestuale proliferazione di spazi "ad personam" in evidente soprannumero rispetto alle proporzioni di legge genericamente ammesse”;
d) analoghe richieste sarebbero state rigettate in quanto, anche in forza della disciplina regolamentare, l'ente non sarebbe “vincolato all'assegnazione di spazi di sosta personalizzati ai dimoranti estivi”;
e) “il Lungomare di Marina Grande, strada sulla quale il sig. -OMISSIS-chiede di ottenere la riassegnazione di uno spazio di sosta scaduto nell'anno 2010” possiederebbe “oggi circa 10 spazi di sosta "generici" oltre 4 spazi personalizzati assegnati a soggetti residenti in possesso dei prescritti requisiti, dislocati lungo tutta la strada e anche in prossimità della stessa casa di proprietà del richiedente”; sicchè il “numero degli spazi riservati” risulterebbe “già sovrabbondante, in proporzione alle dimensioni della strada e degli spazi di sosta liberi”;
f) sull’istanza di assegnazione a titolo gratuito di un adeguato spazio di sosta personalizzato non si sarebbe formato alcun silenzio-assenso.
8. Ritiene il Collegio che con tali provvedimenti di diniego il Comune di Scilla non abbia fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 381, comma 5, D.P.R. 495 del 1992.
8.1. Giovano alcune premesse di ordine generale, in relazione alla disciplina di riferimento e ai principi espressi dalla giurisprudenza formatasi in materia.
Stabilisce la norma testè menzionata che “ Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonchè fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati ”.
8.2. La giurisprudenza amministrativa ha tratto ulteriori corollari dall’interpretazione della norma e dal suo inquadramento sistematico tra le misure di sostegno a favore della persona disabile, chiarendo anche che:
- « La norma appena citata, anche se non specifica quali siano le particolari condizioni di invalidità che possano determinare la concessione di un posto auto riservato alla persona, è chiaramente finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle persone afflitte da importanti limitazioni della capacità di deambulazione, garantendo il loro diritto alla libertà di movimento mediante l’approntamento di adeguate misure previste dalla normativa, che il Comune è tenuto ad assicurare, anche in ragione della gravità delle patologie del richiedente, salvo giustificare l’oggettiva impossibilità di fornire tali presidi.
La discrezionalità che la richiamata disposizione riconosce al Comune è evidentemente limitata alla verifica della esistenza di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza – da accertarsi con specifica istruttoria di cui è necessario dar conto nelle motivazioni dell’eventuale provvedimento di diniego - che impediscano l’assegnazione dello stallo di sosta riservato.
La predetta limitata discrezionalità attribuita al Comune deve, dunque, trovare un adeguato bilanciamento con l’esigenza, tutelata dalla norma, di assicurare una certa libertà di movimento al soggetto richiedente, tenuto conto del suo grado di disabilità, e quindi di garantire alla persona condizioni di vita meno limitanti e più dignitose » (Cons. giust. amm. Sicilia, 16/12/2024, n. 978; Cons. Stato ord. 12/09/2025 n. 3334);
- « Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili"» in quanto « La norma citata stabilisce, quindi, che per l'assegnazione dello spazio di sosta ad personam, occorre la triplice condizione costituita dalle "particolari condizioni di invalidità", dall'alta densità di traffico e dall'assenza di uno spazio di sosta privato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 28/03/2022, n.863; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21/06/2018, n. 1039) » (TAR Napoli, sez. VII 24/03/2025 n. 2483);
- « Presupposto di applicabilità della norma, infatti, è esclusivamente la mancanza di disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché utilizzabile, ovvero il fatto che l'istanza si riferisca ad una zona "ad alta densità di traffico", con riferimento alla quale è di agevole comprensione la compromissione della qualità della vita che rischia di rivenirne al soggetto affetto da difficoltà deambulatorie cui non si consenta un accesso agevolato ad esempio, al luogo di abitazione, dimora, ovvero di lavoro » (Cons. di St., sez. II, 29/10/2020, n. 6630).
9. Seguendo l’ordine di esposizione delle ragioni ostative indicate al precedente § 7, e rilevato che non è in contestazione né che ricorrano “particolari condizioni di invalidità della persona interessata”, né che l’area sia caratterizzata dall'alta densità di traffico né che sia assente uno spazio di sosta privato, va, anzitutto, detto che nessuno dei provvedimenti impugnati indica in forza di quale norma del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 21 del 29/04/2022 la “ residenza ” nel territorio comunale sarebbe condizione o requisito indispensabile per l’accoglimento dell’istanza.
