Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 346/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1
margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Pasquale Catalano (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Corigliano C.F._2
Rossano in Viale Regina Margherita n.181;
APPELLANTE
E
(C.F. ) E (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura a margine della comparsa di C.F._4
costituzione e risposta del giudizio di primo grado, dagli avv.ti Pasquale Scalambrino ( C.F.
e Maurizio Minnicelli (C.F. ed C.F._5 C.F._6
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Rossano alla via L.
Minnicelli n.3;
APPELLATI
1
conclusioni delle parti
Per l'appellante : <Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, Parte_1
deduzione, eccezione, previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecutività della sentenza impugnata,
ritenere fondate le motivazioni esposte con il presente gravame e per l'effetto, annullare e riformare
la sentenza impugnata, accogliendo integralmente la domanda proposta in primo grado dall'attore.
Con condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado e secondo
grado, oltre RSG, CPA e IVA come per legge, ovvero con revoca della condanna alle spese di lite nei
confronti di;
Parte_1
Per gli appellati e : <Piaccia alla Ecc.ma Corte, ogni contraria CP_1 Controparte_2
istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: 1) dichiarare l'inammissibilità della
impugnazione ex artt. 348 bis CPC, non avendo l'appello ragionevole probabilità di essere accolto, ed
ex art. 342 per la mancata espressa indicazione delle parti del provvedimento che si intendono
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di
primo grado;
2) rigettare in ogni caso l'appello proposto da siccome assolutamente Parte_1
infondato sia in fatto che in diritto;
Per scrupolo difensivo, solo nella denegata ipotesi di accoglimento
dell'appello principale in punto di eccezione di prescrizione, si chiede dichiararsi l'inammissibilità
dell'appello in relazione alle domande svolte dalla avanti il Tribunale non essendo idoneo alla Pt_1
riproposizione delle domande il generico richiamo alla “domanda proposta in primo grado”, e
comunque rigettare le stesse siccome infondate in fatto e diritto. IN VIA PRINCIPALE: rigettare le
domande tutte proposte dall'attrice, siccome infondate in fatto e diritto, anche per effetto
dell'intervenuta eccepita prescrizione;
IN VIA RICONVENZIONALE E SUBORDINATA: nella
denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie:
a) dichiarare tenuta e condannare la IG.ra alla immediata restituzione e consegna in favore dei Pt_1
convenuti dell'immobile (fabbricato e terreno di pertinenza), di cui è causa;
b) dichiarare tenuta e
condannare l'attrice a corrispondere ai convenuti la somma accertanda quale equivalente pecuniario
del godimento dell'unità immobiliare di cui è causa dal 26.10.1989 fino alla restituzione della stessa
2 (anche eventualmente ai sensi dell'art.2041 C.C), nonché al risarcimento degli eventuali danni
arrecati all'immobile anche per opere non autorizzate, comprensivi delle spese di ripristino;
c) compensare la somma dovuta ai convenuti dall'attrice con quella eventualmente dovuta dai
convenuti all'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento della differenza risultante>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del CP_1 Controparte_2
contratto preliminare di compravendita stipulato il 5.4.89 tra i convenuti, nella qualità di promissari
alienanti di un fabbricato per civile abitazione con annessa corte sito in Campana località Chiavette,
e l'attrice e il di lei coniuge, successivamente deceduto, in qualità di promissari Persona_1
acquirenti, in considerazione della mancata consegna della concessione edilizia o della domanda di
condono, nonché la condanna dei convenuti alla restituzione del corrispettivo interamente versato,
pari ad euro 62.491,28, oltre accessori, e al risarcimento del danno per le migliorie apportate
all'immobile, da liquidarsi a mezzo di disponenda c.t.u., con vittoria di spese e competenze di lite da
distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano in giudizio i convenuti che, eccependo in via preliminare la prescrizione della
domanda, ne assumevano l'infondatezza anche nel merito e, in via riconvenzionale subordinata,
chiedevano la condanna dell'attrice alla restituzione dell'immobile e al pagamento dell'equivalente
pecuniario del godimento dell'unità immobiliare dal 26.10.89 fino alla restituzione, oltre al
risarcimento dei danni arrecati all'immobile anche per opere non autorizzate, con vittoria e
competenze di lite.
Istruita la causa mediante prova per testi, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03.10.2018 previa precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In data 19.01.2019, all'esito del giudizio R.G. n. 997/2004, il Tribunale di Castrovillari
emetteva la sentenza n. 25/2019, pubblicata in pari data e notificata in data 29.01.2019, con la quale così provvedeva:
“1) rigetta la domanda;
3 2) condanna l'attrice alla refusione in favore dei convenuti delle spese di giudizio, liquidate
in euro 7.254,00 per compensi di avvocati, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come
per legge”.
