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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/04/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3530/2022
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3530/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. Enrico Donnarumma Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Iovino
CONVENUTO
E CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo On. Giudicante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: sospendere con effetto immediato
l'efficacia della cartella esattoriale impugnata fino alla sentenza che definirà il giudizio. accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria del Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità della cartella di
[...]
pagamento impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente processo da attribuirsi al difensore antistatario.”.
Per l' : “dichiarare la legittimità dell'operato di Controparte_3 Controparte_4
e, per l'effetto, rigettare nel merito il ricorso poiché infondato in fatto ed in
[...]
pagina 1 di 7 diritto con riferimento all'operato dell'Agente; condannare la parte istante alla refusione dei compensi e spese di lite in favore di .”. Controparte_4
Per il : “Voglia Codesto On. Tribunale, disattesa l'istanza di Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, rigettare l'avversa domanda, in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di difesa e onorari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore impugnava la cartella di pagamento n.
100201900030619056000, emessa dall' sulla scorta Controparte_5
del credito vantato dal , scaturente dalle spese processuali Controparte_2
relative al provvedimento n. 65/2012, emesso in data 08.02.2012 dal Tribunale di Torre
Annunziata - Sezione Penale, avente ad oggetto una sentenza di patteggiamento nell'ambito del procedimento recante il RGNR 10006738. A sostegno della domanda evidenziava la mancata notifica degli atti prodromici alla indicata cartella di pagamento e la maturazione sia del termine prescrizionale che di quello decadenziale in relazione al credito azionato.
Si costituiva l rilevando: a) che la spiegata opposizione fosse Controparte_3 tardiva, in quanto formalizzata oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto pagina 2 di 7 impugnato, atteso che le eccezioni sollevate configuravano un'opposizione agli atti esecutivi;
b) che non era maturata la prescrizione, in quanto l'invio delle cartelle era stato sospeso dalla normativa adottata per far fronte al periodo emergenziale per il virus covid 19; c) che si doveva dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto all'Agente della Riscossione era demandata solo la fase della riscossione, mentre la fase impositiva era curata, in via esclusiva, dall'Ente impositore che aveva provveduto ad effettuare l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva anche il adducendo: a) che non vi era alcun Controparte_2
obbligo di notificare gli atti prodromici alla cartella di pagamento, la quale, comunque, non era affetta da alcun vizio di motivazione;
b) che non era maturato il termine prescrizionale e c) che la cartella non era inficiata dal alcuna decadenza.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che l'opposizione proposta risulta essere tempestiva, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che, in quanto tale, non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Le eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa azionata dal creditore, essendo inerenti alla formazione del titolo esecutivo
(prescrizione nella specie ritenuta già maturata alla data di notifica della cartella esattoriale), integrano una opposizione all'esecuzione, la quale costituisce il rimedio con il quale si contesta, appunto, il diritto dell'Ente impositore di procedere in executivis per fatti inerenti alla formazione del titolo esecutivo. Ne discende, pertanto, che l'azione proposta deve necessariamente qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito, esperibile al fine di paralizzare l'avversa pretesa in base a fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, ai sensi dell'art. 615, primo commo, c.p.c..
Del pari infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da
. Sul punto deve, innanzitutto, premettersi che il Controparte_6
rapporto processuale tra agente della riscossione ed ente impositore, non è ontologicamente inscindibile, ben potendo, in astratto, configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente impositore;
o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito conseguente a vizi imputabili all'ente impositore, emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione. In mancanza della sussistenza di un litisconsorzio, si deve, pertanto, riconoscere una autonoma legittimazione passiva in tali giudizi in favore dell'agente e dell'ente impositore;
e ciò a pagina 3 di 7 prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore. Invero, nei rapporti di tali soggetti con il destinatario della cartella, tali vicende sono del tutto irrilevanti, dato che l'attività esattoriale e processuale dell'agente incide direttamente nella sfera giuridica dei suoi destinatari, che sono terzi rispetto a detto rapporto di mandato. Ciò impone che l'agente sia chiamato direttamente a rispondere, nei confronti dei terzi, di tale attività, a prescindere dall'indagine sull'imputabilità dei possibili errori nei rapporti con l'ente destinatario della riscossione. Altrimenti opinando si arriverebbe ad addossare al destinatario della cartella esattoriale l'onere ed il rischio di individuare chi sia, nei rapporti interni tra ente ed agente, il vero responsabile dell'erroneità della richiesta di pagamento. Tale esigenza attiene al diritto di difesa di soggetti comunque esposti a incisivi poteri di autotutela esecutiva, anche in ambito non tributario, per cui il diritto del destinatario di una cartella esattoriale di citare sempre e comunque il soggetto che gli abbia recapitato l'atto non può essere contestato, se non si voglia compromettere o indebolire il suo diritto di difesa. Per tali ragioni, in più occasioni la
Corte di legittimità ha affermato che, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi propri della cartella di pagamento proveniente dall'Agente della Riscossione, la legittimazione passiva spetta a quest'ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio l'ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite
(Cassazione civile Sez. VI, 18/2/2020, n. 3955 Sentenza n. 842/2023 pubbl. il
20/04/2023 RG n. 4731/2020 Repert. n. 1743/2023 del 20/04/2023). Il principio, affermato con riferimento al processo tributario regolato dal D. Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ben può essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Anche in tale eventualità «quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa l'Agente della Riscossione, dal quale l'atto oggetto di impugnativa è stato predisposto. Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore
pagina 4 di 7 dell'atto» (Cassazione civile, Sez. III, 25/2/2016, n. 3707). Sicché per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente impositore, chiedendo, se del caso, di essere manlevato dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza. Per tali ragioni, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall'
[...]