9.1. Sotto tale profilo, il provvedimento è viziato da difetto di motivazione, mancando una specifica indicazione della ragione giuridica che ha determinazione la decisione dell’amministrazione, non bastando un mero e generico richiamo al regolamento comunale nella sua interezza.
9.2. Al pari del provvedimento di rigetto che rinviene una ragione ostativa nella carenza del requisito della residenza anagrafica del ricorrente, una simile previsione regolamentare, ove indicata, si sarebbe posta in contrasto con l’art. 381 cit. che ha, come detto, lo scopo di consentire alla persona disabile “ un accesso agevolato … al luogo di abitazione, dimora, ovvero di lavoro ” (Cons. di St., sez. II, 29/10/2020, n. 6630) e non soltanto al luogo di residenza anagrafica, in sintonia con la ratio di integrazione della persona disabile, quale misura volta a migliorare le condizioni di vita di chi subisce, per ragioni di salute, importanti limitazioni della capacità di deambulazione, al fine di garantire il diritto alla libertà di movimento, mediante l’approntamento di adeguate azioni (positive) volte ad un pieno sviluppo della persona umana (artt. 2 e 3 Cost.).
Ed infatti, le ragioni che giustificano la necessità dello stallo personalizzato non sono legate esclusivamente alla residenza anagrafica, ma chiaramente anche all’esistenza di una prossimità tra lo spazio riservato e un’abitazione (e tale è una dimora estiva) o un luogo di lavoro.
10. Gli altri motivi di ricorso tesi a contestare le ulteriori motivazioni poste a fondamento del rigetto possono essere esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione e la parziale sovrapponibilità degli stessi.
11. La concessione di un posto auto riservato alla singola persona invalida rappresenta una misura speciale di sostegno alla disabilità che ha presupposti propri e autonomi (stabiliti al primo periodo dell’art. 381) e che si aggiunge alle ulteriori misure eventualmente previste dalla legge (tra le quali quelle di cui al secondo periodo dell’art. 381).
Non a caso, la norma prevede che “Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”, laddove l’utilizzo dell’avverbio “ inoltre ” indica che le altre misure (a) previsione di un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e b) gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento) non si sostituiscono all’assegnazione a titolo gratuito di un adeguato spazio di sosta individuato, ma si affiancano a tale specifico strumento di sostegno alla disabilità.
11.1. Mentre l’accoglimento della pretesa della persona disabile ad ottenere la concessione di uno stallo di sosta personalizzato a proprio uso esclusivo passa comunque da una valutazione tecnico-discrezionale nella quale la pubblica amministrazione deve bilanciare gli interessi privati del richiedente con quelli generali alla più fluida e scorrevole circolazione veicolare, al fine di assicurare la tutela dei primi nel minore sacrificio possibile dei secondi e dunque tenendo conto anche delle condizioni concrete nelle quali il disabile ha accesso alla propria abitazione, le altre misure (previste dal secondo periodo dell’art. 381 cit.) sono rivolte alla generalità della popolazione disabile, senza distinzioni e senza il vaglio di più stringenti requisiti (un qualsiasi turista che trascorra in detta località turistica una singola giornata in possesso del "contrassegno di parcheggio per disabili" ha diritto alla sosta gratuita, ma non ha per ciò stesso titolo per avanzare richiesta di uno stallo personalizzato).
11.1.1. Con l’ulteriore conseguenza che i residenti o coloro che risiedono o dimorano stabilmente o temporaneamente (perché, come il ricorrente, proprietari di un’abitazione utilizzata nel solo periodo estivo) usufruiscono dei parcheggi gratuiti, solo ove disponibili e “in concorrenza” con gli altri avventori o frequentatori della località turistico-marittima, e dunque negli spazi di risulta lasciati liberi da chi giunge per primo, con ogni facilmente comprensibile disagio.
11.1.2. Non appare agevolmente comprensibile la preoccupazione dell’ente locale di evitare che l’accoglimento dell’istanza determini una “ proliferazione di spazi "ad personam" in evidente soprannumero rispetto alle proporzioni di legge genericamente ammesse ”, in quanto la proporzione tra stalli a pagamento e stalli gratuiti riservati ai disabili è prevista nell’ambito delle (altre) misure di cui al secondo periodo dell’art. 381 cit., mentre nessun numero massimo di stalli riservati è prevista dal primo periodo del medesimo art. 381.
Ed invero, l’art. 1 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 prevede al comma 5 che “ Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili ”; e il DM 236/1989 prevede al punto 8.2.3. che “ Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m. 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura ”.
Tali disposizioni riguardano la riserva di posti agli invalidi “ nelle aree di parcheggio ”, mentre la disciplina invocata da parte ricorrente ha carattere di specialità rispetto a tali norme generali e non introduce alcun contingentamento di posti riservabili in via esclusiva ai disabili privi di parcheggio privato.
E nessuna norma vieta che in una strada nella quale sono stati già autorizzati parcheggi ad personam ad altri abitanti, al ricorrere delle condizioni, possano essere concessi altri stalli riservati (specialmente se già presenti aree a parcheggio disponibili).
11.2. Va, dunque, smentita l’affermazione dell’Amministrazione comunale secondo cui le agevolazioni (consistenti nel diritto del titolare di contrassegno disabili di “liberamente usufruire, e senza limiti di tempo, degli spazi a pagamento, essendo esentato dall'obbligo di corrispondere la tariffa dovuta”) “cui sono indiscriminatamente ammessi tutti i possessori di contrassegno disabili” sarebbero “una plausibile e valida alternativa” alla concessione di un posto auto riservato e che non sussisterebbe “alcun altro obbligo di legge a carico dell'ente”.
11.2.1. La presenza di parcheggi pubblici gratuiti – come ammette lo stesso ente locale, “limitat(i) alle disponibilità” ed astrattamente non in grado di soddisfare le necessità del ricorrente - non esclude l’obbligo dell’ente di esaminare e vagliare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di cui al primo periodo dell’art. 381 cit.
11.3. Senza dire che l’utilizzo degli stalli indicati implicherebbe, secondo asserzione di parte ricorrente non contraddetta, la necessità di trasportare la carrozzina lungo un percorso che potrebbe essere anche di 500 metri, donde la necessità di uno stallo auto quanto meno il più vicino possibile all’abitazione (cfr., in fattispecie analoga, TAR Napoli, sez. VII 24/03/2025 n. 2483).
11.4. Neppure l’affermazione che “ il Lungomare di Marina Grande, strada sulla quale il sig. -OMISSIS-chiede di ottenere la riassegnazione di uno spazio di sosta scaduto nell'anno 2010 ” possiederebbe “ oggi circa 10 spazi di sosta "generici" oltre 4 spazi personalizzati assegnati a soggetti residenti in possesso dei prescritti requisiti, dislocati lungo tutta la strada e anche in prossimità della stessa casa di proprietà del richiedente ” esclude che l’istanza di parte ricorrente possa essere accolta.
La presenza di spazi di sosta pubblici in prossimità dell’abitazione del ricorrente implica, come logica conseguenza, che non sussistano ragioni di impedimento, legate alle condizioni della strada, alla creazione di uno spazio ad personam .
Il Comune, da un lato, sembra ritenere, in mancanza di una norma che predetermini un numero massimo di stalli personalizzati astrattamente concedibili ai disabili, che gli spazi di sosta personalizzati non potrebbero superare un “certo” numero (che non si comprende quale sia, tranne che si intenda applicare, erroneamente, la disciplina sopra richiamata relativa alla riserva dei posti per i disabili nei parcheggi pubblici), e, dall’altro, che non abbia accolto l’istanza del ricorrente per non determinare disparità di trattamento, salvo ammettere che ad altri soggetti “ residenti in possesso dei prescritti requisiti ” ha già assegnato a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica.
In tal modo, non avvedendosi che, nel caso di specie, la disparità di trattamento viene determinata esclusivamente dall’individuazione di un requisito (la residenza anagrafica) non prevista da norme di legge o regolamentari, e non già dall’inclusione del ricorrente tra i soggetti ai quali astrattamente concedere il beneficio in questione; senza dire che, in presenza di una pluralità di richieste provenienti da soggetti parimenti meritevoli “ la discrezionalità accordata al Comune dall’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada - che trova il proprio fondamento nel necessario contemperamento delle esigenze di tutela del disabile con quella di fruibilità collettiva degli spazi in sicurezza per qualsivoglia tipologia di utente della strada (atteso che, come anticipato, non si tratta di beneficio concedibile a tutti i disabili ma da riservare a casi particolari) - deve essere esercitata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati di cui la motivazione del provvedimento deve dare conto ” (TAR Sicilia, Catania, sez. I, 28/03/2022 n. 863).
12. Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente onere per l’amministrazione, quale effetto conformativo della presente pronuncia ex art. 34 co. 1 lett. e) c.p.a., di adottare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza un nuovo provvedimento, rivalutando alla luce dei principi sopra indicati l’istanza di assegnazione di uno spazio di sosta “ad personam” presentata dal ricorrente.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Scilla al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
US TR, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| US TR | TE EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.