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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2061/2022
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PAPPOLLA VINCENZO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
IL ( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CA AN (c.f. ) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31\03\2022, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo e domandando, in via preliminare, di dichiarare la nullità e\o Controparte_2
annullabilità del verbale di conciliazione sottoscritto in data 20\12\2026; nel merito, di accertare che il ricorrente avesse lavorato, continuativamente, alle dipendenze della società convenuta, dal 09\10\2013 al
31\12\2017 nonché dal lunedì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 16:00 o dalle ore 14:00 alle ore 00:00 o, ancora, dalle ore 22:00 alle ore 08:00; di accertare e dichiarare che lo stesso ricorrente avesse svolto le mansioni di operaio (VI livello del CCNL Alimentari-Industria), provvedendo al confezionamento di pasta sfoglia e inscatolamento di pacchi e vaschette, senza però percepire il TFR e la giusta paga contrattuale né quanto dovutogli per ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, lavoro festivo, permessi e ogni altro emolumento previsto dal relativo CCNL;
di condannare la società convenuta in giudizio alla corresponsione, in favore dello stesso ricorrente, della somma complessiva di euro 55.360,43 o somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutte le causali predette;
con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Il si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo, in via principale, Controparte_1
la pronuncia di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità o, in via gradata, nullità del ricorso;
in via subordinata, il rigetto dello stesso ricorso perché ritenuto infondato;
con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente e udita l'esposizione orale dei fatti di causa, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di due testi di parte ricorrente e tre testi di parte resistente.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Il presente giudizio verte sulla circostanza dedotta in ricorso secondo cui il , sebbene formalmente Parte_1
assunto dalla dal 09\10\2013 al 31\12\2016 e dalla Etjca s.p.a. dal Controparte_3
02\01\2017 al 31\12\2017, di fatto, sempre secondo quanto asserito in ricorso, avesse prestato la propria attività lavorativa presso la società convenuta in giudizio, sottoponendosi alle direttive impartite dal legale rappresentante della medesima società.
Per tale ragione, il ricorrente instaurava il giudizio teso al riconoscimento in suo favore delle differenze retributive dovutegli e non percepite nei confronti de il quale, invece , Controparte_2
contestava quanto preteso in ricorso, negando anche formalmente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes.
In particolare, la società resistente eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 183/2010 comma 4 lett. d) e dell'art. 6 della Legge n. 604/1966; il difetto di legittimazione passiva in ordine all'accordo sindacale sottoscritto tra il e la;
il difetto di allegazione Parte_1 CP_3 CP_3 CP_3
del ricorso introduttivo e, di conseguenza, l'infondatezza della domanda.
Orbene, tutto quanto premesso, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sul ricorrente che invochi il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ossia l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nonché, nel caso, come quello in esame, di dedotta dissociazione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale, la riconducibilità della prestazione lavorativa ad un soggetto diverso da quello con cui il rapporto sia formalmente intercorso.
In particolare, laddove il lavoratore deduca che il rapporto di lavoro si sia svolto di fatto alle dipendenze di una società diversa da quella contrattualmente indicata, egli è tenuto a fornire prova rigorosa degli elementi sintomatici della subordinazione riferibili a tale diverso soggetto.
Precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. nn. 7024\2015,
19436\2017) l'individuazione del datore di lavoro deve avvenire sulla base di un accertamento in fatto, volto a verificare chi abbia impartito le direttive, chi abbia esercitato il potere organizzativo, direttivo e disciplinare, chi abbia tratto il beneficio economico dalla prestazione e chi, concretamente, abbia gestito l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, il avrebbe perciò dovuto necessariamente dimostrare che il soggetto Parte_1
asseritamente individuato quale datore effettivo avesse esercitato in via esclusiva o prevalente i poteri tipici del datore di lavoro, nei termini descritti.
Dedurre la mera circostanza che la prestazione lavorativa si sia svolta in favore di un soggetto diverso da quello formalmente datore di lavoro non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario della prestazione, divenendo altresì necessario l'adeguato riscontro probatorio.
Tanto però non avveniva nel caso di specie.
Difatti, in base all'istruttoria svolta, non emergeva che la società odierna resistente avesse esercitato in modo diretto e continuativo i tipici poteri datoriali nei confronti del ricorrente, né che quest'ultimo fosse stato stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale della predetta società con vincolo di subordinazione.