Con atto di impugnazione regolarmente notificato e contestuale richiesta inibitoria
(rigettata da questa Corte in data 20.11.2019), l'appellante interponeva appello avverso la suddetta sentenza, affidandosi a due articolati motivi.
Con il primo motivo lamentava, anzitutto, la violazione della disciplina di cui all'art. 1457 c.c. ed in particolare l' erronea valutazione compiuta dal Tribunale circa le risultanze istruttorie, dalle quali, a suo dire, sarebbe dovuta scaturire la determinazione di non essenzialità del termine del 30/10/1989, previsto per la stipula del contratto definitivo,
cospirando, in tal senso, il fatto che i promittenti venditori avevano tollerato non solo il godimento del bene da parte dei promissari acquirenti – ai quali, infatti, lo avevano trasferito sin dal 26/10/1989 – ma anche l'esecuzione di lavori di miglioramento sull'immobile.
A tali elementi si andava poi ad aggiungere sia l'ulteriore iniziativa, emergente sempre dalle prove testimoniali, di una richiesta di proroga del termine per la stipula del definitivo, avanzata dall'appellante e dal di lei coniuge, sia la circostanza per cui le parti non avevano inteso adoperarsi per la stipula del definitivo neppure in occasione del trasferimento del terreno su cui il fabbricato insisteva, dimostrando tutto ciò, sempre a parere dell'impugnante, la chiara intenzione delle parti di non considerare essenziale il ridetto termine.
Proseguiva, poi, sostenendo che l'erroneità della pronuncia di prima istanza si sarebbe sostanziata nell'aver preso in considerazione, quale inadempimento posto a base dell'azione di risoluzione, la mancata consegna della documentazione comprovante la regolarità edilizia e non, al contrario, la reale ragione sostenuta nell'atto introduttivo,
costituita dalla scoperta della radicale mancanza di tale requisito che, infatti, sarebbe stato sempre nascosto dalla parte promittente venditrice.
Aggiungeva, inoltre, che il carattere fallace della motivazione del primo Giudice
sarebbe ravvisabile anche nella parte in cui questi aveva individuato nell'incommerciabilità
4 dell'immobile per assenza di concessione edilizia, la circostanza della vendita - avvenuta in data 13.04.1991 - del quoziente di terreno su cui insisteva il fabbricato e non, piuttosto, nella pendenza della sanatoria e nella volontà di ridurre i costi fiscali legati al minor valore del bene trasferito.
Denunciava, inoltre, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la decisione si sarebbe basata su mere supposizioni e non anche sulle allegazioni delle parti e sulle risultanze probatorie, con conseguente erronea valutazione ed inidoneità delle stesse a sorreggere la statuizione impugnata.
Con secondo motivo, l'appellante sosteneva la violazione sia dell'art. 203 c.p.c. per nullità ed illegittimità delle modalità di assunzione della prova delegata per testi svoltasi presso il Tribunale di Monza all'udienza del 26.04.2012, sia la nullità ed inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. a causa della dubbia attendibilità Controparte_3
e affidabilità delle sue dichiarazioni, essendo parente stretto delle parti appellate.
Concludeva l'appellante che l'ulteriore aspetto che avrebbe inciso sulla gravità della condotta tenuta dai promittenti venditori fosse da ravvisare nella mancanza di contitolarità
dell'immobile per cui è causa in capo a , posto che l'unico diritto di Controparte_2
proprietà sullo stesso fosse riconducibile alla sola per averlo quest'ultima CP_1
ereditato dal proprio padre.
A fronte di tali motivi, resistevano, con propria comparsa costitutiva, gli appellati i quali, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e, nel merito, chiedevano di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Essi, in particolare, sostenevano l'intervenuta prescrizione della domanda di risoluzione e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, chiedevano in via riconvenzionale di condannare l'appellante: 1) alla restituzione e consegna in favore di essi dell'immobile di cui è causa;
2) alla corresponsione della somma quale equivalente pecuniario del godimento dell' unità immobiliare dalla data del 26.10.89 fino alla restituzione;
3) al risarcimento degli eventuali danni arrecati all'immobile anche per opere non autorizzate, comprensivi delle spese di ripristino;
4) alla compensazione della somma dovuta ai convenuti dall'attrice con quella eventualmente
5 dovuta dai convenuti all'attrice, con condanna di quest'ultima al pagamento della differenza risultante.
La causa veniva chiamata all'udienza della terza sezione civile del 24.09.2019, nel corso della quale parte appellante insisteva nella richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con l'opposizione di parte appellata.
