TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/11/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
1138 /2024 R.G.
All'udienza del 25/11/2025 alle ore 09.23, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Rocco Di Miceli in sostituzione dell'Avv. PASSARO DANIELE per parte attrice Parte_1 nonché in sostituzione dell'Avv. SALVO LOMBARDINO GIOVAN BATTISTA per parte convenuta
[...]
Controparte_1
l'Avv. Sinatra per il convenuto , esecutato Controparte_2
l'Avv. Rossana Di Bartolo per le convenute e , Controparte_3 Controparte_4 comproprietarie.
Tutte le parti chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Di Miceli, per parte attrice nonchè per parte convenuta, creditori rispettivamente intervenuto e procedente, conclude e discute la causa affinchè il giudice dichiari lo scioglimento della comunione ordinaria e, stante l'impossibilità di procedere alla divisione in natura, disponga la vendita del bene.
Vinte le spese.
L'Avv. Sinatra conclude e discute affinchè il giudice rigetti la odmanda avanzata da parte attrice, stante l'insussistenza dei presupposti processuali per la mancanza assoluta dei fondamentali elementi istruttori.
L'Avv. Di Bartolo conclude e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.00, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1138/2024 R.G.
OGGETTO: divisione endoesecutiva- scioglimento comunione ereditaria vertente tra con sede legale in Roma, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Parte_1
Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, e, per essa, quale sua mandataria, con Sede Legale in Verona, Codice Parte_2
Fiscale n. e Partita IVA n. , in persona del suo Presidente e Legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Passaro, in virtù di procura generale in Notar Repertorio n. 79347 Raccolta n. 29925, del 12.12.2023, ed elettivamente Persona_1
domiciliata in Marsala, presso lo studio dell'avv. Francesco Gucciardi,
-attore-
E
, con sede legale a Catania nel Controparte_5
Corso Italia n.104, c.f./p.iva: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino, giusta procura generale alle liti del
24.04.2018 in autentica del Notaio , rep.281509, ed elettivamente domiciliata in Persona_2
Marsala nella via Stefano Bilardello n. 24, , nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_3 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F. ) Controparte_4 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. l'Avv. Antonia Di Bartolo, presso il cui studio in Marsala nella Via Roma
n. 91 eleggono domicilio, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
, nato a [...] il [...] e residente a [...]nella Controparte_2
c/da Ciancio n. 669 bis, CF , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore L. CodiceFiscale_3
Sinatra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ivi sito nella Piazza Piemonte e Lombardo n. 27, giusto mandato ad litem agli atti telematici,
-convenuti-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale disporre la divisione giudiziale – mediante vendita all'asta - degli immobili infra descritti di cui risultano comproprietari indivisi i Sigg.ri nato il [...] a Controparte_2
UR - Svizzera e residente in [...]nella c.da Ciancio n.669 bis (c.f.: ) C.F._4
comproprietario per la quota di 1/3, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) per la quota di 1/3, nata in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_4
) per la quota di 1/3: A) appartamento a piano terra sito in Marsala nella contrada C.F._5
Ciancio n. 669. Censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio 249 particella 422 sub 1 (Cat. A/3 vani 5,5); B) appartamento a piano terra sito in Marsala nella contrada Ciancio n. 669. Censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio
249 particella 422 sub 2 (Cat. A/3 vani 7,5); Provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote, tenendo presente che gli importi ricavati dalla vendita dell'immobile identificato al foglio 249 particella 422 sub 2 andrà assegnata interamente al creditore intervenuto ipotecario al netto dei costi e delle spese del presente giudizio da ripartirsi tra tutti i Parte_1
condividenti; vinte le spese.
