TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1971/2025, pendente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TE ER ND ricorrente e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità (art. 12 Legge n.
118/71) e dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/80) – respinte in via amministrativa a fronte di un grado di invalidità accertato dall'Ente pari al 80% - e successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia sfavorevole, affermando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Tivoli CP_1
l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
A seguito di contestazioni nei termini di legge presentava, dunque, ricorso in opposizione al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici negati.
L' si costituiva e nel merito contestava la sussistenza dei requisiti per la CP_1
concessione delle provvidenze richieste chiedendo il rigetto della domanda.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale anche in fase di opposizione nonostante la richiesta della parte ricorrente ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso non è fondato.
Nel merito, gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
Pag. 2 di 5 E ancora, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa
l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Ebbene, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, ha accertato che le patologie da cui è affetta la stessa non comportano nel loro complesso una condizione sovrapponibile a quella richiesta dalle norme citate.
Nel caso in esame, il ctu nominato dott. ha accertato che le Persona_1
patologie da cui è affetta la perizianda (sindrome depressiva maggiore in follow-up e terapia specifica in attuale ottimo compenso funzionale, diabete mellito tipo II, cardiopatia ipertensiva, segni iniziali di degenerazione arteriosa, ipertiroidismo in assenza di manifestazione cliniche e obesità lieve (IMC=32), non determinano un grado di invalidità complessivamente valutabile nella misura del 100%, così come richiesto dalla legge per i benefici domandati.
Invero, per quanto ai requisiti sanitari richiesti dall'art 12 menzionato,
l'ausiliario nominato, ha congruamente evidenziato che:” debba essere condiviso, ora per allora, il giudizio espresso dalla Commissione di 1° istanza;
dalle patologie in diagnosi e da quanto riportato all'esame obiettivo nel relativo verbale di visita, non emergono infatti elementi di valutazione in contrasto con il giudizio finale;
né dalla documentazione in atti si evincono ragionevoli riferimenti clinici che possano sostenere una diversa stima”
Pag. 3 di 5 Sul punto, il Ctu nominato ha ben argomentato come, in merito alla condizione di permanente e totale inabilità al lavoro: “Un conteggio analitico delle infermità allegate, valutate non sulla sola base del semplice dato certificativo ma in ordine alla loro effettiva ricaduta funzionale, renderebbe la valutazione molto inferiore a quella posta dalla Commissione di 1° istanza.”
Quanto, invece, ai requisiti sanitari richiesti dalla citata norma per il diritto dell'indennità di accompagnamento, l'ausiliario ha coerentemente illustrato che la periziata:” è in grado di deambulare in totale e perfetta autonomia, senza necessità di appoggi e senza manifestare problematiche circa il mantenimento dell'equilibrio.
L'articolarità e l'espressione di forza muscolare sono presenti e adeguate per il compimento, in autonomia, di tutte le azioni fondamentali della vita quotidiana, intendendo per atti quotidiani della vita tutte quelle azioni, elementari e basilari, indispensabili al mantenimento e alla condizione di una normale, autonoma e decorosa condotta della vita. Sul piano psico-emotivo la paziente è, allo stato attuale, in perfetto compenso farmacologico.”, concludendo con l'esclusione, nel caso di specie, delle condizioni medico-legali concessive di detto beneficio.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Non emergono, infatti, elementi o aggravamenti tali da rendere necessaria un'ulteriore integrazione della consulenza tecnica attraverso chiarimenti al consulente nominato o la nomina di un nuovo medico legale, e la relazione peritale appare esaustiva laddove ha descritto patologie della parte ricorrente, valutando le stesse non idonee per il raggiungimento della totale invalidità (100%).
Pag. 4 di 5 Per le ragioni esposte, e alla luce della documentazione medica in atti, si ritiene di poter riconoscere la percentuale ritenuta in via amministrativa, a cui il ctu nominato nella fase di atp ha espresso la sua aderenza.
La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di consulenza del giudizio di atp, già liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell . CP_1
Tivoli, 11.11.2025
Il giudice
RT RI
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1971/2025, pendente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
TE ER ND ricorrente e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità (art. 12 Legge n.
