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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.r.g.l. 1521 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa
IE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521 /2024 promossa da:
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCARPINO SIMONE e dell'avv. GRANATA DANILO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. e dell'avv. DIANA GIUSEPPE ( C.F._2
Cont PIAZZA DELLA REPUBBLICA (DIREZ:CENTRALE 59 00185 ROMA;
Pt_2
( ) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 59 C/O INL 00185
[...] C.F._3
ROMA; ( ) PIAZZA DELLA REPUBBLICA Parte_3 C.F._4
59 C/O INL 00185 ROMA;
( PIAZZA Parte_4 C.F._5 DELLA REPUBBLICA 59 C/O INL 00185 ROMA;
Parte_5
( ) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 59 C/O INL 00185 ROMA;
C.F._6
E ALTRI
CONVENUTI
In punto a: pubblico impiego
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.3.2024 davanti al Tribunale Bologna, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della decisione del Tar Lazio che aveva dichiarato – con sentenza depositata il 21.10.2023 n. 15560 - il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorrente agiva nei confronti dell'
[...]
Commissione interministeriale Ripam, Controparte_3
Associazione FormezPA, nonché nei confronti di e Parte_6 chiedendo che fosse accertato il suo diritto a Parte_7 poter esprimere la propria preferenza territoriale tra tutte le sedi dell' tra cui quelle centro- Controparte_1 meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e, dunque, essere assunto presso la sede territoriale di sua scelta, nella Regione Toscana, regione vicina al luogo di residenza, anche in sovrannumero. Con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente esponeva che:
- con bando pubblicato l'11 febbraio 2022 nella Gazzetta Ufficiale
l' aveva indetto il concorso CP_1 Controparte_1 pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell' Controparte_1
;
[...]
- il ricorrente aveva partecipato alla selezione per il profilo
ISP, per il quale erano previsti 1.174 posti;
- all'esito delle prove concorsuali, in data 28 dicembre 2022 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito nella quale il ricorrente risulta collocato, nella graduatoria ISP, tra i candidati idonei, alla posizione n. 1166;
- ai 1174 candidati vincitori per il profilo ISP era stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell' , senza alcuna limitazione CP_1 territoriale;
- con l'avviso del 18 luglio 2023 era stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non avevano ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria di merito e, dunque, anche per il ricorrente;
- tuttavia, in tale occasione erano state indicate solo sedi in
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto,
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Centro-Sud Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta.
Allegava l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta ritenuto illogico e irragionevole, nonché contrastante con il generale principio del buon andamento dell'azione amministrativa, perché aveva consentito ai candidati idonei della graduatoria di merito del profilo ISP di scegliere esclusivamente tra le sedi del Nord Italia, nonostante, tuttavia, vi fossero posti vacanti anche nelle Regioni del Centro Sud e quindi anche in
Toscana, regione più vicina alla propria residenza. Si costituiva in giudizio l' convenuto chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Premetteva che la procedura concorsuale per cui è causa era stata indetta con bando di concorso (pubblicato in GU n. 12 del
11.02.2022) per il reclutamento di un contingente complessivo di
1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell' che tale procedura Controparte_1 selettiva era riferita a tre diverse figure professionali (n.
1.174 ispettori tecnici, n. 25 funzionari area informatica e n. 50 funzionari socio-statistici). Precisava, in particolare, per quanto in questa sede interessa, che il segmento procedimentale ex adverso contestato era quello concernente l'assunzione di n.
1.174 funzionari da inquadrare nel ruolo di ispettori tecnici.
Per ciascuna delle tre figure professionali menzionate, era stata approvata una distinta graduatoria finale;
quella relativa al profilo in questione era stata approvata dalla Commissione con deliberazione del 28.12.2022 e successivamente aggiornata dalla stessa Commissione RIPAM/Formez.
In tale graduatoria l'odierno ricorrente si era collocato inizialmente in posizione n. 1.166, per essere successivamente collocato in posizione n. 1.185, pertanto tra gli idonei, per effetto dei provvedimenti di rettifica disposti dalla Commissione
RIPAM in esecuzione dei provvedimenti emessi dal TAR Lazio.
Allegava la legittimità dell'operato dell' in quanto CP_1 nella procedura concorsuale in questione aveva individuato il numero delle unità di personale e i profili da selezionare, ma non la specifica dislocazione geografica delle sedi territoriali;
pertanto, sotto tale aspetto, nessun affidamento poteva sorgere in capo al ricorrente.
Allegava che nessuna disparità di trattamento si era verificata nella vicenda in esame in quanto per i vincitori il diritto all'assunzione è sorto ben prima rispetto agli idonei i quali, a seguito della mera approvazione della graduatoria, avevano una mera aspettativa di fatto all'assunzione e, quindi, il ricorrente, in quanto idoneo, non poteva aver maturato alcun diritto né all'assunzione e, a maggior ragione, a poter scegliere le stesse sedi messe a disposizione dei vincitori;
peraltro,
l'individuazione delle sedi vacanti rientra tra i poteri discrezionali dell'amministrazione.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, la causa istruita documentalmente, veniva decisa all'udienza del 24.9.2025, all'esito della discussione orale, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione stante la particolare complessità della controversia.
Parte ricorrente contesta l'operato dell' di rendere CP_1 disponibili solo determinate sedi di lavoro da destinare ai neoassunti.
Le allegazioni in fatto svolte in ricorso relativamente alla procedura concorsuale, alla graduatoria, alla collocazione del ricorrente quale idoneo, all'individuazione delle sedi, risultano documentate, non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta e, quindi, sono da ritenere pacifiche in causa.
In punto di diritto, si osserva ciò che segue.
L'art. 5, comma 2 dlgs 165/2001, stabilisce che “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”;
Nel caso in esame gli atti compiuti dall' convenuto, CP_1 contestati dal ricorrente, vale a dire l'individuazione delle sedi da destinare ai neo assunti, rientrano pienamente nella previsione della citata disposizione normativa: infatti, come correttamente affermato dalla sentenza del TAR che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla presente controversia ( TAR Lazio, sezione V ter, 23 ottobre 2023, R.R. 11925/23 n. 15560/2023) “si tratta, a ben vedere, di una contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede di servizio che si colloca in una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale mediante l'approvazione della graduatoria finale di merito … la determinazione dell'Amministrazione di destinare gli assunti soltanto ad alcune sedi fra quelle in astratto disponibili sulla base di un dato disegno organizzativo degli uffici e delle piante organiche si colloca al di sotto della soglia della macro- organizzazione, in quanto esercizio dell'ordinario potere del datore di lavoro di organizzare i singoli uffici - nel contesto e nel rispetto delle linee fondamentali e della dotazione complessiva che non sono, giova ribadirlo, oggetto di contestazione - e, conseguentemente, di gestire i singoli rapporti di lavoro”.
Dunque, i fatti contestati in causa esulano dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e sono assunti dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del citato decreto legislativo.
Pertanto, il controllo di conformità alla legge deve essere condotto sulla base dei principi di diritto comune (cfr. Cass. sez. lav., 15 maggio 2008, n. 12315). Va quindi applicato, al caso in esame, il principio secondo cui il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure di assunzione e destinazione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede – con l'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità sia obbligo di imparzialità dei criteri valutativi, e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati, irragionevoli o discriminatori: infatti, “in tema di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte cost. ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 cost. (sentenze n. 275 del
2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla l. 7 agosto 1990 n.
2415; (…) Le norme della L. n. 241 del 1990… non sono applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dalla supremazia gerarchica, ma privi dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo” (Cass. Civ., sez. lav.,
14 settembre 2021, n. 24698). “Nel pubblico impiego contrattualizzato la P.A., nella sua qualità di datore di lavoro esercita poteri privatistici: gli atti di gestione del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato e non è applicabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241; in particolare deve ritenersi che gli atti della P.A. debbano essere conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97
Costituzione” (Cass. Civ., sez. lav., 22 agosto 2013, n. 19425).
Da tali premesse risulta evidente il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale Ripam, di [...]
Controparte_4 e della
[...] Controparte_5
, posto che l'oggetto del presente giudizio è
[...] esclusivamente limitato al preteso diritto all'assegnazione della sede lavorativa, atto che è di competenza dell' CP_1 pertanto, viene dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_6 CP_4
Con riferimento alla Commissione esaminatrice del concorso si ritiene che essa stessa sia un mero organo interno (v. art. 5 del Cont bando di concorso, doc. 4 ), come tale privo di ogni capacità processuale.