Successivamente, con decreto in data 30.10.2024, la causa veniva distribuita e assegnata alla prima sezione civile, a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte.
All'udienza del 19.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 05.12.24 questa Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Poiché l'eccezione, avanzata dalle parti appellate, d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., riveste carattere preliminare, si ritiene di doverla esaminare anticipatamente rispetto alle altre.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Premettendo che l'eccezione di cui all'art. 348 c.p.c. ha carattere estremamente generico, è indubbio che il gravame proposto sia stato redatto e formulato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei
6 motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare.
In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto,
risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Quanto ai motivi dell'impugnazione avanzata dall'appellante, la Corte, all'esito dell'esame della documentazione in atti, dei risultati della fase istruttoria svoltasi in primo grado, nonché del percorso logico-giuridico adottato dal primo giudice, ritiene che la stessa sia infondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
7 La domanda proposta in primo grado dall'appellante e dalla stessa espressamente coltivata nell'odierna impugnazione (cfr. conclusioni dell'atto di appello) era e continua ad essere volta alla declaratoria di risoluzione del contratto preliminare stipulato in data
5.4.1989.
Le ragioni che giustificavano un tale domandare risiedevano, indubbiamente,
nell'asserita assenza di concessione edilizia per la realizzazione dell'immobile oggetto di contratto (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Rossano), ciò che era stato certificato anche dalla perizia giurata del 15.7.2002, commissionata dall'appellante e dal di lei coniuge ad un proprio tecnico di fiducia.
Ad avviso dell'allora attrice, tale rilevante vulnus avrebbe impedito la stipula del contratto definitivo e, comunque, finiva per configurare un palese inadempimento della parte venditrice la quale, oltretutto, aveva già ricevuto in pagamento la somma pattuita per la vendita, pari a 121.000.000 delle vecchie lire.
Ciò posto, va rilevato che la denunziata assenza del titolo abilitativo in realtà non aveva fondamento alcuno in quanto – come confermato dalla stessa anche Parte_1
nell'atto di appello – la richiesta di rilascio era stata regolarmente presentata all'ente competente il quale, con certificazione del 4.4.1989, aveva attestato la regolarità della costruzione poiché non soggetta agli obblighi di sanatoria.
Risulta evidente, pertanto, che già tale circostanza deponeva per il non accoglimento di un'azione di risoluzione per inadempimento, posto che ad essere fallace era proprio il principale presupposto dell'azione, ossia l'assenza di concessione edilizia, al contrario,
invece, esistente.
Tanto chiarito, è comunque opportuno evidenziare che a non diversa conclusione si giungerebbe anche se si volesse considerare che il lamentato inadempimento risieda non già
nell'assenza della concessione, ma nella condotta dei venditori consistita nel non averla mai palesata alla controparte.
Ora, però, è opportuno rilevare che una tale condotta non può concretizzare un inadempimento dotato di non scarsa importanza, in quanto la presunta reticenza dei venditori non ha certo impedito all'acquirente né di assumere l'iniziativa di commissionare
8 un accesso alla documentazione detenuta dall'ente civico competente, né di appurare, per proprio conto e senza l'ausilio del venditore, l'esistenza della concessione edilizia, ancorché
l'esito dell'indagine si sia successivamente rivelato in contrasto con la documentazione prodotta dai convenuti in primo grado dalla quale è emersa, come detto, la perfetta regolarità dell'immobile oggetto di causa.
Al riguardo vale, anche a chiosa di quanto osservato, richiamare l'orientamento della
Suprema Corte sull'affine tema dell'inadempimento per omessa consegna del certificato di abitabilità, con il quale è stato statuito che “in tema di compravendita immobiliare, la mancata
consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione
del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto
l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene,
sicché, ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le
caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto
originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria,
del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda, la
risoluzione non può essere pronunciata.”(Cass., sez. II, 05/12/2017, n. 29090)
Dunque, ancorchè la consapevolezza della regolarità urbanistica dell'immobile venga definitivamente acquisita solo nel corso del giudizio poiché, in precedenza al compratore non erano stati forniti gli elementi per un tale accertamento, la risoluzione del contratto per inadempimento è comunque preclusa al giudice del merito, in considerazione del fatto che l'omessa consegna non ha integrato la gravità dell'inadempimento richiesta dal disposto di cui all'art. 1455 c.c..
Ed infatti, tale arresto sembra attagliarsi senz'altro al caso di specie in quanto il presunto inadempimento non ha impedito all'acquirente né di fruire dell'immobile, né di abitarlo né, infine, di apportare le migliorie che riteneva opportune (elementi, questi confermati dalle dichiarazioni testimoniali di e Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 5.5.2009, di all'udienza dell'11.1.2012, di Controparte_4 CP_3
all'udienza del 26.4.2012).