118/71) e dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/80) – respinte in via amministrativa a fronte di un grado di invalidità accertato dall'Ente pari al 80% - e successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia sfavorevole, affermando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Tivoli CP_1
l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
A seguito di contestazioni nei termini di legge presentava, dunque, ricorso in opposizione al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici negati.
L' si costituiva e nel merito contestava la sussistenza dei requisiti per la CP_1
concessione delle provvidenze richieste chiedendo il rigetto della domanda.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale anche in fase di opposizione nonostante la richiesta della parte ricorrente ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il ricorso non è fondato.
Nel merito, gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
Pag. 2 di 5 E ancora, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa
l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Ebbene, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo, che parte ricorrente ritiene lacunosa e non corretta, ha accertato che le patologie da cui è affetta la stessa non comportano nel loro complesso una condizione sovrapponibile a quella richiesta dalle norme citate.
Nel caso in esame, il ctu nominato dott. ha accertato che le Persona_1
patologie da cui è affetta la perizianda (sindrome depressiva maggiore in follow-up e terapia specifica in attuale ottimo compenso funzionale, diabete mellito tipo II, cardiopatia ipertensiva, segni iniziali di degenerazione arteriosa, ipertiroidismo in assenza di manifestazione cliniche e obesità lieve (IMC=32), non determinano un grado di invalidità complessivamente valutabile nella misura del 100%, così come richiesto dalla legge per i benefici domandati.
Invero, per quanto ai requisiti sanitari richiesti dall'art 12 menzionato,
l'ausiliario nominato, ha congruamente evidenziato che:” debba essere condiviso, ora per allora, il giudizio espresso dalla Commissione di 1° istanza;
dalle patologie in diagnosi e da quanto riportato all'esame obiettivo nel relativo verbale di visita, non emergono infatti elementi di valutazione in contrasto con il giudizio finale;
né dalla documentazione in atti si evincono ragionevoli riferimenti clinici che possano sostenere una diversa stima”
Pag. 3 di 5 Sul punto, il Ctu nominato ha ben argomentato come, in merito alla condizione di permanente e totale inabilità al lavoro: “Un conteggio analitico delle infermità allegate, valutate non sulla sola base del semplice dato certificativo ma in ordine alla loro effettiva ricaduta funzionale, renderebbe la valutazione molto inferiore a quella posta dalla Commissione di 1° istanza.”
Quanto, invece, ai requisiti sanitari richiesti dalla citata norma per il diritto dell'indennità di accompagnamento, l'ausiliario ha coerentemente illustrato che la periziata:” è in grado di deambulare in totale e perfetta autonomia, senza necessità di appoggi e senza manifestare problematiche circa il mantenimento dell'equilibrio.
L'articolarità e l'espressione di forza muscolare sono presenti e adeguate per il compimento, in autonomia, di tutte le azioni fondamentali della vita quotidiana, intendendo per atti quotidiani della vita tutte quelle azioni, elementari e basilari, indispensabili al mantenimento e alla condizione di una normale, autonoma e decorosa condotta della vita. Sul piano psico-emotivo la paziente è, allo stato attuale, in perfetto compenso farmacologico.”, concludendo con l'esclusione, nel caso di specie, delle condizioni medico-legali concessive di detto beneficio.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Non emergono, infatti, elementi o aggravamenti tali da rendere necessaria un'ulteriore integrazione della consulenza tecnica attraverso chiarimenti al consulente nominato o la nomina di un nuovo medico legale, e la relazione peritale appare esaustiva laddove ha descritto patologie della parte ricorrente, valutando le stesse non idonee per il raggiungimento della totale invalidità (100%).
Pag. 4 di 5 Per le ragioni esposte, e alla luce della documentazione medica in atti, si ritiene di poter riconoscere la percentuale ritenuta in via amministrativa, a cui il ctu nominato nella fase di atp ha espresso la sua aderenza.
La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di consulenza del giudizio di atp, già liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell . CP_1
Tivoli, 11.11.2025
Il giudice
RT RI
Pag. 5 di 5