Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1113 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Roberto Malomo) Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato
E
CP_2
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento. Annullamento ex art. 1, c. 537, della L. n. 228/2012.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, adito da con ricorso del Controparte_1
10.10.2022 avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il 17.9.2022 dall'epigrafata
Agenzia esattrice per la riscossione di crediti contributivi dell' , ha dichiarato CP_2
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2. L'agenzia esattrice propone appello perché addebita al tribunale di non aver considerato che, ai sensi dell'ultimo capoverso del suddetto comma 540, l'annullamento non opera qualora l'istanza sia stata proposta per motivi diversi da quelli elencati nel comma 538 del medesimo articolo o nei casi di sospensione o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. Sicché – sostiene – è inapplicabile nella specie, proprio “in quanto non ricorrono i motivi di annullamento previsti dal comma 538”, né le ulteriori ipotesi contemplate da quell'ultimo capoverso. Chiede che, in riforma della gravata sentenza, il ricorso sia integralmente respinto e le spese processuali poste a carico del ricorrente.
3. Alla prima udienza del 13.2.2025 nessuno è comparso e il Collegio, ravvisata l'assenza di prova della notifica dell'atto di appello, ha deciso come da dispositivo.
DIRITTO
4. La disamina del gravame è preclusa dalla preliminare constatazione che la appellante non ha documentato di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza che le era stato ritualmente comunicato dalla cancelleria.
5. La notifica dell'appello non risulta invero prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e Cass. 6159/2018:
“Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e
Pag. 2 di 4 del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)1.
7. Attesa la mancata costituzione delle controparti appellate e in considerazione del difetto di prova che il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza siano stati loro notificati, il giudice non può rinviare la causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, c. 2,
c.p.c. o assegnare nuovo termine per la rinotifica, ma deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 385/1988, n. 17368/2018, n. 27079/2020).
8. La relativa declaratoria va pronunciata con sentenza2.
9. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione degli appellati.
10. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con ricorso depositato il 17/11/2023, avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 818/2023, pubblicata in data 17/05/2023 così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
1 Vds. anche Cass. 8595/2017: “Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancanza di prova della notificazione dell'appello incidentale, al pari di quanto avviene per il gravame principale, impedendo la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, che é "condicio sine qua non" per l'ulteriore sviluppo del procedimento, preclude al giudice, ove l'appellante incidentale non sia comparso all'udienza di discussione, il rinvio di quest'ultima ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., con conseguente improcedibilità di quella impugnazione”. Cfr. in motivazione: “la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227)".
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3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 13/02/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2,
c.p.c.”.