Al contrario, si ritiene che le deduzioni del ricorrente sia siano risolte in affermazioni generiche o in elementi compatibili con un legittimo rapporto intersocietario.
A tal proposito, va detto che la circostanza che più società cooperino nell'esercizio dell'attività economica non comporta, di per sé, l'automatica imputazione del rapporto di lavoro ad un soggetto diverso da quello formalmente datore.
Quanto appena detto trova riscontro non solo nell'insufficienza documentale della prova dell'interposizione soggettiva, ma soprattutto nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
Il teste di parte ricorrente dichiarava di aver lavorato con il ricorrente e che “non so Testimone_1
chi fosse il datore di lavoro formale del ricorrente. Posso dire che lo vedevo lavorare in azienda”, sebbene
“era la sig.ra che quotidianamente impartiva le direttive al sig. e a tutti i Controparte_4 Parte_1
lavoratori. Oltre alla sig.ra le direttive ci venivano impartite anche dai sig.ri e CP_2 CP_5
, quali responsabili del reparto”. Controparte_6 Il teste di parte ricorrente che poteva riferire solo in ordine ai fatti di causa compresi “da Testimone_2
ottobre 2016 sino al 31\12\2017 perché lavoravamo nello stesso reparto” dichiarava che “le direttive, sia a me che al sig. , venivano impartite quotidianamente dalla sig.ra e sporadicamente Parte_1 Controparte_4 dai sig.ri e , “so solo che il sig. passò dalla Cooperativa ad Etjca, Parte_2 Parte_3 Parte_1
continuando sempre a lavorare per Il . CP_2 CP_2
In altri termini, non solo i due testi di parte ricorrente menzionavano soggetti diversi incaricati di impartire loro le direttive, ad eccezione del soggetto comune , ma, comunque, si limitavano a Controparte_4
indicare tali soggetti soltanto in maniera generica, senza descrivere in concreto circostanze fattuali utili ed efficaci a dimostrare l'esercizio dei poteri datoriali da parte di quei soggetti in luogo, invece, di una mera collaborazione\somministrazione.
Per meglio dire, i testi avrebbero dovuto dimostrare, mediante riferimenti a fatti concreti, che la società impartiva le direttive operative al ricorrente, organizzandone concretamente l'attività lavorativa, stabilendone orari, modalità di svolgimento e inserimento nell'organizzazione aziendale, nonché a chi il ricorrente fosse tenuto a rendere conto della propria attività e da chi provenissero eventuali richiami o controlli.
Quanto alle dichiarazioni dei testi di parte resistente, dichiarava che “io ero referente Testimone_3 della presso la e presso lo stabilimento di Barletta […] io quale Controparte_3 CP_2 referente della cooperativa logistica e servizi impartivo le disposizioni di servizio ai dipendenti della
stessa all'interno dello stabilimento di Barletta della “ . CP_3 CP_2
Il teste dichiarava di essere stato dipendente prima della , poi di Etjca e, infine, Testimone_4 CP_3
della resistente. “Posso riferire che la Etjca tramite un suo referente impartiva le disposizioni di CP_7
servizio, ecc. ai suoi dipendenti all'interno dello stabilimento “ ; non ricordo il nome del referente di CP_2
Etjca, della circostanza posso riferire perché sono stato dipendente della Etjca”.
Infine, il teste , dipendente secondo le stesse modalità del teste , dichiarava che “io Testimone_5 Tes_4
ricevevo disposizioni direttamente dal sig. , responsabile in azienda della Testimone_3 [...]
ADR Il sig. mi impartiva disposizioni di servizio e mi comunicava le Controparte_3 Testimone_3
direttive e l'orario di lavoro con riferimento agli altri colleghi dipendenti della Controparte_3
che erano impiegati presso la . CP_2
Ne deriva che le risultanze istruttorie non consentono di affermare che la società resistente avesse esercitato nei confronti del ricorrente i poteri tipici del datore di lavoro, risultando pertanto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del rapporto di subordinazione dedotto in ricorso.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricordo dev'essere rigettato.
