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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2024, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al N. 4812/2020 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, COD FISC. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti LEONARDI GIUSEPPE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
GIACOBBE SANDRO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
L'ordinanza di reintegra del 2 maggio 2019 così dispone: “Visto l'art. 63 dlgs 165/2001 annulla il licenziamento comminato alla ricorrente e per l'effetto condanna l'ente
resistente alla reintegrazione della stessa nel posto da ultimo occupato e al pagamento
di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non
superiore alle ventiquattro mensilita', con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dedotto quanto la lavoratrice abbia percepito per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative e dedotta altresì la retribuzione relativa al periodo di sospensione
dal lavoro di cui appresso;
ridetermina la sanzione per la condotta disciplinare oggetto di causa nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre”.
Dal tenore della suddetta statuizione, pertanto, non può esservi dubbio che l'indennità
risarcitoria debba essere commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore alle ventiquattro mensilità.
Tale ultimo parametro (ventiquattro mensilità) costituisce non già l'ammontare dell'importo risarcibile, come sembra sostenere parte ricorrente, ma il limite oltre il quale non può darsi luogo al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia stata licenziata in data 01.04.2018 e reintegrata con decorrenza dal 11.05.2019 (v. determinazione, all. 8 fasc. ), CP_1
dovendosi peraltro detrarre il periodo di sospensione stabilito in seno all'ordinanza ex l.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
92/2012 e non operando il limite dei 24 mesi, dati gli effetti della reintegrazione,
avvenuta prima.
Questo è il perimetro entro cui determinare l'importo risarcibile, che deve essere rapportato, come specificato nel titolo giudiziale, all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In base ai conteggi analitici elaborati dalla convenuta, che, non essendo oggetto di specifiche contestazioni, possono reputarsi corretti, spetta pertanto a parte ricorrente l'importo complessivo di euro 22.396,71, oltre accessori, come per legge e tenuto conto della natura pubblica dell'ente convenuto.
Per quanto concerne i contributi omessi, di cui all'ordinanza di reintegra, deve disporsi la prosecuzione del giudizio, al fine di determinare il quantum spettante.
Il giudizio deve quindi proseguire.
P.Q.M.
DICHIARA che l'importo dovuto dalla parte convenuta a Controparte_1
titolo di indennità risarcitoria, come da ordinanza di reintegra ex l. 92/2012, in atti, è
pari all'importo di euro 22.396,71, oltre accessori, come per legge e come specificato in motivazione;
CONDANNA il predetto ente al relativo pagamento;
DISPONE per il resto la prosecuzione del giudizio.
Così depositato, in Catania, lì 08/04/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al N. 4812/2020 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, COD FISC. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti LEONARDI GIUSEPPE , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
GIACOBBE SANDRO, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
L'ordinanza di reintegra del 2 maggio 2019 così dispone: “Visto l'art. 63 dlgs 165/2001 annulla il licenziamento comminato alla ricorrente e per l'effetto condanna l'ente
resistente alla reintegrazione della stessa nel posto da ultimo occupato e al pagamento
di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non
superiore alle ventiquattro mensilita', con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dedotto quanto la lavoratrice abbia percepito per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative e dedotta altresì la retribuzione relativa al periodo di sospensione
dal lavoro di cui appresso;
ridetermina la sanzione per la condotta disciplinare oggetto di causa nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre”.
Dal tenore della suddetta statuizione, pertanto, non può esservi dubbio che l'indennità
risarcitoria debba essere commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore alle ventiquattro mensilità.
Tale ultimo parametro (ventiquattro mensilità) costituisce non già l'ammontare dell'importo risarcibile, come sembra sostenere parte ricorrente, ma il limite oltre il quale non può darsi luogo al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente sia stata licenziata in data 01.04.2018 e reintegrata con decorrenza dal 11.05.2019 (v. determinazione, all. 8 fasc. ), CP_1
dovendosi peraltro detrarre il periodo di sospensione stabilito in seno all'ordinanza ex l.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
92/2012 e non operando il limite dei 24 mesi, dati gli effetti della reintegrazione,
avvenuta prima.
Questo è il perimetro entro cui determinare l'importo risarcibile, che deve essere rapportato, come specificato nel titolo giudiziale, all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In base ai conteggi analitici elaborati dalla convenuta, che, non essendo oggetto di specifiche contestazioni, possono reputarsi corretti, spetta pertanto a parte ricorrente l'importo complessivo di euro 22.396,71, oltre accessori, come per legge e tenuto conto della natura pubblica dell'ente convenuto.
Per quanto concerne i contributi omessi, di cui all'ordinanza di reintegra, deve disporsi la prosecuzione del giudizio, al fine di determinare il quantum spettante.
Il giudizio deve quindi proseguire.
P.Q.M.
DICHIARA che l'importo dovuto dalla parte convenuta a Controparte_1
titolo di indennità risarcitoria, come da ordinanza di reintegra ex l. 92/2012, in atti, è
pari all'importo di euro 22.396,71, oltre accessori, come per legge e come specificato in motivazione;
CONDANNA il predetto ente al relativo pagamento;
DISPONE per il resto la prosecuzione del giudizio.
Così depositato, in Catania, lì 08/04/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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