Convenuto Voglia il Tribunale accogliere le domande formulate da parte attrice nel proprio atto CP_1
difensivo in quanto fondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, relativamente allo scioglimento mediante divisione della comunione;
- disporre con ordinanza, nel caso di mancanza di contestazione sul diritto alla divisione, o con sentenza, nel caso di contestazione di detto diritto, lo scioglimento della suddetta comunione tra i signori , e Controparte_2 Controparte_4
sugli immobili facenti parte dell'asse sopraindicato, mediante la loro divisione con la Parte_3
separazione in natura delle quote ad essi spettanti ed attribuzione delle stesse a ciascuno di essi;
- nel caso di indivisibilità e/o impossibilità di separazione in quote e/o di non comoda divisibilità dei suddetti beni, disporre la vendita dell'intera proprietà dei predetti beni immobili;
- assegnare alla procedura esecutiva immobiliare n. 56/20 RGE Tribunale di Marsala, la somma ricavata dalla suddetta vendita degli immobili pignorati per la quota di spettanza del debitore;
- porre le spese del presente Controparte_2
giudizio a carico della massa dei partecipanti alla comunione, nel caso di mancanza di contestazioni e/o opposizioni nel corso del giudizio, ovvero a carico di chi ha dato causa a dette eventuali contestazioni e/o opposizioni qualora siano risultate infondate;
vinte le spese.
Convenuto : Voglia il Tribunale procedere alla divisione giudiziale, mediante Controparte_2
vendita all'asta, degli immobili pignorati;
vinte le spese.
Convenute e Voglia il Tribunale disporre la divisione Parte_3 Controparte_4
giudiziale, mediante vendita all'asta dell'intero, dell'immobile descritto come “appartamento a piano terra sito in Marsala nella contrada Ciancio n. 669. Censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio 249 particella 422 sub 2 (Cat.
A/3 vani 7,5)” di cui risultano comproprietari indivisi i Sigg.ri nato il [...] a Controparte_2
UR - Svizzera e residente in [...]nella c.da Ciancio n.669 bis (c.f.: ) C.F._4
comproprietario per la quota di 1/3, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) per la quota di 1/3, nata in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_4
) per la quota di 1/3; Disporre la vendita della quota indivisa del bene descritto C.F._5
come “appartamento a piano terra sito in Marsala nella contrada Ciancio n. 669. Censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio 249 particella 422 sub 1 (Cat. A/3 vani 5,5)”, per quanto e nella misura spettante all'Esecutato, ovvero, sussistendone i presupposti, disporre l'assegnazione alle comproprietarie;
Provvedere alla ripartizione della somma ricavata dalla vendita del bene individuato come lotto 2 in proporzione delle rispettive quote.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato a tutti gli odierni convenuti, cessionaria Parte_1
del credito precedentemente vantato da nei confronti del convenuto Controparte_6 CP_2
agisce chiedendo lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Marsala nella
[...]
contrada Ciancio n. 669, censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio 249 particella 422 sub 1 e sub 2, oggetto di pignoramento immobiliare trascritto contro il convenuto per la quota di 2/9 Controparte_2
della piena proprietà ed a favore di CP_1
Afferma di aver promosso precipuo intervento nella suddetta procedura esecutiva, vantando sull'intero immobile identificato in catasto al foglio 249 particella 422 sub 2, la garanzia fondiaria nascente dal contratto di mutuo stipulato in data 31 gennaio 2008.
Aggiunge poi che, stante il decesso della comproprietaria l'immobile si apparterrebbe Persona_3
adesso agli odierni convenuto per 1/3 cadauno;
conseguentemente, in adempimento dell'ordinanza resa, ai sensi dell'art. 600 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione, conclude affinchè venga disposto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Tutti i convenuti hanno aderito alle domande formulate dall'attore.
All'udienza del 12 novembre 2024 il g.i. rilevava testualmente “che nessuna delle parti ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., rilevato inoltre che manca agli atti tutta la documentazione probatoria a fini divisionali, oltre a tutta la documentazione depositata all'interno del fascicolo relativo all'esecuzione immobiliare, invita le parti a trovare un bonario componimento, stante appunto le superiori circostanze,”.
