Ordinanza collegiale 2 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/03/2026, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16832/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16832 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno del 17 agosto 2022 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 (-OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, con il quale il ministero resistente ha respinto l’istanza presentata in data 8 ottobre 2018 volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della l. n. 91 del 1992.
2. Per quanto di interesse, il ministero ha denegato il richiesto provvedimento concessorio in ragione di quanto emerso dal rapporto informativo della Questura di -OMISSIS-, acquisito in data 12 giugno 2020, essendo emersi i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- in data 5 ottobre 2004, notizia di reato dall’Ufficio Frontiera M.ma di -OMISSIS- per violazione dell’art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) e art. 628 bis c.p. (rapina).
3. Sulla base di tali presupposti - previo rituale espletamento del sub-procedimento disciplinato dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990 cui il ricorrente ha ritualmente preso parte - il Ministero ha denegato il richiesto provvedimento concessorio, in ragione della non coincidenza tra l’interesse della richiedente e quello pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale.
4. Il decreto è stato quindi gravato - unitamente agli atti ad esso presupposti – per violazione di legge con riferimento all’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 e all’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per falsità e travisamento dei presupposti di fatto sottesi al diniego, omessa o carente istruttoria, carenza ed irragionevolezza della motivazione.
5. Si è costituito in giudizio il ministero con documenti e memorie, all’uopo instando per il rigetto del ricorso.
6. Con l’ordinanza istruttoria n. 13923 del 15 luglio 2025 sono stato ordinati appositi incombenti istruttori considerato che “ la parte ricorrente contesta la risalenza e l’esito delle notizie di reato a suo carico che asserisce essere rimaste senza seguito, depositando certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, che, a differenza di quanto previsto dall’art. 39 d.P.R. n. 313/2022 per quelli rilasciati a richiesta di soggetti pubblici, non riportano le condanne per reati estinti o con il beneficio della non menzione ”, la quale è stata oggetto di ottemperanza da parte dell’amministrazione che ha depositato i certificati attestanti in capo al ricorrente sia l’assenza di condanne che di procedimenti penali in corso.
7. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
8. Il ricorso è fondato.
9. Deve premettersi che, come riconosciuto da costante e copiosa giurisprudenza, l’Amministrazione deputata ad esaminare una domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 è titolare dell’ampio potere discrezionale di valutare che l’interesse del richiedente ad entrare a far parte stabilmente ed a pieno titolo della comunità nazionale, assumendo l’insieme delle posizioni giuridiche attive e passive che sono compendiate nello status di cittadino, non sia confliggente, ma anzi si compenetri ed immedesimi, con quello dello Stato a non avere quale suo componente elettivo un soggetto che non condivida i valori che costituiscono il tessuto ideale dell’aggregato consociativo che forma uno degli elementi costitutivi dell’entità statuale, ovvero il popolo dei cittadini.
E’ infatti evidente che tra i requisiti costitutivi dello Stato-comunità vi è quello della omogeneità dei fini che perseguono i suoi componenti, ovvero del quadro dei valori da realizzare nella quotidianità del vivere comune e la cui prefigurazione programmatica si rinviene nella Carta costituzionale, non potendo ammettersi al suo interno elementi che, ponendosi su una linea di contrapposizione o comunque di non adesione a quei valori, rischino di mettere a repentaglio la solidità e la coesione della societas dei cittadini e, nel lungo periodo, la sua stessa esistenza.
9. Va tuttavia rilevato che, nell’ambito della complessiva valutazione spettante all’Amministrazione in ordine alla meritevolezza dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, tra gli indici sintomatici del grado di inserimento del richiedente nel tessuto sociale ed economico della comunità ospitante (quali possono evincersi dalla durata della sua permanenza legittima sul relativo territorio, dall’attività lavorativa svolta, dalla stabilità dei suoi rapporti familiari e sociali) e quelli espressivi, per contro, della sua non integrale accettazione dei valori e delle regole sulle quali si fonda la comunità nazionale non è dato instaurare una netta separazione o contrapposizione, quasi che i primi attengano al solo piano dei presupposti dell’istanza e non siano suscettibili di interferire con quello della sua intrinseca meritevolezza: ciò in quanto anche un fatto astrattamente indicativo della mancata accettazione di quei valori e di quelle regole, se analizzato nel contesto di una più ampia disamina della personalità e della condotta di vita dello straniero, è suscettibile di perdere o comunque vedere attenuata la sua potenziale rilevanza ostativa alla concessione del beneficio in parola (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2025, n. 8464).
10. Svolte le opportune premesse all’analisi della vicenda che ne occupa, deve osservarsi che parte ricorrente ha rappresentato e documentato, senza ricevere adeguate controdeduzioni sul punto, di non essere mai stata destinataria della notizia di reato richiamata nell’impugnato provvedimento e di avere svolto ricerche presso la Segreteria della Procura -OMISSIS-, facendosi, infine, rilasciare il certificato che afferma che " dal Registro informatico di questa Procura NON emergono evidenze in ordine ai dati menzionati nella presente istanza ", negando, così, di aver commesso i reati di violenza sessuale e rilevando che dal rapporto della Questura -OMISSIS- era emerso che esisteva un quasi omonimo, tal -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, il che poteva fare ipotizzare uno scambio di persona.
Sul punto, nulla è stato osservato dal ministero dell’interno nemmeno in esecuzione degli incombenti di cui all’ordinanza n. 13923 del 28 maggio 2025.
Va, poi, aggiunto, a carattere generale, che laddove, come nella specie, il fatto suscettibile di rilevare ai fini ostativi non abbia costituito oggetto di una pronuncia nel merito della sua effettiva sussistenza (e della sua reale rilevanza criminosa) da parte dell’A.G., né all’interessato sia stato consentito di esercitare il suo diritto di difesa, resta precluso all’Amministrazione di assumere quel fatto, in quanto oggetto di una mera notizia di reato non debitamente accertata né approfondita nella sua sede naturale, a fattore automaticamente ostativo all’accoglimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, senza averne prima verificato gli sviluppi sul piano processuale o averla autonomamente analizzata sia dal punto di vista delle sue effettive modalità di realizzazione che del disvalore ad esso associato: ciò tanto più quando, come nella specie, dalla data di ipotetica commissione del fatto sia trascorso un notevole lasso di tempo.
11. Ciò vale soprattutto quando, come nella fattispecie che viene all’odierno esame del giudicante, la notizia di reato datata 5 ottobre 2004, riportante la violazione degli artt. 609 bis e 628 bis c.p., risale a ben 20 anni orsono, e rispetto alla quale risulta che tale vicenda non è mai approdata alla sede penale, come dimostrano:
1. la visura estratta dal Casellario Giudiziale, in cui emerge la totale assenza di condanne riportate dal -OMISSIS-;
2. il certificato dei carichi pendenti da cui risulta l'attuale inesistenza di qualsivoglia procedimento penale a carico del -OMISSIS-.
12. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento anche alla rilevanza extra-penale del fatto, il quale, alla luce della risalenza e dell’insussistenza dell’avvio di un procedimento penale, non è da solo espressivo di un consolidato e pervicace atteggiamento di dispregio verso i doveri di solidarietà che fanno capo allo straniero, dovendo essere oggetto di un’autonoma ed attenta valutazione in ordine, da un lato, alla sua effettiva commissione, dall’altro, alla sua rilevanza ostativa sia da un punto di vista della sua qualificazione penalistica che per le sue implicazioni negative di ordine extra-penale, in un’ottica di carattere complessivo estesa alla condotta di vita tenuta dallo straniero nel corso della sua prolungata permanenza sul territorio nazionale, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non è sorretto da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato ed immune dai vizi lamentati, i quali non possono che condurre all’accoglimento del gravame proposto, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’amministrazione resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento gravato in questa sede.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori ed il rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | OR NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.