Nel caso in esame, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, va osservato che, nel bando di concorso, l'amministrazione ha precisato i profili, l'area e la posizione economica, il numero delle unità, specificando che tali unità sono “..da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell' e che ai Controparte_7 candidati vincitori è data comunicazione …. dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata”; pertanto, risulta documentato che i partecipanti a tale procedura concorsuale non potevano fare affidamento su alcuna specifica destinazione geografica in quanto, in quella fase, neppure il datore di lavoro aveva ancora individuato le sedi.
Né il ricorrente può affermare di avere subito un diverso trattamento a parità di condizioni rispetto ai vincitori del concorso, sia perché, come si è visto, neppure i vincitori di concorso potevano fare affidamento su sedi predeterminate, sia perché il ricorrente, essendo collocato in graduatoria tra gli idonei, si è trovato inevitabilmente nella situazione di scegliere la sede di destinazione dopo che la scelta della sede era stata fatta dai vincitori nel concorso e, quindi in coda rispetto a questi ultimi.
Per le suddette ragioni – e non essendo stata dimostrata dall'attore la violazione dei principi di correttezza e buona fede - non può dirsi che i comportamenti dell'amministrazione resistente, rientrando tra i poteri del privato datore di lavoro siano illegittimi ovvero che siano contrari a specifiche previsioni normative o, infine, che siano irragionevoli o discriminatori. Pertanto il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente al pagamento a favore di parte convenuta, della complessiva somma di €. 6.000,00 a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA se dovute.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa IE
DISPOSITIVO
IL TRIBUNALE,
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Luisa IE, definitivamente decidendo, così giudica: Bologna,
Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Luisa IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa
IE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521 /2024 promossa da:
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SCARPINO SIMONE e dell'avv. GRANATA DANILO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. e dell'avv. DIANA GIUSEPPE ( C.F._2
Cont PIAZZA DELLA REPUBBLICA (DIREZ:CENTRALE 59 00185 ROMA;
Pt_2
( ) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 59 C/O INL 00185
[...] C.F._3
ROMA; ( ) PIAZZA DELLA REPUBBLICA Parte_3 C.F._4
59 C/O INL 00185 ROMA;
( PIAZZA Parte_4 C.F._5 DELLA REPUBBLICA 59 C/O INL 00185 ROMA;
Parte_5
( ) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 59 C/O INL 00185 ROMA;
C.F._6
E ALTRI
CONVENUTI
In punto a: pubblico impiego
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.3.2024 davanti al Tribunale Bologna, in funzione di giudice del lavoro, a seguito della decisione del Tar Lazio che aveva dichiarato – con sentenza depositata il 21.10.2023 n. 15560 - il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario, il ricorrente agiva nei confronti dell'
[...]
Commissione interministeriale Ripam, Controparte_3
Associazione FormezPA, nonché nei confronti di e Parte_6 chiedendo che fosse accertato il suo diritto a Parte_7 poter esprimere la propria preferenza territoriale tra tutte le sedi dell' tra cui quelle centro- Controparte_1 meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e, dunque, essere assunto presso la sede territoriale di sua scelta, nella Regione Toscana, regione vicina al luogo di residenza, anche in sovrannumero. Con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente esponeva che:
- con bando pubblicato l'11 febbraio 2022 nella Gazzetta Ufficiale
l' aveva indetto il concorso CP_1 Controparte_1 pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell' Controparte_1
;
[...]
- il ricorrente aveva partecipato alla selezione per il profilo
ISP, per il quale erano previsti 1.174 posti;
- all'esito delle prove concorsuali, in data 28 dicembre 2022 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito nella quale il ricorrente risulta collocato, nella graduatoria ISP, tra i candidati idonei, alla posizione n. 1166;
- ai 1174 candidati vincitori per il profilo ISP era stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell' , senza alcuna limitazione CP_1 territoriale;
- con l'avviso del 18 luglio 2023 era stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non avevano ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria di merito e, dunque, anche per il ricorrente;
- tuttavia, in tale occasione erano state indicate solo sedi in
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto,
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Centro-Sud Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta.