Nonostante i numerosi rinvii, le trattative tra le parti sono naufragate e all'odierna udienza il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*******
L'azione promossa da è inammissibile e non può essere accolta. Parte_1
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 600 c.p.c., stante la comproprietà dei beni oggetto di precipuo pignoramento. Tuttavia, nessuna delle parti ha depositato alcuna documentazione che permetta di verificare la titolarità dei beni in capo agli odierni convenuti ed i vari passaggi a causa di morte: nessuna parte ha poi depositato nulla dell'attività svolta in sede esecutiva, neppure l'elaborato di stima né alcun documento che permetta di verificare l'integrità del contraddittorio.
Insomma, gli unici atti contenuti nel fascicolo telematico sono gli atti redatti dai rispettivi procuratori: non risulta neppure che sia mai stata trascritta la domanda giudiziale di divisione.
Dunque, se il giudizio divisorio comporta l'accertamento del “diritto comune a tutte le parti in causa”, al giudice deve essere fornita la prova della esistenza di tale diritto, ossia della comproprietà in capo ai condividenti di ciascuno dei beni oggetto di divisione.
La circostanza che nel giudizio di divisione immobiliare, “essendo esso volto a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non possa disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria nella rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti” non solleva le parti dall'onere di produrre quegli elementi che, ancorchè di natura indiziaria, permettano poi di procedere con l'accertamento peritale.
La carenza assoluta di qualsivoglia elemento probatorio (mancano i titoli di proprietà, i certificati ipocatastali, le visure catastali, la relazione di stima redatta in sede esecutiva, la nota di trascrizione del pignoramento e la nota di trascrizione della domanda giudiziale di divisione), imprescindibile all'esame nel merito delle domande avanzate comporta la declaratoria di inammissibilità.
Le spese, alla luce dell'adesione dei convenuti alle domande avanzate da parte attrice, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1138 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara l'inammissibilità del giudizio;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, Così deciso in Marsala in data 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
1138 /2024 R.G.
All'udienza del 25/11/2025 alle ore 09.23, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
l'Avv. Rocco Di Miceli in sostituzione dell'Avv. PASSARO DANIELE per parte attrice Parte_1 nonché in sostituzione dell'Avv. SALVO LOMBARDINO GIOVAN BATTISTA per parte convenuta
[...]
Controparte_1
l'Avv. Sinatra per il convenuto , esecutato Controparte_2
l'Avv. Rossana Di Bartolo per le convenute e , Controparte_3 Controparte_4 comproprietarie.
Tutte le parti chiedono di discutere la causa.
Il giudice dispone in conformità.
L'Avv. Di Miceli, per parte attrice nonchè per parte convenuta, creditori rispettivamente intervenuto e procedente, conclude e discute la causa affinchè il giudice dichiari lo scioglimento della comunione ordinaria e, stante l'impossibilità di procedere alla divisione in natura, disponga la vendita del bene.
Vinte le spese.
L'Avv. Sinatra conclude e discute affinchè il giudice rigetti la odmanda avanzata da parte attrice, stante l'insussistenza dei presupposti processuali per la mancanza assoluta dei fondamentali elementi istruttori.
L'Avv. Di Bartolo conclude e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.00, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1138/2024 R.G.
