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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/07/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1437/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TERRY Parte_1 CodiceFiscale_1
GRANATIERO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Manfredonia (FG) alla Via
Tribuna, n.23
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA Controparte_1 CodiceFiscale_2
LIBERA DI GREGORIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Manfredonia (FG) alla
Via L. King, n. 27
RICORRENTE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 922/2015 pubblicata il 21.04.2025. In particolare, si chiedeva la revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, in virtù del peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali di e contestuale Pt_1 miglioramento delle condizioni dell'ex coniuge, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, avendo raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, Parte_2 intraprendendo, peraltro, una relazione more uxorio dalla quale nasceva la figlia. Inoltre, veniva richiesto il collocamento prevalente presso il padre del figlio minorenne, e, Persona_1 conseguenzialmente, il versamento dell'assegno di mantenimento da parte della madre, oltre il 50% delle spese straordinarie e il riconoscimento integrale dell'Assegno Unico Universale.
La resistente , costituendosi in giudizio in data 04.06.2025, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso, rilevando il difetto dei presupposti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 25.06.2025.
A detta udienza, comparse personalmente entrambe le parti con i rispettivi difensori, il Giudice formulava proposta conciliativa ed emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti, invitando, altresì, le parti a trasformare il giudizio in congiunto alle condizioni dell'emananda ordinanza.
Il Giudice relatore, dando atto che entrambe le parti manifestavano l'intenzione di aderire alla proposta conciliativa, si riservava di riferire al Collegio per l'omologa, mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 08.07.2025.
******
Come noto, la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, unitamente alla riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi pagina 2 di 4 della situazione sostanziale, impongono al Giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti, tale da determinare l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Per cui, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene conformi al diritto e all'interesse delle parti le condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice, alle quali le parti hanno aderito, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti tramite l'adesione alla proposta conciliativa del Giudice, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- affida il figlio ad entrambi i genitori, prevedendo che muti il collocamento prevalente Per_1 presso il padre;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, attesa l'età dello stesso e Per_1 la capacità di discernimento che è possibile presumere;
in ogni caso si auspicano: a) incontri tre volte a settimana (lunedì, il mercoledì e il venerdì) dall'uscita da scuola alle 20,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dall'uscita di scuola del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore della moglie, della figlia e del figlio finora posti a carico del ricorrente;
- pone, con decorrenza dall'ordinanza del 25.06.2025, a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando al padre la somma mensile di €150,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata pagina 3 di 4 all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli. AUU al 100% alla madre;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del giorno 08.07.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Buccaro Presidente
Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
Dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1437/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TERRY Parte_1 CodiceFiscale_1
GRANATIERO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Manfredonia (FG) alla Via
Tribuna, n.23
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA Controparte_1 CodiceFiscale_2
LIBERA DI GREGORIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Manfredonia (FG) alla
Via L. King, n. 27
RICORRENTE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.03.2025, chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 922/2015 pubblicata il 21.04.2025. In particolare, si chiedeva la revoca dell'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, in virtù del peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali di e contestuale Pt_1 miglioramento delle condizioni dell'ex coniuge, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, avendo raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, Parte_2 intraprendendo, peraltro, una relazione more uxorio dalla quale nasceva la figlia. Inoltre, veniva richiesto il collocamento prevalente presso il padre del figlio minorenne, e, Persona_1 conseguenzialmente, il versamento dell'assegno di mantenimento da parte della madre, oltre il 50% delle spese straordinarie e il riconoscimento integrale dell'Assegno Unico Universale.
La resistente , costituendosi in giudizio in data 04.06.2025, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso, rilevando il difetto dei presupposti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 25.06.2025.
A detta udienza, comparse personalmente entrambe le parti con i rispettivi difensori, il Giudice formulava proposta conciliativa ed emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti, invitando, altresì, le parti a trasformare il giudizio in congiunto alle condizioni dell'emananda ordinanza.
Il Giudice relatore, dando atto che entrambe le parti manifestavano l'intenzione di aderire alla proposta conciliativa, si riservava di riferire al Collegio per l'omologa, mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 08.07.2025.
******
Come noto, la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, unitamente alla riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi pagina 2 di 4 della situazione sostanziale, impongono al Giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti, tale da determinare l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Per cui, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene conformi al diritto e all'interesse delle parti le condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice, alle quali le parti hanno aderito, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti tramite l'adesione alla proposta conciliativa del Giudice, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss.
c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- affida il figlio ad entrambi i genitori, prevedendo che muti il collocamento prevalente Per_1 presso il padre;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, attesa l'età dello stesso e Per_1 la capacità di discernimento che è possibile presumere;
in ogni caso si auspicano: a) incontri tre volte a settimana (lunedì, il mercoledì e il venerdì) dall'uscita da scuola alle 20,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dall'uscita di scuola del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore della moglie, della figlia e del figlio finora posti a carico del ricorrente;
- pone, con decorrenza dall'ordinanza del 25.06.2025, a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando al padre la somma mensile di €150,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata pagina 3 di 4 all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli. AUU al 100% alla madre;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del giorno 08.07.2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4