Allegava l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta ritenuto illogico e irragionevole, nonché contrastante con il generale principio del buon andamento dell'azione amministrativa, perché aveva consentito ai candidati idonei della graduatoria di merito del profilo ISP di scegliere esclusivamente tra le sedi del Nord Italia, nonostante, tuttavia, vi fossero posti vacanti anche nelle Regioni del Centro Sud e quindi anche in
Toscana, regione più vicina alla propria residenza. Si costituiva in giudizio l' convenuto chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Premetteva che la procedura concorsuale per cui è causa era stata indetta con bando di concorso (pubblicato in GU n. 12 del
11.02.2022) per il reclutamento di un contingente complessivo di
1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell' che tale procedura Controparte_1 selettiva era riferita a tre diverse figure professionali (n.
1.174 ispettori tecnici, n. 25 funzionari area informatica e n. 50 funzionari socio-statistici). Precisava, in particolare, per quanto in questa sede interessa, che il segmento procedimentale ex adverso contestato era quello concernente l'assunzione di n.
1.174 funzionari da inquadrare nel ruolo di ispettori tecnici.
Per ciascuna delle tre figure professionali menzionate, era stata approvata una distinta graduatoria finale;
quella relativa al profilo in questione era stata approvata dalla Commissione con deliberazione del 28.12.2022 e successivamente aggiornata dalla stessa Commissione RIPAM/Formez.
In tale graduatoria l'odierno ricorrente si era collocato inizialmente in posizione n. 1.166, per essere successivamente collocato in posizione n. 1.185, pertanto tra gli idonei, per effetto dei provvedimenti di rettifica disposti dalla Commissione
RIPAM in esecuzione dei provvedimenti emessi dal TAR Lazio.
Allegava la legittimità dell'operato dell' in quanto CP_1 nella procedura concorsuale in questione aveva individuato il numero delle unità di personale e i profili da selezionare, ma non la specifica dislocazione geografica delle sedi territoriali;
pertanto, sotto tale aspetto, nessun affidamento poteva sorgere in capo al ricorrente.
Allegava che nessuna disparità di trattamento si era verificata nella vicenda in esame in quanto per i vincitori il diritto all'assunzione è sorto ben prima rispetto agli idonei i quali, a seguito della mera approvazione della graduatoria, avevano una mera aspettativa di fatto all'assunzione e, quindi, il ricorrente, in quanto idoneo, non poteva aver maturato alcun diritto né all'assunzione e, a maggior ragione, a poter scegliere le stesse sedi messe a disposizione dei vincitori;
peraltro,
l'individuazione delle sedi vacanti rientra tra i poteri discrezionali dell'amministrazione.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, la causa istruita documentalmente, veniva decisa all'udienza del 24.9.2025, all'esito della discussione orale, riservato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione stante la particolare complessità della controversia.
Parte ricorrente contesta l'operato dell' di rendere CP_1 disponibili solo determinate sedi di lavoro da destinare ai neoassunti.
Le allegazioni in fatto svolte in ricorso relativamente alla procedura concorsuale, alla graduatoria, alla collocazione del ricorrente quale idoneo, all'individuazione delle sedi, risultano documentate, non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta e, quindi, sono da ritenere pacifiche in causa.
In punto di diritto, si osserva ciò che segue.
L'art. 5, comma 2 dlgs 165/2001, stabilisce che “le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”;
Nel caso in esame gli atti compiuti dall' convenuto, CP_1 contestati dal ricorrente, vale a dire l'individuazione delle sedi da destinare ai neo assunti, rientrano pienamente nella previsione della citata disposizione normativa: infatti, come correttamente affermato dalla sentenza del TAR che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla presente controversia ( TAR Lazio, sezione V ter, 23 ottobre 2023, R.R. 11925/23 n. 15560/2023) “si tratta, a ben vedere, di una contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede di servizio che si colloca in una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale mediante l'approvazione della graduatoria finale di merito … la determinazione dell'Amministrazione di destinare gli assunti soltanto ad alcune sedi fra quelle in astratto disponibili sulla base di un dato disegno organizzativo degli uffici e delle piante organiche si colloca al di sotto della soglia della macro- organizzazione, in quanto esercizio dell'ordinario potere del datore di lavoro di organizzare i singoli uffici - nel contesto e nel rispetto delle linee fondamentali e della dotazione complessiva che non sono, giova ribadirlo, oggetto di contestazione - e, conseguentemente, di gestire i singoli rapporti di lavoro”.
Dunque, i fatti contestati in causa esulano dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e sono assunti dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, del citato decreto legislativo.
Pertanto, il controllo di conformità alla legge deve essere condotto sulla base dei principi di diritto comune (cfr. Cass. sez. lav., 15 maggio 2008, n. 12315). Va quindi applicato, al caso in esame, il principio secondo cui il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure di assunzione e destinazione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede – con l'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità sia obbligo di imparzialità dei criteri valutativi, e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati, irragionevoli o discriminatori: infatti, “in tema di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte cost. ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 cost. (sentenze n. 275 del
2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla l. 7 agosto 1990 n.
2415; (…) Le norme della L. n. 241 del 1990… non sono applicabili agli atti concernenti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, i quali sono adottati nell'esercizio dei poteri propri del datore di lavoro privato, connotati dalla supremazia gerarchica, ma privi dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo” (Cass. Civ., sez. lav.,
14 settembre 2021, n. 24698). “Nel pubblico impiego contrattualizzato la P.A., nella sua qualità di datore di lavoro esercita poteri privatistici: gli atti di gestione del rapporto devono pertanto essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per il datore di lavoro privato e non è applicabile in materia alcuna disposizione della l. 7 agosto 1990, n. 241; in particolare deve ritenersi che gli atti della P.A. debbano essere conformi ai principi generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., letti in correlazione con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97
Costituzione” (Cass. Civ., sez. lav., 22 agosto 2013, n. 19425).
Da tali premesse risulta evidente il difetto di legittimazione passiva della Commissione Interministeriale Ripam, di [...]
Controparte_4 e della
[...] Controparte_5
, posto che l'oggetto del presente giudizio è
[...] esclusivamente limitato al preteso diritto all'assegnazione della sede lavorativa, atto che è di competenza dell' CP_1 pertanto, viene dichiarato il difetto di legittimazione passiva della . Controparte_6 CP_4
Con riferimento alla Commissione esaminatrice del concorso si ritiene che essa stessa sia un mero organo interno (v. art. 5 del Cont bando di concorso, doc. 4 ), come tale privo di ogni capacità processuale.
Nel caso in esame, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, va osservato che, nel bando di concorso, l'amministrazione ha precisato i profili, l'area e la posizione economica, il numero delle unità, specificando che tali unità sono “..da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell' e che ai Controparte_7 candidati vincitori è data comunicazione …. dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata”; pertanto, risulta documentato che i partecipanti a tale procedura concorsuale non potevano fare affidamento su alcuna specifica destinazione geografica in quanto, in quella fase, neppure il datore di lavoro aveva ancora individuato le sedi.
Né il ricorrente può affermare di avere subito un diverso trattamento a parità di condizioni rispetto ai vincitori del concorso, sia perché, come si è visto, neppure i vincitori di concorso potevano fare affidamento su sedi predeterminate, sia perché il ricorrente, essendo collocato in graduatoria tra gli idonei, si è trovato inevitabilmente nella situazione di scegliere la sede di destinazione dopo che la scelta della sede era stata fatta dai vincitori nel concorso e, quindi in coda rispetto a questi ultimi.
Per le suddette ragioni – e non essendo stata dimostrata dall'attore la violazione dei principi di correttezza e buona fede - non può dirsi che i comportamenti dell'amministrazione resistente, rientrando tra i poteri del privato datore di lavoro siano illegittimi ovvero che siano contrari a specifiche previsioni normative o, infine, che siano irragionevoli o discriminatori. Pertanto il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta il ricorso;
• condanna parte ricorrente al pagamento a favore di parte convenuta, della complessiva somma di €. 6.000,00 a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA se dovute.
Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Maria Luisa IE
DISPOSITIVO
IL TRIBUNALE,
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Luisa IE, definitivamente decidendo, così giudica: Bologna,
Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Luisa IE