OGGETTO: divisione endoesecutiva- scioglimento comunione ereditaria vertente tra con sede legale in Roma, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Parte_1
Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, e, per essa, quale sua mandataria, con Sede Legale in Verona, Codice Parte_2
Fiscale n. e Partita IVA n. , in persona del suo Presidente e Legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Passaro, in virtù di procura generale in Notar Repertorio n. 79347 Raccolta n. 29925, del 12.12.2023, ed elettivamente Persona_1
domiciliata in Marsala, presso lo studio dell'avv. Francesco Gucciardi,
-attore-
E
, con sede legale a Catania nel Controparte_5
Corso Italia n.104, c.f./p.iva: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Salvo Lombardino, giusta procura generale alle liti del
24.04.2018 in autentica del Notaio , rep.281509, ed elettivamente domiciliata in Persona_2
Marsala nella via Stefano Bilardello n. 24, , nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_3 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F. ) Controparte_4 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. l'Avv. Antonia Di Bartolo, presso il cui studio in Marsala nella Via Roma
n. 91 eleggono domicilio, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
, nato a [...] il [...] e residente a [...]nella Controparte_2
c/da Ciancio n. 669 bis, CF , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore L. CodiceFiscale_3
Sinatra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ivi sito nella Piazza Piemonte e Lombardo n. 27, giusto mandato ad litem agli atti telematici,
-convenuti-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale disporre la divisione giudiziale – mediante vendita all'asta - degli immobili infra descritti di cui risultano comproprietari indivisi i Sigg.ri nato il [...] a Controparte_2
UR - Svizzera e residente in [...]nella c.da Ciancio n.669 bis (c.f.: ) C.F._4
comproprietario per la quota di 1/3, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) per la quota di 1/3, nata in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_4
) per la quota di 1/3: A) appartamento a piano terra sito in Marsala nella contrada C.F._5
Ciancio n. 669. Censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio 249 particella 422 sub 1 (Cat. A/3 vani 5,5); B) appartamento a piano terra sito in Marsala nella contrada Ciancio n. 669. Censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio
249 particella 422 sub 2 (Cat. A/3 vani 7,5); Provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote, tenendo presente che gli importi ricavati dalla vendita dell'immobile identificato al foglio 249 particella 422 sub 2 andrà assegnata interamente al creditore intervenuto ipotecario al netto dei costi e delle spese del presente giudizio da ripartirsi tra tutti i Parte_1
condividenti; vinte le spese.
Convenuto Voglia il Tribunale accogliere le domande formulate da parte attrice nel proprio atto CP_1
difensivo in quanto fondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, relativamente allo scioglimento mediante divisione della comunione;
- disporre con ordinanza, nel caso di mancanza di contestazione sul diritto alla divisione, o con sentenza, nel caso di contestazione di detto diritto, lo scioglimento della suddetta comunione tra i signori , e Controparte_2 Controparte_4
sugli immobili facenti parte dell'asse sopraindicato, mediante la loro divisione con la Parte_3
separazione in natura delle quote ad essi spettanti ed attribuzione delle stesse a ciascuno di essi;
- nel caso di indivisibilità e/o impossibilità di separazione in quote e/o di non comoda divisibilità dei suddetti beni, disporre la vendita dell'intera proprietà dei predetti beni immobili;
- assegnare alla procedura esecutiva immobiliare n. 56/20 RGE Tribunale di Marsala, la somma ricavata dalla suddetta vendita degli immobili pignorati per la quota di spettanza del debitore;
- porre le spese del presente Controparte_2
giudizio a carico della massa dei partecipanti alla comunione, nel caso di mancanza di contestazioni e/o opposizioni nel corso del giudizio, ovvero a carico di chi ha dato causa a dette eventuali contestazioni e/o opposizioni qualora siano risultate infondate;
vinte le spese.
Convenuto : Voglia il Tribunale procedere alla divisione giudiziale, mediante Controparte_2
vendita all'asta, degli immobili pignorati;
vinte le spese.
Convenute e Voglia il Tribunale disporre la divisione Parte_3 Controparte_4
giudiziale, mediante vendita all'asta dell'intero, dell'immobile descritto come “appartamento a piano terra sito in Marsala nella contrada Ciancio n. 669. Censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio 249 particella 422 sub 2 (Cat.
