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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17858 dell'anno 2022 del Ruolo generale LAVORO
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA LOIACONO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. UMBERTO CANETTI e dall'avv. DIEGO
CANETTI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 645 cpc in opposizione a decreto ingiuntivo il conveniva in giudizio innanzi al Tribunale del Parte_1 Lavoro di Napoli l'opposto nonché la Controparte_1 Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- revocare l'opposto decreto, perchè infondato, ingiusto e illegittimo, -in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità del decreto e, in ogni caso, della responsabilità solidale riconosciuta in capo al per i crediti di lavoro Parte_1 maturati dal lavoratore nel mese di marzo 2021; asseriva di essere un soggetto di diritto privato esercente un servizio pubblico ai sensi del
D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 (i.e. Codice dei Contratti Pubblici) per l'affidamento dei servizi concernenti il trasporto pubblico locale e agli artt.30 e 105 del citato Codice degli appalti per la responsabilità solidale dell'affidatario; che il contratto di affidamento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio con la era Controparte_3 stato risolto unilateralmente il 20.03.2021. Concludeva come in premessa.
Nel costituirsi, contestava l'avversa domanda e ribadiva Controparte_1 la sussistenza della solidarietà in solido tra il Parte_1
e ex art 29 d.lgs 276/2003 nonché ex art 1676 c.c..
[...] CP_2 Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Non si costituiva la Controparte_4
Nelle more del giudizio, stante l'intervenuta liquidazione giudiziale ex artt. 30 e 40 d.lgs 14/2019 della società (sentenza n.19 Controparte_3 del 16/2/2023 Tribunale di Napoli), veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Tempestivamente riassunto il giudizio, disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022
n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
L'opposizione deve essere rigettata.
Sono incontestate le seguenti circostanze di fatto.
L'opposto è stato dipendente del dal 23/10/2010, Parte_1 con data di assunzione convenzionale 24/04/1997, fino al 23/12/2021, data in cui si concludeva la procedura di licenziamento collettivo ex art t. 4
e 24 l. 223/1991; costui veniva adibito allo specifico appalto con il committente per la distribuzione dei titoli di Parte_1 viaggio, cessato per rescissione del committente in data 31.03.2021; veniva poi assunto dalla resistente appaltatrice Controparte_2 con contratto a tempo indeterminato full-time, con inquadramento nel livello 3° del CCNL commercio e mansioni di impiegato.
E' pacifico che l'opposto non abbia percepito la retribuzione relativa al mese di marzo 2021 e pari all'importo lordo di € 351,86 sebbene lo stesso avesse prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente con specifico riferimento all'appalto in corso con il CP_2 committente . Parte_1 Ciò premesso, con riferimento alla retribuzione maturata e non corrisposta all'opposto sussiste solidarietà tra l'opponente e la inadempiente ex art 29 d.lgs. 276/2003. CP_2 Il eccepisce unicamente l'inapplicabilità del regime di Parte_1 solidarietà ex art. 29 d.lgs 276/2003; nulla però deduce ed allega circa la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 1676 c.c.. Invoca, invece, la disciplina dettata dal codice degli appalti.
Orbene, non vi è dubbio in ordine alla natura di appalto con riferimento all'affidamento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio gestiti dal disposto da quest'ultimo nei Parte_1 confronti della società con contratto del 11/5/18 (in atti) CP_2 dove si fa espresso al termine appalto.
L'art. 29 del D. Lgs. n.276/2003 così come modificato dall'art. 3, comma
31, legge n. 92 del 2012, poi dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del
2014, poi dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017, ha letteralmente stabilito che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Mentre la ratio della previsione di cui all'art. 29 Dlgs. 276/2003 è quella di rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati alla dipendenze dell'appaltatore in caso di inadempienza di quest'ultimo ed esclusivamente per i crediti che sono sorti nel corso del contratto di appalto, differente è la disciplina di cui all'art. 1676 c.c., che prevede una tutela limitata, in quanto coloro che hanno prestato l'attività lavorativa alle dipendenze di un appaltatore possono proporre azione diretta nei confronti del committente per ottenere quanto dovuto ma solo fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso
l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, onde l'eventuale pagamento da parte del committente dei crediti nascenti dall'appalto vantati dal lavoratore comporterà come conseguenza l'estinzione del debito vantato dallo stesso committente nei confronti dell'appaltatore. Pertanto, la responsabilità del committente presuppone la sussistenza di un debito di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro.
Ritiene questo Giudice che nella specie la responsabilità per inadempimento gravi anche a carico dell'opponente, quale committente dell'appalto ex art. 29 del d.lgs 276/2003, pur esaminando la questione dell'interpretazione del combinato disposto del Decreto Legislativo n.
165 del 2001, articolo 1, comma 2, e del Codice degli appalti sopra citato, onde stabilire se il possa rientrare tra gli enti Parte_1 committenti di appalti pubblici che sono sottratti all'applicazione del regime di solidarietà previsto dall'articolo 29, comma 2, pur non essendo una Pubblica Amministrazione.
Ebbene, come osservato da Cass. 24375/2019 tra gli organismi di diritto pubblico possono essere annoverati anche enti soggettivamente connotati dalla forma privatistica che svolgono un servizio pubblico di interesse generale, in quanto la mera forma non può, di per sé, essere idonea ad escludere la sostanziale ed oggettiva natura pubblicistica di un ente;
ne consegue che tali enti sono assoggettati alla disciplina prevista dal
Codice dei contratti pubblici ma possono anche ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposti, ferma restando la natura privatistica del rapporto con i propri dipendenti.
Dunque, l'applicabilità del cit. art. 29 non può escludersi in considerazione della sottoposizione del al regime di Parte_1 responsabilità previsto dal codice di disciplina degli appalti pubblici.
Difatti, la natura di “ente aggiudicatore” non determina, trattandosi di soggetto privato, l'esonero dalla applicazione della responsabilità solidale ivi prevista. Il Codice dei Contratti Pubblici non contiene una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile;
al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne.
Ne deriva, pertanto, in assenza di un espresso divieto di legge, la possibilità di un concorso nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato delle due discipline (tra le altre, Cass. 26/02/2019
n.5619).
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.851/2022, che dichiara esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in € 641,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese Controparte_1 generali.
Napoli, il 05/02/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli