Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00890/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02197/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2025, proposto da
CTA Kennedy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Savoca, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio e del conseguente obbligo del Comune di Savoca di provvedere in ordine all'istanza, avanzata dalla stessa società ricorrente, volta alla conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione della struttura in cui ospitare una comunità terapeutica assistita da 20 posti letto, da allocare in contrada Rina, nel terreno di proprietà della stessa ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. LV LA e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente esponeva di essere proprietaria di un terreno, sito nel Comune di Savoca, in relazione sul quale, con istanza del 5 aprile 2022, aveva richiesto di poter realizzare ed attivare una Comunità terapeutica assistita.
Riferiva che, dopo aver ricevuto, in data 12 settembre 2024, parere favorevole di compatibilità dell’iniziativa con le previsioni del Piano Regionale Sanitario, aveva presentato al Comune odierno intimato, in data 20 dicembre 2024, domanda per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell’edificio a tal fine necessario.
2. In mancanza di riscontro da parte del Comune a tale domanda, neanche a seguito della presentazione di atto di diffida e costituzione in mora, aveva presentato il ricorso in esame, nel quale poneva in relazione l’illegittimità del silenzio all’obbligo, posto, dall’art. 2, comma 1 della l. n. 241/90, in capo all’Amministrazione, di concludere i procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai privati, o doverosamente avviati d’ufficio, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sottolineava, inoltre, che tale inerzia del Comune si sarebbe posta in contrasto sia con la tassatività dei termini di svolgimento del procedimento espressamente stabiliti dagli artt. 20 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sia, in termini ancor più generali, con il dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost..
Il silenzio, inoltre, sarebbe stato incompatibile sia con le esigenze sociali e di natura sanitaria richiamate nel parere favorevole già espresso dalla Amministrazione regionale, sia con i comprovati bisogni assistenziali della comunità locale.
Evidenziava che, in ogni caso, non avendo l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 e successive modificazioni, indicato ragioni ostative al legittimo accoglimento della istanza avanzata, sarebbe stato incontestabile il suo diritto a vedere concluso il procedimento con una pronuncia espressa.
2.1. Per tutte le predette ragioni, chiedeva, in conclusione, l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 2 della legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, sull’istanza, da essa avanzata con il citato atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato, in data 11 luglio 2025, volta, in conformità al parere di compatibilità già ricevuto dalla competente Amministrazione Regionale, alla conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire della struttura da adibire a Comunità Terapeutica Assistita, da allocare nel Comune di Savoca, in contrada Rina, nel terreno di sua proprietà.
3. Il Comune di Savoca, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
4. Con istanza depositata in data 5 dicembre 2025, la stessa società ricorrente faceva presente che, nelle more, l’Amministrazione comunale aveva formalmente comunicato di volere dare corso al procedimento per il rilascio del permesso e, per tale ragione, chiedeva il rinvio della trattazione del ricorso, in attesa del prossimo effettivo rilascio del provvedimento.
5. All’udienza del 16 dicembre 2025, il Collegio, in accoglimento di tale ultima richiesta, rinviava la trattazione della causa all’udienza del 10 marzo 2026.
6. All’udienza del 10 marzo 2026, il procuratore della società ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio, preso atto di tale dichiarazione, tratteneva la causa in decisione.
7. Ciò premesso, non resta al Collegio che prendere atto della espressa manifestazione del ricorrente del venir meno di ogni interesse allo scrutinio del ricorso.
Per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione (cfr., Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915).
Ben può, dunque, la parte ricorrente, nell'ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse per la decisione; in tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr. ex multis , T.A.R. Catania, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 271; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2587).
Pertanto, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante, tra l’altro, la conforme espressa richiesta, sul punto, formulata dalla stessa parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NN ON, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
LV LA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV LA | ES NN ON |
IL SEGRETARIO