va rigettata. CP_7
Si evidenzia, poi, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, che la cartella di pagamento concernente il recupero di spese penali di giustizia non deve essere preceduta dalla notifica di atti prodromici, né dei titoli da cui esse derivano (vedasi tra le tante, Cassazione civile sez. III, n. 2553/2019 e, da ultimo, Cass., sez. trib., ord. n.
12614/2023) e che, nel caso di omessa notifica dell'atto giudiziale sotteso - quando, cioè, la cartella costituisca il primo atto con cui si portano a conoscenza del destinatario, ai fini in parola, quei contenuti - la cartella di pagamento deve contenere “gli elementi minimi per consentire” all'obbligato “di individuare la pretesa impositiva, e di difendersi nel merito” (Cass., 25/02/2016, n. 3707, pag. 15).
Nel caso di specie le ragioni del credito preteso erano senz'altro evincibili dalla cartella impugnata, nella quale risultano compiutamente indicati: l'anno di emissione del ruolo, gli importi non pagati e l'ammontare degli interessi e delle spese di notifica, il codice del tributo, l'anno di riferimento, gli estremi della sentenza da cui essa scaturiva,. Si aggiunga che il criterio di liquidazione delle spese è predeterminato ex lege e che le spese ripetibili sono quelle annotate nel c.d. foglio notizie di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 280, il cui originale rimane nel fascicolo d'ufficio del procedimento penale e resta consultabile dalle parti. Il destinatario della cartella aveva, pertanto, piena contezza della causale del credito da essa portato, tanto che lo stesso attore l'ha contestata nel presente giudizio, seppur infondatamente.
In ragione di tanto, la motivazione della cartella in questione, seppure per relationem, era contenuta nella stessa, non occorrendo allegare alcun documento presupposto, essendo gli elementi esterni alla cartella stessa conosciuti o conoscibili dal destinatario
Infondata è, poi, l'eccezione di decadenza sollevata dall'attore.
La decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non ha valenza generale, potendo essa trovare applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo (vedasi Cass. civ., sez. III, ord., 10 maggio 2023, n.
12614). In considerazione di ciò, alcuna decadenza è maturata nel caso di specie,
pagina 5 di 7 atteso che le spese di giustizia penali, per quali era stata emessa la cartella di pagamento, non hanno natura tributaria, tanto che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 3008/2008), come del resto dimostrato dal presente giudizio incardinato dall'attore.
Né, relativamente alla pretesa creditoria azionata, può dirsi maturato il termine prescrizionale decennale, avuto riguardo alla normativa emergenziale emanata per far fronte all'emergenza pandemica collegata alla diffusione del virus covid 19. Ci si riferisce, in particolare, all'artt. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia") che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, ed all'art. 68, comma 4 bis, del D.L. n. 18/2020, che ha stabilito, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, la proroga:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
In ragione della richiamata normativa e della relativa sospensione legalmente prevista, nel caso di specie non risulta essere prescritto il credito azionato
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna il sig. a pagare, a titolo di compenso professionale, la Parte_1 somma di € 2.540,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti convenute in giudizio.
Si comunichi.
pagina 6 di 7 30.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3530/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. Enrico Donnarumma Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Iovino
CONVENUTO
E CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “Voglia l'Ecc.mo On. Giudicante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: sospendere con effetto immediato
l'efficacia della cartella esattoriale impugnata fino alla sentenza che definirà il giudizio. accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria del Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità della cartella di
[...]
pagamento impugnata. Con vittoria di spese e competenze del presente processo da attribuirsi al difensore antistatario.”.
Per l' : “dichiarare la legittimità dell'operato di Controparte_3 Controparte_4
e, per l'effetto, rigettare nel merito il ricorso poiché infondato in fatto ed in
[...]
pagina 1 di 7 diritto con riferimento all'operato dell'Agente; condannare la parte istante alla refusione dei compensi e spese di lite in favore di .”. Controparte_4
Per il : “Voglia Codesto On. Tribunale, disattesa l'istanza di Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, rigettare l'avversa domanda, in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di difesa e onorari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore impugnava la cartella di pagamento n.
100201900030619056000, emessa dall' sulla scorta Controparte_5
del credito vantato dal , scaturente dalle spese processuali Controparte_2
relative al provvedimento n. 65/2012, emesso in data 08.02.2012 dal Tribunale di Torre
Annunziata - Sezione Penale, avente ad oggetto una sentenza di patteggiamento nell'ambito del procedimento recante il RGNR 10006738. A sostegno della domanda evidenziava la mancata notifica degli atti prodromici alla indicata cartella di pagamento e la maturazione sia del termine prescrizionale che di quello decadenziale in relazione al credito azionato.
Si costituiva l rilevando: a) che la spiegata opposizione fosse Controparte_3 tardiva, in quanto formalizzata oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto pagina 2 di 7 impugnato, atteso che le eccezioni sollevate configuravano un'opposizione agli atti esecutivi;
b) che non era maturata la prescrizione, in quanto l'invio delle cartelle era stato sospeso dalla normativa adottata per far fronte al periodo emergenziale per il virus covid 19; c) che si doveva dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto all'Agente della Riscossione era demandata solo la fase della riscossione, mentre la fase impositiva era curata, in via esclusiva, dall'Ente impositore che aveva provveduto ad effettuare l'iscrizione a ruolo.
Si costituiva anche il adducendo: a) che non vi era alcun Controparte_2
obbligo di notificare gli atti prodromici alla cartella di pagamento, la quale, comunque, non era affetta da alcun vizio di motivazione;
b) che non era maturato il termine prescrizionale e c) che la cartella non era inficiata dal alcuna decadenza.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente si rileva che l'opposizione proposta risulta essere tempestiva, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che, in quanto tale, non è soggetta ad alcun termine di decadenza. Le eccezioni di prescrizione e decadenza della pretesa azionata dal creditore, essendo inerenti alla formazione del titolo esecutivo
(prescrizione nella specie ritenuta già maturata alla data di notifica della cartella esattoriale), integrano una opposizione all'esecuzione, la quale costituisce il rimedio con il quale si contesta, appunto, il diritto dell'Ente impositore di procedere in executivis per fatti inerenti alla formazione del titolo esecutivo. Ne discende, pertanto, che l'azione proposta deve necessariamente qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito, esperibile al fine di paralizzare l'avversa pretesa in base a fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, ai sensi dell'art. 615, primo commo, c.p.c..
Del pari infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da
. Sul punto deve, innanzitutto, premettersi che il Controparte_6
rapporto processuale tra agente della riscossione ed ente impositore, non è ontologicamente inscindibile, ben potendo, in astratto, configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente impositore;
o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito conseguente a vizi imputabili all'ente impositore, emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione. In mancanza della sussistenza di un litisconsorzio, si deve, pertanto, riconoscere una autonoma legittimazione passiva in tali giudizi in favore dell'agente e dell'ente impositore;
e ciò a pagina 3 di 7 prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore. Invero, nei rapporti di tali soggetti con il destinatario della cartella, tali vicende sono del tutto irrilevanti, dato che l'attività esattoriale e processuale dell'agente incide direttamente nella sfera giuridica dei suoi destinatari, che sono terzi rispetto a detto rapporto di mandato. Ciò impone che l'agente sia chiamato direttamente a rispondere, nei confronti dei terzi, di tale attività, a prescindere dall'indagine sull'imputabilità dei possibili errori nei rapporti con l'ente destinatario della riscossione. Altrimenti opinando si arriverebbe ad addossare al destinatario della cartella esattoriale l'onere ed il rischio di individuare chi sia, nei rapporti interni tra ente ed agente, il vero responsabile dell'erroneità della richiesta di pagamento. Tale esigenza attiene al diritto di difesa di soggetti comunque esposti a incisivi poteri di autotutela esecutiva, anche in ambito non tributario, per cui il diritto del destinatario di una cartella esattoriale di citare sempre e comunque il soggetto che gli abbia recapitato l'atto non può essere contestato, se non si voglia compromettere o indebolire il suo diritto di difesa. Per tali ragioni, in più occasioni la
Corte di legittimità ha affermato che, in tema di riscossione coattiva mediante iscrizione nei ruoli, nell'ipotesi di giudizio relativo a vizi propri della cartella di pagamento proveniente dall'Agente della Riscossione, la legittimazione passiva spetta a quest'ultimo, con onere dello stesso, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio l'ente impositore se non voglia rispondere delle conseguenze della lite
(Cassazione civile Sez. VI, 18/2/2020, n. 3955 Sentenza n. 842/2023 pubbl. il
20/04/2023 RG n. 4731/2020 Repert. n. 1743/2023 del 20/04/2023). Il principio, affermato con riferimento al processo tributario regolato dal D. Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ben può essere applicato anche quando il procedimento di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 venga seguito per la riscossione di entrate di natura non tributaria ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Anche in tale eventualità «quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa l'Agente della Riscossione, dal quale l'atto oggetto di impugnativa è stato predisposto. Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore
pagina 4 di 7 dell'atto» (Cassazione civile, Sez. III, 25/2/2016, n. 3707). Sicché per un verso sussiste la legittimazione passiva del concessionario, per l'altro questi, per non rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente impositore, chiedendo, se del caso, di essere manlevato dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza. Per tali ragioni, anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall'
[...]
va rigettata. CP_7
Si evidenzia, poi, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, che la cartella di pagamento concernente il recupero di spese penali di giustizia non deve essere preceduta dalla notifica di atti prodromici, né dei titoli da cui esse derivano (vedasi tra le tante, Cassazione civile sez. III, n. 2553/2019 e, da ultimo, Cass., sez. trib., ord. n.
12614/2023) e che, nel caso di omessa notifica dell'atto giudiziale sotteso - quando, cioè, la cartella costituisca il primo atto con cui si portano a conoscenza del destinatario, ai fini in parola, quei contenuti - la cartella di pagamento deve contenere “gli elementi minimi per consentire” all'obbligato “di individuare la pretesa impositiva, e di difendersi nel merito” (Cass., 25/02/2016, n. 3707, pag. 15).
Nel caso di specie le ragioni del credito preteso erano senz'altro evincibili dalla cartella impugnata, nella quale risultano compiutamente indicati: l'anno di emissione del ruolo, gli importi non pagati e l'ammontare degli interessi e delle spese di notifica, il codice del tributo, l'anno di riferimento, gli estremi della sentenza da cui essa scaturiva,. Si aggiunga che il criterio di liquidazione delle spese è predeterminato ex lege e che le spese ripetibili sono quelle annotate nel c.d. foglio notizie di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, art. 280, il cui originale rimane nel fascicolo d'ufficio del procedimento penale e resta consultabile dalle parti. Il destinatario della cartella aveva, pertanto, piena contezza della causale del credito da essa portato, tanto che lo stesso attore l'ha contestata nel presente giudizio, seppur infondatamente.
In ragione di tanto, la motivazione della cartella in questione, seppure per relationem, era contenuta nella stessa, non occorrendo allegare alcun documento presupposto, essendo gli elementi esterni alla cartella stessa conosciuti o conoscibili dal destinatario
Infondata è, poi, l'eccezione di decadenza sollevata dall'attore.
La decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non ha valenza generale, potendo essa trovare applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo (vedasi Cass. civ., sez. III, ord., 10 maggio 2023, n.
12614). In considerazione di ciò, alcuna decadenza è maturata nel caso di specie,
pagina 5 di 7 atteso che le spese di giustizia penali, per quali era stata emessa la cartella di pagamento, non hanno natura tributaria, tanto che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 3008/2008), come del resto dimostrato dal presente giudizio incardinato dall'attore.
Né, relativamente alla pretesa creditoria azionata, può dirsi maturato il termine prescrizionale decennale, avuto riguardo alla normativa emergenziale emanata per far fronte all'emergenza pandemica collegata alla diffusione del virus covid 19. Ci si riferisce, in particolare, all'artt. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia") che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, ed all'art. 68, comma 4 bis, del D.L. n. 18/2020, che ha stabilito, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, la proroga:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
In ragione della richiamata normativa e della relativa sospensione legalmente prevista, nel caso di specie non risulta essere prescritto il credito azionato
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna il sig. a pagare, a titolo di compenso professionale, la Parte_1 somma di € 2.540,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti convenute in giudizio.
Si comunichi.
pagina 6 di 7 30.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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