A/3 vani 7,5)” di cui risultano comproprietari indivisi i Sigg.ri nato il [...] a Controparte_2
UR - Svizzera e residente in [...]nella c.da Ciancio n.669 bis (c.f.: ) C.F._4
comproprietario per la quota di 1/3, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) per la quota di 1/3, nata in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_4
) per la quota di 1/3; Disporre la vendita della quota indivisa del bene descritto C.F._5
come “appartamento a piano terra sito in Marsala nella contrada Ciancio n. 669. Censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio 249 particella 422 sub 1 (Cat. A/3 vani 5,5)”, per quanto e nella misura spettante all'Esecutato, ovvero, sussistendone i presupposti, disporre l'assegnazione alle comproprietarie;
Provvedere alla ripartizione della somma ricavata dalla vendita del bene individuato come lotto 2 in proporzione delle rispettive quote.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato a tutti gli odierni convenuti, cessionaria Parte_1
del credito precedentemente vantato da nei confronti del convenuto Controparte_6 CP_2
agisce chiedendo lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Marsala nella
[...]
contrada Ciancio n. 669, censito al N.C.E.U. di Marsala al foglio 249 particella 422 sub 1 e sub 2, oggetto di pignoramento immobiliare trascritto contro il convenuto per la quota di 2/9 Controparte_2
della piena proprietà ed a favore di CP_1
Afferma di aver promosso precipuo intervento nella suddetta procedura esecutiva, vantando sull'intero immobile identificato in catasto al foglio 249 particella 422 sub 2, la garanzia fondiaria nascente dal contratto di mutuo stipulato in data 31 gennaio 2008.
Aggiunge poi che, stante il decesso della comproprietaria l'immobile si apparterrebbe Persona_3
adesso agli odierni convenuto per 1/3 cadauno;
conseguentemente, in adempimento dell'ordinanza resa, ai sensi dell'art. 600 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione, conclude affinchè venga disposto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Tutti i convenuti hanno aderito alle domande formulate dall'attore.
All'udienza del 12 novembre 2024 il g.i. rilevava testualmente “che nessuna delle parti ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., rilevato inoltre che manca agli atti tutta la documentazione probatoria a fini divisionali, oltre a tutta la documentazione depositata all'interno del fascicolo relativo all'esecuzione immobiliare, invita le parti a trovare un bonario componimento, stante appunto le superiori circostanze,”.
Nonostante i numerosi rinvii, le trattative tra le parti sono naufragate e all'odierna udienza il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*******
L'azione promossa da è inammissibile e non può essere accolta. Parte_1
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 600 c.p.c., stante la comproprietà dei beni oggetto di precipuo pignoramento. Tuttavia, nessuna delle parti ha depositato alcuna documentazione che permetta di verificare la titolarità dei beni in capo agli odierni convenuti ed i vari passaggi a causa di morte: nessuna parte ha poi depositato nulla dell'attività svolta in sede esecutiva, neppure l'elaborato di stima né alcun documento che permetta di verificare l'integrità del contraddittorio.
Insomma, gli unici atti contenuti nel fascicolo telematico sono gli atti redatti dai rispettivi procuratori: non risulta neppure che sia mai stata trascritta la domanda giudiziale di divisione.
Dunque, se il giudizio divisorio comporta l'accertamento del “diritto comune a tutte le parti in causa”, al giudice deve essere fornita la prova della esistenza di tale diritto, ossia della comproprietà in capo ai condividenti di ciascuno dei beni oggetto di divisione.
La circostanza che nel giudizio di divisione immobiliare, “essendo esso volto a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non possa disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria nella rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti” non solleva le parti dall'onere di produrre quegli elementi che, ancorchè di natura indiziaria, permettano poi di procedere con l'accertamento peritale.
La carenza assoluta di qualsivoglia elemento probatorio (mancano i titoli di proprietà, i certificati ipocatastali, le visure catastali, la relazione di stima redatta in sede esecutiva, la nota di trascrizione del pignoramento e la nota di trascrizione della domanda giudiziale di divisione), imprescindibile all'esame nel merito delle domande avanzate comporta la declaratoria di inammissibilità.
Le spese, alla luce dell'adesione dei convenuti alle domande avanzate da parte attrice, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1138 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara l'inammissibilità del giudizio;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, Così deciso in Marsala in data 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.