[...]
9 Né, invero, può ritenersi che la presunta assenza della concessione edilizia abbia rappresentato l'unico, effettivo motivo per cui le parti non sono addivenute alla stipula del definitivo, non risultando in atti che, una volta appreso della regolarità dell'immobile, la parte promissaria acquirente abbia mai inteso sollecitare i promittenti venditori a convenire dinanzi ad un notaio al fine di rogare l'atto definitivo che, infatti, non è stato ancora sottoscritto, nonostante le parti stesse abbiano avuto altre occasioni propizie per l'espletamento del detto incombente, come (e lo evidenzia la stessa appellante) il rogito del
13.4.1991, epoca in cui avvenne il trasferimento del solo terreno su cui insiste il fabbricato.
Da ciò discende che l'azione di risoluzione e, conseguentemente, i motivi di impugnazione a ciò indirizzati devono essere disattesi con conferma della sentenza impugnata.
Ebbene, accertata l'assenza dei presupposti per promuovere un'azione di risoluzione per inadempimento contrattuale, rimane da evidenziare che, quand'anche i suddetti presupposti fossero stati sussistenti, il termine per promuovere l'azione di risoluzione ad opera dell'appellante sarebbe comunque prescritto in quanto soggetto al termine decennale,
decorrente dalla stipula del contratto preliminare.
Come già premesso, infatti, l'appellante chiede a questa Corte di dissentire con l'opinione espressa dal primo Giudice sul tema del decorso del termine di prescrizione che da quest'ultimo è stato fatto coincidere con il giorno successivo a quello fissato dalle parti per la stipula del contratto definitivo.
Al riguardo deve anzitutto chiarirsi che “in tema di prescrizione del diritto potestativo alla
risoluzione del contratto per inadempimento, il termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2395 c.c.,
decorre non da qualunque inadempimento, ma dall'inadempimento che non sia di scarsa importanza
in relazione all'interesse della controparte.” (Cass. Civ., sez. II, ord. 21/12/2021, n. 40988).
In linea con questo principio, quindi, ai fini del computo del termine prescrizionale,
non ha alcun fondamento logico la doglianza con la quale l'appellante lamenta che il
Giudice non abbia tenuto in considerazione il dato soggettivo, e cioè il momento dell'asserita conoscenza della mancanza di concessione edilizia.
10 Difatti, sul tema anzidetto e in materia di obbligazioni, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che “il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente alla risoluzione del contratto e
al risarcimento del danno, derivante dalla consegna di "aliud pro alio", decorre, ai sensi dell'art. 2935
c.c., non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo, ma dal momento in cui, rispettivamente, ha
luogo l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo comunque
riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile,
e non al dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta e del
maturato diritto al risarcimento, potendo tale conoscenza essere colpevolmente ritardata dall'incuria
del titolare del diritto”; (Cass. sez II, sentenza del 25.01.2018 n.1889).
Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, il
dies a quo del termine prescrizionale decennale non può essere fatto coincidere con il momento in cui l'appellante si è risoluto a compiere indagini sulla presenza o meno della regolarità urbanistica, ma deve essere opportunamente retrocesso al tempo in cui questi poteva effettivamente appurarne il regolare rilascio, non potendo l'inerzia sino a quel momento tenuta procrastinare la decorrenza della prescrizione.
In altri termini, occorre fissare il dies a quo nel momento in cui l'interessata poteva compiere di propria iniziativa gli accertamenti sulla regolarità dell'immobile, propedeutici alla stipula del contratto definitivo.
Ebbene, tali accertamenti potevano obiettivamente essere compiuti sin dalla data di stipula del preliminare in quanto è da allora che sorgeva in concreto l'interesse della parte al trasferimento della titolarità dell'immobile ed è conseguentemente sempre da allora che la stessa parte, accorgendosi di un'eventuale inottemperanza agli obblighi assunti nel patto,
ne avrebbe potuto chiedere la risoluzione, avvalendosi della previsione di cui all'art. 1453
c.c..
A fronte di tali considerazioni, rimane assorbita ogni altra ragione dedotta dalle parti.
Le spese relative al presente grado di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
PQM
11 La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 25 del 19.01.2019, pubblicata in pari data, Controparte_2
emessa dal Tribunale di Castrovillari, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 997/2004, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex
D.M. n. 55/2014 in complessivi euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e Iva e Cap come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 5.3.2025
L'Estensore Il Presidente
Giovanna Gioia Antonella Eugenia Rizzo
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