Valutata la complessità della fattispecie, appare ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 31\03\2022, nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Controparte_2
Così deciso in Trani, il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PAPPOLLA VINCENZO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
IL ( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CA AN (c.f. ) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31\03\2022, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1 convenendo e domandando, in via preliminare, di dichiarare la nullità e\o Controparte_2
annullabilità del verbale di conciliazione sottoscritto in data 20\12\2026; nel merito, di accertare che il ricorrente avesse lavorato, continuativamente, alle dipendenze della società convenuta, dal 09\10\2013 al
31\12\2017 nonché dal lunedì al sabato, dalle ore 06:00 alle ore 16:00 o dalle ore 14:00 alle ore 00:00 o, ancora, dalle ore 22:00 alle ore 08:00; di accertare e dichiarare che lo stesso ricorrente avesse svolto le mansioni di operaio (VI livello del CCNL Alimentari-Industria), provvedendo al confezionamento di pasta sfoglia e inscatolamento di pacchi e vaschette, senza però percepire il TFR e la giusta paga contrattuale né quanto dovutogli per ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, lavoro festivo, permessi e ogni altro emolumento previsto dal relativo CCNL;
di condannare la società convenuta in giudizio alla corresponsione, in favore dello stesso ricorrente, della somma complessiva di euro 55.360,43 o somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutte le causali predette;
con vittoria di spese e competenze di causa da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Il si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo, in via principale, Controparte_1
la pronuncia di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità o, in via gradata, nullità del ricorso;
in via subordinata, il rigetto dello stesso ricorso perché ritenuto infondato;
con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente e udita l'esposizione orale dei fatti di causa, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di due testi di parte ricorrente e tre testi di parte resistente.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
Il presente giudizio verte sulla circostanza dedotta in ricorso secondo cui il , sebbene formalmente Parte_1
assunto dalla dal 09\10\2013 al 31\12\2016 e dalla Etjca s.p.a. dal Controparte_3
02\01\2017 al 31\12\2017, di fatto, sempre secondo quanto asserito in ricorso, avesse prestato la propria attività lavorativa presso la società convenuta in giudizio, sottoponendosi alle direttive impartite dal legale rappresentante della medesima società.
Per tale ragione, il ricorrente instaurava il giudizio teso al riconoscimento in suo favore delle differenze retributive dovutegli e non percepite nei confronti de il quale, invece , Controparte_2
contestava quanto preteso in ricorso, negando anche formalmente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter partes.
In particolare, la società resistente eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 183/2010 comma 4 lett. d) e dell'art. 6 della Legge n. 604/1966; il difetto di legittimazione passiva in ordine all'accordo sindacale sottoscritto tra il e la;
il difetto di allegazione Parte_1 CP_3 CP_3 CP_3
del ricorso introduttivo e, di conseguenza, l'infondatezza della domanda.
Orbene, tutto quanto premesso, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sul ricorrente che invochi il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ossia l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nonché, nel caso, come quello in esame, di dedotta dissociazione tra datore di lavoro formale e datore di lavoro sostanziale, la riconducibilità della prestazione lavorativa ad un soggetto diverso da quello con cui il rapporto sia formalmente intercorso.
In particolare, laddove il lavoratore deduca che il rapporto di lavoro si sia svolto di fatto alle dipendenze di una società diversa da quella contrattualmente indicata, egli è tenuto a fornire prova rigorosa degli elementi sintomatici della subordinazione riferibili a tale diverso soggetto.
Precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. nn. 7024\2015,
19436\2017) l'individuazione del datore di lavoro deve avvenire sulla base di un accertamento in fatto, volto a verificare chi abbia impartito le direttive, chi abbia esercitato il potere organizzativo, direttivo e disciplinare, chi abbia tratto il beneficio economico dalla prestazione e chi, concretamente, abbia gestito l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Nel caso di specie, il avrebbe perciò dovuto necessariamente dimostrare che il soggetto Parte_1
asseritamente individuato quale datore effettivo avesse esercitato in via esclusiva o prevalente i poteri tipici del datore di lavoro, nei termini descritti.
Dedurre la mera circostanza che la prestazione lavorativa si sia svolta in favore di un soggetto diverso da quello formalmente datore di lavoro non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto beneficiario della prestazione, divenendo altresì necessario l'adeguato riscontro probatorio.
Tanto però non avveniva nel caso di specie.
Difatti, in base all'istruttoria svolta, non emergeva che la società odierna resistente avesse esercitato in modo diretto e continuativo i tipici poteri datoriali nei confronti del ricorrente, né che quest'ultimo fosse stato stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale della predetta società con vincolo di subordinazione.
