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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Paola Belvedere Giudice
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3809/2025 R.G.V.G. promossa da:
, con gli Avv.ti. Nicola Mancaniello e Alice Curcio Parte_1
e
, con gli Avv.ti Nicola Mancaniello e Alice Curcio CP_1
- Ricorrenti- con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, e – premesso che Parte_1 CP_1 avevano contratto matrimonio in Parma il 9/09/2006 e che dall'unione coniugale erano nati due figli, (in data 8/09/2002) e (in data 28/05/2006) - hanno allegato che la Per_1 Per_2
prosecuzione della convivenza è ormai divenuta impossibile e, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale, alle condizioni dagli stessi concordate.
Con note in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La separazione personale fra i coniugi e deve essere senz'altro Parte_1 CP_1
pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dai coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
1 imperativo, oltre a rispondere all'interesse morale e materiale dei figli e , Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
Nulla sulle spese, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Parma il 9/09/2006 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Parma al n. 202, Parte 2, Serie A, Anno 2006);
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle concordate condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi ivi integralmente richiamate e trascritte;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma il 18/07/2025
Il Giudice relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(Dott. Simone Medioli Devoto)
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