Al contrario, si ritiene che le deduzioni del ricorrente sia siano risolte in affermazioni generiche o in elementi compatibili con un legittimo rapporto intersocietario.
A tal proposito, va detto che la circostanza che più società cooperino nell'esercizio dell'attività economica non comporta, di per sé, l'automatica imputazione del rapporto di lavoro ad un soggetto diverso da quello formalmente datore.
Quanto appena detto trova riscontro non solo nell'insufficienza documentale della prova dell'interposizione soggettiva, ma soprattutto nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
Il teste di parte ricorrente dichiarava di aver lavorato con il ricorrente e che “non so Testimone_1
chi fosse il datore di lavoro formale del ricorrente. Posso dire che lo vedevo lavorare in azienda”, sebbene
“era la sig.ra che quotidianamente impartiva le direttive al sig. e a tutti i Controparte_4 Parte_1
lavoratori. Oltre alla sig.ra le direttive ci venivano impartite anche dai sig.ri e CP_2 CP_5
, quali responsabili del reparto”. Controparte_6 Il teste di parte ricorrente che poteva riferire solo in ordine ai fatti di causa compresi “da Testimone_2
ottobre 2016 sino al 31\12\2017 perché lavoravamo nello stesso reparto” dichiarava che “le direttive, sia a me che al sig. , venivano impartite quotidianamente dalla sig.ra e sporadicamente Parte_1 Controparte_4 dai sig.ri e , “so solo che il sig. passò dalla Cooperativa ad Etjca, Parte_2 Parte_3 Parte_1
continuando sempre a lavorare per Il . CP_2 CP_2
In altri termini, non solo i due testi di parte ricorrente menzionavano soggetti diversi incaricati di impartire loro le direttive, ad eccezione del soggetto comune , ma, comunque, si limitavano a Controparte_4
indicare tali soggetti soltanto in maniera generica, senza descrivere in concreto circostanze fattuali utili ed efficaci a dimostrare l'esercizio dei poteri datoriali da parte di quei soggetti in luogo, invece, di una mera collaborazione\somministrazione.
Per meglio dire, i testi avrebbero dovuto dimostrare, mediante riferimenti a fatti concreti, che la società impartiva le direttive operative al ricorrente, organizzandone concretamente l'attività lavorativa, stabilendone orari, modalità di svolgimento e inserimento nell'organizzazione aziendale, nonché a chi il ricorrente fosse tenuto a rendere conto della propria attività e da chi provenissero eventuali richiami o controlli.
Quanto alle dichiarazioni dei testi di parte resistente, dichiarava che “io ero referente Testimone_3 della presso la e presso lo stabilimento di Barletta […] io quale Controparte_3 CP_2 referente della cooperativa logistica e servizi impartivo le disposizioni di servizio ai dipendenti della
stessa all'interno dello stabilimento di Barletta della “ . CP_3 CP_2
Il teste dichiarava di essere stato dipendente prima della , poi di Etjca e, infine, Testimone_4 CP_3
della resistente. “Posso riferire che la Etjca tramite un suo referente impartiva le disposizioni di CP_7
servizio, ecc. ai suoi dipendenti all'interno dello stabilimento “ ; non ricordo il nome del referente di CP_2
Etjca, della circostanza posso riferire perché sono stato dipendente della Etjca”.
Infine, il teste , dipendente secondo le stesse modalità del teste , dichiarava che “io Testimone_5 Tes_4
ricevevo disposizioni direttamente dal sig. , responsabile in azienda della Testimone_3 [...]
ADR Il sig. mi impartiva disposizioni di servizio e mi comunicava le Controparte_3 Testimone_3
direttive e l'orario di lavoro con riferimento agli altri colleghi dipendenti della Controparte_3
che erano impiegati presso la . CP_2
Ne deriva che le risultanze istruttorie non consentono di affermare che la società resistente avesse esercitato nei confronti del ricorrente i poteri tipici del datore di lavoro, risultando pertanto insussistenti i presupposti per il riconoscimento del rapporto di subordinazione dedotto in ricorso.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricordo dev'essere rigettato.
Valutata la complessità della fattispecie, appare ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 31\03\2022, nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Controparte_2
Così deciso in Trani, il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore